F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 DI CALCIO A 5 AVIS PLEIADE POLICORO/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 10.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)
RICORSO DEL S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 DI CALCIO A 5 AVIS PLEIADE POLICORO/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 10.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017 ha inflitto le sanzioni:
- ammenda di € 750,00 alla società Avis Pleiade Policoro perché durante l’incontro del Campionato Nazione di Serie A2 di Calcio a 5 Avis Pleiade Policoro/Futsal Bisceglie disputato il 10.1.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce.
A fine gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, alcuni di detti sostenitori, sporgendosi dalle transenne, gli sputavano contro senza attingere. Per mancanza d’acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
All’atto di abbandonare l’impianto sportivo, il secondo arbitro constatava che la propria autovettura precedentemente parcheggiata su indicazioni del dirigente della società, in zona riservata nei pressi degli spogliatoi aveva il tergicristallo anteriore sinistro gravemente danneggiato e del tutto inutilizzabile:
- squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Urio Fabricio espulso per doppia ammonizione (reiterato comportamento scorretto nei confronti di un avversario) alla notifica del provvedimento protestava verso il secondo arbitro.
Avverso tali provvedimenti la Società Avis Pleiade Policoro ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 13.1.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.1.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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