F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. TARANTO VINCENZO; NONCHE’ AVVERSO L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.200,00 (COM. UFF. N. 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTO ALLA RECLAMANTE; SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017)
RICORSO DEL DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. TARANTO VINCENZO; NONCHE’ AVVERSO L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.200,00 (COM. UFF. N. 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTO ALLA RECLAMANTE; SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, comminava nei confronti della reclamante Società Domus Bresso Calcio A 5 la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 e la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 nei confronti del sig. Taranto Vincenzo, dirigente della predetta società, “allontanato per aver rivolto reiterate ingiurie all’arbitro, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con un pugno al viso provocandogli lieve dolore alla bocca”.
Dal rapporto arbitrale in atti si evince che nel corso della gara valevole per la 3^ Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B 2016/2017 – Girone A tra la Domus Bresso e la Futsal Monza del 21.01.2017, il Dirigente Responsabile della Società Domus Bresso sig. Taranto Vincenzo, a seguito di un fallo fischiato contro la propria squadra, veniva allontanato dal direttore di gara sig. Nicola Doneddu della Sezione Arbitri di Nuoro, per aver protestato profferendo le seguenti espressioni: “sei un c……, testa di c….., cosa m….. fischi”.
Alla notifica del provvedimento da parte dell’arbitro questi gli si avvicinava minaccioso a pugno chiuso e lo colpiva al labbro superiore provocandogli leggero dolore, tale comunque da permettergli la conclusione della gara.
Avverso tale decisione la società proponeva, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo ingiustificata la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 inflitta alla stessa società, ed eccessiva nonché sproporzionata la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2019 inflitta al proprio dirigente sig. Taranto Vincenzo.
Il reclamo proposto dalla Società Domus Bresso Calcio a 5 merita parziale accoglimento per le seguenti considerazioni in diritto.
In riferimento alla sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 inflitta al proprio dirigente sig. Taranto Vincenzo, la reclamante, la società Domus Bresso, asseriva a sostegno del proprio reclamo che la descrizione dell’episodio del presunto pugno sferrato dal proprio Dirigente al Direttore di gara non fosse corroborata dalla esatta indicazione dell’arto con il quale fosse stato colpito. Per questo motivo riteneva la reclamante Domus Bresso non riconducibile al sig. Taranto Vincenzo il pugno sferrato nei confronti dell’arbitro sig. Nicola Doneddu, asserendo che il Giudice Sportivo avesse soltanto presunto che il colpo subito dal Direttore di gara provenisse realmente dal proprio Dirigente. In ragione di ciò sarebbe stata a questi addebitata una violazione neppure confortata da alcun riscontro probatorio.
Ed inoltre, tenuto conto che dal suddetto pugno non erano derivati lesioni o danni tali da impedire all’arbitro di concludere la direzione della gara, per la reclamante società Domus Bresso la condotta posta in essere dal proprio Dirigente sarebbe dovuta esser qualificata al più come irrispettosa ed antisportiva.
Per la reclamante Società Domus Bresso in ogni caso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto meglio valutare il comportamento del Taranto che nell’immediatezza dei fatti aveva provveduto prontamente ad allontanarsi dal campo, e che a carico dello stesso Dirigente non sussistevano precedenti.
Il Giudice Sportivo non avrebbe infine tenuto conto dell’istituto della continuazione tra la condotta ingiuriosa e quella sfociata nel colpo inferto all’arbitro ed inoltre non avrebbe tenuto conto dei diversi precedenti giurisprudenziali.
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 inflitta nei confronti del Dirigente della Società Domus Bresso Calcio A 5, sig. Taranto Vincenzo, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, co I, C.G.S. “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non piú tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell’art. 19, commi I – lett. h, II e III, con la sanzione della inibizione per la durata non superiore a 5 anni, nel rispetto di afflittività della sanzione.
Nel caso qui esaminato veniva comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 al Dirigente della società Domus Bresso sig. Taranto Vincenzo la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 per aver colpito l’arbitro con un pugno al viso alla notifica del provvedimento che ne disponeva l’allontanamento dal campo di gioco a seguito delle espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose pronunciate nei confronti dello stesso Direttore di gara per aver questi fischiato un calcio di punizione favorevole alla squadra avversaria.
La condotta posta in essere dal sig. Taranto Vincenzo non può quindi essere ritenuta meramente irriguardosa o irrispettosa, essendo questa sfociata in una vera e propria aggressione fisica nei confronti del Direttore di gara.
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la condotta posta in essere dal sig. Taranto Vincenzo, in quanto aggressiva e violenta, integri a pieno il requisito della “particolare gravita” richiesto dal summenzionato art. 19, commi I – lett. h, II e III, ai fini della comminazione in concreto della sanzione della inibizione fino ad un massimo di 5 anni.
Merita, invece, accoglimento il reclamo proposto dalla società Domus Bresso nella parte in cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, disponeva nei confronti della reclamante la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00.
Ed invero, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi ad indicare, e dunque non applicare, la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 in ragione della non definitività della propria pronuncia.
La sanzione dell’ammenda prevista dall’art. 16, comma 4 bis, C.G.S. qualifica le somme previste come mere sanzioni amministrative, le quali debbono intendersi dovute dalle società all’AIA, per il tramite della FIGC, soltanto all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, ovvero all’esito di un accertamento definitivo dei fatti di causa in senso sfavorevole alla società destinataria del provvedimento afflittivo. Le sanzioni previste nel Com. Uff. n. 104, infatti, vengono comminate a seguito di specifica valutazione compiuta dai preposti Organi federali sul comportamento tenuto dai tesserati del particolare sodalizio in tutto l’arco della Stagione Sportiva.
Tale normativa non si pone, dunque, in contrasto con gli artt. 16, comma 1, e 18 C.G.S., i quali concedono piena discrezionalità agli Organi di giustizia sportiva in merito alla tipologia e alla misura delle sanzioni. Il Com. Uff. n. 104, infatti, si limita a conferire un’ulteriore qualificazione ai fatti storici (i.e. i comportamenti dei giocatori) già sanzionati in sede disciplinare, con sentenza definitiva. Come ricorda attenta letteratura, allo stesso accadimento il diritto può attribuire una pluralità di qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini. Lo stesso fatto è quindi giuridicamente rilevante non soltanto e non necessariamente ad un sol fine, ma a più fini. Esso ha una diversa qualificazione giuridica, una diversa funzione secondo che rientri in uno o in un altro assetto di interessi. Questo chiarisce la differenza tra il fatto come evento, come accadimento, che è sempre soltanto uno, e le sue qualificazioni, che possono essere molteplici, come nel caso che ci occupa.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Domus Bresso di Bresso (Milano) revoca la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in quanto sprovvista del requisito della definitività; respinge il reclamo e, per l’effetto, conferma la sanzione della inibizione al Sig. Taranto Vincenzo fino al 30.6.2019.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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