F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 11/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 151/CSA del 22 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO: • LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; • L’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2017 AL SIG. MANCINI SAVERIO; INFLITTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 28.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 218/DIV del 29.5.2017)

RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO:

    • LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 7.500,00 ALLA RECLAMANTE;
    • L’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2017 AL SIG. MANCINI SAVERIO; INFLITTE  SEGUITO  GARA  VIBONESE/CATANZARO  DEL  28.5.2017  (Delibera  del

Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 218/DIV del 29.5.2017)

La Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo davanti a questa Corte avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Pro che, con Com. Uff. n. 218/DIV del 29.5.2017, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 alla società e la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.8.2017 al dirigente Sig. Saverio Mancini.

Quanto precede in relazione ai fatti accaduti nella gara del Campionato di Lega Pro, Play-Out, Girone C, Vibonese vs. Catanzaro disputata il 28.5.2017.

Qui di seguito si riportano le motivazioni delle decisioni del Giudice Sportivo:

  1. U.S. Vibonese S.r.l.: “perché al termine della gara quattro persone non identificate, ma riconducibili alla società, presenti sul terreno di gioco, avvicinavano minacciosamente l’arbitro con il chiaro intento di venire a contatto fisico, prontamente fermate dalle forze dell’ordine; a questo punto i medesimi rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive e gravi minacce; rientrando negli spogliatoi l’arbitro veniva raggiunto da numerosi getti d’acqua lanciati dai sostenitori della società Vibonese; rientrato negli spogliatoi l’arbitro veniva raggiunto da ulteriori insulti e minacce da persone non identificate, ma riconducibili alla società che colpivano più volte con calci e pugni la porta dello spogliatoio; tale comportamento veniva reiterato dai medesimi soggetti mentre l’arbitro abbandonava gli spogliatoi e raggiungeva l’autovettura e, una volta salito, la stessa autovettura veniva raggiunta da calci e pugni, il tutto avveniva alla presenza di dirigenti della Vibonese che omettevano qualsiasi intervento; perché propri sostenitori, al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco diverse bottiglie di plastica semipiene d’acqua, una delle quali colpiva al braccio destro un collaboratore della procura federale, senza conseguenze.”;
  2. Mancini Saverio: “perché durante la gara rivolgeva ad un calciatore della squadra avversaria una frase offensiva (r.cc.).”.

La Società ricorrente ritiene le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo eccessivamente gravose e sproporzionate rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco, negli spogliatoi e al di fuori di questi.

Infatti, a detta della società reclamante, non vi sarebbe stato alcun tentativo di contatto fisico con il direttore di gara da parte di persone riconducibili alla società ma solo delle frasi ingiuriose rivolte all’arbitro da parte di alcune persone occupanti la panchina della Vibonese a seguito del comportamento irriguardoso del Direttore di Gara verso il Presidente della società Vibonese, apostrofato con un sonoro “vaffanculo”.

Anche i fatti accaduti all’interno e fuori dagli spogliatoi non sarebbero stati descritti e ricostruiti con esattezza nel referto arbitrale.

Infatti, la presenza negli spogliatoi delle forze dell’ordine, che si disponevano a presidio della porta d’ingresso allo spogliatoio dell’arbitro, impediva a chiunque di tenere un comportamento simile a quello descritto nel referto di gara.

Lo stesso dicasi per quanto refertato riguardo ai calci ed ai pugni sferrati contro l’autovettura dell’arbitro.

Senza dimenticare il comportamento dei dirigenti e degli addetti alla sicurezza della Vibonese che si sono prodigati per la tutela dell’incolumità dei direttori di gara. Tali circostanze, a detta della società reclamante, potranno essere confermate da un Ispettore amministrativo di Lega Pro, certo Sig. Condemi, per quanto riguarda i fatti accaduti nei locali spogliatoi e dallo stesso Sig. Condemi, dai due assistenti dell’arbitro, dall’Osservatore Arbitrale e da due incaricati della Procura Federale, per i fatti accaduti all’uscita dagli spogliatoi.

Inoltre, le immagini riprese dalle n. 50 telecamere, poste all’interno ed all’esterno dello stadio, confermerebbero la ricostruzione dei fatti così come descritti dalla società ricorrente.

Lo stesso comportamento del Sig. Saverio Mancini, segretario della U.S. Vibonese Calcio s.r.l., presente in panchina, sarebbe stato diverso da quello rilevato e descritto nel suo referto dal Delegato di Lega, Sig. Antonio Vittore.

Infatti, il Sig. Mancini non avrebbe proferito la frase ingiuriosa “uomo di merda”, ma avrebbe rivolto al calciatore avversario, Sig. Mirko Esposito, le seguenti testuali parole: “cerca di comportarti bene, sei di Mileto ci conosciamo e ci incontriamo spesso, non provocarci.”.

La società Vibonese evidenzia, in ogni caso, come il termine “merda” non costituisca più, ai giorni nostri, espressione di un certo tipo di linguaggio volgare e quindi ingiuriosa essendo ormai spesso usata nel lessico quotidiano.

La sanzione disciplinare comminata nei confronti del Sig. Mancini sarebbe pertanto ingiusta e comunque eccessivamente gravosa tenuto conto che lo stesso Giudice Sportivo, con lo stesso comunicato, per un comportamento ben più grave (entrata sul terreno di gioco con spinta ad un calciatore avversario, generando un principio di rissa), tenuto da un dirigente dell’Akragas, ha inflitto la stessa sanzione dell’inibizione fino al 31 agost0 2017.

La società reclamante chiede pertanto:

‐         “Una congrua ed adeguata riduzione della sanzione pecuniaria inflitta di € 7.500,00 soprattutto ed in considerazione della partecipazione attiva dei Suoi Dirigenti e Collaboratori per arginare episodi di protesta accaduti e riportati nel loro giusto ed effettivo alveo di svolgimento con la fedele ricostruzione degli accadimenti in questione.

‐         Un’equa rimodulazione dell’inibizione fino al 31.8.2017 del proprio Segretario Saverio Mancini che appare sproporzionata ai fatti allo stesso addebitati.

‐         Di raccogliere ai fini di un riscontro probatorio di quanto esposto il contributo dei Rappresentanti degli altri Organismi Federali presenti alla gara con particolare riferimento all’Ispettore Amministrativo della Lega Pro Sig. Condemi, ed ai due delegati della Procura Sigg.ri Di Domenico e Cogliandro, nonché la visione, ove possibile delle riprese eseguite per i fatti in oggetto.”.

Alla riunione del 22.6.2017, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società ricorrente. Il reclamo è stato pertanto trattenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e vanno disattese innanzitutto in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35, comma 1.1 CGS attribuisce al referto dell’arbitro per cui non si può dubitare di quanto in esso riportato, con assoluta puntualità, sia per l’effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva.

Per quanto riguarda la responsabilità della U.S. Vibonese Calcio S.r.l. appaiono palesemente disattese tutte quelle norme che impongono alla società ospitante di assicurare le condizioni per una serena e corretta gara impedendo atti che possano arrecare pregiudizio all’incolumità degli arbitri da parte di chiunque.

Nel caso che ci riguarda la società, si è completamente disinteressata di tutelare il direttore di gara che ha dovuto fare ricorso all’intervento delle forze dell’ordine, sia per lasciare il terreno di giuoco, sia per lasciare l’impianto sportivo dopo essere stato oggetto, a più riprese, di parole e gesti dai toni ingiuriosi e minacciosi, da parte di persone non identificate ma riconducibili alla società ospitante, senza che alcun dirigente della U.S. Vibonese Calcio S.r.l. o addetto alla sicurezza intervenisse a sua difesa e tutela.

Inoltre, al termine della gara, sostenitori della società ricorrente, lanciavano sul terreno di giuoco diverse bottiglie di plastica semipiene d’acqua, una delle quali colpiva al braccio destro un collaboratore della procura federale, senza conseguenze.

Anche il comportamento del segretario dell’U.S. Vibonese Calcio s.r.l., Sig. Saverio Mancini, deve essere stigmatizzato e sanzionato con fermezza trattandosi di condotta offensiva ed ingiuriosa.

Si aggiunga inoltre che il riferito comportamento è particolarmente grave e riprovevole proprio perché proveniente da un dirigente al quale, per il ruolo e la posizione ricoperta in seno alla società, competono comportamenti esemplari e compiti d’indirizzo verso contegni rivolti al rispetto dei principi di lealtà e correttezza nei confronti di tutti i soggetti praticanti l’attività sportiva.

In merito alle istanze istruttorie richieste da parte reclamante, riguardanti l’audizione di rappresentanti di organismi federali presenti alla gara con particolare riferimento all’Ispettore Amministrativo della Lega Pro, Sig. Condemi unitamente all’esame delle riprese effettuate dall’impianto di video sorveglianza, questa Corte ne rileva l’inammissibilità alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C..

Pertanto non è possibile a questa Corte ammettere prove che il C.G.S. non consente.

Le valutazioni riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati alla società e al Sig. Saverio Mancini devono pertanto essere condotte e considerate sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel referto in atti.

Si tratta quindi di valutare se le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo siano corrette e proporzionate rispetto ai fatti contestati per cui è causa.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato le sanzioni rispetto alla portata complessiva delle condotte tenute da persone riconducibili alla società, da sostenitori della stessa e dal dirigente, Sig. Saverio Mancini nel caso di specie.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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