DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 053 CFA del 25 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 24/TFT – CR Liguria, in esito al procedimento relativo all’accertamento di presunta frase discriminatoria dal contenuto razziale (“stai zitto negretto”) pronunciata nei confronti di un calciatore della società U.S.D. Santerenzina, in occasione della gara U.S.D. Calvarese 1923 – U.S.D. Santerenzina, valevole per il campionato juniores, disputatasi il 9 Febbraio 2019.

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/U.S. Calvarese 1923 ed altri

Massima: Il procedimento disciplinare aperto in data anteriore al nuovo codice, continua con i termini di natura ordinantoria e non perentoria per quanto concerne il deferimento. È poi un dato oggettivo che il vigente Codice di Giustizia Sportiva contenga una norma transitoria, all’art. 142, comma 1, di difficile fraintendimento: “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Così disponendo, il Legislatore ha tenuto a rimarcare con precisione il fatto che ciò che determina l’applicabilità del previgente C.G.S. a un dato procedimento sportivo è la sua pendenza innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva. Nessun dubbio può sorgere in ordine a quali siano gli organi del sistema della giustizia sportiva, i cui procedimenti pendenti continuano a svolgersi in base alle disposizioni del previgente C.G.S. È infatti l’art. 45, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva a stabilire che: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva:…Considerato, quindi, che tra gli organi del sistema della giustizia sportiva rientra per espressa disposizione normativa anche la Procura Federale, ben difficilmente si potrà ritenere, sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., che un procedimento sportivo pendente aperto in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. non debba essere regolamentato dal Codice all’epoca vigente, con tutto ciò che a questo consegue in ordine alla natura ordinatoria dei termini della fase pre-dibattimentale del procedimento. Può dirsi insomma acclarato che il procedimento n. 1440 pfi 18-19 è stato aperto in data anteriore rispetto all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. e che quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., ad esso debba applicarsi la normativa del previgente Codice di Giustizia Sportiva. Ma se così è, sulla base dei principi sanciti dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 25 dell’8.3.2017, è innegabile che il termine tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento degli incolpati abbia natura ordinatoria e non già perentoria, così come invece sostenuto dal Tribunale Federale Nazionale per giungere a una pronuncia di proscioglimento dei deferiti.

Massima: “Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS” (CFA 011/2020-2021). Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.06.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione». Ritiene questa Corte che, nella fattispecie, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva (cfr., in tal senso, CFA, sez. I, decisione n. 30/2019-2020; CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020). L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti».

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 048 CFA del 10 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione adottata dal Tribunale federale territoriale Puglia pubblicata sul C.U. n. 32 del 22/09/2020, con motivi contenuti sul C.U. n. 36 del 29/09/2020;

Impugnazione – istanza: Sig. M.D. - Procura Federale

Massima: …la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confortata anche da una pronuncia del Collegio di garanzia del CONI (25/2017), ha reiteratamente affermato (ex multis: CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017 e, da ultimo, CFA SS.UU. sent. 30/2019), che i termini previsti nel CGS previgente non possono considerarsi perentori. Diversamente si deve ritenere con riferimento al codice attualmente in vigore (cfr. CFA, SS.UU. decisioni 23/2020 e 32/2020). Ebbene non è dubbio che il presente procedimento è regolato dalle norme del previgente codice.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 011CFA del 14 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-R.A.-M.I.-ASD Atletico Grosseto-AS Progetto Intesa All Camp e altri

Massima: Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva. L’art. 45, rubricato organi del sistema della giustizia sportiva, prevede che “Sono organi del sistema della giustizia sportiva… e) la Procura federale”. Ne discende che la Procura federale è un organo della giustizia sportiva. La diversa tesi che vuole escludere la Procura dai soggetti di cui al citato art. 45 porterebbe alla conclusione, illogica e irrazionale, che dinanzi alla stessa non sia mai immaginabile una fase procedimentale, cosa non sostenibile anche alla luce del tenore letterale delle disposizioni dirette a trattare il procedimento disciplinare. Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS. Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.3.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione. Una volta stabilita l’applicabilità del CGS previgente, occorre pertanto analizzare la conformità della decisione alle disposizioni di tale codice.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.D.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 14.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DEL SIG. C.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE: -INIBIZIONE PER MESI 2;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL  RICORSO DEL CALCIATORE G.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  LA  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1 IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. C.R., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016

Massima: Non appare poi accoglibile il motivo con cui si invoca l’applicazione del principio di non punibilità nei procedimenti disciplinari, per ipotesi di infrazioni regolamentari che siano divenute lecite per effetto di sopravvenute disposizioni normative. Sul punto rammenta, anzitutto, il Collegio che in tema di ius superveniens, la regola generale è quella del tempus regit actum, subendo tale regola eccezioni nei casi in cui è la stessa legge successiva a regolamentare espressamente l’attività precedentemente compiuta. Si rileva, poi, che il principio del favor rei, per la sua chiara matrice penalistica, opera appunto nel processo penale e non può trovare applicazione nel procedimento disciplinare che ha natura amministrativa, essendo caratterizzato da rapporti di soggezione speciale in cui determinati soggetti (nella specie, tutti i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali) si trovano rispetto ad una data Amministrazione (nella specie, l’ente che disciplina l’attività sportiva), alla quale è riconosciuta una potestà di intervento punitivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Marzo 2015 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 20.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. G.R., - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. PREVIGENTE – NOTE NN. 7435/1044 E 7436/1045 PF13-14/SP/BLP DEL 13.6.2014.

Massima: …lo stesso C.G.S. prevede la sua applicabilità dal momento del recepimento da parte delle varie Federazioni, recepimento che nel caso della F.I.G.C. è avvenuto solo il 2.8.2014.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 02 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.B.(già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) - (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014).

Massima: Trattandosi di deferimento depositato prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, si applicano le norme procedurali relative alla previgente normativa, in applicazione del principio del “tempus regit actum”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 maggio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul CU n. 096/CGF del 27 marzo 2011

Parti: AURORA PRO PATRIA 1919 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Non basta la dichiarazione del legislatore sportivo, che intende attribuire al suo intervento solo valenza interpretativa, per affidare a una norma il senso che il legislatore vuole imprimergli. Attraverso la nuova disposizione il legislatore supera il precedente testo rendendo identiche le fattispecie che disciplinano le varie irregolarità: in tal modo modificando sostanzialmente il precedente testo e non offrendo del medesimo una lettura diversa rispetto a quella espressa dal Tribunale. Ne discende, quindi, che, ad avviso del Collegio arbitrale il legislatore sportivo ha modificato la vigente normativa; e la modifica vale, a norma dell’art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale, esclusivamente per il futuro.

Massima TNAS: (1) Non è ammissibile procedere a un accorpamento per connessione degli adempimenti a carico della società se non tramite una modifica della normativa vigente. L’integrità ed intangibilità del costrutto sanzionatorio voluto e specificamente dettato dalla norma è garanzia indefettibile del funzionamento del sistema e delle procedure e del rispetto del principio fondamentale della par condicio, a tutela del superiore interesse al regolare svolgimento dei campionati di calcio professionistici. Con il dato normativo vigente sono stati individuati e disciplinati distinti inadempimenti sanzionabili e per ciascuna fattispecie di inadempimento sono previste distinte ed autonome sanzioni che devono essere sommate in presenza di plurali inadempimenti, e non possono viceversa essere oggetto di una sorta di accorpamento fondato sulla valutazione della sussistenza di una qualche forma di connessione fra le fattispecie sanzionate.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Nel giudizio disciplinare sportivo e in quello innanzi al TNAS non sono ammesse fonti di prova postume ed ulteriori rispetto alla data dei fatti contestati in base al principio amministrativistico “ tempus regit actus “ e a quelli penalistici della correlazione tra prova e fatti riferiti all’imputazione e della non utilizzabilità di prove formate successivamente alla data di scadenza del termine per le indagini ( artt. 387 e 406, comma 8, c.p.p. ).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. S.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) L’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum nel giudizio sportivo. La disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell’emanazione dell’atto e non quella vigente all’epoca della richiesta di proroga, interna di incombenti della Procura Federale (già Ufficio indagini).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) L’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum nell’ambiente dei precedenti di Giustizia sportiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009–  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché decisione della C.G.F. pubblicata con C.U. n. 53/CGF – www.figc.it

Parti: SIG. M.A. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In tema di Giustizia sportiva, l’assenza di una disciplina transitoria rende preferibile l’applicazione della normativa vigente al tempo dell’emanazione dell’atto.

 

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’U.S. Corsico 1908 avverso le sanzioni inflitte: della squalifica del campo per una giornata di gara e ammenda di € 500,00 alla reclamante; della squalifica fino al 3.10.2007 al sig. A.G.; della squalifica fino al 6.5.2009 al calciatore P.M.; della squalifica fino al 5.11.2008 ai calciatori B.M. e G.R.; della squalifica fino al 7.5.2008 al calciatore A.E., seguito gara Centro Schuster/Corsico 1908 del 28.4.2007

Massima: In virtù del principio del “tempus regit actum” la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in quanto la Corte non può assurgere quale organo di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte, atteso che i fatti si sono svolti sotto il vigore dell’art. 33 comma 1 del vecchio C.G.S.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 giugno 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 34/C del 14 marzo 2005 - www.figc.itParti: A.C. Prato S.P.A. contro F.I.G.C. – Calcio Como S.P.A. in fallimento.

Massima: La Camera di Conciliazione deve valutare la sua potestas iudicandi in base alla clausola compromissoria in vigore al momento dell’emanazione del provvedimento definitivo da parte della CAF, data in cui era già pienamente in vigore la nuova formulazione dell’art. 27 dello Statuto FIGC.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 23 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del presidente dell’A.I.A., ex art. 32 commi 6, 7 e 8 dello Statuto Federale, inteso in via principale a dichiarare l’illegittimità dell’art. 29 comma 6 dello Statuto Federale nella parte in cui sottopone gli arbitri in sede disciplinare alla giurisdizione di cui all’art. 30 comma 3 dello statuto medesimo ed in via subordinata a dichiarare la sussistenza della giurisdizione domestica nei procedimenti a carico di arbitri per violazione dell’art.1 C.G.S.

Massima: Secondo pacifici principi in materia processuale, che possono qui essere richiamati anche se riferibili a norme statuali, in mancanza di disposizioni transitorie che dispongano quali norme siano applicabili ai procedimenti iniziati (peraltro!) quando vigevano quelle precedenti, trovano immediata applicazione le nuove in forza del precetto "tempus regit actum" principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale.

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