Decisione C.S.A.: C. U. n. 172/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018

Massima: La decisione del Giudice Sportivo non è affetta da nullità. La lettura del Com. Uff. del 19.4.2018, n. 32, induce a ritenere che la finalità perseguita con lo stesso fosse quella di dettare, con riferimento ai procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, una procedura idonea a consentire il regolare svolgimento delle gare di Play-off del Campionato di Serie B che, come noto, sono organizzati in un tabellone di gare che prevede un turno preliminare in cui si sfidano in gara unica la 6° e la 7° e la 5° e la 8° delle squadre classificate all’esito del Campionato, due gare di semifinale di andata e ritorno, la prima tra la 3° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 6° e la 7, e l’altra tra la 4° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 5° e la 8°, ed infine la gara di finale di andata e ritorno tra le vincenti delle due semifinali. Orbene, non vi è chi non veda come la necessità di una celere definizione dei procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sottesa al Com. Uff. n. 32/18, non può che essere predicata esclusivamente con riferimento alle sole gare di Play-off il cui risultato, che può essere modificato rispetto a quello conseguito sul campo mediante la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva, possa avere incidenza, per usare le stesse parole del predetto Comunicato Ufficiale, sul risultato di una gara successiva. Non vi è chi non veda come tale esigenza non ricorra, invece, nell’ipotesi, quale è il caso di specie, di un procedimento relativo alla gara di ritorno della finale dei Play-off cioè dell’ultima gara della predetta competizione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. PALMESE 1912 U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PICERNO/PALMESE DEL 22.3.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società alla Corte per il mancato rispetto della procedura di cui al Com. Uff. n. 120/A del 17.2.2017 che dispone, l’abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva nelle ultime 4 gara della fase regolare, nelle gare di Play – off e nelle gare della fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2016/2017. In virtù di tali disposizioni i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, davanti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d’urgenza secondo quanto stabilito dall’art 36 bis comma 7 C.G.S., il quale, a sua volta, prevede che entro gli stessi termini di proposizione del reclamo deve essere avvisata la controparte che può formulare le proprie osservazioni. Nel caso di specie manca, appunto, l’avviso alla società controparte, atto che, concernendo la conoscenza del procedimento e la presenza nel giudizio, non può che essere considerato elemento fondamentale di esso ed essenziale condizione di procedibilità.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 683 del 27.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 LECCO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 22.2.2017

Massima: Corretta è la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile il reclamo perché presentato fuori termine e, di conseguenza, omologava il risultato conseguito dalle due squadre, atteso che la gara rientrava tra quelle per le quali è stata disposta l’abbreviazione dei termini per i procedimenti dinnanzi agli organi di giustizia sportiva ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. 77/A F.I.G.C. del 21.11.2016, di conseguenza  le motivazioni complete del reclamo dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, mentre alle ore 12.03 è pervenuto il solo preannuncio reclamo

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