Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0035/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione - con la decisione n. 70 del 31 agosto 2021, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 105/CFA/2020-2021 dell'11 maggio 2021

Impugnazione – istanza: Sig. M.M.-Procura Federale

Massima:….mette conto rilevare, in questa sede, come il Collegio di Garanzia, con la decisione di rinvio, abbia valorizzato il profilo relativo al rispetto del principio del contraddittorio, sia in fase di assunzione della prova che in relazione alla possibilità di controdedurre. E’ stata, invece, dalla stessa decisione del Collegio di Garanzia, con il passaggio motivazionale riportato nella ricostruzione dei fatti e del processo, fatta salva la possibilità che per l’assunzione della prova venisse delegata la Procura. Questa Corte, con la dianzi ricordata ordinanza istruttoria, ha fatto un uso consapevole ed accorto di tale possibilità, raccomandando espressamente che la Procura federale “in persona diversa dai soggetti che in precedenza hanno partecipato al procedimento”, procedesse ad una nuova acquisizione delle dichiarazioni delle persone specificatamente indicate dalla Corte, “nel rispetto dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa”, curando anche “la produzione in atti” affinché le parti potessero poi controdedurre in vista dell’udienza. Le prescrizioni del giudicante risultano essere state rigorosamente osservate: il difensore della parte reclamata ha regolarmente partecipato alle audizioni, formulando domande che sono state puntualmente verbalizzate, e non ha mosso obiezioni di sorta in relazione al concreto svolgimento delle audizioni stesse. La documentazione relativa è poi stata tempestivamente versata in atti, senza che, peraltro, la parte abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, al cui esercizio erano orientate le prescrizioni della Corte circa l’onere di “produzione in atti” da parte dell’Autorità delegata, di depositare memoria in vista dell’udienza.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 16 Dicembre 2016 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L. DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 

Massima: La Corte su ricorso del Procuratore Federale annulla la decisione del TFN e rimette gli atti al Tribunale per il merito per violazione del contraddittorio in ordine alla documentazione esibita dalla società. Rileva, innanzitutto, la Corte che le disposizioni di cui all’art. 34 C.G.S., segnatamente di cui ai commi 4 e 4 bis, a mente delle quali “4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.4 bis. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”, consentono di affermare che ben poteva il Tribunale Federale Nazionale, nella segnalata logica ed esigenza di acquisizione istruttoria, utile ai fini del decidere, assegnare, per come ha fatto, un termine per la produzione di specifica documentazione invero anticipata e tuttavia non effettivamente prodotta nei prescritti termini prima della trattazione del deferimento. Non è a ciò di ostacolo la disposizione, invocata dalla reclamante Procura Federale, di cui al comma 10 dell’art. 30 C.G.S. (a mente del quale “Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura Federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”) in relazione al comma 6 dell’art. 38 del medesimo C.G.S., in ragione del quale è disposta la natura perentoria di tutti i termini previsti dal C.G.S., in quanto la regola della perentorità non risulta nel caso di specie violata avendo il primo giudice assegnato alla deferita società un termine (appunto perentorio) per produrre la già “anticipata” documentazione, avendo fissato ulteriore camera di consiglio, a valle della scadenza del termine assegnato. Piuttosto, risulta violato il principio del contraddittorio, avendo il Tribunale Federale Nazionale esaminato la documentazione di cui aveva consentito la produzione successivamente alla riunione dell’8.9.2016, in una ulteriore camera di consiglio e non già dunque nel contraddittorio delle parti. Giova al riguardo rilevare che il comunicato ufficiale n. 15/TFN, quello relativo al proscioglimento della società US Latina Calcio in questa sede avversato, reca comunque in intestazione la medesima indicazione della riunione dell’8 settembre 2016, come il precedente Com. Uff. n. 14/TFN, di guisa che la seconda camera di consiglio è stata intesa quale prosecuzione della prima in esito tuttavia all’unica fase dibattimentale, appunto tenutasi l’8.9.2016. Così operando, non è stato consentito – in danno della Procura Federale – il contraddittorio sulla documentazione prodotta solo successivamente alla ripetuta riunione dell’8 settembre 2016, avendo in ogni caso la Procura Federale il diritto di interloquire sulla detta documentazione, sul suo rilievo ai fini o meno del proscioglimento, sul suo (dalla stessa Procura) asserito contrasto con altra e precedente documentazione. In altri termini, avendo il diritto di interloquire e contraddire nel merito della detta documentazione, ferma la sua ammissibilità, per come innanzi chiarito. Quanto rilevato e osservato conduce la Corte a ritenere fondata e meritevole di essere accolta la domanda posta con il presente reclamo di annullamento della decisione impugnata e rinvio del procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l’esame del merito della questione, nel rispetto del principio del pieno e effettivo contraddittorio tra le parti. Trattasi, infatti, di domanda che ha priorità logica, poiché investe la procedura, per quanto dalla Procura Federale prospettata in via subordinata, Infatti, l’art. 37, comma 4 C.G.S. prevede che “La Corte federale di appello, se…rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 150/CFA del 24 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 28 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL DOTT. T.V. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. D.G.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Massima:…. l’istanza di ammissione della documentazione audio-video di cui trattasi non può che essere dichiarata inammissibile. In primo luogo, premesso e ricordato che nell’ordinamento processuale sportivo la prova video ha carattere eccezionale, occorre considerare che, nel caso di specie, il documento filmato di cui si chiede l’ammissione non appare dotato della necessaria garanzia tecnica. E il difetto, dall’origine, della prescritta garanzia tecnico-documentale non può certo essere sanato o superato dal fatto che la Procura Federale ne ha, comunque, disposto la trasmissione ai deferiti. In secondo luogo e, in ogni caso, l’istanza di acquisizione è comunque inammissibile, essendo relativa ad un mezzo di prova nuovo, non oggetto di richiesta avanzata nel corso del primo grado di giudizio. La richiesta della società reclamante di ammissione della prova documentale (filmato video) deve, quindi, essere rigettata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Inammissibile e tardiva l’istanza di acquisizione del tablet…., in quanto riferita ad apparecchiatura sottoposta a sequestro penale, senza che risulti essere stata formulata apposita istanza alla AGO.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; id., 30 giugno 2003, n. 3925).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (2) In base ai principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo - di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003 - deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). In particolare, alla "giustizia sportiva", oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, si applicano, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale amministrativa, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi, con conseguente inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova, esclusive e tipiche specialmente del processo penale. Nella specie deve, quindi, condividersi quell’orientamento autorevole (seppur espresso in contesto diverso da quello qui in esame) secondo il quale i principi e le regole di formazione della prova penale sono volti a soddisfare finalità tutte interne all'attività di indagine penale; finalità non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla inapplicabilità di quelle regole specifiche che non si prestino ad essere estese ad ipotesi del tutto estranee alla loro "ratio" (Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n. 223, con riguardo alla inapplicabilità dell’art. 117 c.p.p. al processo amministrativo).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; id., 30 giugno 2003, n. 3925).

 

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