Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 5 - 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005. Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Favaro 1984 avverso decisioni merito gara Mestre/Favaro 1948 del 6.11.2005. Appello dell’U.S. Olimpia Palazzolo avverso le sanzioni inflitte rispettivamente: della squalifica per anni 1 al calciatore L.F. dell’inibizione per mesi 8 al sig....a e dell’ammenda di € 500,00 alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione artt. 1 e 2 C.G.S.

Massima: La responsabilità del calciatore quale autore dell’aggressione nei confronti dell’avversario, non vista dall’arbitro, può essere accertata oltre che dalle testimonianze rese dai tesserati esaminati, anche dall’ammissione che lo stesso calciatore fece nel corso dell’intervista pubblicata sul quotidiano, non smentita in sede di interrogatorio laddove precisò anche di non voler sporgere querela nei confronti del giornalista. (Il caso di specie: Il calciatore veniva colpito volontariamente e ripetutamente dal calciatore avversario che, al 38' del primo tempo, addirittura sferrava nei confronti del primo un violentissimo pugno al volto; accertato che per la violenza del colpo subito, il calciatore perdeva completamente i sensi e veniva trasportato in autoambulanza in ospedale dove gli veniva riscontrato trauma cranico con una prima prognosi di 20 gg. L’episodio e le condotte anzidette erano  sfuggite all’arbitro).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 20 ottobre 2005 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005

Impugnazione - istanza:Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore S.U. e della società Pol. Sassari Torres S.p.A. a seguito di proprio deferimento

Massima: Il rapporto stilato dal Collaboratore e contenente la sua dichiarazione di aver direttamente ricevuto la confessione dell’incolpato, anche se non verbalizzata nella forma scritta, ha valenza probatoria, altrimenti, si dovrebbe tacciare di falsità il rapporto ufficiale del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nel quale lo stesso afferma di aver, personalmente e direttamente raccolto sia la confessione che le giustificazioni del calciatore. La prova, pertanto, che il calciatore a fine gara abbia tirato i capelli all’avversario è offerta dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, il quale compilava e trasmetteva al Capo dell’Ufficio Indagini un rapporto nel quale testualmente affermava che a fine partita, al rientro degli spogliatoi, da dietro, il giocatore numero nove, tirava i capelli al giocatore avversario numero sette. Inoltre, lo stesso procedeva ad interrogare il calciatore autore della condotta che ammetteva quanto successo, ovvero, confessava.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Real Fontana Liri avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 20.11.2007 ai calciatori D.R.M. e G.C..

Massima: Il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata attendibile e degna di fede delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto, senza che possa aver alcun rilievo il fatto che l’arbitro abbia commesso un errore nel referto circa il nome del presidente del società che lo ha aggredito e senza che possa avere alcun rilievo la dichiarazione autoaccusatoria di un calciatore che avrebbe egli colpito l’arbitro e non il presidente.

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 4 novembre 2002 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002

Impugnazione - istanza: Appelli del calciatore L.S.D.O. e dell’A.C. Chievo Verona avverso le sanzioni rispettivamente della squalifica per mesi 7, nonché dell’ammenda di € 150.000,00 e dell’ammenda di € 75.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Bologna F.C. 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 75.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni della squalifica per mesi 7 al calciatore L.S.D.O. e delle ammende di € 75.000,00 all’A.C. Chievo Verona e al F.C. Bologna 1909 inflitte a seguito di proprio deferimento.

Massima: La richiesta di applicazione delle misure riduttive della pena previste dall’art. 14, comma 5, C.G.S., non opera nel caso in cui il tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per portare alla ricostruzione del fatto, in quanto l’applicazione della predetta disposizione è, del resto, limitata alle fattispecie di illecito sportivo (e quindi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., ai casi di compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica) o di violazione in materia gestionale ed economica e quindi è preclusa nelle altre fattispecie. Né sussistono, nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale di graduazione della pena, gli estremi per l’applicazione analogica della menzionata misura premiale.  Massima: Quando la società di appartenenza del calciatore esercente attività sportiva sotto falso nome non ha scientemente partecipato alle azioni commesse al tesserato e non è a conoscenza, è pur sempre responsabile a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento del proprio calciatore, ma la sanzione può essere contenuta nella sola pena dell’ammenda ed in misura non molto elevata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 1, 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001Impugnazione - istanza:Appello del sig. A.D. e della Polisportiva Libertas Nicolosi avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 3 e della penalizzazione di n. 6 punti in classifica, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Ramacca/Libertas Nicolosi del 2.4.2000. Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della penalizzazione di n. 6 punti in classifica alla S.S. Libertas Nicolosi, inflitta a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Ramacca/Libertas Nicolosi del 2.4.2000

Massima: L’illecito sportivo può essere accertato anche durante una inchiesta federale finalizzata ad appurare altre ipotesi di violazioni regolamentari. (Il caso di specie: L’inchiesta federale prese l’avvio per accertare la sussistenza di un presunto illecito in ordine alla gara che si sospettava commesso ai dirigenti delle due società e che dalle indagini espletate nulla risultò al riguardo. Peraltro è altrettanto certo che gli interrogatori di tesserati fecero emergere circostanze fino a quel momento ignorate, cioè l’offerta di denaro prospettata dal Presidente a dirigenti e calciatori dell’altra società per “addomesticare” il risultato dell’incontro e poi, a fine gara, la promessa di regalie in caso di risultato positivo nella gara contro altra squadra. Di queste illecite proposte hanno parlato i dirigenti e calciatori, le cui dichiarazioni appaiono coerenti integratesi a vicenda. La loro genuinità è dimostrata proprio dal rilievo che l’indagine in corso mirava all’accertamento di fatti (quali la pretesa alterazione dell’elenco dei calciatori, l’omesso invio dei motivi di reclamo della controparte), che nulla avevano a che vedere con le illecite proposte. Si è trattato, in conclusione, di rilevazione spontanea di episodi, fino a quel momento sconosciuti, che dimostrano la sussistenza degli illeciti contestati)

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 19 aprile 2001 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 13.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Polia Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2003, inflitta al calciatore D.F.

Massima: Alcun dubbio può essere sollevato circa l’individuazione del calciatore quale autore dell’aggressione all’arbitro e ciò anche nel caso di confessione da parte di altro calciatore che si sarebbe addossato la responsabilità dell’evento, quando l’identificazione è stata effettuata dal Direttore di gara che, nell’audizione avanti la Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere certo che a colpirlo con un pugno alla schiena sia stato il calciatore identificato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 52 del 16.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Airola avverso decisioni seguito gara Olimpia S. Salvatore/Airola del 17.11.1996

Massima: Quando la CAF riconosce l’errore nella identificazione compiuta dall’arbitro di un dirigente di una società, il quale viene ingiustamente accusato di aver commesso atti violenti nei confronti dell’arbitro e vi è la confessione del vero colpevole, deferisce, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., alla Commissione per i provvedimenti da adottarsi a tale colpevole, responsabile dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro. (Nel caso di specie, l'identificazione del dirigente, quale soggetto aggressore dell'arbitro, da quest'ultimo sempre ribadita nella successiva audizione, risulta contraddetta da rilevanti elementi di fatto, sicché il quadro complessivo che ne emerge consente di escludere la certezza di una siffatta identificazione. Ed infatti, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai dirigenti della squadra avversaria, emerge che il dirigente sanzionato aveva svolto le funzioni di guardalinee, subentrato al guardalinee di società espulso, mentre l'arbitro ha sempre identificato il suo aggressore in un soggetto che era in panchina. D'altro canto l'arbitro, invitato ad effettuare una informale ricognizione, non è stato in grado - e di tale comportamento deve essergliene dato atto - di indicare la persona che l'aveva colpito. Ma vi è di più, dell'aggressione si è dichiarato colpevole – e non si vede perché tale dichiarazione dovrebbe essere ritenuta inattendibile viste le relative implicazioni – altro dirigente).

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