F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.3.2017 INFLITTA AL SIG. IERVOLINO MICHELE, DIRIGENTE DELLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. LONGOBARDI CARMINE; AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO GARA VIRTUS OTTAVIANO/SANGIUSEPPESE DEL 3.12.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016)
RICORSO A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.3.2017 INFLITTA AL SIG. IERVOLINO MICHELE, DIRIGENTE DELLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. LONGOBARDI CARMINE; AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO GARA VIRTUS OTTAVIANO/SANGIUSEPPESE DEL 3.12.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016)
Con ricorso del 19.1.2017 la Virtus Ottaviano propone reclamo avverso le decisioni della Corte di Appello Territoriale di cui al Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 con la quale era stato deciso (in senso ad essa sfavorevole) un ricorso relativo alla gara del 3.12.2016 contro la Sangiuseppese.
Trattandosi di un ricorso contro la decisione di un Giudice di Appello Territoriale e configurandosi, pertanto, il presente gravame come inammissibile strumento per ricorrere ad un terzo grado di giudizio, estraneo al vigente ordinamento sportivo, questa Corte ritiene conseguentemente di non poter neanche esaminare le questioni di fatto e i profili di diritto proposti.
Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Ottaviano di Ottaviano (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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