F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 11/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 151/CSA del 22 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE L’AQUILA/CAVESE DEL 31.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 1°.6.2017)

RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE L’AQUILA/CAVESE DEL 31.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 104 del 1°.6.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.

104 dell’1.6.2017, in relazione alla gara L’Aquila Calcio 1927 S.r.l./U.S.D. Cavese 1919 del 31.5.2017, valevole per la gara di andata degli Ottavi di Finale del Campionato Nazionale Juniores 2016/2017, ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per avere propri sostenitori, al termine della gara, fatto oggetto di numerosi sputi il Direttore di Gara, che veniva attinto sulla testa e sulle spalle, nonché i calciatori e dirigenti della squadra avversaria, anch’essi ripetutamente colpiti”.

Avverso tale provvedimento, la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 5.6.2017 ed, a seguito della ricezione, in pari data, degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 8.6.2017 a firma dell’Amministratore Unico, Avv. Angelo Antonio Ranucci, ivi formulando contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S..

Con i motivi scritti, la reclamante, invocava l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, anche in considerazione delle asfittichecasse sociali. Sotto un profilo oggettivo, invece:

  • le deprecabili condotte descritte nel rapporto arbitrale erano state serbate nell’ambito di una gara valevole per un Campionato Giovanile;
  • sarebbero consistite solo in sputi e non, viceversa, in colpi proibiti”, posti in essere da esagitati genitori o congiunti dei giovani atleti”, sui quali, peraltro, le Società hanno un limitatissimo potere di intervento”.

Concludeva, pertanto, insistendo per una congrua riduzione della sanzione comminata.

Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riunitasi in data 15.6.2017, ritiene che l’appello in epigrafe proposto meriti accoglimento nei limiti di cui in motivazione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In via preliminare, il Collegio respinge la richiesta, formulata dal comparso Presidente della Società reclamante, di disporre un rinvio della discussione.

Ciò in virtù della necessità di perseguire la conclusione dei lavori di questo Organo Giudicante, atteso l’ormai maturata conclusione delle competizioni soggette alla sua potestas iudicandi.

Pur dovendosi stigmatizzare i comportamenti oggetto di reclamo, in quanto contrari ai supremi principi che debbono presiedere lo svolgimento di ogni attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale, ex art. 1.1. C.G.S., palesandosi gli stessi certamente meritevoli di sanzione disciplinare, occorre tenere presente che gli stessi si sono originati in un contesto fattuale, ossia il Campionato Nazionale Juniores, con riferimento al quale, questa Corte Sportiva ha sovente dimostrato particolare sensibilità e flessibilità nell’applicazione rigorosa delle disposizioni codicistiche.

D’altronde, tutti i precedenti giurisprudenziali che si sono pronunciati su condotte analoghe a quelle oggetto del presente reclamo riguardano accadimenti verificatisi in occasioni di manifestazioni, quali quelle dilettantistiche o professionistiche, in cui la componente agonistica è certamente più spiccata, ciò richiedendo maggiore rigore e, dunque, maggiore valorizzazione della funzione deterrente intrinsecamente connessa ad ogni provvedimento sanzionatorio (sul punto, cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, Com. Uff. n. 168/CSA, 2015/2016).

Al riguardo, è possibile citare, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti arresti:

  • C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 095/CSA, 2016/2017, gara Sersale Calcio 1975 – U.S.D. Cavese 1919 del 18.12.2016, valevole per il Campionato di Serie D, Girone I;
  • C.S.A.,Sez. III, Com. Uff. n. 065/CSA, 2016/2017, gara Isernia Football ClubAvezzano Calcio

S.r.l. del 17.4.2016, valevole per il Campionato di Serie D, Girone F;

  • C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 100/CSA, 2015/2016, gara Amiternina ScoppitoU.S.D. Recanatese del 25.10.2015, valevole per il Campionato di Serie D, Girone F;
  • C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 141/CSA, 2015/2016, gara Isola Liri – Potenza del 10.10.2015, valevole per il Campionato di Serie D, Girone H.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società L’Aquila Calcio 1927 dell’Aquila, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 700,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it