F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.C. D. FRATTESE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/RENDE DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

RICORSO S.S.C. D. FRATTESE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/RENDE DEL 15.1.2017 (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  74  del 18.1.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n.74 del 18.01.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava alla società Frattese srl la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 e una gara da disputarsi a porte chiuse “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale e nella circostanza, tentato di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi solo per il fattivo intervento dei Dirigenti della Società”; e anche perché il medesimo reiterava la propria condotta sia all’interno dello spogliatoio arbitrale in cui entrava ed usciva sbattendo violentemente la porta senza che alcuno intervenisse, sia mentre la Terna si accingeva ad abbandonare l’impianto di gioco.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società eccependo l’eccessività della sanzione da ridurre “in considerazione delle dedotte circostanze attenuanti ed in applicazione del principio di graduazione”. Evidenziava in particolare la reclamante che “la condotta del soggetto riconducibile alla società, se pur deprecabile, è da annoverarsi nei comportamenti non violenti” attenuati dalla fattiva collaborazione dei dirigenti della società.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore della reclamante che si riportava alle conclusioni rassegnate nell’atto di reclamo, ritiene che l’impugnazione meriti parziale accoglimento.

Risulta infatti che la condotta posta in essere da soggetto non identificato, così come ricostruita negli atti ufficiali, sia stata effettivamente contenuta - almeno in uno dei due episodi censurati – a seguito e per effetto dell’intervento dei dirigenti della società. Le stesse espressioni correttamente qualificate nel provvedimento del Giudice come “gravemente offensive e minacciose” devono tuttavia ricondursi al contesto (“fare minaccioso”) dettagliatamente delineato nel rapporto dell’assistente. Dovendosi intendere - tali espressioni - minacciose nei toni e nelle modalità del comportamento piuttosto che nei contenuti. Ciò rileva, a giudizio della Corte, ai fini della commisurazione alla natura e alla gravità dei fatti commessi - come prescritto dall’art. 18 del C.G.S.

- della sanzione, che pertanto deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.C. Frattese di Frattamaggiore (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta alla sola ammenda di € 2.500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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