Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN - SD del 14 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Ricorso della società ASD Livorno Calcio Femminile - Reg. Prot. 41/TFN-SD

Massima: Rigettato il ricorso ex art. 86 CGS proposto dalla società con il quale ha chiesto di accertare l’illegittimità della delibera emessa dalla Lega Nazionale - Dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 con quale si dà atto che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre e dichiarare che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 sia composto da 16 squadre così come disposto dal Regolamento emanato il 20.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 2 del Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti e per l’effetto dichiarare il ripescaggio di essa società così come da graduatoria pubblicata il 28.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 5 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile".….La delibera della LND….con la quale si dà atto che il Girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre anziché 16, …non appare viziato, ….né da “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto” né, tantomeno, appare privo di motivazione e violativo del principio di parità di genere. Rileva il Collegio che se da un lato è pur vero che per disposizione della LND (cfr. C.U. n. 1 del 1.7.2022), recepita dal Dipartimento Calcio Femminile con il C.U. n. 2 del 20.07.2022, era stato disposto che il Campionato Nazionale di Serie C femminile si disputasse su tre Gironi composti da “almeno 16 squadre”, è altrettanto vero che la LND, nel rispetto di quanto deliberato, venutosi a creare un vuoto di organico nel Girone A, provvedeva a colmare tale vuoto ripescando le prime due squadre in graduatoria così ripristinando il previsto numero di 16 squadre per Girone. In tal senso il disposto del C.U. n. 45 della LND del 3.8.2022 e a quella data va quindi fatto risalire il momento in cui il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato, in via definitiva, l’organico delle squadre partecipanti al Campionato. Ogni situazione relativa all’organico delle squadre partecipanti al campionato, verificatosi successivamente a tale data, non poteva e non doveva essere preso in esame dalla Lega di competenza dovendo prevalere, sull’aspettativa del singolo, l’interesse generale del sistema per un corretto e ordinato svolgimento del torneo. Diversamente opinando, senza cioè porre un termine ultimo per la modifica e/o l’integrazione dell’organico delle squadre partecipanti al torneo, si potrebbe sostenere che anche il ritiro di una società avvenuto il giorno prima dell’inizio del campionato, o, per assurdo, anche successivamente all’inizio dello stesso, avrebbe “obbligato” l’ente organizzatore ad effettuare ripescaggi con ogni immaginabile conseguenza. A ciò si aggiunga che, di fatto, il presunto presupposto che avrebbe potuto dare adito al ripescaggio della Società terza classificata nella graduatoria del 28.07.2022 (C.U. n. 5 della LND), cioè il passaggio del Genoa Cricket and Football Club SpA alla categoria superiore, con conseguente sua rinuncia alla disputa del Campionato di Serie C, è maturato con la pubblicazione del C.U. n. 32/A del 12.08.2022 della Segreteria Federale e cioè addirittura in data successiva alla formazione dei gironi (C.U. n. dell’8.8.2022 del Dipartimento Calcio Femminile) e in data successiva alla pubblicazione del calendario (C.U. n. 9 del 11.08.2022 del medesimo organo). Peraltro, quanto deliberato in data 23.08.2022 dalla LND con il C.U. n. 66, contrariamente a quanto affermato del ricorrente risulta, sia pure succintamente, motivato. Recita infatti testualmente: “Tenuto conto della rinuncia alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile della società Genoa Cricket and Football Club SpA, intervenuta successivamente al varo dei gironi…”. Inoltre, infine, nella disciplina della fattispecie, nessuna disposizione prevedeva che, dopo la formazione dell’organico e – come nel caso specifico - anche dei gironi, eventuali vacanze sopravvenute dovessero essere colmate con il cosiddetto ripescaggio o con altri simili meccanismi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/FTN del 11 Ottobre 2018

Decisione impugnata: C.U. 101/L dell’11.09.2018 a mezzo del quale veniva diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019, nonché il C.U. 104/L del 12.09.2018 contenente il calendario del Campionato di Serie C per la medesima stagione, chiedendo l’annullamento delle delibere e l’inserimento della AS Viterbese Castrense Srl nel girone B del campionato di Serie C

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43 BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AS VITERBESE CASTRENSE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. L.P., AVVERSO IL COM. UFF. N. 101/L DELL’11.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E IL COM. UFF. N. 104/L DEL 12.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO.

Massima: Rigettato il ricorso ex art 43 bis CGS FIGC proposto dalla società con il quale ha impugnato il C.U. 101/L dell’11.09.2018 a mezzo del quale veniva diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019, nonché il C.U. 104/L del 12.09.2018 contenente il calendario del Campionato di Serie C per la medesima stagione, chiedendo l’annullamento delle delibere e l’inserimento della AS Viterbese Castrense Srl nel girone B del campionato di Serie C…I provvedimenti impugnati in questa sede, infatti, sono legittima espressione del potere organizzativo degli organi Federali, nell’individuare ed applicare i criteri di composizione dei gironi del campionato di Lega Pro. Il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il Consiglio Direttivo della Lega, quale organo competente ai sensi delle menzionate disposizioni federali, abbia correttamente agito seguendo criteri già adottati nelle due pregresse stagioni sportive ed improntati a ragionevolezza ed a parità di trattamento. Insuperabile il dato normativo di cui all’art. 49 NOIF, laddove stabilisce che “il campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno “. Infatti, lo spostamento della ricorrente dal girone C a 19 squadre a uno dei gironi A o B già a 20 squadre comporterebbe il superamento della soglia e sarebbe, pertanto, illegittimo. Legittime paiono, altresì, le ragioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo ad inserire le due squadre sarde (Olbia e Arzachena) nel girone A in considerazione di una migliore copertura di collegamenti, anche nei mesi invernali, tra la Sardegna e le regioni del centro nord-ovest. Nel senso di una complessiva consapevolezza e valutazione delle esigenze dei partecipanti al campionato, in particolare delle maggiori distanze cui sono tenute le partecipanti al girone C, il Consiglio ha attribuito proprio a tale girone 19 squadre anziché 20, così da alleggerirle di una trasferta annuale. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, quindi, alla luce di quanto detto ed argomentato, respinge il ricorso presentato dalla Società AS Viterbese Castrense Srl, non emergendo agli atti alcuna violazione da parte del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico dei principi di parità di trattamento, di regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e di equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, sanciti dall’art. 1 comma 3 dello Statuto Lega Pro.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Massima: Il TFN, su ricorso della società ex artt. 6.15 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e 43 bis del CGS della FIGC,  annulla la delibera adottata dalla Lega Nazionale Serie B del 27.9.2017, emessa all’esito dell’assemblea con la quale è stata rigettata la richiesta della stessa Società di spostamento delle gare del campionato di Serie B stagione 2017/2018 dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018 nonché il provvedimento prot. n. 185 del 21.9.2017 con il quale il Commissario Straordinario ha comunicato di avere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega Serie B convocata per il 26/27.9.2017, la richiesta formulata dalla stessa Società di spostamento delle gare dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018, in luogo di emettere il provvedimento previsto dall’art. 28, commi 2 e 4 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e ha omesso di decidere sulla richiesta della Società ricorrente in quanto merita accoglimento la censura di incompetenza  dell’Assemblea. L’art. 7, comma 14, dello Statuto prevede “Il Consiglio è l’organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: r) propone all’Assemblea il calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega, fissandone date e orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi”. L’art. 28 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B, dopo aver stabilito al primo comma che “il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega stabilisce al terzo alinea del secondo comma: “è, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le Società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. L’art. 7, comma 7, dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B che elenca le attribuzioni dell’Assemblea alcun riferimento effettua alla formazione dei calendari.Dalla mera lettura delle disposizioni richiamate risulta di palmare evidenza, dunque, che la competenza a decidere in merito all’istanza di variazione della data di una singola gara era attribuita esclusivamente al Presidente. Del resto tale previsione appare del tutto ragionevole. Qualora, infatti, fosse attribuita all’Assemblea la facoltà di modificare la programmazione di singole gare, la decisione sarebbe assunta dalle stesse squadre che hanno un interesse specifico diretto (l’avversaria nello specifico match) e indiretto (le altre squadre che si contendono il medesimo obiettivo dell’istante, ovvero che contendono il medesimo obiettivo dell’avversaria) nella decisione in evidente conflitto d’interessi. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

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