Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0015/TFN - SD del 22 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: M.R. e SS Brindisi Calcio FC - Reg. Prot. 240/TFN-SD

Massima: L’istanza di riunione ….a non può trovare accoglimento, atteso che, se è vero che i due giudizi risultano connessi soggettivamente, è altrettanto vero che difetta radicalmente la connessione oggettiva, avendo la Procura Federale fatto valere e contestato distinti fatti gestionali dai quali è derivata la asserita violazione di autonomi precetti federali.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 13.11.2017 

Massima: La Corte condivide la decisione assunta dal Primo Giudice che ha rigettato l’istanza di riunione dei procedimenti. Ancorché, infatti, entrambi i detti procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 10.11.2017

Massima: La Corte condivide la decisione assunta dal Primo Giudice che ha rigettato l’istanza di riunione dei procedimenti. Ancorché, infatti, entrambi i detti procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Massima: Preliminarmente, in ordine alla motivata richiesta di riunione dei procedimenti si osserva che la stessa non può essere accolta rispetto all’altro procedimento iscritto al ruolo odierno (def. N. 1950/811 pf15-16 – proc. 4711/50/TNF/PA) in quanto quest’ultimo non è connesso al presente se non, in via solo soggettiva, per il coinvolgimento del Dott. – omissis -, ma attiene ad infrazioni diverse da quelle oggetto del presente procedimento e rispetto alle quali non si ravvede possibile o utile la riunione dei procedimenti per la decisione in unico contesto.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P., J.G.R., P. R., V.R., L.G., G.R., T.R., T.D.L., T.G., F.A., G.C., G.M., A.G., SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

Massima: Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione formulata dall’incolpato. Infatti, anche alla luce di una sommaria lettura dei precedenti, può ritenersi che nel presente deferimento vengono considerate situazioni del tutto particolari e comunque non assimilabili a quelle oggetto del deferimento indicato dall’incolpato, che peraltro non ha coinvolto le stesse persone e le medesime Società presenti nell’odierno deferimento. Trattasi con tutta evidenza di un caso dissimile dagli altri, che impone pertanto una trattazione autonoma.

  

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Massima: Del pari, priva di fondamento anche l’analoga eccezione svolta dall’appellante A., secondo cui occorre, in primo luogo, correttamente qualificare il provvedimento di separazione adottato dalla Procura federale, «posto che allo stesso (provvedimento) non potrà che assegnarsi la veste di atto di esercizio dell’azione disciplinare poiché in esso viene fatta palese la volontà di procedere al deferimento». Pertanto, secondo la predetta prospettazione difensiva, «in data 17 novembre 2015 il procedimento disciplinare a carico del sig. A. F. si è estinto secondo quanto prescritto dall’art. 34 bis, co. 5°, del CGS e ciò in quanto in data 28 luglio 2015, e non nella successiva data del 6 ottobre 2015, la Procura Federale ha inequivocabilmente espresso la propria volontà di esercitare l’azione disciplinare». È vero che l’azione disciplinare nei confronti di A. risulta essere stata esercitata con il deferimento del 28 luglio 2015 e non già con quello del 6 ottobre 2015, relativo ai sigg.ri D. C.e I.. Ora, quel primo deferimento (quello del 28 luglio) riguardava, come più volte ricordato, anche i sigg.ri P., C., D. L. e la società Catania Calcio. Tuttavia, per le ragioni più volte ed in atti evidenziate, la posizione A. è stata stralciata all'udienza del 11 agosto 2015, con sospensione, da parte del TFN, dei termini previsti dall'art. 34 bis CGS. A. è stato quindi citato per l'udienza del 19 novembre 2015, in occasione della quale l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente Artico ha determinato una nuova sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5, CGS. Decisa l’istanza, il TFN ha, quindi, fissato nuova udienza per la data del 4 febbraio 2016, poi, rinviata a causa di un impedimento dello stesso difensore di A., con una nuova sospensione dei termini. Pertanto, anche con riferimento al sig. A. non si è verificata alcuna violazione del termine di cui all'art. 34, comma 1, CGS, in quanto, come correttamente evidenziato nella decisione del TFN, «l'azione disciplinare è stata regolarmente iniziata il 28 luglio 2015 e il termine di 90 giorni non è ancora decorso a causa delle indicate sospensioni dovute all'attività difensiva dell'A.». Per le ragioni prima evidenziate deve, del pari, essere disattesa l’eccezione, reiterata anche in sede di gravame, di «nullità della decisione impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento, in conseguenza della mancata audizione dell’I. pur ritualmente richiesta». Come già sopra osservato, vista l’istanza difensiva del sig. I. nella quale si rappresentava la difficoltà, anzi, l’impossibilità di esercizio del diritto di difesa, il Procuratore federale, con provvedimento in data 28 luglio 2015, ha, come detto, disposto la separazione della posizione, «con la formazione di un autonomo fascicolo che prenderà la numerazione 1064 bis». Successivamente, in data 6 agosto 2015, il Procuratore federale ha, quindi, avvisato l’interessato delle proprie facoltà difensive, tra le quali, la possibilità di nominare difensore di fiducia, di richiedere copia degli atti, di «presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente avviso». Il dato, anche letterale, oltre che sostanziale e di contenuto, è inequivoco: in relazione a quanto rappresentato nell’istanza del difensore di I., la Procura federale ha rinnovato la comunicazione relativa alle facoltà di difesa. E ciò, come detto, nell’interesse dello stesso incolpando. Orbene, in relazione a siffatto avviso non è stata formulata alcuna richiesta di audizione e, pertanto, legittimamente la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare con il successivo deferimento del 6 ottobre 2015. Incoferente, sotto tale profilo, ogni disquisizione in ordine alla censurata asserita mancata revoca del precedente avviso (di conclusione indagini), anche considerato che, a prescindere dal fatto se revoca vi sia stata, eventualmente anche implicita, o meno, ciò che ai fini della decisione della eccezione di cui trattasi rileva è che la Procura federale ha, in ogni caso, concesso nuovi termini, nell’interesse di I., per l’esercizio dei propri diritti difensivi e, segnatamente, per chiedere di essere sentito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).

Massima: L'atto di separazione emesso dal Procuratore Federale non può essere inteso come atto di esercizio dell'azione disciplinare con l’effetto che da esso decorrerebbero i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado poiché….l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore Federale esclusivamente con un atto di deferimento (art. 32 ter comma 4 CGS). Tale atto deve avere certe caratteristiche formali e sostanziali, con una precisa indicazione dei fatti accaduti, dei soggetti incolpati, delle norme che si assumono violate, delle fonti di prova acquisite e con un altrettanto precisa richiesta di fissazione del giudizio disciplinare. Caratteristiche che non si riscontrano in alcun modo nell'atto di separazione del 28 luglio 2015. Anche questa eccezione difensiva deve essere pertanto rigettata, perché l'unico atto valido di deferimento è quello del 6 ottobre 2015 e il termine previsto dall'art. 34 bis CGS risulta perfettamente rispettato.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. C.M., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) –

Impugnazione – istanza:3. RICORSO SIG. E.C., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. F.N., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:5. RICORSO SIG. P.G., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. L.R., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. P.L., ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - 

Massima: La Corte ritiene di dovere affrontare in primo luogo la preliminare eccezione di nullità dell’ordinanza del T.F.N. con la quale è stata disposta la riunione del procedimento nei confronti del Sig. – omissis - a quello a carico degli altri deferiti. Tale eccezione si palesa infondata: infatti, contrariamente alla tesi difensiva del deferito, la riunione dei giudizi scaturiti dai due distinti atti di deferimento relativi ai medesimi fatti non ha in alcun modo alterato il diritto di difesa; il – omissis -, infatti, ha potuto liberamente svolgere le proprie argomentazioni davanti all’Organo giudicante di primo grado esercitando, senza alcuna preclusione o limitazione, i propri diritti sia con riguardo alla disponibilità degli strumenti di carattere processuale che con riguardo al merito delle difese. La circostanza che la posizione del – omissis - sia confluita in un unico procedimento solo una volta celebrata la fase davanti al T.F.N., conclusa con la pronuncia di improcedibilità (successivamente riformata da questa Corte), non ha in alcun modo alterato o compresso il principio del contraddittorio. Le fasi pregresse che hanno coinvolto tutti gli altri deferiti ad eccezione del – omissis - muovono infatti da un atto di deferimento diverso, al quale il – omissis - è stato per l’appunto estraneo, ed hanno riguardato la sola questione relativa alla improcedibilità del deferimento (di quel deferimento) per decorrenza del termine di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti. Pertanto, avendo la questione dell’improcedibilità del deferimento natura squisitamente pregiudiziale, la circostanza che il – omissis - non abbia potuto contraddire (del resto non era parte) in ordine a tale aspetto non rileva nel presente giudizio dal momento che nella pregressa fase processuale la Corte, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non ebbe affatto a maturare il proprio convincimento in ordine ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto attenersi il T.F.N. in sede di valutazione del merito nel giudizio di rinvio. Del pari infondata appare la censura di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dalla Procura Federale. La Corte ritiene infatti che la disposizione dell’art. 32 quinques C.G.S., non ammette interpretazioni in contraddizione con il chiaro tenore letterale della medesima e pertanto consenta alla Procura Federale l’utilizzazione, in ogni stato del procedimento (“possono sempre essere utilizzati”), dei documenti “in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o da altre Autorità giudiziarie dello Stato”. Quindi, a prescindere dal momento in cui la Procura abbia assunto la disponibilità della documentazione poi versata in atti, la provenienza qualificata di tale materiale (nella specie, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Perugia) ha legittimato la Procura Federale a produrlo in giudizio anche se acquisito al fascicolo del proprio procedimento oltre la fase delle indagini e una volta esercitata l’azione disciplinare.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Il Tribunale…ritenuto, quanto alle istanze di separazione, che le stesse non possono essere accolte, in quanto, così come evidenziato dalla Procura Federale, la circostanza che i deferiti D. N. e D. L., si trovino agli arresti domiciliari non rileva, poiché, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità degli stessi di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avendo facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata; per altro verso, gli stessi non hanno mai presentato richiesta di essere ascoltati nel presente dibattimento, nel quale si sono ritualmente costituiti a mezzo del proprio difensore, con il quale non risulta abbiano avuto od abbiano attualmente impedimenti di colloquio e contatto…. rigetta le istanze di separazione presentate

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1

Impugnazione - istanza: (238) – Reclamo della Società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS Teramo-Pro Calcetto Avezzano del 23.2.2008. (239) – reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS L’Aquila-Pro Calcetto Avezzano del 1.3.2008

Massima: La CDN per la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, può disporre la riunione dei due procedimenti.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 156/CGF Riunione del 9 aprile 2008 n. 7,8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 186/CGF Riunione del 23 maggio 2008 n. 7,8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del procuratore federale avverso l’incongruità della sanzione della sospensione dall’attività fino al 15.5.2008 inflitta al sig. ..., Arbitro Effettivo, a seguito di proprio deferimento del 28.12.2007 – 1828/552-553/Pf06/07/Sp/En per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. ricorso del sig. G.P., Arbitro Effettivo, avverso la sanzione della sospensione dall’attività fino al 15.5.2008 inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito deferimento del Procuratore Federale del 28.12.2007 – 1828/552-553/Pf06/07/Sp/En per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: La C.G.F., attesa la connessione oggettiva dei ricorsi, ne dispone la riunione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 9 gennaio 2006 n. 1 –2-3-4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello del sig. Z.A., amministratore delegato della società Genoa Cricket And Football Club, avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27, statuto federale e art. 11 bis C.G.S. Appello del sig. B.G., vice presidente della società Genoa Cricket And Football Club, avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 Statuto Federale e art. 11 bis C.G.S. Appello sig. P.E., socio di riferimento della società Genoa Cricket And Football Club, avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 Statuto Federale e art. 11 bis C.G.S. Appello del Genoa Cricket And F.C. avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 e l’ammenda di e 10.000,00 inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 Statuto Federale per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S.

Massima: La CAF, rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito quando la stessa non ha proceduto alla richiesta di riunione dei procedimenti. E’ vero, ed è principio ben noto alla CAF, che la riunione dei procedimenti è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed insindacabili del Collegio giudicante, ma in questo caso è il presupposto dell’apprezzamento intervenuto in primo grado che si appalesa fallace, ovvero la “riunione ad altro procedimento in stato diverso”. E’, infatti, evidente che trattasi, in realtà, di un unico procedimento dove le azioni degli incolpati, (l’oggetto delle cui contestazioni non mutava nella sostanza), risultano evidentemente avvinte, seppur esperite in tempi diversi, dal vincolo della “continuazione”. Cosicché la mancata considerazione della unicità sostanziale del procedimento ha prodotto un indebito frazionamento del procedimento stesso, con le evidenti possibili ricadute pregiudizievoli a carico degli incolpati stessi, relativamente, ad esempio, al possibile accumularsi di diverse sanzioni in relazione ad azioni diverse ma rientranti nel medesimo disegno comportamentale. Hanno ragione, pertanto, le parti a dolersi del mancato rinvio concesso in primo grado in vista della riunione (in senso formale) dei procedimenti. Il sopraesposto vizio procedurale, potendo comportare un vulnus delle prerogative di difesa e di tutela degli incolpati, anche in relazione alla garanzia del diritto ad un pieno contraddittorio, comporta, in accoglimento degli appelli, l’annullamento della decisione, ai sensi dell’art. 33, comma 5, ultimo periodo C.G.S., con rinvio alla Commissione Disciplinare per il nuovo e complessivo esame del merito.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 3,4,5,6,7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003

Impugnazione - istanza: reclamo del Calcio Como avverso: - la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della procura federale del 5.5.2003; - la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della procura federale del 16.5.2003, entrambe per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. Reclamo del sig. P.E. avverso rispettivamente: - le sanzioni dell’inibizione per giorni 10 e l’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003; - le sanzioni dell’inibizione per mesi uno e l’ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003 entrambe per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma. Reclamo del Procuratore Federale avverso la decisione della commissione disciplinare della L.N.P. relativa al deferimento del 30.5.2003 a carico del sig. P.E., presidente della società Calcio Como e della società Calcio Como. Reclamo del Calcio Como avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003. Reclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003

Massima: La riunione dei procedimenti può avvenire qualora si è in presenza di connessione soggettiva, oggettiva e probatoria degli stessi.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 6, 7,8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Viagrande Calcio avverso decisioni merito gara Viagrande Calcio/Misterbianco del 29.10.2000. Appello dell’U.S. Camaro avverso decisioni merito gara Misterbianco/ Camaro del 19.11.2000. Appello dell’A.S. Taormina avverso decisioni merito gara Taormina/ Misterbianco del 5.11.2000

Massima: Nel caso in cui più società investono la Commissione Disciplinare per denunciare la posizione irregolare del calciatore, schierato in campo da una società nelle partite disputate con le ricorrenti, i ricorsi vengono riuniti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff.n. 354 del 10.3.2000

Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.C. Perugia e del sig. P.E. avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni 30 al sig. P.E. e dell’ammenda di L. 10.000.000 alla società, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Torino/Perugia del 28.11.1999

Massima: Viene disposta la riunione dei due reclami, quando trattasi degli stessi atti sanzionati con un'unica decisione della Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore federale a carico del sig.F.R., consigliere della L.P.S.C. e amministratore unico dell’A.C. Juve Stabia, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Ascoli Calcio/Juve Stabia del 12.12.1999, e dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig.F.R., consigliere della L.P.S.C. e amministratore unico dell’A.C. Juve Stabia, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento minaccioso, espressioni irriguardose ed offensive nei confronti dell’arbitro della gara Juve Stabia/Catania del 2.4.2000, nonchè dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico.

Massima: E’ disposta la riunione dei due procedimenti, per la connessione soggettiva esistente tra gli stessi e le affinità tra i comportamenti dell’incolpato nei vari episodi.

 

 

 

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