Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL’11.5.2018.

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 43bis CGS FIGC proposto dalla LNPB con il quale ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019 in quanto il provvedimento impugnato sia sprovvisto di un’autonoma attitudine lesiva nei confronti del ricorrente… Alla luce di quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori nuovi elementi il Tribunale non può che ribadire quanto già statuito nella propria decisione di cui al Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 12.7.2018 e di accogliere, pertanto l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC, relativa all’assenza di interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della LNPB. Non vi è dubbio, infatti che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di un’autonoma attitudine lesiva nei confronti del ricorrente. La LNPB, infatti, a parte alcune considerazioni che appaiono del tutto astratte e sfornite di prova concreta circa le gravi ripercussioni economiche che le Società attualmente facenti parte della Serie B subirebbero da siffatto provvedimento, non indica alcun effettivo interesse, in capo alle Società dalla stessa rappresentate, che risulti immediatamente intaccato dal provvedimento commissariale. Al momento, infatti, il campionato di Serie B non risulta modificato in alcun modo dalla delibera impugnata che si limita a fissare dei criteri generali, inidonei ad incidere con immediata efficacia lesiva sull’interesse dei ricorrenti in quanto, come osservato dalla difesa della FIGC, al momento della proposizione ricorso si disconosce: - se nella stagione sportiva prossima si verificheranno le condizioni previste dalla delibera commissariale e se ci saranno squadre militanti nel campionato di Serie A interessate all’iscrizione delle loro seconde squadre al campionato di Lega Pro; - se, al termine della prossima stagione sportiva vi saranno cosiddette seconde squadre che matureranno l’eventuale promozione in serie B. Trattasi, pertanto, di eventi, allo stato, incerti, così come al momento sono incerti, in quanto non concretamente dimostrati, i supposti effetti negativi – di carattere, fra l’altro, metagiuridico, che il provvedimento impugnato avrebbe sul campionato di Serie B. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha specificato che “….Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura , lesione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 Febbraio 2005 , n. 1046)….” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 Dicembre 2008, n. 2282). Trattandosi, anche in tal caso di giudizio di natura impugnatoria, deve ritenersi che analoghi principi debbano essere applicati nell’ambito del diritto sportivo. Giova evidenziare, inoltre, che anche il Consiglio di Stato ha recentemente sostenuto che “… In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra….detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili, potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell’interesse protetto, che consente l’esercizio dell’azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti.” Né può negarsi che il provvedimento impugnato ha fissato dei principi generali che solo nel caso eventuale di concreta applicazione, potranno ritenersi ipoteticamente lesivi nei confronti di coloro che saranno, in quel momento affiliati alla LNPB.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 12 luglio 2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL’11.5.2018.

Massima: Per carenza di interesse è inammissibile il ricorso ex art. 43 bis CGS proposto dalla LNPB con il quale ha chiesto l’annullamento della delibera del Commissario straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019…Al momento, infatti, il campionato di Serie B non risulta modificato in alcun modo dalla delibera impugnata che si limita a fissare dei criteri generali, inidonei ad incidere  con  immediata efficacia lesiva sull’interesse dei ricorrenti in quanto, come osservato dalla difesa della FIGC, al momento della proposizione ricorso si disconosce: - se nella stagione sportiva prossima si verificheranno le condizioni previste dalla delibera commissariale e se ci saranno squadre militanti nel campionato di Serie A interessate all’iscrizione delle loro seconde squadre al campionato di Lega Pro; - se, al termine della prossima stagione sportiva vi saranno cosiddette seconde squadre che matureranno l’eventuale promozione in serie B. Trattasi, pertanto, di eventi, allo stato, incerti, così come al momento sono incerti, in quanto non concretamente dimostrati, i supposti effetti negativi – di carattere, fra  l’altro, metagiuridico, che il provvedimento impugnato avrebbe sul campionato di Serie B. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha specificato che “….Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza  di  interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura , lesione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 Febbraio 2005 , n. 1046)….” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 Dicembre 2008, n. 2282). Trattandosi, anche in tal caso di giudizio di natura impugnatoria, deve ritenersi che analoghi principi debbano essere applicati nell’ambito del diritto sportivo. Giova evidenziare, inoltre, che anche il Consiglio di Stato ha recentemente sostenuto che “… In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra….detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili, potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell’interesse protetto, che consente l’esercizio dell’azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti.” Né può negarsi che il provvedimento impugnato ha fissato dei principi generali che solo nel caso eventuale di concreta applicazione, potranno ritenersi ipoteticamente lesivi nei confronti di coloro che saranno, in quel momento affilati alla LNPB.

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