F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S. GRIFONE GIALLOVERDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. TATA ROSSELLA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

RICORSO A.S. GRIFONE GIALLOVERDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. TATA ROSSELLA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

Con atto del 22.2.2017 la A.S. Grifone Gialloverde ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della FGIC con la quale era stata inflitta alla calciatrice Tata Rossella la sanzione disciplinare di 3 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, di ridurre la squalifica inflitta alla calciatrice Tata, in via principale, da 3 ad 1 giornata, in via subordinata, da 3 a 2 giornate.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento ma di un comportamento posto in essere dalla Tata per difendersi dalla condotta violenta di un’avversaria.

La censura è parzialmente fondata, per cui il reclamo va accolto e va rideterminata la misura della squalifica.

Il comportamento tenuto dalla Tata è sì dipeso dalla condotta della calciatrice avversaria ma in esso, se non è ravvisabile un atteggiamento violento, è comunque configurabile come gravemente antisportivo.

Per tale ragione il Collegio, in considerazione di ciò, ritiene alla luce del disposto di cui all’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S., di comminare la sanzione della squalifica di 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Grifone Gialloverde di Roma riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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