Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 174/TFN - SD del 16 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25893 /820pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. E.M. e della società ACR Siena 1904 Spa - Reg. Prot. 168/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile l’intervento della Lega Pro nel procedimento a carico della società per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023… L’art. 81 CGS riconosce al terzo il diritto di intervenire nel processo solo laddove sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. Nell’atto di intervento il terzo deve dimostrare la sussistenza dell’interesse che giustifica l’ingresso nel procedimento. Il Codice, dunque, riconosce al terzo la possibilità di intervenire nel giudizio disciplinare subordinando, tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento alla dimostrazione dell’esistenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e di un interesse giuridicamente rilevante. Ciò in quanto il procedimento disciplinare si caratterizza per essere un giudizio in cui si contrappongono unicamente l’organo che esercita l’azione e i soggetti destinatari della pretesa sanzionatoria. Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene inammissibile l’intervento proposto dalla Lega, mancando un interesse giuridicamente rilevante ex art. 81 CGS. In primo luogo, occorre, difatti, evidenziare che la Lega ha espressamente dedotto che il proprio intervento non è stato spiegato né ad adiuvandum della Procura Federale né ad opponendum della società calcistica, dimostrando in tal modo l’assenza di un concreto e diretto interesse rinveniente dalla decisione del Tribunale. Né tale interesse può essere ravvisato nella necessità, come dedotto dalla Lega, di poter “ calendarizzare correttamente le gare di play off del campionato”. Si tratta, difatti, di un interesse di mero fatto del tutto generico ed eterogeneo rispetto all’oggetto del presente giudizio che, pertanto, non può certo assurgere ad interesse meritevole di tutela. A ciò si aggiunga che l’interesse dedotto dalla Lega quale condizione che legittimerebbe il suo ingresso nell’odierno procedimento, ossia la necessità di garantire la corretta calendarizzazione dei Play Off, non risulta neppure attuale, dal momento che alla data dell’atto di intervento della Lega nel presente procedimento la stessa Lega Pro, con comunicato n. 232/L del 27 aprile 2023, aveva già provveduto a differire la data di inizio dei Play Off e a dettare la nuova calendarizzazione degli incontri.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 6 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16.2.2021 nei confronti dei dott.ri C.L., I.P., F.R. e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa - Reg. Prot. 109/TFN-SD

Massima: Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di intervento nel procedimento proposta dal Torino F.C. S.p.A. per carenza in capo al richiedente di un interesse rilevante ex art. 81 CGS.  Detta norma infatti prevede la possibilità per il terzo di partecipare al giudizio dinanzi al Tribunale qualora “sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”, posizione che deve essere specificamente dimostrata al momento della richiesta.  Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il richiamato interesse, così come precisamente delineato dal codice di rito, non sia rinvenibile, tantomeno dimostrato.  Ed invero, le ragioni a fondamento dell’interesse alla partecipazione al giudizio enunciate nell’istanza di intervento in atti paiono unicamente riconducibili, da un lato, all’avere il Torino F.C. inviato gli esposti che hanno contribuito ad avviare il procedimento (in realtà già iscritto a seguito di notizie di stampa); dall’altro, ad un generale e generico interesse in classifica. Sul punto è tuttavia evidente come l’aver sottoposto alla valutazione della Procura Federale una data situazione, ancora non dimostri la sussistenza di una concreta posizione soggettiva lesa o pregiudicata dalla situazione medesima e come l’interesse generale ad una diversa classifica non possa che ritenersi totalmente aspecifico e generico, oltre che astrattamente comune alla totalità delle squadre del Campionato di competenza.  Senza contare, come opportunamente osservato dalla difesa dei deferiti, che per costante orientamento del Collegio di Garanzia (ex multis S.U. 10/2019), i procedimenti disciplinari hanno una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico che vede coinvolti esclusivamente il promotore dell'azione punitiva (vale a dire la Procura Federale) e l'incolpato destinatario del deferimento. Con la conseguenza che non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare. Neppure, infine, paiono richiamabili nel caso di specie le norme indicate nelle conclusioni della richiesta di intervento, per le quali l’istante chiede l’irrogazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, non rientrando il caso di specie nelle situazioni e nelle tipologie di procedimento richiamate dall’art. 10 CGS e non prevedendo, il comunicato ufficiale 78/A del 1 settembre 2020, tale tipologia di sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 128/TFN del 17.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri P.G., P.M. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. n. 173/TFN-SD)

Massima: Rigettata l’istanza di intervento del terzo ex art. 81 CGS – FIGC, presentata dalla società…Ritiene sul punto il Tribunale non sussistere un interesse immediato ed attuale della richiedente in ragione del numero di gare ancora da disputare che non rende evidente la potenziale lesione o il pregiudizio lamentato, anche rispetto agli effetti della presente decisione.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 10/2019 del 1 febbraio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, la quale, nel dichiarare inammissibile l’intervento della ricorrente contro l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società Chievo Verona S.r.l. all’esito del giudizio di primo grado (di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018), ha confermato, a carico della stessa società Chievo Verona s.r.l., la sanzione dell’ammenda pari ad € 200.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.

Parti: F.C. Crotone S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha dichiarato inammissibile l’intervento della ricorrente società contro l’incogruità della sanzione inflitta ad altra società ovvero l’ammenda di € 200.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica per la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, 8, commi 1 e 2, e 4 del CGS, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di una serie di calciatori, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, nonché per aver contabilizzato, nei bilanci del 2014, 2015, 2016 e 2017 della società Chievo Verona S.r.l., plusvalenze fittizie…In realtà, è ammesso l'intervento dei “terzi portatori di interessi diretti” e la conseguente facoltà di impugnazione delle pronunce di primo grado soltanto nei casi in cui siano stati perseguiti disciplinarmente “illeciti sportivi” (secondo l'accezione tecnica del termine); situazione, questa, che non ricorre certamente nel caso in esame, ove si consideri la natura prettamente amministrativo- contabile degli addebiti rivolti al Chievo Verona. I procedimenti disciplinari hanno, come è noto, una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico che vede coinvolti esclusivamente il promotore dell'azione punitiva (la Procura Federale) e l'incolpato destinatario del deferimento. In linea di principio non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare. Trattasi di principio avente portata generale (del quale sono agevolmente intuibili le ragioni ispiratrici), che può subire deroghe unicamente in presenza di specifiche previsioni normative di segno opposto, insuscettibili di natura estensiva in chiave analogica proprio per il loro carattere derogatorio. Come già chiarito dal Collegio di Garanzia, il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura nella quale si contrappongono le posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo, risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e, dunque, estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (nonché dal Titolo V del medesimo Codice), secondo il quale “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (art. 33, 3° comma). Ma si tratta, appunto, di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall'esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l'opportunità di ammetterne l'esame nell'ambito dello stesso procedimento.  Ed allora, alla luce di questi canoni ermeneutici, non v’è dubbio che, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di addebiti disciplinari aventi ad oggetto la contestazione non di un illecito sportivo, ma di violazioni amministrativo-contabili, alle società terze portatrici di interessi soltanto indiretti risulta inibita qualsiasi facoltà di partecipazione al procedimento e, a fortiori, l’esperibilità di impugnazioni volte a contestare (in via autonoma e principale) gli esiti dello stesso.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 122 CFA DEL 18 Giugno 2019 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. N. 108/CFA DEL 29 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8  C.G.S.,  NONCHÉ  ART.  85  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  12055/816 PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Massima: In via preliminare, occorre poi, scrutinare gli atti di intervento spiegati, già dal primo grado di giudizio, dalla società Benevento Calcio s.r.l., e (solo) nel presente grado di giudizio, anche dalla U.S. Salernitana 1919 s.r.l., dalla Lega Nazionale Professionisti serie B e dalla società Sporting Network s.r.l. L’intervento in giudizio di terzi è disciplinato dall’art. 41, comma 7, CGS, che limita la fruibilità dell’istituto ai “terzi portatori di interessi indiretti di cui all’art. 33, comma 3, che non  abbiano esercitato la facoltà di reclamo”; a sua volta, l’art. 33, comma 3, CGS, prevede la legittimazione a proporre reclamo dei terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica (come, per l’appunto, nel caso de quo, per il Benevento Calcio s.r.l.), unicamente “nei casi di illecito sportivo”. Ritiene, questa Corte, che le società Benevento Calcio s.r.l., U.S. Salernitana 1919 s.r.l., Lega Nazionale Professionisti serie B e Sporting Network s.r.l. seppur titolari di un interesse di fatto, indiretto, seppur rilevante, non possono – di certo – vantare una specifica posizione giuridica differenziata che ne legittimi la partecipazione al presente giudizio disciplinare. Del resto, la legittimazione  ad  intervenire  non  può  essere  ricondotta  alla  mera  sussistenza  del  presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, seppur qualificate. In tale prospettiva, come chiarito dal Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 40 del 2018) e come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (C.U. 022/CFA del 20 agosto 2018) la lettura delle citate disposizioni normative del codice di giustizia sportiva della FIGC porta a ritenere che la facoltà di intervento da parte di terzi portatori di interessi indiretti sia stata – dal legislatore federale – legittimamente limitata ai soli casi di illecito sportivo, dai quali – evidentemente – esula la presente fattispecie, atteso che il presente procedimento disciplinare non  riguarda,  appunto,  l’ambito dell’illecito sportivo, bensì attiene alle violazioni in materia economico-finanziarie e gestionali. Ne consegue, in riforma – sul punto – della decisione del Tribunale Federale Nazionale, in questa sede fatta oggetto di gravame, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato dal Benevento Calcio s.r.l. sin dal giudizio di primo grado. Nella stessa direzione, meritano di essere dichiarati inammissibili anche gli interventi della Lega Nazionale Professionisti serie B, della società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Sporting Network s.r.l.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/FTN del 13 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 Marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), G.G. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa dall'8 novembre 2017 all'8 agosto 2018), M.A. (all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: In ordine alla richiesta di intervento formulata dalla società Benevento Calcio Srl, il Collegio ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in ragione di quanto previsto dall’art. 41, comma 7 del CGS della FIGC, che regola l’iter procedimentale dei giudizi sia nei casi di illecito sportivo che nei casi di violazioni in materia gestionale ed economica, quale quello di cui si discute. Il richiamo all’art. 33, comma 3, CGS si ritiene sia relativo alla natura dell’interesse (che, appunto, ai sensi della norma citata, può essere anche di classifica) e non già alla sola materia dell’illecito sportivo, in quanto non si reputa che si ponga in regime di specialità rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 41, comma 7. Va, comunque, evidenziato che recentemente il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n. 60/2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso di un terzo interveniente in un procedimento per violazione in materia gestionale ed economica. Nel caso di specie dagli atti di causa è indubbio che il Benevento sia portatore di un cd “interesse in classifica” che rende pertanto ammissibile l’istanza.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 022 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 003 SEZ. UNITE DEL 19 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S.B.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza:RICORSO DEL CALCIATORE D.A.A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 2, 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. T.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94,  COMMA  1   LETT.  B)  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTAN.11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.Z.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

 Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI F.A.L. E U.G. SEGUITO   PROPRIO   DEFERIMENTO   -  NOTA   N. 11778/409   PF   17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Massima: Fondata è l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della società in primo grado…L’intervento in giudizio di terzi è disciplinato dall’art. 41, comma 7, del CGS, che limita la fruibilità dell’istituto ai  “terzi portatori di interessi indiretti di cui all’art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo”; a sua volta, l’art. 33, comma 3, del CGS, prevede la legittimazione a proporre reclamo dei terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica (come, per l’appunto, nel caso de quo), unicamente “nei casi di illecito sportivo”. Come chiarito dal Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 40 del 2018), la lettura delle citate disposizioni normative del CGS della FIGC porta a ritenere che la facoltà di intervento da parte di terzi portatori di interessi indiretti sia stata dal legislatore   federale legittimamente limitata ai soli casi di illecito sportivo, dai quali – evidentemente – esula la presente fattispecie. Ne consegue, in riforma della decisione del TFN – Sezione Disciplinare impugnata, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Virtus Entella s.r.l. nel giudizio di primo grado. Tale pronuncia, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti che hanno sollevato l’eccezione in esame, non implica però in alcun modo un giudizio di irregolarità o addirittura di nullità del giudizio di primo grado, atteso che le domande ivi proposte dalla citata Società sono state meramente adesive alle richieste della Procura federale, che hanno invece autonoma valenza e come tali sono state valutate dal TFN. Ne consegue ulteriormente l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione di primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 23 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.E.(Calciatore tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL - (nota  n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018).

Massima: In riferimento al procedimento per illecito sportivo il tribunaleritiene ammissibile l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa, in quanto portatrice di interesse diretto in relazione alla posizione in classifica acquisita al termine della s.s. 2017- 18, nonché finalista nel girone dei play-off 2017-18; ritiene invece inammissibile l’istanza di intervento della Società FC Venezia, in carenza di un interesse anche indiretto, riguardo al procedimento in corso, poiché la Società fonda il proprio

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 39 del 03/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., il cui dispositivo è stato pubblicato con C.U. n. 058/CFA, in data 22.5.2015; decisione successivamente pubblicata con C.U. n. 070/CFA Sezioni Unite in data 8.6.2015

Parti: Sergio Briganti/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Mario Macalli

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la delibera della Corte che ha dichiarato inammissibile l’intervento del terzo nel procedimento a carico del deferito accusato della violazione dell’art. 1 bis CGS. Il ricorso proposto dal Sig. – omissis - in questa sede è certamente inammissibile per le stesse ragioni per le quali il suo intervento era stato, a suo tempo, dichiarato inammissibile dal Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. e, poi, dalla Corte Federale d’Appello; e per le quali, più di recente, lo stesso intervento (nel distinto procedimento promosso a seguito del ricorso proposto dal rag.- omissis -, di cui si è riferito al punto V delle premesse) è stato dichiarato inammissibile dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la decisione n. 35/2015 del 24 giugno 2015. L’inammissibilità del ricorso in esame dipende dalla natura giuridica e dalla struttura formale del procedimento nel quale il Sig. .- omissis - vorrebbe spiegare il suo intervento: un procedimento di carattere disciplinare. Tale procedimento ha ad oggetto una pretesa punitiva (in questo caso nei confronti del rag. .- omissis -) totalmente estranea al Sig. .- omissis - e rispetto alla quale questi non è titolare di alcun interesse giuridicamente tutelato che possa legittimarne l’intervento. Come è stato esattamente eccepito dalla Difesa della F.I.G.C., il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perchè autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (nonché dal Titolo V del medesimo Codice) secondo il quale “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (art. 33, 3° comma). Ma si tratta appunto di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento. Dalle considerazioni che precedono deriva l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Sig. Briganti, in capo al quale – come giustamente rilevato dai Giudici endofederali – difetta un interesse giuridicamente rilevante (e tutelabile nell’ambito del procedimento disciplinare del quale si discute). Gli interessi evidenziati dal ricorrente a sostegno del suo intervento, pur significativi su un piano fattuale ed economico, sono privi di una rilevanza diretta ed immediata nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del rag. .- omissis - e non sono suscettibili di incidere sulla definizione di esso. Gli interessi dedotti dal ricorrente – anche quelli di carattere più spiccatamente giuridico, come l’interesse alla partecipazione all’associazionismo sportivo - non possono trovare ingresso nel procedimento disciplinare, assumendo rispetto ad esso una rilevanza solamente indiretta e riflessa; e perciò insufficiente a legittimare la partecipazione al procedimento da parte del Sig. .- omissis -. In mancanza di un interesse facente capo al sig. .- omissis - immediatamente rilevante nell’ambito del procedimento disciplinare, la sua partecipazione al procedimento non potrebbe recargli alcuna diretta utilità, così come la sua mancata partecipazione non potrebbe provocargli alcun diretto pregiudizio. Così, anche in questa prospettiva, risulta evidente il difetto di legittimazione del Sig. .- omissis - e l’inammissibilità del suo intervento. Le conclusioni che precedono sono pienamente coerenti alla decisione già assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, che, nel distinto procedimento promosso dal rag. .- omissis - (del quale si è detto nella esposizione dei fatti, sub. V), ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato anche in quella sede dal sig. .- omissis -, rilevando che “non possono, infatti, ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale” (cfr. la decisione n. 35/2015 del 24 giugno 2015 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, ove, in senso conforme, si richiama anche la decisione dell’Alta Corte di Giustizia del CONI n. 27 del 17 dicembre 2012). Alle considerazioni che precedono – da sole sufficienti a confermare l’inammissibilità dell’intervento del sig. .- omissis - nell’ambito del procedimento disciplinare e, pertanto, l’infondatezza del ricorso in esame – si deve aggiungere un ulteriore profilo di inammissibilità dell’intervento, derivante dal fatto che il ricorrente, non essendo più tesserato da anni presso la F.I.G.C., è ormai estraneo all’ordinamento sportivo federale. Tale argomento (oltre a confermare che l’esito del procedimento disciplinare non potrebbe in alcun modo incidere direttamente sulla sfera soggettiva del ricorrente, in capo al quale non può sussistere un diretto controinteresse) concorre ad escludere la legittimazione del Sig. .- omissis - a promuovere un intervento in un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Come è noto, l’art. 6 (Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia) del Codice della Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”; e circoscrive l’esercizio dell’azione soltanto al “titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Ed è altrettanto noto – come puntualmente rilevato nella decisione impugnata della Corte Federale d’Appello - che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione, sicchè risulta irrilevante che il Sig. .- omissis - fosse tesserato all’epoca dei fatti ai quali si riferisce il procedimento disciplinare a carico del rag. .- omissis -. Secondo la consolidata giurisprudenza degli organi di giurisprudenza sportiva un “necessario presupposto per adire la Giustizia Sportiva, anche quella istituita presso il CONI”, è costituito dalla “permanenza del vincolo scaturente dal tesseramento con la Federazione di provenienza” (in questo senso v., di recente, la decisione n. 26/2015 dell’8/17.7.2015 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione; conf. decisione n. 27/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ove, dopo ampia trattazione della problematica della giurisdizione c.d. ‘domestica’ degli ordinamenti settoriali, si evidenzia che essa “ha come ambito soggettivo esclusivamente gli appartenenti all’ordinamento” e si rileva la “esclusione di ogni legittimazione ad adire la giurisdizione sportiva, da parte di soggetti estranei allo specifico ordinamento settoriale”). Anche sotto quest’ultimo distinto profilo, si deve, dunque, concludere per l’inammissibilità dell’intervento a suo tempo formulato dal Sig. .- omissis -e, conseguentemente, per il rigetto del ricorso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Il Tribunale…ritenuto, quanto alle istanze di intervento, che le suddette Società sono portatrici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 e 41, comma 7 CGS, di un interesse indiretto, anche di classifica, all’esito del presente procedimento… ammette le Società Aurora Pro Patria Srl, ACR Messina Srl, F.C. Forlì e San Marino Calcio a partecipare al presente procedimento

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. S.B. AVVERSO LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO IN ORDINE AL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.M. (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) –

Massima: Colui che è stato socio totalitario, dirigente/amministratore unico e legale rappresentante della società dal mese di Agosto 2011 sino a tutto il mese di maggio 2012, non ha legittimazione ad intervenire nel procedimento a carico del deferito per violazione dell’art. 1bis CGS - sostenendo che tale comportamento ha impedito il corretto svolgimento delle attività sportive e delle competizioni, nonché compromesso i diritti patrimoniali connessi, ai soci della società -  sia perché non fa più parte dell’ordinamento sportivo e sia per la mancanza di interesse. Orbene, rileva preliminarmente la Corte che, a differenza di quanto previsto nel CGS del Coni, l’ordinamento federale non evidenzia una disciplina organica del cd. intervento di terzo. Come già evidenziato dal giudice di prime cure un richiamo esplicito a tale istituto è contenuto nel disposto di cui all’articolo 41 comma 7 riferito ai soli procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, ed a mente del quale “I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale Federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento”. Da parte sua, l’articolo 33 comma 3 prevede che “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica”. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che, per effetto della riforma di recente attuata, concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. E ciò viepiù in considerazione del fatto che il CGS della FIGC non consegna all’attenzione dell’interprete una norma di espresso divieto che precluda, in radice, e salva la fattispecie sopra richiamata, la possibilità dell’intervento del terzo. All’interno di siffatto, articolato, contesto normativo assume preminente rilievo il CGS del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del C.G.S. della FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali, oltre che a sistema normativo di chiusura applicabile in mancanza di norme settoriali speciali. Depone, in tal senso, la piana lettura dello stesso articolo 1 del CGS della FIGC che, rubricato come “rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori”, reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale “Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell’UEFA.” Fanno poi sistema con il suddetto principio le ulteriori disposizioni compendiate ai successivi commi 2 e 3: la prima introduce una clausola cd. di residualità in favore del codice Coni, destinato dunque a riespandersi come disciplina di diretto riferimento ogni qualvolta non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris. Il comma terzo, invece, perimetra l’autonomia dell’ordinamento federale circoscrivendola alla “..qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi...”. Orbene, avuto riguardo alla descritta cornice giuridica di riferimento, per un corretto scrutinio della quaestio iuris qui dedotta s’impone una preliminare verifica onde appurare se la legittimazione rivendicata dal ricorrente possa, comunque, trovare diretto fondamento nel corpo normativo contenuto nel codice Coni. Tanto in ragione del fatto che la cd. legitimatio ad causam così come l’intera tematica delle condizioni dell’azione, da un lato, esulano dall’ambito della riserva di autonomia normativa in favore dell’ordinamento federale che, come sopra evidenziato, resta circoscritta alla “..qualificazione dei fatti a fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva..” e, dall’altro, non trovano una compiuta ed esaustiva regolamentazione nell’ambito del CGS della FIGC. Nella suddetta prospettiva, vale anzitutto richiamare – su un piano più generale – il contenuto precettivo dell’articolo 6 del suddetto codice Coni che, nel disciplinare il “diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva”, enuncia espressamente le cd. condizioni dell’azione all’uopo prevedendo che: “1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Una serena lettura delle sopra riportate disposizioni lascia emergere in modo evidente, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all’uopo utilizzate dal legislatore sportivo, che la selezione dei soggetti legittimati ad adire gli organi di giustizia sportiva va svolta alla stregua di parametri direttamente evincibili dal singolo ordinamento federale (..altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione…titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale) . Il suddetto approdo ermeneutico trova poi diretta conferma anche con specifico riferimento all’istituto dell’intervento del terzo. Ed, invero, l’articolo 34 del codice CONI, che va qualificato giustappunto come precipitato applicativo del principio generale codificato al sopra richiamato articolo 6, prevede che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. 2. L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 3. Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica”. Resta, dunque, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – in astratto da ritenersi ammissibile per effetto della richiamata disciplina sovraordinata – deve intendersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento. Orbene, rileva la Corte come, avuto riguardo alla stessa prospettazione attorea per come sviluppata tanto nell’atto di intervento che nel successivo reclamo, difettino in capo al ricorrente entrambe le suddette condizioni. Anzitutto, non può essere obliterato che il ricorrente, per sua stessa ammissione, non è più soggetto dell’ordinamento federale e, dunque, come tale, siccome privo della relativa speciale capacità giuridica, non può di certo porsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento federale, a nulla rilevando che, all’epoca dei fatti qui in rilievo, rivestisse la suddetta qualità. E’, infatti, noto che le cd. condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione, laddove nel caso di specie, e per ammissione dello stesso ricorrente, il sig. – omissis - è stato socio totalitario, dirigente/amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Pergocrema 1932 dal mese di Agosto 2011 sino a tutto il mese di maggio 2012. Deve poi soggiungersi che, avuto riguardo all’oggetto del presente procedimento, nemmeno può ravvisarsi in capo al ricorrente un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale qui dedotto. Com’è noto, su un piano generale, ed alla stregua della disciplina processualcivilistica richiamata dal ricorrente ex combinato disposto di cui all’articolo 2 comma 6 del codice Coni e 105 c.p.c., può distinguersi tra: - un interesse adesivo autonomo o litisconsortile, con il quale il terzo interveniente propone una domanda propria, sebbene connessa con quella principale; - e un intervento adesivo dipendente, con il quale il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già proposta, senza ampliare in alcun modo, mediante autonomi motivi di ricorso, il thema decidendum. Il diritto che, a norma dell'art. 105, comma 1, c.p.c. il terzo può fare valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o con alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo), deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al "petitum" o alla "causa petendi", non essendo al di fuori di tali limiti ammesso l'inserimento nel processo di nuove parti. Il potere del terzo, d'intervenire in un giudizio pendente tra altre parti, presuppone che la domanda d'intervento mostri una connessione o un collegamento qualificato con quelle proposte dalle parti originarie del processo e che essa si riferisca allo stesso oggetto sostanziale e comporti l'opportunità del simultaneo processo (Cassazione civile, sez. III, n. 13063 del 14.7.2014). Orbene, appare di tutta evidenza come non sia nemmeno ipotizzabile un intervento di tal fatta nel caso di specie, poiché il presente procedimento ha per oggetto il solo accertamento dei presupposti di applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del soggetto deferito, rag. – omissis -, per violazione dell’articolo 1 bis del CGS, circostanza che assume una valenza neutra rispetto alla sfera giuridica del ricorrente non potendo ad essa arrecare alcun effetto utile. Del pari, e per le medesime ragioni, nemmeno può qui enuclearsi una fattispecie di intervento adesivo dipendente, per la configurabilità del quale occorre allegare un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico, in modo tale cioè che il terzo interveniente si presenti come titolare di un rapporto connesso con quello dedotto da una delle parti originarie o da esso dipendente (cfr. Cassazione civile sez. II n. 25145 del 26/11/2014; C. 04/181, C. 03/18541, C. 97/287, C. 88/2359, C. 83/2575, C. 79/2489) e che la connessione possa comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria; è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato. D’altro canto, nel corso dell’intero giudizio lo stesso ricorrente non ha in alcun modo evidenziato la natura e la consistenza dell’interesse azionato, inteso come utilità ritraibile dalla coltivazione dell’iniziativa posta in essere in riferimento alla tipologia di procedimento qui in rilievo. Non è, infatti, tuttora dato comprendere quale sia il possibile beneficio che il ricorrente possa in astratto ricavare dalla sua partecipazione al presente procedimento ovvero l’ipotetico pregiudizio che da esso possa derivarne rispetto alla posizione giuridica di cui la detta parte interveniente assume essere titolare. Il rilevato difetto di legittimazione in capo al ricorrente esplica efficacia assorbente, precludendo la disamina degli ulteriori motivi di doglianza affidati al medesimo mezzo il cui scrutinio può ritenersi predicabile nel solo presupposto di una legittima partecipazione al procedimento contenzioso, presupposto qui non ricorrente per le ragioni suesposte. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, L’atto di intervento dispiegato va dichiarato inammissibile e, per l’effetto, confermato il decisum di primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 29 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in merito all’istanza di intervento tempestivamente presentata dai difensori del Sig. – omissis -, alla quale si sono opposti il Procuratore federale ed i difensori dell’incolpato; ritenuto che nell’Ordinamento federale l’intervento di terzi è previsto esclusivamente nell’ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 33, comma 3 CGS, richiamato dall’art. 41, comma 7, mentre il presente procedimento riguarda la diversa fattispecie di violazione dei principi di lealtà correttezza e probità tutelati dall’art. 1 bis, comma 1 CGS; osservato che l’intervento del terzo interessato è previsto e regolato in modo espresso dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nei termini sopra richiamati, cosicché non è direttamente applicabile in questa sede l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stante la previsione dell’art. 1, comma 2 del CGS della FIGC; rilevato che, in ogni caso, il Sig. – omissis -  non ha fornito prova di essere titolare di interessi anche indirettamente rilevanti e tutelabili nell’ambito dell’Ordinamento sportivo in relazione al presente procedimento; P.Q.M. Respinge l’istanza, dichiara inammissibile l’intervento e dispone procedersi al dibattimento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 07 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (19) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Presidente Soc. Potenza Sport Club Srl), P.G. (all’epoca dei fatti dirigente con potere di firma Soc. Potenza Sport Club Srl), P.A. (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Potenza Sport Club Srl), C.D.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), A.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), L.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl) e delle Societa’ Potenza Sport Club Srl e Salernitana Calcio 1919 SpA (nota n. 448/1173 pf07-08/SP/ma del 24.7.2008).

Massima: E’ legittimata a partecipare al procedimento relativo ad un illecito sportivo, la società titolare di un diretto interesse alla vicenda (in quanto sconfitta nella finale dei play out dello scorso campionato).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 7 - www.figc.it 

Impugnazione – istanza: (240) – Deferimento del procuratore federale a carico di: C.D.G. (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), L.G. (all’epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) e della società Pescara Calcio SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008)

Massima: In materia gestionale ed economica è inammissibile l’istanza di partecipare al giudizio avanzata da una società che ritiene di essere portatrice di interessi ex art. 47, comma 7, CGS. Difatti, posto che l’art. 47, co. 7, CGS non onera il terzo di altro adempimento che di quello di formalizzare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento, lo stesso, richiamando espressamente l’art. 33, comma 3, CGS, limita detta partecipazione ai soli procedimenti per illecito sportivo, conseguentemente escludendo quelli in materia gestionale ed economica. La circostanza che l’istituto di credito abbia provveduto tardivamente al pagamento degli importi, ancorché in presenza di ordine di bonifico impartito tempestivamente dalla Società, non esime la deferita dalle responsabilità su di sé gravanti, perlomeno in termini di culpa in vigilando. Le conseguenze del fatto illecito dell’incaricato, per principi giuridici consolidati, ricadono sul titolare dell’interesse che ad esso si è affidato il quale, come già chiarito, ha omesso di esercitare il necessario controllo sino al definitivo, ed ovviamente puntuale, esito della procedura di pagamento. Tra l’altro, è bene ricordare che la norma di cui al CU impone alla Società di corrispondere effettivamente le somme di che trattasi e di fornire la prova di tale corresponsione, entro un termine la cui natura perentoria è indiscutibile. Dai documenti risulta, invece, che tali formalità siano rimaste inosservate, in quanto l’ordine di bonifico costituisce, tutt’al più, manifestazione della volontà di adempiere ma non sicuramente adempimento. La circostanza che il pagamento sia stato effettuato con valuta antecedente rispetto al termine predetto è irrilevante, trattandosi di disposizione contabile unilateralmente predisposta inidonea a superare il dato oggettivo, e temporale, della tardiva corresponsione degli importi. Parimenti ininfluente, ai fini del decidere, è la rinuncia dei tesserati alla vertenza economica già promossa innanzi al Collegio arbitrale – Lega Professionisti Serie C. Tale circostanza, che scaturisce dall’esercizio di diritti soggettivi individuali, non prevale, escludendolo, sull’interesse delle Istituzioni al rispetto della normativa federale che, nel caso di specie, è stata violata. Né, infine, può essere accolta la richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla base del mero richiamo di precedente decisione resa dalla CDN che, per consolidata giurisprudenza, non è vincolante per l’Organo di Giustizia successivamente adito. La responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il comma 10 rimanda), C.G.S. – aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l’art. 4, comma 1, C.G.S.. Pertanto, la circostanza che nell’atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l’inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall’altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell’atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l’art. 8, comma 5 e 10, C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 3 e 37 comma 7 C.G.S., la società, quale portatore di interessi indiretti di classifica, deve essere ammessa al procedimento per illecito sportivo in appello, come già verificatosi per il giudizio di primo grado.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7–8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento

Massima: Sono fondate le istanze di ammissione delle Società terze interessate a partecipare al procedimento per illecito sportivo ai sensi dell’art.37, comma 7, C.G.S., quando portatrici di interessi indiretti e segnatamente dell’interesse in classifica”, ad esclusione di quella società che ha prospettato il proprio interesse ad intervenire esclusivamente in relazione al procedimento per illecito a carico solo di una, tra le tante, società deferite.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 25 luglio 1996 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.16 del 12.7.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A .S. Fidelis Andria avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del Cosenza Calcio 1914 per illecito amministrativo.

Massima: Ai sensi dell’art. 30 C.G.S., che disciplina congiuntamente sia l’illecito sportivo che l’illecito amministrativo, il trattamento procedurale è identico con la sola eccezione del comma 7, il quale introduce la facoltà di intervento dei terzi, con esplicito richiamo al contenuto dall'art. 23 comma 3, secondo il quale - in riferimento esclusivo all'illecito sportivo - sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, ivi compreso l'interesse di classifica. Quindi, nel giudizio di prima istanza l’intervento dei terzi ha luogo solo nei casi di illecito sportivo, non anche in quelli di illecito amministrativo. Infatti, l’art. 31 C.G.S. facultizza i terzi titolari di un interesse, anche indiretto, ad appellarsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, ma per rintracciare quale sia l’interesse tutelato dalla norma occorre collegare l’art. 31 all'art. 30 comma 7 e questo all'art. 23 comma 3 C.G.S., dal cui combinato deriva che l’interesse anche indiretto dei terzi riceve tutela solo nelle procedure per illecito sportivo, restando esclusa ogni legittimazione all'intervento nei casi di illecito amministrativo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it