F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/CILIVERGHE MAZZANO DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.01.2017)

RICORSO DELL’U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/CILIVERGHE MAZZANO DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 72 dell’11.01.2017)

La società U.S. Levico Terme ha proposto reclamo avverso la decisione del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017, con il quale, a seguito della gara Levico Terme/Ciliverghe Mazzano dell'8.1.2017, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione:

- ammenda di € 800,00 (ottocento) "perché i propri sostenitori, per la intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolto reiterate e numerose espressioni gravemente offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.

In particolare la società reclamante ritiene che nella semplice lettura del referto di gara e del dispositivo del Giudice Sportivo vi sia una palese incongruenza tra quanto rilevato dalla terna e quanto invece sanzionato; infatti gli ufficiali di gara hanno rilevato proteste vibranti durante il solo  secondo tempo della partita, mentre il Giudice di Gara ha sanzionato la società reclamante per offese proferite durante l'intera durata della gara.

È quindi evidente che il trattamento sanzionatorio sia stato commisurato a una condotta del pubblico considerata protrattasi per tutta la gara, invece che solamento per metà della stessa (il solo secondo tempo).

La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione in € 500,00 (cinquecento).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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