F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.300,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.01.2017)

 

RICORSO L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 1.300,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.01.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 72 dell’11.1.2017 emesso in relazione alla gara dell’8.1.2017 del Campionato di Serie D MonterosiI/L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. – ha comminato a carico della Società L’Aquila Calcio la sanzione della ammenda di

€1.300,00 con diffida “per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato all’indirizzo del Direttore di gara due contenitori di plastica semipieni contenenti caffè, uno dei quali lo colpiva a un polpaccio e l’altro lo sfiorava alla testa. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016 con cui alla medesima società reclamante è stata comminata la sanzione di €1.000,00per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e lanciato getti d’acqua all’indirizzo del Direttore di gara che lo attingevano in varie parti del corpo”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la reclamante l’annullamento della diffida in quanto non sufficientemente riscontrata e, in subordine, la riduzione della ammenda, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti e agli introiti delle società di serie D.

Il reclamo è fondato.

Anzitutto va posto in luce che, come evidenziato anche dalla reclamante, il rapporto dell'assistente arbitrale sig. Caso Rosario sull'accaduto, che riporta testualmente che "Nel corso del primo tempo i sostenitori della società L'Aquila Calcio 1927, posizionati nel settore alle mie spalle, lanciavano due barattolini di plastica del tipo "Caffè Borghetti" con la chiara intenzione di colpirmi. La prima, vuota, sfiorava la mia testa, mentre la seconda, semipiena, colpiva la mia gamba, precisamente all'altezza del polpaccio, senza provocarmi dolore. Sul posto sopraggiungevano gli addetti alla sicurezza. L'episodio non si ripeteva più". E’ quindi palese la discrasia tra il comunicato ufficiale che descrive la condotta come indirizzata nei confronti del Direttore di gara mentre il rapporto è stato redatto dall'Assistente dell'arbitro il quale afferma che le condotte sono state dirette nei suoi confronti e non in quelli del Direttore di gara.

Sono inoltre condivisibili le ulteriori censure della reclamante, inerenti alla illogicità del predetto rapporto a causa dell'impossibilità dell'Assistente arbitrale Caso di vedere da quale settore fossero partiti i barattoli di plastica poiché l'evento è avvenuto "nel corso del primo tempo", momento in cui l'assistente è rivolto verso il campo a svolgere le proprie funzioni, come in effetti comprovato dalla stessa dichiarazione dell'assistente di essere stato colpito al polpaccio, cosa impossibile se fosse stato rivolto verso i tifosi.

E’ inoltre condivisibile l’obiezione della reclamante circa il fatto che l'espressione utilizzata nel rapporto "con il chiaro intento colpirmi non sia supportata dalla posizione di spalle dell'assistente, che non si vede quindi sulla base di quali elementi possa aver desunto “il chiaro intento di colpirlo” dei tifosi quando, essendo di spalle rispetto ad essi, non aveva la possibilità di vederli. Infine, le caratteristiche obiettive del settore ospiti, costituito da una porzione di distinti attigua a quella riservata ai tifosi casalinghi, divise solamente da una cancellata, come da video e foto prodotti dalla reclamante, determinano una vicinanza dei due settori che, unita al posizionamento di spalle dell'assistente, è atta a rendere dubbia la riconducibilità dell'evento alla tifoseria aquilana, a fortiori a fronte degli ulteriori predetti elementi di discrasia, illogicità e incertezza che sono stati sopra esposti.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila Calcio dell’Aquila, annulla la decisione di prime cure. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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