F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 150/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NZOLA MBALA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LIVORNO DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 213/DIV del 22.05.2017)

RICORSO VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NZOLA MBALA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LIVORNO DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 213/DIV del 22.05.2017)

La società Virtus Francavilla Calcio S.r.l.. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 213/DIV del

22.5. 2017, con il quale, a seguito della gara Virtus Francavilla/Livorno del 21.5.2017 è stata inflitta al calciatore Nzola Mbala la seguente sanzione: squalifica per 8 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive".

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto una riduzione della sanzione per cui è causa per affermata eccessiva onerosità della punizione comminata, richiedendo tra l'altro l'applicabilità dell'istituto della continuazione attesa a suo dire la contestualità delle condotte contestate al signor Nzola Mbala.

Questa Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, considerati i gesti di violenza compiuti sia verso il Direttore di Gara che successivamente nei confronti di un calciatore avversario, considerato altresì che solo il gesto di violenza verso l'Arbitro avrebbe esso solo comportato una sanzione minima di 8 giornate di squalifica e che pertanto già il Giudice di prime cure ha applicato il minimo edittale, conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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