Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 80 del 23/09/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 73/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami avverso le decisioni nn. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare, che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera.

Impugnazione Istanza: Sestese Calcio S.S.D. A R.L.- A.C. Prato S.S.D. A R.L/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.F. Fiorentina S.p.A./Genoa CFC S.p.A./K. K. C. - U.C. Albinoleffe S.r.l.

Massima: Rigettato il ricorso è per l’effetto confermata la decisione della CFA che rigettando i reclami ha confermato a sua volta le decisioni del TFN che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020 (per difetto di impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla delibera del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 ), nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”… …. si deve rilevare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dalla CFA nell’interpretazione della clausola contenuta nella cessione di contratto intercorsa tra le società Genoa e Fiorentina per cui è causa, recante la previsione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea di contratto in cessione definitiva al verificarsi della condizione ivi prevista. Detta clausola è conforme alla norma di cui all’art. 103, co. 3 bis, NOIF, secondo cui “Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di condizioni sportive specificamente definite e sempre che l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti, il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto, la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo del riscatto”, il quale, infine, “a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore”. I termini e le modalità perché la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva sia efficace sono stabiliti annualmente per ogni stagione sportiva con delibera del Consiglio Federale. Ciò premesso, nella specie, con riguardo alla stagione sportiva 2019/2020, nel corso della quale è stata stipulata la cessione temporanea oggetto del presente giudizio, il Consiglio Federale della FIGC, con il C.U. n. 117/A, ha stabilito che “L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (…) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF” e, dunque, in riferimento al caso de quo, come accertato dalla CFA, nella finestra di mercato estiva, che si è chiusa il 31 agosto 2020, cui è seguita, in data 1° settembre 2020, l’attestazione da parte della Lega del “verificarsi delle condizioni previste nell’accordo suddetto per la trasformazione da temporanea a definitiva” della cessione del contratto “del calciatore ….”. Non è condivisibile, dunque, la ricostruzione della norma de qua operata dalle ricorrenti, secondo cui la disposizione contenuta nel C.U. n. 117/A sopra richiamata regolerebbe una fase dell’intera operazione, di natura meramente formale, concernente la sola registrazione del contratto da parte della Lega, mentre quella sostanziale di natura contrattuale si sarebbe pienamente realizzata al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, così da concludere nel senso che a tale ultimo momento il diritto al contributo di solidarietà doveva considerarsi già consolidato. Osta a tale interpretazione non soltanto il tenore letterale della disposizione delle NOIF in esame e della clausola contrattuale che ne ripete il contenuto, ma anche, più in generale, il rilievo della portata dell’attività di controllo formale espletata dalla Lega sui contratti di lavoro sportivo e sulle operazioni negoziali ad essi correlate, la cui incidenza ne condiziona l’efficacia. Allorché, dunque, è intervenuta l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF il trasferimento a titolo definitivo del calciatore … dal Genoa alla Fiorentina non si era ancora perfezionato e non era stata ancora formalizzata la trasformazione della cessione del contratto di lavoro sportivo del calciatore … da temporanea in definitiva. Sul punto merita condivisione il principio affermato dalla CFA, mediante il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in ordine alla tutela dell’affidamento del privato nelle disposizioni di legge attributive di diritti soggettivi; né, d’altra parte, la motivazione all’uopo espressa dalla CFA difetta di completezza e ragionevolezza, come invece denunciato dalle ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, che può essere trattato congiuntamente ai restanti due motivi. La prima questione involge i confini del sindacato degli organi di giustizia sportiva rispetto alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Federale e, quindi, più in generale, i rapporti tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario in seno alla Federazione. In proposito, appare non condivisibile il richiamo operato dalla CFA all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per indicare la procedura che le ricorrenti avrebbero dovuto azionare per chiedere l’annullamento della delibera de qua, stante il fatto che, come correttamente rilevato dalle stesse ricorrenti, la legittimazione ad agire in capo ai “tesserati o affiliati che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni” concerne quelle adottate dall’Assemblea, ai sensi del primo comma, mentre le deliberazioni del Consiglio Federale possono essere impugnate, ai sensi del secondo comma, soltanto dai componenti assenti o dissenzienti dello stesso Consiglio, ovvero da un componente del Collegio dei revisori dei conti. In disparte la questione procedurale, il richiamo alla norma contenuta nell’art. 86 appare condivisibile, invece, nella parte in cui essa specifica i vizi legittimanti l’impugnazione delle delibere assembleari e consiliari, consistenti nella contrarietà alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali, così come parimenti dispone, nel dettare la competenza del TFN, la norma contenuta nell’art. 83, co. 1, lett. b), correttamente richiamata dalla resistente Fiorentina. L’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 102 NOIF, sebbene assunta con provvedimento a firma del Presidente Federale, è peraltro riconducibile alla volontà che il Consiglio Federale ha espresso nella riunione del 25 giugno 2020 dando all’uopo espresso mandato al Presidente di provvedervi. L’impugnazione del provvedimento de quo deve ritenersi, pertanto, ammissibile - e rientra nella competenza del TFN - ma nei limiti previsti dai citati artt. 83, co. 1, lett. b), e 86. Diversamente opinando, si consentirebbe un’indebita invasione di competenze tra i diversi poteri che fanno capo agli organi federali, con la conseguente compromissione del principio della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che è alla base di ogni ordinamento giuridico ispirato al principio di democraticità, qual è anche l’ordinamento federale. E’, pertanto, pienamente condivisibile la decisione della CFA che ha ritenuto le scelte adottate dalla Federazione non sindacabili se non alla stregua degli stringenti parametri indicati dalle citate disposizioni. Le resistenti richiamano sul punto la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (sez. III, n. 34/2020) per fondare il loro convincimento nel senso della ammissibilità dell’impugnazione della delibera abrogatrice del contributo di solidarietà nazionale (anche) per eccesso di potere. Giova in proposito rammentare che nella richiamata decisione, concernente l’impugnazione di una delibera federale di commissariamento di un Comitato Regionale, è stato espressamente ammesso il sindacato di legittimità delle scelte tecnico discrezionali dell’amministrazione, ma solo in relazione alla possibile manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta effettuata. Si è, infatti, affermato che occorre “evitare che via sia una duplicazione e una sovrapposizione da parte del giudice delle scelte attuate dagli apparati/organi amministrativi, potendo tali scelte essere ripercorse dal giudice esclusivamente nell’ambito del perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza”. La CFA, nella decisione impugnata, ritiene non sussistere i predetti vizi di manifesta illogicità là dove correttamente assume che la modifica dell’art. 102 NOIF “è espressione di una scelta di politica federale diretta ad evitare possibili sovrapposizioni del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna”. Non si ritiene fondato, quindi, il vizio di contraddittoria motivazione denunciato dalle ricorrenti specificamente nel quarto motivo di ricorso, là dove esse ritengono che la CFA avrebbe sostenuto la non sindacabilità delle scelte di politica federale adottate con ampia discrezionalità, da un lato, e l’impugnabilità delle delibere federali per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, dall’altro. Invero la CFA, con motivazione chiara e lineare, precisa che “anche se l’espressa previsione di impugnabilità dei deliberati federali certamente non consente di considerare quale vero e proprio atto politico la delibera del Presidente delegato dal Consiglio Federale (…) tuttavia il Codice di giustizia sportiva ed il Codice CONI indubbiamente limitano il sindacato del Giudice a casi limitati ed eccezionali di manifesta illegittimità”. Né può convenirsi con quanto denunciato dalle ricorrenti in ordine alla asserita inesistenza della “sovrapposizione del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna”. Detta sovrapposizione va riguardata, infatti, non già dalla prospettiva di osservazione delle società formatrici, come fanno le ricorrenti allorché escludono la duplicazione di pagamento del contributo di solidarietà in favore di queste, bensì dalla prospettiva di osservazione delle società, cedente e cessionaria, sulle quali grava il relativo onere economico, che è quella assunta dal Consiglio Federale, all’atto della determinazione della modifica delle NOIF, e dagli organi di giustizia, all’atto del sindacato di legittimità di tale determinazione. Il caso di specie: Con deliberazione di cui al C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019, il Consiglio Federale della FIGC procedeva alla modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della normativa in materia di cessioni di contratto contenuta all’art. 102 delle NOIF mediante l’inserimento dei commi 7 e 8. Il comma 7 prevedeva, nella specie, la deduzione dall’ammontare complessivo del corrispettivo e degli eventuali premi e indennizzi, pattuiti in seno alla cessione definitiva di contratto, di una quota fino al 3% da distribuirsi secondo le percentuali ivi specificamente definite in favore delle Società Formatrici, intendendosi come tali le società sportive affiliate alla FIGC per le quali il calciatore, il cui contratto di lavoro è oggetto della cessione definitiva, sia stato tesserato nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni. In data 30 gennaio 2020, veniva stipulata tra le ricorrenti la cessione a titolo temporaneo del contratto di lavoro sportivo del calciatore …. con durata annuale e con pattuizione dell’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva ex art. 103, comma 3 bis, NOIF al verificarsi della condizione consistente nel conseguimento, a decorrere dal 1° febbraio 2020, del primo punto in classifica, da parte della società cessionaria ACF Fiorentina, nel campionato di Serie A della stagione sportiva 2019/2020. La condizione predetta si verificava il 16 febbraio 2020 all’esito della partita tra la Sampdoria e la Fiorentina, il cui risultato veniva omologato il 18 febbraio 2020. In seno alla riunione del 25 giugno 2020, il Consiglio Federale della FIGC, preso atto della informativa del Segretario Generale in merito all’entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo di solidarietà contenuta nelle Regulations on Status and Transfer of Players della FIFA con la previsione del prelievo del 5% anche sui trasferimenti domestici, deliberava di conferire delega al Presidente Federale di provvedere in ordine alla revoca della delibera assunta con il C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 “tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti già depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”. Con delibera di cui al C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020, a firma del Presidente Federale, veniva quindi disposto di “abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF in materia di contributo di solidarietà nazionale fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”. Le odierne ricorrenti impugnavano la delibera predetta innanzi al TFN il quale dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla delibera del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 sopra richiamata. La decisione del TFN veniva, quindi, impugnata dalle ricorrenti innanzi alla CFA con separati reclami che, dopo essere stati riuniti, venivano respinti con la decisione che è oggetto del presente ricorso.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 073 CFA del 18 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione emessa dal T.F.N.-Sezione Disciplinare pubblicata con il dispositivo n. 22/TFN-SD 2020/2021 e completa di motivazioni con decisione n. 33/TFN-SD 2020/2021, depositata in data 6 Novembre 2020 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla Sestese Calcio SSD ARL avverso la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 59/A del 7 agosto 2020; decisione emessa dal T.F.N.-Sezione Disciplinare pubblicata con il dispositivo n. 23/TFN-SD 2020/2021 e completa di motivazioni con decisione n. 34/TFN-SD 2020/2021, depositata in data 6 Novembre 2020 e notificata in pari data, con le quali sono stati dichiarati inammissibili i reclami presentati dalla A.C. Prato S.S.D. a R.L. avverso la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 59/A del 7 agosto 2020 con cui si deliberava “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F., in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera

Impugnazione – istanza: Sestese Calcio S.S.D. A R.L.- Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Professionisti Serie A - Lega Nazionale Professionisti Serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Nazionale Dilettanti - A.C.F. Fiorentina S.p.A. - Genoa C.F.C. S.p.A – K.K.C. – U.C. Albinoleffe S.r.l.)

Massima: Confermate le decisioni del T.F.N.-Sezione con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla Sestese Calcio SSD ARL avverso la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 59/A del 7 agosto 2020; con le quali sono stati dichiarati inammissibili i reclami presentati dalla A.C. Prato S.S.D. a R.L. avverso la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 59/A del 7 agosto 2020 con cui si deliberava “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F., in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera

Massima:…nel caso oggetto del presente procedimento risulta impugnata una delibera di abrogazione di una disposizione regolamentare delle N.O.I.F. Si tratta, nella specie, dell’abrogazione dell’art. 102 (Le cessioni di contratto), commi 7 e 8 – disposizioni, queste, già introdotte con C.U. n. 87/A pubblicato il 3 Ottobre 2029, in vigore dal 1 Gennaio 2020 - che disciplinano il c.d. contributo di solidarietà ovvero la percentuale sulle cessioni dei contratti di cessione, spettante alle società che hanno contribuito alla formazione del calciatore nelle stagioni che vanno dal 12^ al 21^ compleanno, secondo le modalità ivi previste. La materia oggetto della delibera impugnata, ai sensi dell’art 27 dello Statuto della FIGC, rientra nella competenza del Consiglio federale ai sensi dell’art. 27, comma 1, dello statuto, a norma del quale: “Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all’Assemblea, è l’organo normativo e di indirizzo generale della FIGC”. E’ il Consiglio federale, infatti, che, all’atto dell’introduzione delle norme in questione (C.U. n. 87/A) aveva provveduto direttamente alla modifica dell’art. 102 delle N.O.I.F. mediante l’introduzione dei commi 7 e 8 riportati in allegato alla delibera. Dal tenore della delibera impugnata si evince che detto Organo, nella riunione del 25 giugno 2020, si è espresso per l’abrogazione a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021 della normativa interna sul contributo di solidarietà di cui all’ art. 102, commi 7 e 8, delle N.O.I.F. alla luce dell’introduzione della normativa F.I.F.A che disciplina il medesimo contributo. Si tratta della circolare FIFA n. 1079 del 13 Febbraio 2020 che introduce l’applicazione del c.d. Solidarity mechanism ai trasferimenti di calciatori aventi una dimensione internazionale, ovvero nel caso in cui la cessione avvenga tra club affiliati a diverse federazioni oppure tra club affiliati alla stessa federazione a condizione che il club di formazione sia affiliato ad una federazione diversa. Il Consiglio federale, infatti, prende atto dell’informativa resa dal Segretario generale il quale, a fronte della prossima entrata in vigore (il 1° Settembre  2020) segnala che “si rende di conseguenza necessario confermare la delega al Presidente per l’annullamento a partire dalla prossima stagione sportiva, della delibera a suo tempo assunta in relazione al contributo di solidarietà domestico del 3% tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti finora depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”. Rispetto a tale proposta il Consiglio federale “prende atto e conferisce delega al Presidente di provvedere in ordine alla revoca della delibera sul contributo di solidarietà del 3% di cui all’art. 102 delle NOIF”. Il Consiglio federale, in tal modo, ha evidentemente esercitato il proprio potere di indirizzo, abrogando la normativa precedente alla luce delle novità contenute nella circolare F.I.F.A. in materia di contributo di solidarietà, mentre, d’altro canto, il Presidente F.I.G.C. con la delibera oggetto di impugnazione, preso atto della volontà così espressa e della delega conferitagli dal Consiglio federale, ha deliberato in conformità. Sostanzialmente, è possibile ravvisare nel provvedimento riportato a verbale del 25 giugno 2020 una mera delega a  pubblicare, risultando  conferito  al Presidente solo l’onere di formulare la disposizione attuativa della volontà di abrogazione. Ciò, a fronte di una volontà del Consiglio federale ben chiara quanto alla portata abrogativa delle disposizioni emanande oltre che agli ulteriori contenuti (disposizioni transitorie e salvezza degli effetti della norma per la stagione 2019/2020).Tuttavia, tenuto conto che il verbale del 25 giugno 2020 non risulta effettivamente pubblicato attraverso un comunicato ufficiale, come dimostrato dalle reclamanti e di fatto non smentito dai controinteressati, l’unico provvedimento conosciuto e conoscibile dagli interessati è dato dalla delibera presidenziale, pubblicata il 7 agosto 2020 ed impugnata nei termini. Non si condivide, pertanto, la motivazione della decisione di primo grado secondo cui non può valere quale impugnativa la generica clausola di stile contenuta nel ricorso in ordine all’impugnazione di “ogni atto presupposto”, in quanto oggetto principale di censura, da parte delle società nel ricorso di primo grado, sono giusto le motivazioni logico-giuridiche fatte proprie dal Consiglio federale nel momento in cui ha preso atto dell’informativa del Segretario generale e poi succintamente riportate nella premessa delle delibera impugnata, ovvero la volontà di abrogare i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF alla luce della circolare FIFA n. 1709 del 13 Febbraio 2020, applicabile ai trasferimenti domestici a partire dal 1° Settembre  2020. E’ ben chiaro, del resto - e in tal senso si condividono i relativi motivi di reclamo - che l’impugnazione  si riferisce  tanto  a  tale  volontà  abrogatrice  quanto  alle  ragioni  che  la sorreggono, che sono comunque conformi al deliberato espresso nel verbale del 25 giugno. Depone in tal senso le stesse decisioni richiamate dalla F.I.G.C. a sostegno della propria eccezione di inammissibilità del reclamo. Invero, secondo la giurisprudenza amministrativa in materia, cui è possibile fare riferimento nel  caso  di  impugnazione  di  atti  e  provvedimenti  della  Federazione,  “nel  processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione” (ex multis: Cons di Stato, n.1242/2016). In questo caso, tuttavia, le doglianze proposte erano chiaramente dirette a censurare proprio l’operato del Consiglio federale, come si evince chiaramente dal tenore del ricorso di primo grado con cui si contestano i contenuti del verbale del 25 giugno come riportato succintamente nel C.U. n. 59 impugnato, mentre d’altro canto, le controparti reclamate hanno difeso la scelta del legislatore federale chiaramente mostrando di avere presente i contenuti del ricorso. Pertanto, come nel caso sottoposto all’esame delle recenti Sezioni unite di questa Corte, anche nella fattispecie in esame “nessun dubbio di sorta sulla corretta identificazione dell’oggetto dell’impugnativa  si  è  mai  profilato  per  le  parti  resistenti,  che  hanno  controdedotto ampiamente e con precisione di elementi, così confermando l’assenza di profili in grado di attentare alla pienezza della cognizione dell’oggetto del contendere e delle potenzialità difensive correlate” (CFA, SSUU n 65/2020-2021. Conforta tale conclusione, in ogni caso, il principio di informalità proprio del processo sportivo ed espresso dall’art. 2, del Codice CONI, concernente i principi di tale processo, secondo cui: “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”, da ritenersi prevalente là dove non siano in gioco contrapposti e prevalenti interessi, quali il diritto al contraddittorio (sul carattere di informalità dei giudizi sportivi v. anche CFA, Sez. IV, n. 74/2019-2020). Per tale considerazione non merita seguito l’ulteriore eccezione della Federazione secondo cui le reclamanti, conosciuto in corso di causa il contenuto del verbale del 25 giugno, avrebbero dovuto proporre formale impugnativa con motivi aggiunti o, se del caso, con ricorso autonomo. In disparte il fatto che lo strumento dei motivi aggiunti nel processo sportivo non è previsto dal diritto positivo, pare contrario al principio di economicità porre a carico della parte interessata un onere di impugnazione in via autonoma dell’atto presupposto quando, comunque,  i  relativi  contenuti  siano  stati  conosciuti  attraverso  l’atto  successivo  poi formalmente impugnato e sia svolto un regolare contraddittorio. Soccorre in tal senso anche il principio della ragionevole durata del processo ex art. 44, secondo comma C.G.S..

Massima: In realtà, la mancata previsione espressa delle specifiche modalità di proposizione dell’appello incidentale nell’ambito del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. porta a ritenere infondata l’eccezione delle società reclamanti di inammissibilità del motivo per tardività in quanto sarebbe in contrasto con il principio di legalità far discendere decadenze sulla base di un mero richiamo ad istituti propri di altri giudizi, non espressamente contemplati dal Codice. Peraltro, nonostante la mancata notifica dell’appello incidentale, tenuto conto di quanto affermato da questa Corte di appello federale con la decisione della Terza Sezione n. 22/2019, si può considerare applicabile anche nel processo sportivo il ricorso incidentale di cui all’art. 343 c.p.c. stante il richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 31 Codice CONI. Ne discende che, benché contenute in un atto di costituzione non qualificato formalmente come memoria contenente ricorso incidentale, le eccezioni di carenza di interesse, sollevate dalle parti costituite nel presente giudizio di reclamo, sono da ritenere ritualmente introdotte sulla base delle regole proprie del giudizio civile, siccome contenute nel primo atto difensivo, tempestivamente depositato nei termini previsti dall’art. 103, primo comma del CGS (art. 342 c.p.c. “Modo e termine dell’appello incidentale”: l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c.).

Massima: Infondata è l’eccezione di carenza di interesse in capo alle reclamanti fondata sul fatto che, al momento in cui le stesse hanno formato il giocatore K., la norma sul contributo di solidarietà non era ancora entrata in vigore. L’eccezione non è fondata in quanto dalla lettura dei commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. si ricava agevolmente che si intende introdurre un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° Gennaio 2020 in relazione alle cessioni definitive di contratto riferibili alle stagioni ivi indicate, corrispondenti alle stagioni che vanno dal dodicesimo anno di età fino al ventunesimo compleanno del calciatore. Il presupposto per l’applicazione della norma è, dunque, l’avvenuta stipula di una cessione definitiva per un calciatore che, nel passato, e precisamente nelle annualità ivi indicate, è stato formato da altre società, di talché essa si applica per tutte le cessioni stipulate dopo la sua entrata in vigore (1° Gennaio 2020) anche se in riferimento a periodi di formazione pregressi.

Massima: In ogni caso, anche a volere ammettere l’interesse al ricorso, il fatto che alla data dell’adozione della delibera non fosse ancora sorto il diritto pieno al contributo in capo alla società formatrice fa sì che, anche ai fini dell’esame del merito, non possa ritenersi meritevole di tutela la contestazione di un provvedimento normativo abrogativo di norme tali da incidere su situazioni giuridiche non ancora definitive e, dunque, suscettibili di essere disattese da una previsione successiva di segno opposto. Le società formatrici, infatti, per quanto sopra evidenziato, si sono viste lese non già in una posizione già acquisita, bensì dalla possibilità di conseguirla in futuro. L’affidamento delle reclamanti, pertanto non sussiste e di conseguenza non si riscontra l’irragionevolezza ed irrazionalità della norma lamentata in particolare, con il secondo motivo di ricorso nel merito. Ciò tenuto conto che l’aspettativa di beneficiare del contributo - per quanto la si voglia ritenere “differenziata” in relazione all’avvenuta assunzione di un obbligo, giuridicamente azionabile, da parte della società cessionaria - in ogni caso, non riguarda una situazione giuridica consolidata bensì resta oggetto di una situazione di mero fatto destinata a rimanere ferma “a diritto vigente” e pertanto suscettibile di modifiche secondo la discrezionalità del Legislatore federale. Al riguardo, sia pure sul diverso piano piano dei limiti alla discrezionalità del legislatore, si richiamano i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla adozione di norme tali da incidere su rapporti di durata e sulla sussistenza di un legittimo affidamento alla immodificabilità di norme favorevoli. In particolare, in Corte Cost. n. 89 del 2018, si legge che “l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) e «trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili» (sentenza n. 56 del 2015)” precisando anche che “come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU), la tutela dell’affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)» (Corte Cost n. 89 del 2018 e giurisprudenza ivi richiamata; più di recente Corte Cost. n. 240 del 2019. Va anche detto, peraltro, che, nel caso di specie, viene in considerazione l’impugnazione di una delibera del Presidente della F.I.G.C. che, nei suoi contenuti, rappresenta la diretta emanazione della volontà abrogatrice già precisamente espressa dal Consiglio federale. Al riguardo giova rilevare che, nel caso in esame, le reclamanti hanno proposto l’impugnazione ai sensi degli artt. 30 CGS – CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 e 80 CGS FIGC e non già ai sensi dell’art. 86 del CGS della FIGC dedicato ai ricorsi per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, ritenendo presumibilmente sussistente la competenza residuale e generale del Tribunale federale (ricavabile in particolare dall’art. 79 del CGS, corrispondente all’art. 30 del codice CONI) per cui, a fronte di una delibera formalmente riconducibile al Presidente della Federazione, verrebbe in considerazione un fatto comunque rilevante per l’ordinamento sportivo su cui sussiste la generale competenza del Tribunale federale nazionale ex art. 79 CGS della FIGC da cui la possibilità di ricorso ai sensi dell’art. 49 del medesimo Codice. In realtà, tenuto conto che, come sopra considerato, il C.U. impugnato è sostanzialmente riconducibile al Consiglio federale - anche se formalmente adottato dal Presidente FIGC su sua precisa indicazione di contenuti - ritiene il Collegio che i parametri di riferimento utili al fine di valutare la legittimità della delibera vadano comunque identificati nella contrarietà alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ad altre norme federali (parametri questi, comuni al primo ed al secondo comma dell’art. 86 CGS della FIGC). Difatti la portata del sindacato del giudice federale non può certamente discendere da una scelta operata dal ricorrente di azionare il ricorso generale ex artt. 49 e 79 CGS piuttosto che lo specifico mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento sportivo. E ciò, in disparte i problemi di legittimazione, non sollevati dalle parti ma che pure si porrebbero, occorrendo verificare se l’impugnativa possa essere sollevata da tutti i soggetti di cui al primo comma o solo nei ristretti limiti soggettivi previsti dal secondo comma (sul tema, anche se con riferimento ai soggetti legittimati ad impugnare una delibera dell’Assemblea federale ai sensi del primo comma v. CFA, SS.UU. n. 65/2020-2021). Risulta, infatti, evidente dalla lettura dell’art. 86 (corrispondente, nei suoi contenuti al previgente art. 43 bis del CGS ed all’art. 31 del Codice Coni), l’intenzione del Legislatore sportivo federale di restringere l’accesso alla tutela non solo in termini soggettivi e di legittimazione ad impugnare ma anche in termini oggettivi, ammettendo l’impugnazione delle delibere assembleari o del Consiglio federale nei soli casi in cui gli atti impugnati risultino inficiati da vizi di violazioni di legge e per contrasto con fonti ben definite e tassativamente indicate (come detto, per contrarietà alla legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali). Nel caso in esame, la violazione dei principi e delle norme di cui al richiamato art. 86 CGS non è neanche adombrata nei motivi di merito del ricorso con cui, oltre alla già esaminata irrazionalità della norma  si lamenta una generale incoerenza del deliberato e, dunque, l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il legislatore federale. Profili questi che, tuttavia, non possono ritenersi utili a sorreggere l’impugnazione di una delibera federale abrogativa di norme generali ed astratte (ex multis, Cons Stato, sez V, 17.11.2016, n. 4794, ove si ricorda che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale; idem, Cons. Stato, sez. III, 9 Settembre  2019, n. 2311; Cons. Stato, 14 Dicembre  2011, n. 6548). Anche se l’espressa previsione di impugnabilità dei deliberati federali certamente non consente di considerare quale vero e proprio “atto politico” la delibera del Presidente delegato dal Consiglio federale - come invece sostenuto nelle difese dei reclamati - tuttavia il Codice di giustizia sportiva ed il Codice Coni indubbiamente limitano il sindacato del Giudice a casi limitati ed eccezionali di manifesta illegittimità, soprattutto là dove, come nel caso in esame, si tratti di una delibera modificativa o abrogatrice di norme regolamentari, di carattere generale ed applicabili erga omnes. I suddetti vizi, tuttavia, sono da ritenersi insussistenti. Come si evince dai motivi sopra riportati, e dai successivi scritti depositati dalle reclamanti, ciò che nel caso di specie si lamenta, in sostanza, è che l’adozione delle norme FIFA sul contributo di solidarietà, non essendo dette norme sovrascrivibili ai commi 7 e 8 dell’art. 102 e, comunque, lasciando spazio per la sopravvivenza del contributo di solidarietà c.d. domestico, avrebbe dovuto spingere il Legislatore federale ad adottare un provvedimento di “adattamento” o di modifica più che di abrogazione tout court della normativa interna alla Federazione. Si tratta, tuttavia, di censure che impingono il merito delle scelte adottate dalla Federazione e che non sono sindacabili alla stregua degli stringenti parametri sopra indicati. A tale riguardo, le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, con cui viene sottolineata la non piena coerenza della normativa abrogatrice, non costituiscono una decisione sul merito come sostenuto nei reclami e, comunque, restano assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado da parte del Tribunale, che non si spinge fino a ritenere tali considerazioni determinanti ai fini dell’accoglimento del ricorso.  In ogni caso, anche a voler ritenere il Comunicato Ufficiale sindacabile alla stregua di un provvedimento amministrativo connotato da elevata discrezionalità, la conclusione sarebbe la medesima, anche alla luce dei noti limiti alla sindacabilità di tali provvedimenti. La determinazione, invero, è espressione di una scelta di politica federale diretta ad evitare possibili sovrapposizioni del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna. La FIGC, per quanto emerge anche dai chiarimenti istruttori richiesti dal Tribunale federale di primo grado, ha pertanto ritenuto opportuno, allo stato, sopprimere il contributo onde evitare maggiori oneri alle società cedenti, riservandosi una futura normazione della materia, anche alla luce delle differenze della disciplina di riferimento sia in termini di percentuale del contributo (che nella norma FIFA ammonta al 5 % del corrispettivo pattuito) sia di periodo di formazione rilevante (dal 12^ anno al 23^ anno di età del calciatore) sia in relazione alle modalità di corresponsione (tramite le stesse società coinvolte e non per il tramite della Lega). L’intervenuta soppressione, dunque, può rappresentare una scelta non condivisibile soprattutto dal punto di vista delle società formatrici italiane - su cui è possibile anche auspicare il prospettato ripensamento - ma, ad ogni modo rientrante nell’ampia discrezionalità del legislatore federale. Nel caso in esame, oltretutto, l’abrogazione ha comunque fatto salvi gli effetti delle cessioni definitive disposte nel corso della stagione precedente, preservando le sole situazioni già perfezionate e, dunque, suscettibili di affidamento nella percezione del contributo. Ma tali situazioni non sono ravvisabili nel caso di specie, posto che, come detto, la delibera di abrogazione è intervenuta su una situazione giuridica ancora non definitivamente acquisita al patrimonio delle società reclamanti rispetto alla quale non è possibile far valere un contrapposto interesse al mantenimento dello status quo. Il che, come già esaminato al precedente punto 6 della presente decisione, pone al riparo la delibera dalla censura di manifesta irrazionalità ed illogicità che potrebbe in astratto profilarsi, a carico del legislatore federale, quale vizio generale sottostante all’esercizio della potestà regolamentare, anche al di là delle violazioni di norme e principi federali sopra richiamati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 34/TFN del 06.11.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso della società AC Prato SSD ARL contro FIGC e nei confronti di LNP A + altri del 07.09.2020 - Reg. Prot. n. 5/TFN-SD)

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI proposto dalla società con il quale ha chiesto l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC N. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” … il Collegio rileva che la normativa FIFA non sembra essere sovrapponibile a quella oggetto di abrogazione, laddove, infatti, prevede ulteriori fattispecie ammissibili al contributo di solidarietà, una diversa percentuale del contributo di solidarietà ed una diversa modalità di erogazione dello stesso e, nello stesso tempo, non prevede alcuna sostanziale tutela (a meno che la FIGC non ritenga con un proprio provvedimento di estenderne l’ambito di applicazione) nei confronti dei casi come quello dedotto in giudizio. Non a caso lo stesso Segretario Generale, nella relazione depositata in giudizio, ha evidenziato espressamente che, successivamente “…Il Presidente Federale…ha proposto la conferma della sospensione del contributo di solidarietà al 3% e il rinvio di un ulteriore intervento in materia, più coerente con il mutato quadro generale di riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, ottenendo l’approvazione unanime del Consiglio”. Tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la società ricorrente si è limitata ad impugnare la delibera presidenziale e non già il verbale e la conseguente decisione adottata nel corso del Consiglio Federale del 25 giugno 2020, citata nell’atto impugnato e, pertanto, conosciuta dalla ricorrente, dotata di autonoma efficacia lesiva proprio perché, in tale sede, sono state assunte e deliberati i contenuti trasposti, poi, nel provvedimento delegato presidenziale oggetto di impugnazione. Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla circostanza che la decisione in questione è stata riesaminata e confermata nella riunione del Consiglio Federale del 15 settembre non impugnata dalla ricorrente, al riguardo non può valere quale impugnativa la generica clausola di stile contenuta nel ricorso in ordine all’impugnazione di “ogni atto presupposto” in quanto, come è evidente, oggetto principale di censura sono proprio le motivazioni logico giuridiche fatte proprie dal Consiglio Federale nel momento in cui ha preso atto dell’informativa del Segretario Generale della FIGC ed ha conferito la conseguente delega al Presidente Federale e, pertanto, tali determinazioni costituiscono presupposto fondamentale della consequenziale delibera presidenziale impugnata. Sul  punto  è  opportuno  richiamare  il  costante  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  il  quale  “..il  generico  richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2020, n.3365).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN del 06.11.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso della società Sestese Calcio SSD ARL contro FIGC e nei confronti di LNP A + altri del 07.09.2020 - Reg. Prot. n. 4/TFN-SD)

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI proposto dalla società con il quale ha chiesto l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC N. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” … il Collegio rileva che la normativa FIFA non sembra essere sovrapponibile a quella oggetto di abrogazione, laddove, infatti, prevede ulteriori fattispecie ammissibili al contributo di solidarietà, una diversa percentuale del contributo di solidarietà ed una diversa modalità di erogazione dello stesso e, nello stesso tempo, non prevede alcuna sostanziale tutela (a meno che la FIGC non ritenga con un proprio provvedimento di estenderne l’ambito di applicazione) nei confronti dei casi come quello dedotto in giudizio. Non a caso lo stesso Segretario Generale, nella relazione depositata in giudizio, ha evidenziato espressamente che, successivamente “…Il Presidente Federale…ha proposto la conferma della sospensione del contributo di solidarietà al 3% e il rinvio di un ulteriore intervento in materia, più coerente con il mutato quadro generale di riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, ottenendo l’approvazione unanime del Consiglio”. Tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la società ricorrente si è limitata ad impugnare la delibera presidenziale e non già il verbale e la conseguente decisione adottata nel corso del Consiglio Federale del 25 giugno 2020, citata nell’atto impugnato e, pertanto, conosciuta dalla ricorrente, dotata di autonoma efficacia lesiva proprio perché, in tale sede, sono state assunte e deliberati i contenuti trasposti, poi, nel provvedimento delegato presidenziale oggetto di impugnazione. Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla circostanza che la decisione in questione è stata riesaminata e confermata nella riunione del Consiglio Federale del 15 settembre non impugnata dalla ricorrente, al riguardo non può valere quale impugnativa la generica clausola di stile contenuta nel ricorso in ordine all’impugnazione di “ogni atto presupposto” in quanto, come è evidente, oggetto principale di censura sono proprio le motivazioni logico giuridiche fatte proprie dal Consiglio Federale nel momento in cui ha preso atto dell’informativa del Segretario Generale della FIGC ed ha conferito la conseguente delega al Presidente Federale e, pertanto, tali determinazioni costituiscono presupposto fondamentale della consequenziale delibera presidenziale impugnata. Sul  punto  è  opportuno  richiamare  il  costante  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  il  quale  “..il  generico  richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2020, n.3365).

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