Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0073/CFA del 01 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 100/TFN-SD del 18 febbraio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale/Calcio Catania S.p.A.

Massima: Il reclamo incidentale proposto dalla Curatela Fallimentare della società Catania Calcio S.p.a., indipendentemente da ogni considerazione sulla sua ammissibilità, è invece irricevibile. E’ sufficiente sul punto rilevare che il già citato articolo 101, comma 2, CGS stabilisce che nel termine perentorio di sette giorni (dalla pubblicazione o dalla comunicazione che si intende impugnare) “il reclamo deve essere depositato….a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di appello e trasmesso alla controparte…”. Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo incidentale della Curatela Fallimentare, ancorché notificato con posta elettronica certificata alla Procura Federale in tempo utile, cioè il 25 febbraio 2022 alle ore 23:34, è stato depositato presso la segreteria della Corte Federale solo il 28 febbraio 2022 alle ore 12:29: non risulta pertanto rispettata la previsione richiamata che non ammette la scissione tra notifica dell’atto (alla controparte) e deposito dello stesso (presso la segreteria del giudice adito), in coerenza con i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo e che non consentono neppure di riconoscere l’errore scusabile, tanto più che nel caso di specie non può neppure riconoscersi che l’irricevibilità sia dovuta a causa non imputabile alla parte, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, CGS.…. Essendo stata rilevata d’ufficio la questione di irricevibilità del reclamo incidentale, la Corte ritiene doveroso precisare che, indipendentemente da ogni questione circa l’applicabilità anche al processo sportivo (in forza del rinvio ai principi del giusto processo di cui all’art. 44, comma 1, CGS) dell’obbligo del giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d’ufficio al fine di evitare le c.d. decisioni a sorpresa, tale obbligo non sussiste per le questioni di rito, quale è quella in questione, che attengono alla stessa instaurazione del rapporto processuale e che appartengono alla cognizione esclusiva del giudice (in tal senso Cass. Civ., sez. III, 21 luglio 2016, n. 15019, secondo cui il divieto di decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda la cui violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che ciò possa integrare una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, il quale, anche nella giurisprudenza della Corte Europea, ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, con un minimo di diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 15 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 0023/TFN-SD/2021/2022, pubblicata in data 13.8.2021

Impugnazione – istanza: Palermo Football Club S.p.A. e dal Dott. M.D. - Procura Federale

Massima: L'infondatezza del reclamo comporta l'inammissibilità per difetto di interesse del reclamo incidentale, atteso il suo carattere di mezzo di impugnazione "condizionato" all'accoglimento del reclamo principale.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 70 del 31/08/2021

Decisione impugnata: Decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v.

Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC

Massima: E’ ammissibile l’appello in via incidentale…Infatti, l’art. 37, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI fa espressa menzione proprio all’«impugnazione incidentale» nei giudizi dinanzi alla Corte Federale di Appello. Tale obbligo di gravame è stato vagliato in più di unoccasione dalla giurisprudenza di questo Collegio: «Trova applicazione anche ai giudizi proposti davanti agli organi della giustizia sportiva il principio generale del processo civile per il quale le impugnazioni avverso una stessa decisione devono confluire in un unico giudizio. Ne deriva, quindi, lammissibilidi un reclamo proposto in via incidentale …» (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 14 maggio 2019, n. 35, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 aprile 2019, n. 25).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0022/CFA del 25 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 12 del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/P.A.) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Ammissibile l’appello incidentale….. il Collegio preliminarmente evidenzia come possa trovare rituale ingresso nell’odierno procedimento contenzioso l’appello (recte reclamo) incidentale condizionato spiegato dalla difesa del Pinto avverso il capo della decisione di prime cure che ha respinto l’eccezione di nullità del deferimento. Sul punto, giova, anzitutto, osservare che l’ordinamento federale non reca una disciplina organica di tale forma di impugnazione. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. Ed, invero, all’interno di siffatto, articolato contesto normativo assume preminente rilievo il Codice della giustizia sportiva del CONI (di seguito anche Codice CONI) che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del Codice FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell’articolo 3 (già articolo 1) del Codice della FIGC che, nel disciplinare i rapporti tra il Codice e le altre fonti normative , reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale il Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva del CONI, dallo Statuto della FIGC, dalle norme della FIFA e dell’UEFA. Fa poi sistema con il suddetto principio l’ulteriore disposizione compendiata al successivo comma 2 che introduce una clausola cd. di residualità in favore del Codice CONI, destinato dunque a riespandersi come disciplina di diretto riferimento ogni qualvolta – com’è nel caso di specie - non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris. Orbene, avuto riguardo alla descritta cornice giuridica di riferimento, per un corretto scrutinio della quaestio iuris qui dedotta s’impone una preliminare verifica onde appurare se la pretesa rivendicata dall’appellato di estendere il thema decidendum mediante proposizione di un’impugnazione incidentale condizionata possa, comunque, trovare diretto fondamento nel corpo normativo federale per come integrato dal Codice CONI. Tanto in ragione del fatto che la tematica in argomento non trova una compiuta ed esaustiva regolamentazione nell’ambito del Codice FIGC che, oltretutto, non consegna all’attenzione dell’interprete una norma di espresso divieto, nel senso cioè di precludere, in radice, la possibilità di veicolare al suo interno un istituto come quello qui in rilievo. Nella suddetta prospettiva, vale anzitutto richiamare il contenuto precettivo dell’articolo 37 del suddetto Codice CONI che, nel disciplinare il giudizio innanzi alla Corte Federale d’Appello, al comma 5, espressamente prevede quanto segue “La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l’eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta”. Una serena lettura della sopra richiamata disposizione sembrerebbe dunque accreditare, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all’uopo utilizzate dal legislatore sportivo, la predicabilità di un’impugnazione incidentale. Tale approdo ermeneutico trova poi conforto nel valore conformativo rinveniente dai principi generali del processo sportivo alla stregua dei quali va orientata l’attività ermeneutica e che, per quanto qui di più diretto interesse, prevedono quanto segue: l’art.2, comma 2 del Codice CONI (replicato nei suoi contenuti precettivi dall’articolo 44 del nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC) dispone che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri princìpi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai princìpi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” e, nella suddetta ottica, il codice di rito espressamente contempla l’impugnazione incidentale all’art. 343 cpc, a mente del quale l’appellato può proporre l’appello incidentale nel primo atto difensivo (“L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cpc”). Tale evenienza è contemplata anche dal codice del processo amministrativo all’articolo 96 del d. lgs 104/2010, nonché dall’articolo 595 del c.p.p., ad ulteriore riprova del suo sicuro ancoraggio         nell’ambito dell’ordinamento generale quale precipitato tecnico degli indefettibili principi generali della parità delle armi e della pienezza del contraddittorio. Resta, dunque, confermata, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, l’ammissibilità di un appello incidentale condizionato, la cui concreta predicabilità deve intendersi subordinata al mancato avveramento della condizione negativa di una decadenza, evenienza questa da ritenersi  circoscritta,  in  ragione  della  natura  dipendente  ed  accessoria  della  posizione processuale qui azionata, al decorso del termine di 7 giorni dalla notifica del reclamo principale. Ferma tale condizione, l’impugnazione va presentata non oltre la prima udienza. Vale, poi, soggiungere che, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del vigente Codice FIGC, “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”. Ciò nondimeno, occorre tener conto della dubbia applicabilità al presente procedimento  della disposizione in  argomento  nella parte in cui introduce  la sanzione della irricevibilità per l’ipotesi del mancato versamento della tassa reclamo; tanto in ragione della disposizione transitoria di cui all’articolo 142 comma 1 del medesimo Codice che prevede l’ultrattività delle disposizioni previgenti in relazione ai “procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema di giustizia sportiva “. D’altronde, sotto diverso profilo, nemmeno può essere obliata l’assoluta novità della questione sopra scrutinata – sull’ammissibilità di un’impugnazione incidentale e sulle relative modalità di presentazione che, per i profili suddetti, vale, di per sé, a giustificare il riconoscimento del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Orbene, conclusivamente ne discende che il reclamo incidentale deve ritenersi ammissibile e resta soggetto alla tassa reclamo, che dovrà essere versata dal reclamante incidentale.

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