DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 084 CFA dell' 11 Marzo 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, n. 93/TFN-SD 2020/2021, del 21 Gennaio 2021, depositata il 27 Gennaio 2021
Impugnazione – istanza: C.E. ed altri/Procura Federale
Massima: E’ assoggettato alla giustizia sportiva colui che si ritiene semplice finanziatore del suo amico…che ha posto in essere molteplici illeciti sportivi In realtà, in base all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS all’epoca vigente (art. 2 codice attuale), il predetto corpus normativo si applica anche ai “non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché [a] coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Insomma: una sorta di concorso dell’extraneus in un’attività illecita propria dell’intraneus, non diversamente da quanto previsto dall’art. 117 cod. pen. in tema di c.d. concorso nel reato proprio. Né si dica che, nel procedimento sportivo, il punto di riferimento è solo l’ordinamento civile, atteso che, in realtà, la responsabilità disciplinare nell’ordinamento sportivo è riconoscibilmente modellata su quella penale. Basta far riferimento ad alcune ipotesi di incolpazione, quale l’associazione finalizzata alla commissione di illeciti, di cui all’art. 9 (art. 17 codice vigente), o ad alcuni istituti quali la recidiva, la prescrizione, l’amnistia, l’indulto, la riabilitazione, la grazia, la revisione, l’applicazione di sanzioni su richiesta (artt.21, 25, 26 commi 1 e 2, 26 comma 3, 27, 39, 32 sexies, 23; rispettivamente artt. 18, 40, 41, 42, 43, 63, 126, 127 codice vigente). Né si può trascurare che nel “nuovo” codice sono state esplicitamente previste le circostanze attenuanti ed aggravanti (presenti “in embrione” anche nel comma 1 dell’art 16 del CGS vigente all’epoca dei fatti) e ne è stato disciplinato il concorso (artt. da 13 a 16 codice vigente). D’altronde la giurisprudenza sportiva costantemente (e pacificamente) fa riferimento anche a quella penale di legittimità. Nel caso in esame, particolare rilievo hanno, tra le altre, le dichiarazioni di … (alla polizia giudiziaria in data 14.6.2019, già ricordate) che ha chiarito che il ….. poliziotto in pensione, aveva investito la sua liquidazione per “acquistare” il Viareggio. È allora evidente che lo stesso va considerato, se non il dominus assoluto della squadra, quantomeno un personaggio profondamente coinvolto nella sua gestione, tanto che in lui i calciatori riconoscevano il vero presidente. Dunque, del tutto pertinente e corretta l’argomentazione esibita sul punto dal primo giudicante, che così ha motivato: “dagli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge come …, lungi dall’essere un mero “amico” di ….come asserito dalla difesa, è soggetto inserito - pur se di fatto e senza ruoli formali - nell’organizzazione societaria, che si interessa e agisce determinando le sorti delle gare del Viareggio
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 93/TFN - SD del 27 Gennaio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti del sig. V.T. + altri - Reg. Prot. 83/TFN-SD
Massima: Va rigettata l’eccezione di improcedibilità del deferimento, secondo cui il deferito non avrebbe avuto alcun ruolo nell’ambito della società ma avrebbe agito solo in qualità di amico di persona implicata nell’illecito sportivo, in quanto…è soggetto inserito - pur se di fatto e senza ruoli formali - nell’organizzazione societaria, che si interessa e agisce determinando le sorti delle gare…va sottolineato che è proprio il (…), attraverso l’apporto di capitale, a consentire l’acquisizione della società …, divenendone socio di fatto. Senza contare come tutti i calciatori riconoscono in (…) il Presidente della società…Tanto basta, in uno con le condotte che si vedranno nel prosieguo, per ritenere che (…) appartenga appieno alla categoria dei soggetti che svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale cui è riconducibile la società ai sensi dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento (ora art. 2 CGS).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M.N. (all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1bis comma 5 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento Federale nell’interesse e conto della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 12453/703 pf18-19 GP/GT/ag del 7.5.2019).
Massima: Il deferimento è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice sportivo e, in particolare, di questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in mancanza di qualsiasi collegamento tra il deferito Sig… e l’ordinamento sportivo, tanto all’epoca dei fatti quanto successivamente. Invero, non vi è prova che il sig. … abbia mai rivestito alcun ruolo all’interno della S.S. Teramo Calcio Srl, né che abbia mai acquisito quote societarie. Non vi è prova, altresì, che il sig. … abbia svolto, anche di fatto, attività rilevante per l’ordinamento sportivo. In tal senso, non può ritenersi sufficiente a fondare un simile collegamento il mero annuncio di trattative in corso tra la società ed il …. di cui alla conferenza stampa del Presidente Luciano Campitelli, senza che tali proclami siano mai sboccati nell’ingresso nella società del …, subentro mai formalizzatosi né concretizzatosi. Il sig. …, pertanto, non può considerarsi soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e, conseguentemente, è privo della necessaria legittimazione passiva dinanzi agli organi della giustizia sportiva. Tanto vale ad affermare l’inammissibilità del deferimento anche nei confronti della società S.S. Teramo Calcio Srl chiamata in questa sede a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2 CGS, di quanto ascritto e contestato al sig. ….
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 134/TFN del 18.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10329/303 pf 19-20 GC/blp del 13.02.2020 a carico dei Sig.ri L.D., S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 149/TFN-SD)
Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti dell’amministratore giudiziario, non imputabile…L’amministratore giudiziario, giusta nomina disposta dalla A.G., risponde del proprio operato all’A.G. e per questo assorbente motivo è di per sé estraneo all’Ordinamento sportivo, così da non poter essere sottoposto alla giurisdizione endofederale; la sua attività è indirizzata in via esclusiva verso l’A.G. ed è orientata dai provvedimenti di tale Autorità, che, pur avendo ricadute di carattere sportivo, non conferiscono all’odierno deferito la rilevanza voluta da detto Ordinamento; egli, infatti, non ha mai assunto iniziative relative all’attività agonistica ed organizzativa nell’interesse della Società, ma si è limitato, in ragione del proprio mandato, ad eseguire le decisioni assunte anche sotto tale profilo dalla A.G. In data 11 Luglio 2019 il Tribunale di Palmi aveva autorizzato la gestione del titolo abbinato alla Società US Palmese ASD da parte della Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD, la quale era stata autorizzata a partecipare al campionato di Serie D stagione sportiva 2019 - 2020; la rappresentanza legale della nuova Società era stata conferita al sig…, che nella precedente Società US Palmese ASD aveva ricoperto l’incarico di dirigente accompagnatore (cfr. organigramma della Società US Palmese ASD stagione sportiva 2018-2019 in atti). In tale contesto l’odierno deferimento non può essere accolto. Infatti, nel mentre il …., per la ragione illustrata, è persona non imputabile, il …, alla data di notifica del deferimento dei sigg.ri …. (6.9.2019), non ricopriva nella US Palmese ASD alcuna carica che lo obbligasse ad informare i deferiti dell’avvenuta notifica. Al rigetto del deferimento nei confronti di … e … consegue il rigetto di quello a carico della Società US Palmese ASD, deferita per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC, stante l’insussistenza delle contestazioni mosse ai sigg.ri…