Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 108/TFN - SD del 23 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. F.A. e della società ASD Rossanese - Reg. Prot. 85/TFN-SD
Massima: … deve disporsi lo stralcio della posizione del sig. …. non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13.12.2022.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 76/2018 del 28 novembre 2018
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con il C.U. n. 123/CFA e, in forma integrale, con C.U. 020/CFA del 20 agosto 2018, con la quale l’ACR Messina veniva ricollocata all’ultimo posto del Campionato di I^ Divisione, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.
Parti: Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Vibonese Calcio S.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/A.C.R. Messina S.r.l. - Lega Italiana Calcio Professionistico/U.S. Vibonese Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.R. Messina S.r.l.
Massima:…osserva il Collegio che sussiste un ulteriore vizio insanabile, relativo alla mancata notifica del ricorso iniziale alla FIGC ed alla Lega Pro, con palese violazione dell’art. 33 del CGS; né la tardiva integrazione del contraddittorio, effettuata dopo il giudizio di rinvio, può sanare il vizio del ricorso originario.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 025CFA DEL 29/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 015/CFA DEL 9 AGOSTO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CESENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ AC CESENA SPA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018
Massima: Per difetto di contraddittorio, annullata la decisione del TFN che ha dichiarato improcedibile il deferimento della società disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per quanto di ulteriore competenza e si è pronunciato nel merito nei confronti degli altri deferiti vertendosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario…Va, invero, opportunamente considerato che ben 24 delle posizioni contestate dall’Organo inquirente riguardano scambi di calciatori fra l’AC Chievo Verona e l’AC Cesena sicché il separato esame in sede di giustizia sportiva delle due posizioni potrebbe condurre a conclusioni inopportunamente differenti, se non addirittura a conflitto di giudicati. Ritiene pertanto il Collegio che le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti delle due società più volte nominate vadano delibate e decise nell’ambito di un unico processo al fine di consentire valutazione pienamente uniforme delle operazioni di scambio oggetto di procedimento effettuate sia dall’AC Chievo Verona, che dall’AC Cesena.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 maggio 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: P.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il fatto che l’illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questi debbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all’accertamento del fatto in relazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudizio dall’accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare, seppure in via meramente incidentale, il fatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l’ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta la Società a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle persone fisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispecie si è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati dell’una e dell’altra società, pur rimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto che abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quella della Commissione Disciplinare Nazionale. L’art. 331 c.p.c., prevede che nelle distinte ipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l’impugnazione comunque proposta nei confronti soltanto di alcune delle parti impedisce la decadenza se - nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene «l’integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l’ inammissibilità dell’impugnazione tout court rappresenti l’esito dovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né una pluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l’uno né l’altro è il caso del concorso di più persone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni è ricondotta fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell’art. 332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica - la situazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust., 202, 19, 78).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: U.S.D. Siracusa s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il fatto che l’illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questi debbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all’accertamento del fatto in relazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudizio dall’accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare, seppure in via meramente incidentale, il fatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l’ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta la Società a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle persone fisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispecie si è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati dell’una e dell’altra società, pur rimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto che abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quella della Commissione Disciplinare Nazionale. L’art. 331 c.p.c., prevede che nelle distinte ipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l’impugnazione comunque proposta nei confronti soltanto di alcune delle parti impedisce la decadenza se - nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene «l’integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l’ inammissibilità dell’impugnazione tout court rappresenti l’esito dovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né una pluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l’uno né l’altro è il caso del concorso di più persone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni è ricondotta fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell’art. 332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica - la situazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust., 202, 19, 78).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: A.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il fatto che l’illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questi debbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all’accertamento del fatto in relazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudizio dall’accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare, seppure in via meramente incidentale, il fatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l’ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta la Società a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle persone fisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispecie si è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati dell’una e dell’altra società, pur rimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto che abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quella della Commissione Disciplinare Nazionale. L’art. 331 c.p.c., prevede che nelle distinte ipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l’impugnazione comunque proposta nei confronti soltanto di alcune delle parti impedisce la decadenza se - nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene «l’integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l’ inammissibilità dell’impugnazione tout court rappresenti l’esito dovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né una pluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l’uno né l’altro è il caso del concorso di più persone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni è ricondotta fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell’art. 332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica - la situazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust., 202, 19, 78).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: S.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il fatto che l’illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questi debbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all’accertamento del fatto in relazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudizio dall’accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare, seppure in via meramente incidentale, il fatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l’ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta la Società a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle persone fisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispecie si è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati dell’una e dell’altra società, pur rimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto che abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quella della Commissione Disciplinare Nazionale. L’art. 331 c.p.c., prevede che nelle distinte ipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l’impugnazione comunque proposta nei confronti soltanto di alcune delle parti impedisce la decadenza se - nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene «l’integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l’ inammissibilità dell’impugnazione tout court rappresenti l’esito dovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né una pluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l’uno né l’altro è il caso del concorso di più persone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni è ricondotta fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell’art. 332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica - la situazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust., 202, 19, 78).