Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 93/CFA del 9 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Dichiarazione di estensione nei confronti degli istanti degli effetti della decisione n. 024/CFA/2020- 2021 dell’8 ottobre 2020 ed il conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari ai medesimi irrogate dal Tribunale federale territoriale Piemonte V.A. C.U. 11 con sentenza del 9 settembre 2020

Impugnazione – istanza:  Sigg. C.R.-L.G./Procura Federale

Massima: E’ inammissibile l’istanza di estensione per decorso dei termini processuali del procedimento disciplinare a suo tempo avviato per il medesimo illecito anche nei confronti degli istanti, per effetto della quale gli istanti chiedono alla Corte che dichiari l’estensione in loro favore degli effetti estintivi del procedimento disciplinare derivanti dalla suddetta decisione con conseguente annullamento anche delle sanzioni irrogate nei loro confronti….In assenza di una norma federale che attribuisca espressamente a questa Corte il potere di dichiarare l’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato formatosi su una propria decisione, occorre verificare se detta competenza, siccome astrattamente inerente alla funzione giurisdizionale già esercitata dalla Corte, possa essere ritenuta implicitamente ricompresa nelle sue attribuzioni giurisdizionali (previste dall’art. 34, comma 11 cit.). In altri termini si tratta di decidere se il potere di dichiarare l’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato possa essere considerato una implicita derivazione della competenza giurisdizionale di cui è espressione quel giudicato, e quindi appartenga al medesimo giudice che si è pronunciato con la sentenza definitiva. Al riguardo, per poter configurare la suddetta competenza “derivata” occorre innanzitutto l’esistenza di una lite quale presupposto indefettibile della giurisdizione in sede contenziosa, considerato che la funzione giurisdizionale serve a risolvere una situazione di incertezza oggettiva relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice. Ebbene, nella fattispecie, non risulta che l’efficacia ultra partes del giudicato invocato dagli istanti sia oggetto di contestazione da parte dei competenti uffici della FIGC deputati ad applicare le sanzioni in questione e quindi – a prescindere da ogni altra considerazione sulla ritualità dell’istanza - manca in radice il presupposto per un intervento giurisdizionale. Peraltro, dal parere invocato dagli istanti emerge, da un lato, che la suddetta efficacia soggettiva ultra vires si determinerebbe automaticamente per effetto del giudicato e quindi senza la necessità di un ulteriore accertamento giurisdizionale, dall’altro, che nella fattispecie che ha dato origine al parere l’estensione soggettiva del giudicato non è stata chiesta a questa Corte bensì - e correttamente - alla Lega nazionale dilettanti FIGC la quale ha sottoposto la questione alla Sezione consultiva di questa Corte al fine di poter assumere le determinazioni di propria competenza in merito all’applicazione della sanzione. Ne consegue che l’istanza in esame deve essere inoltrata ai competenti uffici della FIGC che sono chiamati ad applicare le sanzioni disciplinari irrogate ai soggetti istanti e che solo in caso di un suo eventuale rigetto potrà sorgere la competenza giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva tra cui questa Corte federale d’appello quale giudice di secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 221/CGF Riunione del 12 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 255/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. uff. n. 54/cdn del 15.5.2008

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. P.E. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento del Genoa Cricket And Footbal Club S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Reclamo del sig. M. D’A. (già amministratore unico Calcio Como SpA) avverso la sanzioni dell’inibizione inflittagli per anni 2 seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: La pronuncia di annullamento della prima decisione, adottata a seguito di un’impugnazione proposta anche da alcuni soltanto degli incolpati, consente l’effetto estensivo verso i non appellanti, cui di fatto attribuisce la qualità di parte nel giudizio di rinvio e la connessa facoltà di appello.

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