Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 53 del 12/07/2021

Decisione impugnata: Declaratoria dell’illegittimità della pretesa della stessa Lega di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della società ricorrente di quanto previsto degli artt. 3 Capo I, art. 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.

Impugnazione Istanza: Unione Sportiva Lecce S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso atteso l’accordo transattivo raggiunto

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 52 del 12/07/2021

Decisione impugnata: Declaratoria dell’illegittimità, dell'invalidità e, comunque, dell'inefficacia, nei confronti della società ricorrente, data la sua iscrizione al Campionato di Serie B, di quanto previsto e disposto dall'art. 3, capo I, del Codice di Autoregolamentazione in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B" - versione del 23 luglio 2019 -, dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento, di cui all'art. 7, capo II, del medesimo Codice, nonché di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti dalla suddetta società.

Impugnazione Istanza: S.P.A.L. s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso atteso l’accordo transattivo raggiunto

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 94/2019 del  10 dicembre 2019

Decisione impugnata: Pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019- triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB.

Parti: Benevento Calcio s.r.l. - Crotone s.r.l. - Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio, preso atto della rinuncia al ricorso e dell’accettazione dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 81/2019 del 9 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera del C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2019, nel quale, sotto la voce “Graduatorie definitive completamento organici stagione sportiva 2019/2020”, sono state approvate le graduatorie di merito per l’attribuzione di posti eventualmente disponibili a completamento degli organici per la stagione sportiva 2019/2020, nonché avverso la delibera dello stesso C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 10 del 2 agosto 2019, nel quale è stato stabilito che, “considerata la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza della U.S. Pergolese A.S.D., viene ammessa al campionato regionale di Eccellenza ed iscritta d’ufficio anche alla Coppa Italia di Eccellenza la seguente società: 932338 A.S.D. Atletico Azzurra Colli”.

Parti: A.D.C. SS Maceratese/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - C.R. Marche FIGC-LND

Massima: Il Collegio di Garanzia attesa la rinuncia al ricorso dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 74/2019 del 24 settembre 2019

Decisione impugnata: Pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e di garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, a pena di pesanti sanzioni, sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti.

Parti: Benevento Calcio S.r.l. - F.C. Crotone S.r.l.- Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio, preso atto della istanza depositata congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente con la quale le stesse parti, avendo comunicato il raggiungimento di un accordo economico nelle more della definizione del presente giudizio e non avendo più interesse ad ottenere una pronuncia in merito al ricorso di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 49 del 28/08/2018

Decisione impugnata: Delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 4 del 6 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente USD Vazzola viene riclassificata al 4° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 3° posto indicato nella classifica finale del predetto campionato, e, conseguentemente, esclusa dalle società ammesse al campionato Regionale Allievi Elite, con ammissione a detto campionato della ASD Union QDP, riclassificata al 3° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 4° posto indicato nella classifica del predetto campionato, nonché nella parte in cui la U.S.C. Vazzola A.S.D. viene ammessa al campionato Regionale Allievi in luogo del campionato Regionale Allievi Elite; del provvedimento assunto dal C.R. Veneto in data 23 luglio u.s., comunicato alla ricorrente, in pari data, via e-mail; della delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 11 del 26 luglio 2018, nella parte in cui il si indica il Vazzola tra le società ammesse al campionato Regionale Allievi, in luogo del campionato Regionale Allievi Elite, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R. Veneto n. 55 del 9 gennaio 2018, Punto 4, Lettera A, paragrafo 6, nella parte in cui sono stabiliti i criteri per la scelta delle migliori seconde e terze classificate del campionato Allievi Regionali 2017/2018.

Parti: U.S.C. Vazzola A.S.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Veneto FIGC-LND/Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Massima: Viene dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del ricorso attesa la proposta di accettazione del posizionamento nella graduatoria dei ripescaggi del suddetto Campionato, formulata dalla FIGC-LND C.R. Veneto nei confronti della suddetta U.S.C. Vazzola A.S.D. e accettata da quest’ultima

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 20 del 08/03/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Accertamento del diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a. il pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico/Vicenza Calcio S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara estinto il procedimento per rinuncia della parte ricorrente trasmessa e notificata alle parti resistenti, per effetto del perfezionamento di un accordo transattivo inter partes

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 45 del 06/10/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale è stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio, a data da destinarsi, della gara Ternana - Pisa, in programma in data 27 agosto 2016 e valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017

Parti: Ternana Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Pisa 1909 s.r.l.

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara estinto il procedimento per rinuncia della società ricorrente

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione: Decisione n. 44 del 04/10/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera, di cui all'Ordine del Giorno 4) "Rapporti tra FIGC, Leghe e Mutualità", assunta dall'Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) il 21 aprile 2016, comunicata il 19 luglio 2016

Parti: Frosinone Calcio s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara estinto il procedimento per rinuncia della società ricorrente

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Terza Sezione: Decisione n. 42 del 27/09/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Avverso il C.U. n. 4 del 18 luglio 2016, con cui il Comitato Regionale Sardegna ha provveduto a dare notizia della dichiarata decadenza del proprio Consiglio Direttivo, disposta dal Presidente della LND, prof. Antonio Cosentino, il quale ha personalmente disposto il commissariamento del C.R. Sardegna, nominando Commissario se stesso e Vice Commissario il dott. Giuseppe Caridi sino al 18 gennaio 2017

Parti: Polisportiva Ferrini Cagliari ASD/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara estinto il procedimento per rinuncia della società ricorrente trasmessa e notificata alla parte resistente ed alla parte contro interessata.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Prima Sezione: Decisione n. 36 del 11/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Avverso la delibera del Vice Presidente Vicario della LND, pubblicata in data 5 agosto u.s. con C.U. n. 67, che respingeva la domanda di ammissione delle ricorrenti al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione 2015/2016.

Parti: San Marino Calcio s.r.l.- F.C. Forlì s.r.l. /Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere atteso che con il verbale di conciliazione sottoscritto, in sede di udienza di discussione, Lega Nazionale Dilettanti ha aderito in via conciliativa e straordinaria alla richiesta delle società istanti, precisando che il Dipartimento Interregionale della LND provvederà all’inserimento delle società negli organici del campionato 2015/2016, anche in sovrannumero

 

Decisione Organo Arbitrale delle Licenze UEFA - C.O.N.I.:Lodo Arbitrale del 03/06/2015–www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione di II grado delle Licenze UEFA, adottata con decisione del 18 maggio 2015, con conseguente rilascio della Licenza UEFA in favore dell’istante per la stagione 2015/2016

Parti: Genoa C.F.C. S.p.A. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia preso atto della rinuncia al ricorso depositato dalla difesa della parte ricorrente, dichiara estinto il procedimento.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Terza Sezione: Decisione n. 51 del 01/10/2015 – www.coni.it

Decisione impugnata: Annullamento e/o la riforma, anche in parte qua, della delibera del Presidente Federale F.I.G.C., di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015, con la quale sono stati fissati il termine e gli adempimenti per la presentazione delle domande per la sostituzione della società F.C. Castiglione S.r.l. nell'ambito dell'iscrizione al Campionato di Lega Pro 2015/2016

Parti: Messina s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:Il Collegio di Garanzia preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Terza Sezione: Decisione n. 52 del 01/10/2015 – www.coni.it

Decisione impugnata: Annullamento e/o la riforma della deliberazione del Presidente Federale FIGC del 7 agosto 2015, di cui al C.U. n. 89/A, inerente ai criteri e agli adempimenti da osservare, da parte delle società interessate, per la sostituzione della società F.C. Castiglione s.r.l. al Campionato di Divisione Unica di Lega Pro

Parti: Legnano Calcio 1913 A.S.D/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti

Massima:Il Collegio di Garanzia preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente dichiaraestinto il procedimento

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