F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 069/CSA del 02 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 5 FENICE VENEZIA MESTRE/VICENZA C5 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.1.2017)

RICORSO A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 5 FENICE VENEZIA MESTRE/VICENZA C5 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.1.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.01.2017 - ha accolto il gravame proposto in primo grado dalla società Fenice Venezia Mestre con riferimento alla regolarità della gara del Campionato nazionale di Serie B Calcio a 5 Fenice Venezia Mestre/Vicenza C5 del 26.11.2016, per posizione irregolare del calciatore della società ospitata Vicenza C5 sig. Salamone Mario Riccardo, schierato nonostante fosse gravato da una squalifica pendente per tre giornate inflittagli con Com. Uff. n. n. 506 del 20.02.2016 allorquando militava nelle file del Real Futsal Arzignano in relazione alla gara di ottavi di finale (ritorno) di Coppa Italia Under 21 Real Futsal Arzignano/Fenice Venezia Mestre. Avendo il calciatore cambiato società (era passato infatti al Vicenza C5) nonché categoria, essendo nato l’11.2.1994, con conseguente impossibilità di scontare la squalifica nel Campionato Under 21, egli avrebbe dovuto scontare la sanzione di che trattasi ai sensi dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza, ossia nella gara del Campionato nazionale di serie B di Calcio a 5 Fenice Venezia Mestre/Vicenza C5 del 26.11.2016.

Muove il reclamo della A.S.D. Vicenza C5 dalla distinzione di cui al comma 6 dell'art. 22 C.G.S. tra le Coppe Italia e Coppe Regionali, articolata in base alla Lega ovvero al Comitato organizzatore (decisione della Corte Sportiva d'Appello relativa al merito gara Nardò/Bisceglie Com. Uff. n. 36 del 4.11.2016; decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite assunta nella seduta del 22.10.2009 con riferimento al merito gara Citti di Castello/Montevarchi.

Il reclamo è infondato e non pertinente è il richiamo alle decisioni citate dalla società reclamante. Invero, in base agli art. 19 (commi 11.1 e 11.3) e 22 del C.G.S. e ai principi da essi sanciti, di effettività della sanzione e di separazione delle competizioni, la sanzione della squalifica deve essere effettivamente scontata, e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza, nella tipologia di competizione, da individuarsi in base alla lega o comitato organizzatore, nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Ove, come nel caso, tale secondo principio, di separazione delle competizioni, non possa essere nel concreto rispettato in quanto il calciatore interessato non prenda più parte a competizioni della medesima tipologia (in quanto organizzate dalla medesima Lega o Comitato), esso cede rispetto al primo principio, quello di effettività della sanzione, in forza del quale il calciatore deve scontare la squalifica nella prima gara utile.

In proposito non può condividersi l’avviso della società appellante secondo cui alla data della gara in questione (26 novembre 2016) non vi sarebbe stata incertezza circa la circostanza che venisse scontata la sanzione in quanto la società Vicenza C5 avrebbe previsto la possibilità di far scontare la squalifica al tesserato in caso di accesso alla Coppa Italia al termine del Girone di Andata, alla luce del fatto che il Vicenza C5 era a quella data in corsa per la partecipazione alla Fase Finale della Coppa Italia di Serie B, cui aveva già preso parte nel precedente anno.

Tale prefigurazione del Vicenza C5 integrava, invero, alla data del 26.11.2016, una mera eventualità soltanto ipotetica e per nulla certa, proprio in quanto l’effettivo concretizzarsi di tale prefigurazione dipendeva dall’esito di partite che erano allora meramente future, esito che quindi non poteva naturalmente presentare alcun connotato di certezza atto a consentire di ritenere che il Vicenza C5 avrebbe sicuramente preso parte alla Coppa Italia.

Ne consegue la non pertinenza al caso di specie delle decisioni richiamate dalla reclamante, dal momento che continuare a schierare il giocatore gravato di squalifica nella prospettiva meramente ipotetica ed eventuale di una possibile – ma non certa – futura qualificazione per la Coppa Italia ha nel caso integrato una concreta violazione del principio di effettività della sanzione della squalifica, proprio nella misura in cui la stessa, in caso di mancata qualificazione del Vicenza C5 per la Coppa Italia, non sarebbe stata mai scontata da parte del giocatore gravato. Pertanto, essendo il calciatore in questione nato in data 11.02.1994, non potendo egli più prendere parte alla Coppa Italia di categoria Under 21 ed essendo alla data del 26.11.2016 meramente ipotetica, eventuale e incerta la qualificazione della sua squadra di appartenenza Vicenza C5 per la Coppa Italia, egli avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica nel campionato di competenza che era effettivamente in corso, cioè il Campionato di Serie B, posto che alla data del 26.11.2016 la partecipazione del Vicenza C5 alla Coppa Italia era una mera ipotetica eventualità, come tale inidonea ad essere tenuta in conto ai fini del principio di effettività della sanzione.

Correttamente quindi il Giudice Sportivo ha comminato alla società Vicenza C5 la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett. a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Salamone Mario Riccardo in posizione irregolare per le ragioni sopra esposte.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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