F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 150/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI FIDELIS ANDRIA/JUVE STABIA DEL 20.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017)

RICORSO S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI FIDELIS ANDRIA/JUVE STABIA DEL 20.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017)

 

La Società Sportiva Fidelis Andria 1928 promuove ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla ricorrente «per la presenza di persona riportata in distinta, presente in panchina aggiuntiva, ma non tesserata per la società» (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017).

Osserva la reclamante che dall’esame dell’elenco di gara, l’unica persona occupante la panchina aggiuntiva fosse il signor Savino Martiradonna, dirigente, regolarmente identificato dal direttore di gara signor Mario Vigile a mezzo patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Bari. Il dirigente in questione, sottolinea la Fidelis Andria, contrariamente a quanto ipotizzato dal Giudice Sportivo, risulterebbe regolarmente tesserato per il sodalizio pugliese, come da modulo di censimento trasmesso via PEC in data 27.8.2016, nel quale è indicato come documento di riconoscimento il medesimo utilizzato dal direttore di gara per ammetterlo al terreno di gioco. In relazione ai fatti contestati e alla luce di quanto dedotto ed eccepito, dunque, la S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. ritiene che la decisione impugnata sia iniqua e viziata da errore in fatto e diritto e chiede di dichiarare in via preliminare erronea e non legittima la decisione del Giudice sportivo inerente all’ammenda erogata nel Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017, e in via principale, nel merito, di riformare la decisione impugnata e conseguentemente annullare l’ammenda alla società.

Ad avviso di questa Corte il reclamo è fondato e va accolto. Dalla documentazione allegata si evince, in vero, che il sig. Martiradonna Savino è tesserato quale dirigente della compagine pugliese, come prescritto dalla normativa federale (cfr. dichiarazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e modulo di censimento del 27.8.2016 allegati). Ne deriva che la sanzione dell’ammenda comminata alla ricorrente non è legittima.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta-Andria-Trani) annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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