Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 39/2019 del 27 maggio 2019
Decisione impugnata: Lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), nel procedimento R.G. n. 1930/2011 TNAS, tra la Juventus Football Club S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., sottoscritto e depositato in data 15 novembre 2011, prot. n. 2621, con istanza di arbitrato presentata in data 10 agosto 2011, in cui il TNAS si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC Guido Rossi per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano.
Parti: Juventus Football Club s.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/F.C. Internazionale Milano S.p.A./Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Massima: Il Collegio di Garanzia non ha competenza a decidere in merito al ricorso proposto dalla società con il quale ha impugnato il Lodo del TNAS che si era a sua volta dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano…nella specie nessuna competenza ha il Collegio di Garanzia in merito alla richiesta formulata dalla ricorrente. Gli artt. 54 del Codice della Giustizia Sportiva e 12-bis dello Statuto del CONI sono inapplicabili nel caso di specie, giacché demandano al Collegio di Garanzia “la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale” dagli “organi di giustizia federale”, non potendo questo Collegio certamente porsi quale Giudice dinnanzi al quale impugnare un lodo arbitrale. Il lodo TNAS, invece, è stato emesso da un organo all’epoca istituito presso il CONI, che aveva “competenza a condizione che [fossero] stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si [trattasse] di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (cfr. art. 12-ter, comma 1, del previgente Statuto). Il TNAS, quindi, era organo unico o di ultima istanza del CONI, esattamente come lo è l’attuale Collegio di Garanzia. Ed è evidente che, in quanto tale, il Collegio di Garanzia non può trattare una controversia già sottoposta a un organo omologo, che l’ha esaminata e decisa nel 2011. Ne conseguirebbe altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem processuale. È da sottolineare, inoltre, che le norme invocate dalla Juventus sono inapplicabili in quanto entrate in vigore il 1° luglio 2014 e prive di efficacia retroattiva. L’azione, quindi, è manifestamente inammissibile, perché l’ordinamento sportivo non attribuisce ai relativi organi di giustizia il potere di annullare un lodo arbitrale. Tale potere era attribuito soltanto ai giudici dell’ordinamento statale, a condizione - come si è già rilevato - che la controversia fosse “rilevante” per quest’ultimo (ordinamento). Più specificamente, l’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI, “adottato dal Consiglio Nazionale il 30 settembre 2011”, prevedeva che “avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, [fosse] sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile”. Pertanto, il ricorso per nullità dinanzi al giudice ordinario risultava l’unico rimedio previsto dalle norme dell’ordinamento sportivo avverso i lodi arbitrali del TNAS; rimedio che la Juventus senza esitazione ha esercitato quando ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma e, successivamente, ricorso per Cassazione. Si osserva che, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 32358/2018, l’odierna ricorrente ha esaurito i mezzi di impugnazione astrattamente esperibili avverso il lodo TNAS e che non esiste una norma che attribuisca il potere di impugnarlo nuovamente dinanzi al Collegio di Garanzia (o ad altri organi della Giustizia Sportiva). Vieppiù, in nessuna parte della sentenza la Cassazione ha statuito che il lodo TNAS sia nullo o che la stessa controversia debba essere decisa nel merito da un organo di giustizia sportiva; né avrebbe potuto farlo, perché, altrimenti, la Cassazione avrebbe paradossalmente violato proprio il principio che ha affermato, travalicando quella ripartizione di competenze che spettano per legge all’ordinamento sportivo. Invero, è la stessa Corte di Cassazione ad aver, in più occasioni (Cass., SS.UU., 9 novembre 2018, n. 28652; Cass., SS.UU., 4 agosto 2010, n. 18052; Cass., SS.UU., 16 gennaio 2015, n. 647), affermato, in merito a fattispecie che involgono i rapporti fra ordinamento sportivo e organi giurisdizionali, che la giustiziabilità della pretesa dedotta dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. Logico precipitato di tali considerazioni è l’impossibilità di considerare la recente sentenza della Cassazione alla stregua di una pronuncia che devolve la giurisdizione ad un diverso giudice. Tale pronuncia è, semplicemente, la reiezione del ricorso proposto dalla Juventus in virtù di una questione di “merito” meramente processuale, già posta antecedentemente al vaglio della Corte d’Appello. Insomma, non vi è stata alcuna riapertura del giudizio, né rimessione della questione alla Giustizia Sportiva. Infine, è altrettanto erroneo sostenere - come motivo di impugnazione - che il lodo TNAS non abbia “indicato il Giudice sportivo dotato di specifica competenza e, in specie, l’Alta Corte”. Il Collegio Arbitrale ha dedicato quasi metà del lodo TNAS a “talune necessarie considerazioni in merito alla distinzione tra diritti disponibili (e, perciò, compromettibili e suscettibili di essere sottoposti alla cognizione del TNAS) e indisponibili, come tali rientranti, se inerenti all’ambito dell’ordinamento sportivo, nella competenza dell’Alta Corte”. L’indicazione dell’organo competente non avrebbe potuto essere più chiara: la attuale ricorrente ha ritenuto di procedere in altra direzione e non può ora tentare un recupero della corretta linea difensiva.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 65 del 12/09/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: provvedimenti emessi dal Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare - della F.I.G.C. del 9 settembre 2016, di medesimo contenuto, comunicati in pari data alla Lega Pro, con note prot. 4020/54/TFN/PA e 4929/53/TFN/PA, dalla Segreteria del TFN – Sez. Disciplinare, a mezzo dei quali è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi promossi rispettivamente dall’A.C. Renate 1847 s.r.l., dal Dr. A.G.P.e dal Dr. P.F., e, per l’effetto, sospesa l’efficacia della delibera del 22 agosto 2016 emessa dal Consiglio Direttivo di Lega Pro nella parte in cui convoca l’assemblea elettiva.
Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Renate 1947/Archimede Pitrolo/Paolo Francia
Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso proposto dalla Lega Pro avverso i provvedimenti emessi dal TFN del 9 settembre 2016 a messo dei quali è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi promossi rispettivamente dall’A.C. Renate 1847 s.r.l., dal Dr. – omissis - e dal Dr. – omissis -, e, per l’effetto, sospesa l’efficacia della delibera del 22 agosto 2016 emessa dal Consiglio Direttivo di Lega Pro nella parte in cui convoca l’assemblea elettiva. La misura inibitoria, pronunciata dal Presidente del Tribunale Nazionale Federale, ha natura provvisoria dovendo essere confermata in sede collegiale. A fronte della provvisorietà del provvedimento non è possibile impugnare il medesimo davanti ad un organo, quale il Collegio, di grado superiore. Come è noto, a norma dell’art. art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, possono essere impugnati provvedimenti endofederali che abbiano il carattere della definitività. Non essendo, invece, definitivo il provvedimento in questione, la ricorrente avrebbe dovuto domandare la sua revoca al medesimo Giudice che l’ha pronunciato (Presidente) ovvero, in sede di trattazione, davanti al Tribunale Federale Nazionale, tenuto, peraltro, alla conferma del provvedimento medesimo. Di qui l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è, altresì, improcedibile, in quando il decreto presidenziale si è limitato a differire ad altra data la celebrazione dell’assemblea; essendo la data ormai trascorsa al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente non avrebbe potuto trarre vantaggio alcuno da un eventuale accoglimento del ricorso spiegato: anche per questo verso emerge l’improcedibilità del ricorso medesimo.