Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 Novembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento disposto nei confronti del sig. M. S. e della soc. U.S. Avellino per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 2, comma 1 e 5 e 4, comma 2 C.G.S.

Massima: E’ immanente nel nostro sistema processuale il principio di convalidazione, secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito. Tale è proprio l’evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale l’appellato a fronte del pur non rituale deferimento del Procuratore Federale: a) ha conferito, incarico defensionale agli avvocati in merito al deferimento; b) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al giudice di prime cure una memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare l’asserito esercizio delle funzioni di Direttore sportivo; c) è stato presente alla predetta udienza tramite il suo procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva. In tal modo appare evidente che è la stessa attività dell’appellato a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che egli ha avuto completa conoscenza della contestazione mossagli, ha pienamente accettato il contraddittorio ed ha normalmente esercitato il suo diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare il vizio della notifica, con effetto ex tunc. La rilevata fondatezza dell’assorbente primo motivo di doglianza, per insussistenza dell’improcedibilità dichiarata nella gravata decisione, conduce alla pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S.

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