Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 6 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16.2.2021 nei confronti dei dott.ri C.L., I.P., F.R. e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa - Reg. Prot. 109/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività della memoria difensiva depositata in data 23.3.2021…ed invero, con atto del 24.2.2021, immediatamente dopo la conoscenza della fissazione dell’udienza dinanzi a questo Tribunale, la difesa della SS Lazio Spa … formulava istanza di differimento fondata sull’impedimento a comparire dei deferiti..In data 16.3.2021, pertanto, il procedimento veniva chiamato al solo fine di disporre il richiesto rinvio senza il compimento di altra attività, come peraltro tempestivamente comunicato alle parti fin dal 26.2.2021…Ne deriva che in vista dell’odierna udienza era consentito alla difesa il deposito di nuova memoria. Del resto, come peraltro chiarito da numerose decisioni della Corte di Cassazione, il rinvio a data fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi va equiparato a quello a nuovo ruolo, con cui le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative (così, tra le altre, Cass. Pen. Sez. V, 3.6.2004, ced. 229138).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0069 del 12 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al C.U. n. 32 del 19 Febbraio  2020

Impugnazione Istanza: PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE-DRAGONS RIMINI CA5 ASD

Massima: La memoria depositata da parte ricorrente personalmente analogamente alla richiesta di partecipazione all’udienza fissata devono essere dichiarate inammissibili perché non sottoscritte da un avvocato. Ai sensi dell’articolo 100, secondo comma, del codice di giustizia sportiva, “salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ne discende che la comparizione in udienza senza assistenza del difensore non può rendere ammissibile l’intervento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 a carico dei Sig.ri P.F., C.E., P.A. e D.S.M. - Reg. Prot. n. 148/TFN-SD)

Massima: stralciate dagli atti dell’odierno procedimento la memoria difensiva …perché trasmesse per via telematica alle ore 10.16 del 5 marzo 2020 e, quindi, tardivamente rispetto al termine fissato dall’art. 87 comma 1 CGS - FIGC.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 053 CFA del 26 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Delibera  n.  32/TFT  2019/2020  del  Tribunale  Federale Territoriale  concernente  il procedimento 4535/1561 del 14.10.2019 (Campionato Regionale Juniores)

Impugnazione Istanza: A.S.D. LACCO AMENO 2013-PROCURA FEDERALE

Massima: Va dichiarato inammissibile il motivo di reclamo introdotto con la memoria. Detto motivo, concernente una asserita violazione dell’art. 123, comma 2, del C.G.S. non risulta mai dedotto dalla A.S.D. LACCO AMENO, tantomeno in sede di reclamo. La doglianza, pertanto, tenuto conto del tenore dell’art. 115, comma 3, del GC.G.S. appare tardiva e inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11178/1072 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Massima: …non si può fare a meno di rilevare che le memorie presentate dalla società deferita sono inammissibili in quanto depositate tardivamente, oltre il termine di cui al secondo comma dell’art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., ai sensi del quale “Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento  e  che,  entro  tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11176/1060 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Massima: … va dichiarata la tardività della memoria difensiva inviata nell’interesse della società deferita solo il giorno prima dell’odierna riunione, oltre i termini normativamente previsti

Decisione C.S.A.: C. U. n. 172/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018

Massima: Quanto, poi, alla circostanza, addotta, da ultimo, dalla società … nella memoria integrativa …., ovvero lo svolgimento, da parte del Direttore di Gara dell’incontro di calcio di cui è procedimento, Sig. ..., dell’attività professionale di avvocato presso uno studio legale che ha avuto rapporti professionali con una Società riconducibile al Presidente del società …., si evidenzia che, al di là della inammissibilità di questo motivo di ricorso, formulato, per la prima volta, con la memoria integrativa, la Società ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di come tale circostanza avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara che occupa; peraltro, la predetta circostanza è stata oggetto, da parte della Società ricorrente, di esposto, tra gli altri, alla Procura Federale che, ove lo riterrà, potrà procedere ai dovuti approfondimenti. 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 41/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PASTORE  VINCENZO  (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO - (nota  n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).

Massima: L’art. 30, comma 10 del CGS non contempla alcun obbligo a carico della parte deferita di trasmettere le memorie del procedimento (anche) alla Procura Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACOPINA JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società  VENEZIA FC Srl SSP - (nota n. 12241/510 pf16-17 GP/MB/gb del 05.05.2017).

Massima: E’ irricevibile la memoria integrativa in quanto la stessa è stata depositata in violazione dell’art. 30, comma 10 CGS, secondo cui “gli atti rimangono depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa ...”.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO  PROCURATORE  FEDERALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO  DEI SIGG.RI: CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016

Massima: Va respinta, l’eccezione formulata da parte appellata perché, pur riconoscendosi che il ricorso non risulta correttamente e ritualmente portato a sua conoscenza, il vizio si dimostra sanato in virtù dell’esaustività della memoria prodotta e della completezza delle argomentazioni  difensive allegate,  integralmente   riprodotte   nell’odierna   riunione   dal   suo rappresentante, anche a beneficio della Procura Federale che di tali memoria non avrebbe ricevuto copia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SGF Spezia) e della Società GSF SPEZIA - (nota n. 5758/700pf10-11/AM/LG/pp del 5.2.2015).

Massima: Si evidenzia l’inammissibilità dello scritto difensivo della Società deferita perché pervenuto fuori termine; infatti, l’art. 30 comma 10 CGS prevede che le parti possono presentare memorie, istanze o quanto altro ritengano utile ai fini della difesa fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 18 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 60 del 29.4.2010 Impugnazione - istanza: (312) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ delle sanzioni inflitte alla società SS Preturo (ammenda € 500,00) e al suo presidente A. V. (inibizione mesi 6), emesse a seguito di proprio deferimento Massima: E’ inammissibile la memoria depositata alla CDN fuori dai termini di cui all’art. 37 CGS

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 30 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (238) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl) e della società AC Casale Calcio Srl (nota n. 5998/799pf07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009)

Massima: L’art.30, VIII comma, CGS, prevede che le parti possano prendere visione, richiedere copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Poiché trattasi di termine perentorio, alla stregua di tutti i termini previsti dal CGS, giusta quanto prescrive l’art. 38, VIII comma, del medesimo Codice, la produzione documentale in udienza da parte della difesa del calciatore è tardiva e, quindi, inammissibile.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN  del 03 Aprile 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (152) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (direttore generale della Soc. Olbia Calcio srl), F. C. R. (presidente della Soc. Olbia Calcio Srl, all’epoca dei fatti) e della società  Olbia Calcio Srl (nota n. 3652/066pf08-09/AM/ma del 12.1.2009)

Massima: In merito all’eccezione formulata dalla Procura federale sulla tardività del deposito della memoria difensiva e della relativa produzione documentale rileva che la stessa risulta priva di pregio in quanto agli atti risulta in modo evidente l’invio integrale a mezzo fax sia presso la segreteria di questa Commissione che in quella della Procura stessa, nei termini assegnati (cioè in data 28 marzo 2008).

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