DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 59CFA DEL  07/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 045CFA - (IV SEZ. UNITE) 14/11/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 5.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato - inammissibile, per carenza di interesse concreto ed attuale, in ragione del difetto di immediata attitudine lesiva del provvedimento impugnato - il ricorso ex art. 43-bis C.G.S. della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 che ha stato stabilito che in caso di carenze di organico nel campionato di Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 “determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c) – Lega nazionale Dilettanti, sulla  sostituzione delle  società neo  promosse, l’ordine di integrazione sarà  il seguente: una seconda squadra di Serie A, una società retrocessa della Serie C e una società che abbia disputato il campionato Interregionale.”… La decisione impugnata del TFN, in punto di statuita inammissibilità del ricorso della LNPB per carenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione della delibera commissariale n. 42, in quanto ritenuta priva di autonoma e diretta attitudine lesiva nei confronti della LNPB, merita di essere confermata, con le precisazioni che seguono. In primo luogo, ad avviso di questa Corte, anche a voler ritenere che, nel qualificare come diretto l’interesse al reclamo, l’art. 33 C.G.S. abbia inteso per ciò soltanto prevedere una condizione generale dell’azione peculiare per il processo sportivo, gli organi di giustizia sportiva, ai fini della individuazione dei soggetti effettivamente legittimati ad agire ai  sensi  della  citata  disposizione,  sono  comunque tenuti a verificare che sia ravvisabile a sostegno dell’azione esercitata un interesse qualificato. Per individuare i caratteri qualificanti l’interesse ad agire nelle controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva, può ben farsi riferimento, come ha fatto il TFN, ai requisiti che la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente indicato come indefettibilmente propri dell’interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo, stante l’analoga natura impugnatoria dei due processi, restando fermo che anche l’interesse diretto al reclamo che l’art. 33 C.G.S. richiede postula pur sempre: che esso, come la stessa LNPB riconosce, sia suscettibile di essere inciso dalla decisione dell’organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (cfr. CGF, 16.04.2012, in Com. Uff. FIGC 16.04.2012 n. 224/CGF); che l’impugnazione possa far conseguire un risultato utile al ricorrente in termini concreti e cioè procurando una soddisfazione piena ed attuale dell’interesse fatto valere, per effetto stesso dell’accoglimento del reclamo (CFA 9.04.2015, in Com. Uff. FIGC 22.05.2015 n. 59/CFA). È proprio facendo buon governo di queste coordinate interpretative che deve ritenersi che la LNPB non abbia un interesse diretto a ricorrere avverso la delibera n. 42 del Commissario Straordinario della FIGC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 C.G.S.. Vero è, infatti, che, neppure in relazione alla specifica previsione della delibera oggetto di impugnazione e su cui si appuntano le più significative doglianze della LNPB, anche sotto il profilo della legittimazione, quella cioè secondo la quale, al termine del Campionato di Serie C, le seconde squadre potranno essere promosse in quello di Serie B, può ravvisarsi la sussistenza di un interesse della LNPB che sia immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento, atteso che una tale circostanza costituiva e costituisce un evento, non solo futuro e incerto, ma anche dipendente, ab imis, da una serie di circostanze pregiudiziali, a loro volta affatto aleatorie al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, quali il fatto che vi sarebbero state seconde squadre di Serie A effettivamente interessate all’iscrizione al Campionato di Serie C ed in possesso dei requisiti a tal fine prescritti dal Com. Uff. n 17 del 18.7.2018, nonché valutabili come idonee ad essere ammesse a tale Campionato. Ugualmente aleatorie, tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto a quello della sua decisione da parte del TFN, erano, come rilevato da quest’ultimo - e tuttora sono - le ulteriori circostanze al ricorrere delle quali soltanto l’astratta previsione della delibera qui gravata potrà eventualmente risultare operativa e, quindi, immediatamente rilevante per la LNPB, e cioè l’eventuale conseguimento, al termine della prossima stagione sportiva, delle seconde squadre ammesse al Campionato di Lega Pro (i.e. della Juventus) dei presupposti legittimanti alla promozione in Serie B, l’eventuale sussistenza in capo ad esse della volontà di avvalersi della conquistata promozione in Serie B e di avanzare domanda per disputare tale Competizione, l’insussistenza di ragioni ostative in tal senso (quali, ad esempio, la preclusione della seconda squadra a partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, prevista dalla stessa delibera qui impugnata), nonché l’ottenimento del provvedimento di ammissione al Campionato di Serie B.  A ciò consegue, altresì, che l’impugnazione proposta dalla LNPB non è in grado di fare ad essa conseguire un risultato utile nei termini sopra indicati, dal momento che, neppure in thesi, l’accoglimento del reclamo potrebbe procurare una soddisfazione piena e, soprattutto, attuale dell’interesse fatto qui valere. Nondimeno, la Corte intende precisare che la ravvisata ed odierna carenza di un interesse diretto della LNPB ad impugnare la delibera in questione, lascia impregiudicata la facoltà, per la stessa LNPB e/o per gli altri soggetti eventualmente legittimati, di proporre future censure avverso la previsione che consente alle seconde squadre di Società di Serie A di poter essere promosse nel Campionato di Serie B, dal momento che detta delibera costituisce pur sempre l’atto in applicazione delle cui regole astratte potranno in futuro essere eventualmente assunti i provvedimenti di ammissione di tali seconde squadre al Campionato di Serie B. Verificandosi tale evenienza, sia la delibera qui gravata, quale atto presupposto, che i provvedimenti di ammissione alla Serie B, quali atti applicativi effettivamente e concretamente lesivi, potranno essere impugnati da parte di chi, a quel futuro momento, avrà ragione ed interesse diretto per eventualmente dolersene. Nulla, invece, evidentemente osta a che, sin da subito, i competenti Organi della Federazione valutino le doglianze espresse dalla LNPB, in particolare in ordine alla violazione, da parte della delibera commissariale di cui trattasi, dell'art. 3 dello Statuto federale, secondo cui "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche. E ciò anche in una prospettiva di economia dell’attività amministrativa e di giustizia che questa Corte non può che auspicare.

Massima: Non il TAR Lazio, ma gli organi di giustizia sportiva sono competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 che ha stato stabilito che in caso di carenze di organico nel campionato di Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 “determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c) – Lega nazionale Dilettanti, sulla  sostituzione delle  società neo  promosse, l’ordine di integrazione sarà  il seguente: una seconda squadra di Serie A, una società retrocessa della Serie C e una società che abbia disputato il campionato Interregionale.”… occorre …. delibare la questione, …della competenza degli organi di giustizia sportiva a conoscere della controversia, essendo applicabile anche ai procedimenti in corso (ex art.1, comma 4, del d.l. n. 115/2018) la disposizione urgente in materia di giustizia amministrativa e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 1, comma 3, del citato d. l. n. 115/2018, che, escludendo ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni  professionistiche.” Al riguardo, la Corte osserva che il decreto legge n. 115/2018 non è stato convertito in legge, così che, fatta salva la regolazione dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto legge che, con legge, le Camere sono autorizzate a porre in essere, la riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie, anche in corso, sopra indicate, è venuta meno ab origine.  La competenza in merito alla presente controversia, dunque, che fosse essa o meno ascrivibile al novero di quelle “incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” e, quindi, soggetta o meno all’applicazione dell’art.1, comma 3, del d.l. n. 115/2018, per effetto dell’inefficacia ex tunc di tale norma conseguente alla mancata conversione in legge del citato decreto legge, spetta in ogni caso certamente agli organi di giustizia sportiva della FIGC.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 55CFA DEL  29/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 041CFA DEL  25/10/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato, inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso le delibere del Commissario Straordinario della FIGC della FIGC con  le  quali è stato previsto per il campionato di Serie B 2018/2019 un format con 19 (anziché 22) squadre, è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico, è stato varato il calendario relativo al campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019 per carenza di interesse, in quanto la società, essendo stata esclusa dal campionato di serie B è  priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 54CFA DEL  29/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 040CFA DEL  25/10/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le delibere del Commissario Straordinario della FIGC con  le  quali è stato previsto per il campionato di Serie B 2018/2019 un format con 19 (anziché 22) squadre, è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico, è stato varato il calendario relativo al campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019… in quanto il decreto legge n. 115/2018 attribuisce la competenza a decidere al TAR Lazio…Con decreto legge, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, sono state dettate “disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”. L’art. 1, comma 3, così recita: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  sede  di  Roma,  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  di  ammissione   ed esclusione  dalle  competizioni  professionistiche  delle  società   o   associazioni    sportive professionistiche,    o    comunque    incidenti    sulla    partecipazione    a  competizioni  professionistiche. Per  le  stesse  controversie  resta  esclusa  ogni  competenza  degli  organi  di  giustizia  sportiva,   fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del  CONI  e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo  2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili  ai  sensi  del  precedente   periodo, siano rese in  via  definitiva  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  dell'atto  impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si  ha  per  respinto,  l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio». Al successivo comma 4, l’anzidetto decreto legge così dispone: «Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione  dalle competizioni professionistiche delle  società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia  sportiva  pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione». Orbene, così delineato il nuovo contesto normativo di riferimento in materia di competenza giurisdizionale in ordine alle controversie quali quelle in rilievo in questo giudizio, sia, in via preliminare, consentito svolgere qualche rapida considerazione in ordine ai dubbi sulla aderenza alla Costituzione delle sopra citate disposizioni. In particolare, per quanto non specificamente rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, questa Corte ritiene opportuno svolgere, in via preliminare, anche nella prospettiva del loro possibile rilievo incidentale, alcune brevi riflessioni sulla novella legislativa di cui trattasi. Occorre, anzitutto, osservare che l’attività delle Federazioni anche in materia di ammissioni / esclusioni delle società dai campionati professionistici, appare improntato ad autonomia e non già a discrezionalità amministrativa. Già sotto tale profilo, dunque, suscita perplessità l’attribuzione della competenza (sottratta al “naturale” organo di giustizia sportiva) al giudice amministrativo. Appare, peraltro, superfluo osservare come tutte le attività esplicazione dell’autonomia organizzativa e tecnica affidata alle Federazioni per l’ordinato svolgimento delle competizioni sportive attengano alla vita interna delle stesse medesime Federazioni. Ne consegue che «un intervento dello Stato nella disciplina sportiva — e quindi una limitazione all’espansione autonomistica dell’ordinamento sportivo — possa verificarsi solo nei casi in cui l’interesse, pur pubblico, di settore (sportivo) venga ad interferire con quelli più generali e più “ampiamente” pubblici che compete direttamente allo Stato tutelare ed attuare» (così G. IADECOLA, Se al  presidente  di  un  comitato  regionale  della  FIGC  compete  la  qualifica  penalistica  di  persona  incaricata di un pubblico servizio, in Cassazione penale, 1996, 12, p. 3799). La giustizia statale dovrebbe essere chiamata ad intervenire nell’ambito dell’ordinamento giuridico sportivo solo nelle ipotesi in cui l’attività sportiva viene ad assumere rilevanza “esterna” e, dunque, ad esplicare effetti nell’ordinamento giuridico generale. Così come, del resto, sancito con il quadro normativo di sistema disegnato dalla legge n. 280/2003, con la quale, le disposizioni emanate con il recente decreto legge n. 115/2018 appaiono in contrasto. In altri termini, deve ritenersi che la soluzione pubblica nelle controversie sportive possa giustificarsi soltanto «se e nella misura in cui le istituzioni dello sport non risultino in grado  di predisporre adeguate forme di tutela» (G. NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell’arbitrato amministrativo sportivo, in Giornale diritto amministrativo, 2004, p. 1162), anche perché l’intervento continuo e, per certi versi, sistematico della giustizia statale deve essere considerato un disvalore, che, a lungo andare, rischia di condurre alla negazione della stessa autonomia che connota l’ordinamento giuridico sportivo e, nel contempo, rischia di portare la FIGC fuori dalla FIFA. E in tale prospettiva occorre, poi, anche rammentare come autonomia e giuridicità dell’ordinamento sportivo, unitamente alla struttura essenzialmente associativa delle Federazioni sportive, hanno convinto già da tempo la dottrina a considerare privata la natura delle predette medesime Federazioni (cfr., tra gli alti, F.P. LUISO, Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione, nota a sentenza Pret. Novara, 15 dicembre 1979, in Giust. civ., 1980, I, p. 2545 ss.; P. DINI, Le basi dell’autonomia normativa nel diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1975, p. 229; R. PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Giuffrè, Milano, 1988, p. 532 ss.). In tale direzione, attenta dottrina ha posto anche l’accento sul momento genetico di siffatte associazioni, ossia la spontanea e volontaria aggregazione di società e persone per il perseguimento di un obiettivo comune: lo svolgimento di una data attività sportiva (cfr. I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti di liberazione, in Riv. dir. sport., 1977, p. 143). Infatti, “l’ingresso di soggetti, persone fisiche o giuridiche ovvero entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non già per atto di un’autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e all’accettazione convenzionale, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi preposti alla organizzazione sportiva liberamente si sono dati” (così A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e  ordinamento giuridico, in AA.VV., Saggi di diritto sportivo, Giuffré, Milano, 1999, p. 28). Dopo  alcune  oscillazioni  della  giurisprudenza,  inizialmente  divisa  tra  tesi  pubblicistica  e  tesi privatistica, la tesi della natura privatistica delle Federazioni sportive nazionali ha avuto un primo sostanziale avallo normativo dall’art. 14 della legge n. 91/1981, secondo cui «le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono  rette  da  norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI». Il decreto legislativo n. 242/1999 ha, poi, definitivamente sancito la natura di associazioni di diritto privato delle Federazioni sportive nazionali, pur riconoscendo alle stesse “valenza pubblicistica” (anche attesa l’ampia potestà di controllo sulle medesime attribuita al CONI). Infatti, secondo l’art. 15, comma 2,  del predetto decreto legislativo,  «le  federazioni sportive nazionali  hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate,  per  quanto  espressamente  previsto  nel  presente  decreto,  dal  codice  civile  e  dalle disposizioni di attuazione del medesimo». Accanto alla natura essenzialmente privatistica delle Federazioni, pacifica (e oggi codificata) è anche l’autonomia alle stesse riconosciuta dall’ordinamento giuridico generale. Solleva, pertanto, perplessità un così deciso “depauperamento” normativo dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, anche perché, su questa traccia (e  con tale logica), potrebbero essere attribuite al giudice statale anche le controversie in ordine all’applicazione delle stesse regole tecnico-sportive. Ciò premesso in via di considerazione preliminare generale sulle recenti disposizioni normative di cui trattasi, rimane il fatto che, allo stato e seppur in attesa della (eventuale) conversione in legge, il decreto legge n. 115/2018 è atto avente forza di legge dello Stato e questa Corte non può che darvi applicazione. E le predette disposizioni, come detto,  sottraggono alla competenza  degli organi di giustizia sportiva le controversie quali quelle oggetto del presente giudizio, per essere state, le medesime, attribuite alla cognizione del TAR. In definitiva, anche alla luce ed in forza della disciplina transitoria dettata dal decreto legge di cui trattasi, le società ricorrenti potranno, nei termini previsti dal predetto medesimo decreto, essere riproposte davanti ai competenti organi della giustizia amministrativa. Con la conseguenza che i ricorsi proposti dalle società Catania Calcio, Robor Siena e Pro Vercelli sono inammissibili.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018

Decisione impugnata: Delibera n. 47 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50 delle NOIF; delibera n. 48 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale sono state annullate le disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art. 49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22; della delibera n. 49 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico; calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  P.L.M.,           AVENTE        AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. M.A.D.S., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO R.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Impugnazione - Istanza: RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 33 CGS CONI E CON RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 32, COMMA 3 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. M.S., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. A.D., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Massima: Sono inammissibili i ricorsi promossi dalla società ex art. 30 e 32  CGS-CONI  e 43bis CGS FIGC con i quali sono state impugnate le Delibere del Commissario Straordinario della FIGC e precisamente la delibera n. 47 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50 delle NOIF; delibera n. 48 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale sono state annullate le disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art. 49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22; della delibera n. 49 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico; calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018….Con riferimento ai  ricorsi in argomento questo  Tribunale deve farsi  carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato. Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati. L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C - 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o  quantomeno  dietro  consenso  delle competenti leghe  che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive. Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’an - legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede. Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere. Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 Settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato. Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come  in questo  caso, un’impasse istituzionale che  avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate. Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che: “La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse,  non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017, 861). Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza. Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 Ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata. L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata  impugnativa  della  nota  prot.  53  del  31  luglio  53  del  Presidente  della  Lega  Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data),  con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 Settembre 2018.

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 82/CGF Riunione del 17  dicembre 2008 n. 1- www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale ai sensi dell’art. 34, comma 10, lett. c), statuto F.I.G.C. in ordine al seguente quesito: “se la non integrazione degli organici entro prefissati limiti numerici, per la sola stagione sportiva 2009/2010, possa integrare un provvedimento di modifica all’ordinamento dei campionati”.

Interpretazione: La deliberazione del Consiglio Federale del 1 dicembre 2008 n.118/CF, con cui si prevede che «in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2009/10, determinatasi all’esito delle procedure di ammissione al relativo campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico inferiore alle 20 squadre», deve qualificarsi non come modificazione dell’ordinamento dei campionati ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, lett. d) Statuto federale, bensì come una sorta di autolimitazione del potere del Consiglio Federale di procedere al «ripescaggio». Deve osservarsi del resto che anche in altre circostanze si è nel passato proceduto nello stesso senso, per esempio quando si è invece incrementato in tal modo il numero delle squadre partecipanti ad un singolo campionato. Mentre la circostanza che ciò sia dipeso da motivi di opportunità contingenti in certo modo conferma che non si tratta di una formale modifica dell’ordinamento dei campionati, bensì dell’esercizio contingente di un potere del Consiglio Federale. Pare chiaro d’altra parte che, così impostata la questione, esula da una valutazione di legittimità accertare se nel caso concreto i motivi di opportunità alla base della decisione in questione siano oppure no condivisibili. Sul punto sono necessarie due osservazioni preliminari: 1) in primo luogo, tale delibera non modifica di per sé direttamente il numero delle squadre costituente l’organico del campionato in questione, bensì solo indirettamente; nel senso che incide sul meccanismo dei «ripescaggi» e solo tramite esso, in via eventuale, su tale numero; 2). in secondo luogo, tale delibera espressamente vuole riferirsi ad un periodo di tempo limitato, quello riguardante l’anno sportivo 2009/10, riservando a successive decisioni eventuali modifiche definitive dell’ordinamento dei campionati. La questione diviene allora se, fermo restando che per «modificazione dell’ordinamento» deve intendersi in via generale quella che incide sul numero delle squadre che compone l’organico del campionato, in tale nozione debba ricomprendersi anche l’ipotesi nella quale tale incidenza è soltanto indiretta ed esclusivamente provvisoria. L’art. 49 delle N.O.I.F., nel definire l’ordinamento dei campionati, si limita da un lato a determinare il numero delle squadre a ciascuno partecipanti e dall’altro, ai fini della loro individuazione, il meccanismo delle promozioni/retrocessioni; non disciplina invece l’altro meccanismo dei ripescaggi. Il che, già da un punto di vista formale, potrebbe convincere nel senso che con quest’ultimo si tratta non tanto di quell’ordinamento, quanto di una sorta di potere, per alcuni aspetti discrezionale, di procedere all’integrazione di quel numero qualora il meccanismo ordinario si riveli in concreto non utilizzabile per mancanza dei requisiti di ammissione. Del resto, da un punto di vista teorico, si potrebbe anche verificare l’eventualità che, non rinvenendosi di fatto squadre dotate dei requisiti di ammissione, il numero di squadre iscrivibili al campionato si riveli inferiore a quello previsto. Vi è anche da osservare in proposito che la delibera in questione di per sé non implica una modifica di tale numero, ma solo nell’eventualità che alcune delle squadre aventi titolo sportivo per l’iscrizione al campionati risulti priva dei requisiti di ammissione. Una modifica quindi non risultante a priori per effetto della delibera, ma solo a posteriori e quale conseguenza di circostanze di per sé estranee alla medesima. In tal senso depone anche la circostanza, sopra segnalata, per cui espressamente la deliberazione in questione riguarda soltanto l’anno sportivo 2009/10. Ne risulta, infatti, una sua caratterizzazione in termini solo provvisori e temporanei: con la conseguenza, rilevante anche da un punto di vista formale e della competenza, che non assume il significato proprio di una «modifica dell’ordinamento». Deve ritenersi cioè che tale significato riguardi, come fatto evidente dal tenore letterale della disposizione, modifiche appunto ordinamentali, non quindi soltanto contingenti, ma che incidono oggettivamente sulla disciplina dei campionati. S’intende dire cioè che diversa è la situazione in cui l’ordinamento, nel senso di disciplina stabile, viene in quanto tale modificato, e quella in cui s’incide invece, su un piano di provvisorietà, solo su specifici atti, quelli concernenti il «ripescaggio», i quali esclusivamente in via eventuale possono poi incidere sulla concreta attuazione in circostanze temporalmente delimitate dell’ordinamento medesimo.

 Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 11 febbraio 2003 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ex art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari concernenti la competenza del Consiglio Federale a deliberare sulla modifica dell’ordinamento dei campionati.

Interpretazione: Competente ad assumere le eventuali determinazioni di riforma dei campionati professionistici è il Consiglio Federale della F.I.G.C. e per la legittimità delle relative determinazioni si applicano le ordinarie disposizioni in materia di deliberazioni del Consiglio federale. Infatti, dalla lettura delle disposizioni dello Statuto federale (art. 10, comma 2, e art. 24, comma 3, lett. d) e delle N.O.I.F. (art. 50), si evince all’evidenza che la materia dell’ordinamento dei campionati è compresa fra le attribuzioni della Federazione e, in particolare, rientra nella competenza del Consiglio federale. Ciò che l’art. 7 dello Statuto prevede possa essere demandato dalla F.I.G.C. alle Leghe è la sola organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati, non l’aspetto “ordinamentale” della configurazione dei campionati medesimi e dei loro collegamenti (cfr. anche, in tal senso, l’art. 49 delle N.O.I.F.). In sintonia con le suindicate norme federali, l’art. 7, comma 2, del regolamento della Lega Nazionale Professionisti richiama gli artt. 49 e 52 (recte: 51) delle N.O.I.F., per la disciplina dei campionati di Serie A e di Serie B e dei relativi passaggi di categoria.

Interpretazione: Nessun quorum particolare è richiesto per l’adozione delle determinazioni sull’ordinamento dei campionati da parte del Consiglio Federale, né la formazione della maggioranza è condizionata da pareri vincolanti della Lega o da diritti di veto dei consiglieri espressi dalla Lega stessa.

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