Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 24/2021 del 3 marzo 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prot. 3912 s.s. 2020/2021, del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: P. C. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: Viene rigettato il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, perché non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)…Orbene, il gravame di cui al punto 2), lett. A), del ricorso presentato dal C. concerne una presunta inapplicabilità del Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020, atteso che l’iscrizione dello stesso nei registri FIGC e CONI si sarebbe perfezionata in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato Regolamento e, quindi, sarebbe insensibile alle modifiche introdotte con tale ultima normativa sportiva. Il motivo è del tutto infondato e non merita accoglimento. L’odierno Collegio, pur prendendo atto delle premesse in fatto esposte da parte ricorrente relative al periodo in cui si è perfezionata la propria iscrizione nei registri Federale e CONI, rileva che le conclusioni in diritto cui la difesa del C. perviene appaiono come mere petizioni di principio, non suffragate da condivisibili argomentazioni logico-giudiriche. Ed invero, il legislatore sportivo, in forza delle proprie prerogative e competenze, ha in ogni momento la possibilità di modificare la normativa di settore - ovviamente anche in ambito di agenti sportivi - dando corretto seguito alle spinte innovatrici ovvero alle esigenze provenienti da vari fronti: in codesto quadro, che ripercorre l’idea del diritto sportivo come una legislazione vivente e dinamica, pronta ad accogliere tutte le novità aventi anche origine estera che possano condurre ad una disciplina degli istituti maggiormente coerente alle mutate realtà, risulta del tutto coerente che il legislatore possa apportare modifiche organiche alla disciplina vigente, affiancate da una efficace normativa di carattere transitorio. Occorre, peraltro, segnalare che le suddette prerogative incontrano comunque limiti oggettivi individuati dalle fonti del diritto sportivo, oltreché dalle ulteriori ad esse sovraordinate: a ciò si aggiunga il nucleo di tutele attribuito a ciascun tesserato o, comunque, ad ogni soggetto sportivo, cui viene garantita la possibilità di agire in giudizio innanzi agli organi preposti a garanzia dei propri diritti e/o interessi che possano eventualmente essere stati lesi da nuove disposizioni. Il Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020 si innesta nel descritto quadro di poteri e garanzie, ed il diffuso esame dello stesso non appare pregiudizievole dei diritti del ricorrente C. . La conclusione cui perviene l’odierno Collegio si fonda, altresì, sulla stretta osservanza delle norme e del principio di legalità, criterio pedissequamente seguito sia dalla FIGC che dal CONI - mediante l’operato delle rispettive Commissioni - nella fattispecie esaminata: l’interscambio d’informazioni e la già citata caratteristica bicefala della procedura d’iscrizione (o cancellazione) nel registro agenti sportivi trova fondamento, dapprima, nella nota della Commissione FIGC del 7 agosto 2020, trasposta nel corpo della comunicazione della Commissione CONI del 9 settembre 2019, e, successivamente, nella comunicazione ex art. 7, comma 3, del 2 ottobre 2020, oggetto d’impugnazione. Da altro punto di vista, il principio d’ultrattività dell’iscrizione nei registri FIGC e CONI illo tempore effettuata dal C. e la dedotta inapplicabilità del Regolamento del 14 maggio 2020 - posto dal ricorrente come cardine del primo motivo di gravame - contrasta con aspetti e principi rilevanti sotto diversi profili. In primo luogo, l’omessa impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, nei termini di legge del Regolamento de quo, in ipotesi astrattamente e concretamente lesivo della posizione del C. sin dall’entrata in vigore mediante rituale pubblicazione: è all’evidenza, infatti, che il C. , conosciuto il testo della nuova disciplina in materia di agenti sportivi, avrebbe potuto - e dovuto - compiere una scelta tra il conformarsi alle regole frattanto poste dal legislatore sportivo, ovvero impugnarle mediante gli strumenti processuali offerti dal Codice di Giustizia Sportiva. In secondo luogo, il dedotto principio d’immutabilità dell’iscrizione non trova conforto nei Regolamenti Federali e del CONI in materia di agenti sportivi, che prevedono una limitata validità temporale dell’iscrizione, riservando espressamente la possibilità alla Federazione di procedere alla cancellazione dell’agente dal registro federale - atto che costituisce il presupposto della conseguente cancellazione dal registro CONI - laddove dovesse venir meno anche uno tra i requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento CONI (cfr. art. 2.2, Regolamento FIGC). In terzo luogo, il Regolamento CONI del 14 maggio 2020 è strutturato in modo da garantire ampie tutele agli “agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento”, mediante l’introduzione dell’istituto della domiciliazione, di cui all’art. 23 del Regolamento medesimo, rubricato “Norme transitorie”, peraltro espressamente richiamato dalla difesa del CONI nella propria memoria di costituzione. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del C. censura l’omessa adozione, da parte del CONI, del disciplinare tecnico, definito dal Regolamento CONI all’art. 2, comma 1, lett. R), come “il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all’aggiornamento del registro nazionale”. La definizione adoperata dal legislatore sportivo chiarisce sia la natura integrativa - e, quindi, secondaria - del disciplinare tecnico rispetto alla norma primaria che deve completare, sia lo specifico ambito di operatività del disciplinare medesimo in ordine, appunto, alla tenuta ed all’aggiornamento del registro con modalità telematiche, in ossequio alle nuove tecniche ed innovazioni tese all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione. Delineati i superiori profili, ed esaminati i documenti allegati dalle parti costituite, il Collegio non può esimersi dal rilevare la palese infondatezza del motivo de quo: pur essendo pacifica la mancata adozione del citato disciplinare da parte del CONI, è parimenti pacifico che la scansione degli eventi che hanno segnato il procedimento di cancellazione dell’agente sportivo C. ha mostrato come gli organi sportivi preposti abbiano tempestivamente comunicato - mediante lo strumento della posta elettronica certificata, ritenuto in ogni settore un mezzo idoneo allo scopo - allo stesso tutti gli atti ed i provvedimenti che ne hanno interessato la posizione, ponendo, altresì, il ricorrente nelle condizioni di conoscerne il contenuto, anche al fine di impugnarli qualora ritenuti lesivi. La mancata deliberazione del disciplinare tecnico è, pertanto, una circostanza irrilevante che si traduce - per quanto concerne tale motivo - in una vera e propria carenza d’interesse a ricorrere, non essendosi tradotta in una effettiva e concreta lesione ai diritti ovvero agli interessi del ricorrente C. , in ragione della corretta e lineare osservanza della procedura di cancellazione dai registri agenti sportivi FIGC-CONI, nell’ambito delle rispettive competenze. Il terzo motivo di censura - punto 2), lett. C), del ricorso - riguarda erronee e generiche contestazioni che l’odierno Collegio ritiene ampiamente assorbite dal richiamo a quanto già rilevato in ordine alla validità ed efficacia del Regolamento Agenti Sportivi CONI 14 maggio 2020, pienamente applicabile alla fattispecie esaminata. E’ sufficiente ribadire che la Commissione Agenti Sportivi CONI ha correttamente proceduto alla cancellazione dal relativo registro dell’odierno ricorrente con nota del 2 febbraio 2020 - allo stesso comunicata in pari data - sulla scorta del precedente provvedimento adottato dalla Commissione Federale del 7 agosto 2020, richiamato nella comunicazione del 9 settembre 2020: con tale ultima nota, la Commissione del CONI notiziava il C. del “difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k)”. L’art. 4 sopra richiamato – rubricato “Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro nazionale” - indica un dettagliato elenco di requisiti che il soggetto deve possedere per una duplice finalità, ossia l’iscrizione o il mantenimento presso il Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi. Nello specifico, al comma primo, lett. k), il legislatore sportivo ha previsto la doverosità del requisito consistente nel possesso del “certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all’art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”. Detta ultima previsione indica, a sua volta, il possesso di un “titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento)”. Lo scrutinio dell’odierno Collegio deve, quindi, riguardare esclusivamente l’eventuale possesso, in capo al ricorrente, dei cennati requisiti, mediante la produzione in giudizio di comprovante certificazione idonea a fornirne adeguata prova e, sul punto, l’onere probatorio del ricorrente non risulta adempiuto. Invero, il C. ha più volte sostenuto di essere “agente stabilito” con “titolo equipollente” che ne imporrebbe l’iscrizione “permanente”, ma tale qualifica, a sé attribuita dal ricorrente al fine di poter beneficiare della tabella di equipollenza - in forza della quale, laddove vi è iscrizione nel registro della federazione di altro Stato membro, si può richiedere l’iscrizione nel registro omologo della Federazione Nazionale Italiana -, non trova alcun riscontro nel dettato regolamentare, anche alla luce della carente documentazione versata in atti dal ricorrente. Infatti, l’art. 2, comma 1, lett. F e J, del Regolamento Agenti Sportivi CONI prevede che: l’agente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2; - il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese. I sintagmi richiamati chiariscono, inequivocabilmente, che la equipollenza riconosciuta dalla norma regolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti, laddove, nella vicenda in esame, il ricorrente non ha prodotto certificazioni in tal senso. Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, all’ultimo punto delle premesse, afferma testualmente: “RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli, formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive dì cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.” Tale richiamo trova, peraltro, collocazione esplicita nell’art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 che - nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro – ha espressamente previsto come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”. E tanto non è stato provato o documentato dall’odierno ricorrente. L’esame dei superiori motivi assorbe integralmente anche l’unico motivo inerente il provvedimento di cancellazione della Commissione Agenti Sportivi FIGC, che sostanzialmente ripropone quanto già sollevato in ordine all’operato della Commissione CONI: un provvedimento adottato in ragione di un corretto ed opportuno riscontro della carenza dei requisiti di cui all’art. 4, lett. k) e J), ed in base a norme coerenti e pacificamente applicabili alla posizione del ricorrente C. .