F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 099/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CSA del 27 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE: – DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI B. NAZZARO CHIARAVALLE/VILLABIAGIO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 239 del 23.2.2017)

RICORSO CON  RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE: - DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI B. NAZZARO CHIARAVALLE/VILLABIAGIO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 239 del 23.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 239 del 23.02.2017, ha inflitto alla società reclamante la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse oltre alla sanzione della ammenda di € 1.000,00.

Tale decisione è stata assunta per avere propri sostenitori, in campo avverso, dal trentacinquesimo del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive, intimidatorie ed irriguardose all’indirizzo degli ufficiali di gara nonché del CDC. Al termine della gara quindici persone circa, chiaramente riconducibili alla società forzavano l’ingresso all’area degli spogliatoi, e dopo esservi entrati, rivolgevano espressioni ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara. Successivamente reiteravano la condotta posizionandosi all’esterno dell’impianto sportivo. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta, peraltro posta in essere in presenza di circa dieci bambini della scuola calcio”.

Avverso tale provvedimento la Villabiagio A.S.D. ha proposto reclamo di urgenza innanzi a questa Corte, con atto del 24.02.2017, chiedendo, in via principale l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse; in subordine l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse commutandola nella sanzione dell’ammenda; in via ulteriormente subordinata pronunciarsi la decisione ritenuta equa e di giustizia, comunque con annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse .

La Villabiagio ha contestato che durante ed al termine della gara propri sostenitori abbiano tenuto comportamenti minacciosi, violenti, intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara.

La censura è fondata.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara risulta che i sostenitori del Villabiagio, durante la gara ed al termine della stessa, hanno rivolto espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara ed inoltre quindici persone circa, al termine della stessa - si introducevano indebitamente nell’area degli spogliatoi e continuavano a proferire ingiurie ed offese all’indirizzo dell’arbitro e degli assistenti.

Non risulta però che gli stessi abbiano tenuto un comportamento violento, tale da giustificare la sanzione irrogata. Nel rapporto del Commissario di campo si legge che i sostenitori avrebbero forzato “con parole ed arroganza l’ingresso sull’impianto dicendo che erano dirigenti”. Nel caso di specie però non può parlarsi di “forzatura” perché il varco che immetteva nell’area degli spogliatoi era aperto, come risulta dalla lettura del rapporto del CDC.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (Perugia) ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 1.000,00 annullando la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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