Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0109/CFA del 26 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 138 del 4 aprile 2023

Impugnazione – istanza: sigg.ri A.C.-V.C.-ASD Marca Football Club- PFI

Massima: Il reclamo non notificato alla procura federale è sanato dalla costituzione di questa in giudizio.  Al riguardo, ritiene il Collegio che la partecipazione all’udienza, con lo svolgimento anche di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporti la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio in esame. In tema, questa Corte Federale d’appello ha avuto modo di affermare che “Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito” (decisione n. 59/CFA/2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 13 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale Interregionale/sig. A.M.- A.S.D. Atletico Faiano

Massima: Il reclamo della Procura Federale è stato regolarmente notificato dalla Procura federale, mediante separate PEC rivolte all’indirizzo dell’avvocato costituito in primo grado. In applicazione dell’art. 53, 5° co.. lett. a) n. 3 e lett. b) n. 2, in combinato disposto con il principio desunto dall’art. 330, 1° co., Codice di procedura civile (applicabile al processo sportivo in forza dell’art. 2, 6° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI, che rinvia in via suppletiva ai principi e alle norme generali del processo civile, in quanto compatibili), le notificazioni del reclamo sono state dirette all’indirizzo PEC comunicato all’Organo di giustizia sportiva ai fini del procedimento di primo grado. Pertanto, esse sono state correttamente dirette all’indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado e domiciliatario, avv. …, giusto il mandato ad litem al medesimo conferito, con contestuale elezione di domicilio, sia dal sig. … sia dalla A.S.D. Atletico Faiano, come risulta dai documenti in calce alla memoria difensiva di primo grado in atti. Secondo le stesse modalità, e al medesimo indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario sig. ….., è stato notificato alle controparti convenute, a cura della Segreteria della Corte, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 103, 1° co., CGS.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 31 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio, di cui Com. Uff. n. 451 del 22.07.2022

Impugnazione – istanza: Sig. B.F. -S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del reclamo per l’omessa notifica alla Procura federale medesima, in violazione degli artt. 49, comma 4, 101 e 103, CGS in quanto la finalità della notificazione del reclamo può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio della Procura, comportamento che sana con effetto ex tunc il vizio della notificazione stessa.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0069/CFA del 2 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0088/TFN-SD del 26.01.2022

Impugnazione – istanza: Sig. L.D.

Massima: L’omessa notifica del reclamo in appello alla Procura Federale rende lo stesso inammissibile….A questo riguardo, viene preliminarmente in considerazione l’art. 101, comma 2, del CGS, secondo cui il reclamo, una volta depositato unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte federale di appello, “deve” essere “trasmesso alla controparte” , entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Tale disposizione appare inequivoca, in quanto ispirata al principio del contraddittorio, quest’ultimo operante anche in seno al sistema di giustizia sportiva, secondo la chiara indicazione che si rinviene nell’art. 44, comma 1, CGS: “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La volontà del legislatore sportivo di assicurare le guarentigie proprie dell’attività giurisdizionale e, per ciò che rileva in questa sede, del contraddittorio, è tradotta in atto dall’art. 49, comma 4, del CGS (Norme generali del procedimento) che, con disposizione altrettanto inequivoca, dispone che copia della dichiarazione con la quale viene preannunziato il ricorso o il reclamo e “copia del reclamo stesso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Dal complesso di tali disposizioni, che possiamo definire attuative del c.d. “giusto processo sportivo”, si può argomentare che il reclamo in parola avrebbe dovuto essere notificato alle parti, a meno che queste non si fossero costituite spontaneamente, sanando il difetto di notifica secondo la regola del raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame, tuttavia, la Procura non si è costituita, limitandosi a partecipare alla discussione orale al fine di eccepire l’improcedibilità del ricorso per difetto di notifica.

Massima: Con riguardo, invece, all’ulteriore argomentazione secondo cui la correttezza del procedimento sarebbe confermata dall’intervenuta fissazione dell’udienza da parte del Presidente – che presupporrebbe che sia stata “accertata la regolarità del contraddittorio” – la stessa non coglie nel segno, laddove si rammenti quanto sancito dalle Sezioni Unite con decisione n. 27 del 2019, nella quale si chiarisce che la disposizione in esame pone a carico del Presidente il dovere di svolgere sic et simpliciter un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate, al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l’onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall’art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall’art. 101 CGS nel caso in esame).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 019 CFA del 21 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021, decisa il 31 agosto 2020 e pubblicata il 4 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri

Massima: Il reclamo in appello non va notificato ai terzi intervenuti. La società Rende lamenta l’irritualità dei reclami presentati dalle parti destinatarie delle sanzioni irrogate dal tribunale, deducendo di non avere ricevuto la notifica dell’atto di impugnazione. L’eccezione è priva di pregio.  Va premesso che l’onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall’art. 101 del CGS, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado. Tale non può qualificarsi la società Rende, intervenuta dinanzi al Tribunale, tenendo anche conto della circostanza che le sue domande sono state disattese nel merito, perché giudicate inammissibili. In questa veste, la società è senz’altro titolare del potere di intervento in appello, previsto dall’art. 104 del CGS, in quanto titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. Nel caso di specie, la Soc. Rende, essendo risultata sconfitta nelle gare di playout disputate con il Picerno, nel corso della stagione sportiva 2019-2020 del Campionato di Lega Pro, Girone C, si dichiara titolare dell’aspettativa ad ottenere l’iscrizione in tale categoria, qualora la sanzione inflitta al Picerno   fosse confermata. Ma questa posizione giuridica non è sufficiente per qualificarla come controparte necessaria in relazione ai reclami proposti nell’interesse del Picerno e dei suoi tesserati, diretti ad impugnare le sanzioni applicate dal Tribunale. A fronte di tali reclami, infatti, l’unica controparte necessaria, infatti, è la Procura Federale. In ogni caso, applicando i principi processuali generali, una volta proposto il reclamo nei termini, nei confronti della Procura Federale, l’eventuale ipotizzata incompletezza originaria del contraddittorio in appello potrebbe essere sanata in una fase successiva, mediante l’integrazione delle notifiche, o attraverso la costituzione spontanea delle parti. Nel caso di specie, la società Rende si è costituita, senza peraltro impugnare i capi della decisione di primo grado ad essa sfavorevoli, ed è stata posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese. Pertanto, anche sotto questo profilo, l’ammissibilità dei reclami risulta di tutta evidenza.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 061CFA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare della FIGC – Napoli pubblicata con C.U. del C.R. Campania n. 34/TFT in data 24.01.2020

Impugnazione Istanza: SIG. S.F. - PROCURA FEDERALE

Massima: Il reclamo è, comunque, inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 2, CGS in quanto non trasmesso alla controparte, da individuare nella Procura Federale quale parte del procedimento di primo grado.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE  PER  ANNI  1  INFLITTA  AL  SIG.  P.G., ALL’EPOCA  DEI  FATTI  PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. P.P., ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso per omesso invio dello stesso alla Procura Federale

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0008/CFA del 17 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. assunta nella seduta del 6 Settembre  2019 e pubblicata con comunicato ufficiale n. 63 in pari data, concernente l’inflizione della sanzione di squalifica di mesi tre, in esito a deferimento per la violazione degli articoli 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli articoli 22, commi 2, 3 e 7, e 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico

Impugnazione Istanza: Sig. D.P.) n. 39/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ inammissibile il reclamo per omessa notifica dello stesso alla Procura Federale…Rilevanza assume l’art. 49 del C.G.S., contenente “Norme generali sul procedimento”, il cui comma 4 prevede che: “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità.” L’art. 101, comma 1, prevede, a sua volta, che: “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette  giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione  della  decisione  che si intende impugnare.” Il successivo art. 103 disciplina le modalità di fissazione dell’udienza e del rispetto del contraddittorio nei procedimenti davanti alla Corte Federale d’Appello. Nello specifico, il comma 1 prevede che “Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti…” Ne consegue che, dal combinato disposto delle suddette norme e proprio al fine del rispetto del diritto di difesa e della regolarità del contraddittorio invocati dal reclamante, si evince come nel caso di specie era necessario fornire la prova della notificazione – o quantomeno della comunicazione - del reclamo alla controparte del sig. P., quale individuabile agevolmente nella Procura Federale, peraltro parte nel giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare. Alla luce di quanto osservato, pertanto, e in assenza di tale allegazione, il reclamo deve dichiararsi inammissibile per violazione delle suddette norme applicabili alla fattispecie.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL  18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL  05/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC APRILIA SSD SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. T.I., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;  AMMENDA  DI  €  2.000,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9963/528 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 10.4.2018

Massima: Il reclamo è inammissibile per omessa notifica del ricorso alla Procura Federale, nei termini di rito.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n.  52 dell’8.03.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI C.L., M,F., T.D., F.L. E L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo della procura federale per omessa notifica dell’appello…. va ex officio rilevata la nullità della notificazione del proposto appello, che dalla documentazione in atti risulta trasmesso ad un indirizzo presso il quale l’appellato risulta “sconosciuto”. A fonte di tale primo esito negativo della notificazione, non risulta che l’appellante Procura si sia attivata per rinnovare la medesima, che  quindi, rebus sic stantibus, deve essere considerata insanabilmente nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dell’interposto gravame.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMA 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALC. VENEZIA GIUSEPPE, DONNARUMMA MANUEL E VISILLI ORAZIO E DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUCCINIELLO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA 4001/93 PF16-17 AA/AC DEL 17.10.2016 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Massima: In ragione della omessa comunicazione alla Procura il ricorso va quindi dichiarato inammissibile

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CONCORDIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GENNARO MICHELINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS,  COMMI  1,  2  E  10  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI  ARTT.  7  COMMA  1  DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43 COMMI 1, 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F.; SQUALIFICA PER 1 GIORNATA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFAELE PASQUARIELLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., AGLI ARTT. 39 E 43 N.O.I.F.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO O ALL’ATTO DI ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 7699/313 PF CS/MB/SDS DEL 24.01.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo per omesso invio dello stesso alla Procura Federale ai sensi degli artt. 33, commi 5 e 7, 37 e 38, commi 3 e 6, C.G.S.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 del 9.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. REAL FAC MARANO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DI FRANCIA BENITO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 39 E 43, DELLE N.O.I.F.; INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CARTIGIANO FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CRISTOFARO PELLICCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI300,00 ALLA RECLAMANTE PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 7148/314 PF16-17 MB/CS/SDS DELL’11.2.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo per omesso invio dello stesso alla Procura Federale ai sensi degli artt. 33, commi 5 e 7, 37 e 38, commi 3 e 6, C.G.S.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. TECCE ENRICO (PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, ART. 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 DELLE N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALENOTA 4213/1194 PF15-16/AA/AC/CF DEL 20.10.2016

Massima: Il reclamo, presentato tempestivamente, è inammissibile in quanto l’atto non è stato comunicato alla Procura Federale, come invece è prescritto dall’art. 33, comma 5, seconda frase, C.G.S. (“copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”). Dalla documentazione in atti, infatti, non risulta la suddetta comunicazione, come è dimostrato dalla stessa indicazione dei destinatari del reclamo, tra i quali non è compresa la Procura Federale. Conseguentemente, stante l’inammissibilità del reclamo, questa Corte non può passare all’esame del merito del reclamo.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO  A.S.D.  LIBERTAS  SAN  MARCO  TROTTI  AVVERSO  LE  SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA/OGGETTIVA,  EX  ART  4 COMMI 1 E 2 CGSNOTA N. 4106/177 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CFA per mancata notifica alla Procura Federale

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 007/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER ANNI 5; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. I. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA MESI 18; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO TORBELLAMONACA BREDA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 2; AMMENDA DI € 2.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., prescrive che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo deve  essere  inviata,  contestualmente,  alla  controparte  e,  inoltre,  il  successivo  comma  9  della richiamata norma prevede che “Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. Rilevato che il suddetto sodalizio non ha curato di trasmettere alla Procura Federale copia del suo reclamo e dei motivi ivi addotti, violando così il dettato normativo richiamato, il reclamo va dichiarato inammissibile e disposto l’addebito della tassa reclamo.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L. P. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA          PERMANENZA        IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -     AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.06.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. G. T. E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI P. G., E. K., S. G., A. R., G.S., A. B., R. B., G. S., G. P., E. G., G. M., M. B., F. S., M. M. E O. F. R. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Massima:… va accolta l’eccezione sollevata, … dall’avv. ….. intervenuto in udienza senza accettazione del contraddittorio sui temi del gravame del Procuratore Federale. Risulta infatti che nonostante la iniziale elezione di domicilio (debitamente notificata al Procuratore in data 12.9.2016) dei due predetti soggetti presso lo studio del legale, l’impugnazione dell’Organo requirente non è stata comunicata in tale domicilio eletto, in violazione dell’art. 38 comma 8 CGS. Ne deriva la pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di notifica, con conseguente definitività dell’impugnata sentenza di primo grado, nei confronti dei due suddetti.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. VITO VINCENZO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 5 C.G.S. E ART. 1BIS, COMMA 3 – NOTA N. 572/360 PF15-16 AM/SP/MA DEL 12.07.2016

Massima: Il reclamo della Procura Federale va dichiarato inammissibile, atteso il difetto di rituale comunicazione. La busta contenente il reclamo è stata invero spedita a mezzo di raccomandata A/R, che è stata restituita in quanto il destinatario è risultato trasferito, e il messaggio inviato alla PEC della società è stato rifiutato perché la casella del destinatario era piena. Pertanto, nonostante i tentativi di notificazione di cui sopra, la stessa non risulta essersi perfezionata. L'art. 33, comma, 5 C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”. E la violazione di tale formalità rende inammissibile il reclamo ai sensi del comma 9 dello stesso art. 33 C.G.S..

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. VITO VINCENZO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 5 C.G.S. E ART. 1BIS, COMMA 3 – NOTA N. 572/360 PF15-16 AM/SP/MA DEL 12.07.2016

Massima: Il reclamo della Procura Federale va dichiarato inammissibile, atteso il difetto di rituale comunicazione. La busta contenente il reclamo è stata invero spedita a mezzo di raccomandata A/R, che è stata restituita in quanto il destinatario è risultato trasferito, e il messaggio inviato alla PEC della società è stato rifiutato perché la casella del destinatario era piena. Pertanto, nonostante i tentativi di notificazione di cui sopra, la stessa non risulta essersi perfezionata. L'art. 33, comma, 5 C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”. E la violazione di tale formalità rende inammissibile il reclamo ai sensi del comma 9 dello stesso art. 33 C.G.S..

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015

Impugnazione – istanza:3. RICORSO A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. S.B., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (NOTA N. 5199/108 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) .

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Corte perché non è stato trasmesso alla Procura Federale, atteso che il procedimento è sorto su deferimento

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del  3.4.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. T.S.(AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE  SANZIONI:  - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1;  - AMMENDA DI € 5.000,00,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 4876/3168 PF 12-13/AM/MA  DEL 7.3.2014

Massima: E’ inammissibile il reclamo perché inviato unicamente a questa  Corte e non anche alla Procura Federale, controparte necessaria risultata pertanto del tutto  pretermessa dal presente giudizio.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN  del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 120 del 20.12.2013

Impugnazione Istanza: APPELLO DEL SIG. F.T. (Dirigente Società FC Rieti) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE

Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS è inammissibile il ricorso per l’omesso invio dei motivi alla Procura Federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.058/CDN  del 13 Marzo 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 50 del 16.1.2014

Impugnazione Istanza:(232) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. S.B. (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS ALLA SOCIETÁ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: Il ricorso è inammissibile perchè non è stato notificato alla Procura federale e pertanto, come previsto espressamente dall’art. 33, comma 5, CGS.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. L.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 94 N.O.I.F. E 8, COMMA 6, C.G.S.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per ragioni di violazione della normativa procedurale in quanto, in applicazione dell’art.33 comma 5 e 37 comma 1 C.G.S., il ricorso doveva essere notificato contestualmente alla Procura Federale nella qualità di controparte e pertanto, l’omesso incombente processuale non ha consentito l’incardinamento del regolare contraddittorio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. A.M. NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013

Massima: Quanto, poi, al fatto che l’atto di appello sarebbe stato notificato presso la sede della Società anziché presso il domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, si evidenzia la manifesta infondatezza della predetta eccezione processuale atteso che l’art. 38, comma 8, C.G.S. prevede espressamente che gli atti possono essere comunicati, tanto per le persone fisiche che per le società, alternativamente sia presso il domicilio eletto ai fini del procedimento che presso la sede della società.

Massima: Con riferimento all’asserita mancata ricezione dell’atto di appello, trasmesso dalla Procura Federale a mezzo fax, si rileva che, secondo costante giurisprudenza, l'invio tramite fax degli atti processuali rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell’atto stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia – attraverso il c.d. rapporto di trasmissione - la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione. Quindi, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la presunzione circa l'avvenuta ricezione, senza che colui che dimostra di aver inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, salva l'eventuale prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente fornita, secondo l'ordinaria regola processualistica, da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. La presunzione di conoscenza che consegue all'invio della comunicazione a mezzo fax all'indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta; può essere fornita la prova contraria, che può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; essa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio (cfr. Cons. Stato VI, 4 giugno 2007, n. 2951, che fa riferimento a Cons. Stato, V, 24 aprile 2002, n. 2202). Dunque, nel momento in cui il fax viene trasmesso, e ciò risulti debitamente documentato dal c.d. rapporto di trasmissione, si forma una presunzione della sua ricezione in capo al destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente. È evidente che di tale mancata funzionalità deve essere offerta prova rigorosa non potendo evidentemente darsi campo e giustificazione a circostanze impeditive opposte in modo generico e non seriamente documentate. In applicazione di quanto precede, è evidente che il principio secondo cui la comunicazione mediante telefax rappresenta strumento idoneo a determinare la piena conoscenza di un atto o documento (principio che trae fondamento nell'art. articolo 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, in tema di documentazione amministrativa, nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) non può essere vanificato da semplici dichiarazioni del soggetto destinatario che opponga tout court di non avere ricevuto il fax. Nel caso in esame l'appellata Società, si è, invece, semplicemente limitata ad affermare l'omessa ricezione del fax senza opporre, né tantomeno provare, la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 1  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 17.3.2010 Impugnazione - istanza: (253) – Appello del sig. F.M. (arbitro della sezione AIA di Lamezia Terme) avverso la sanzione della sospensione per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima:  E’ inammissibile il reclamo alla CDN avverso la decisione della CDT Territoriale che ha applicato nei confronti dell’Arbitro la sospensione per mesi 4° seguito di deferimento allorquando il reclamo non è stato inviato contestualmente anche alla procura federale. Infatti, il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 74/CDN  del 31 Marzo 2010 n. 4  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 35 del 3.3.2010 Impugnazione - istanza:  (226) – Appello della  società AC Virtus Tre Villaggi avverso le sanzioni della squalifica di 3 giornate di gara al calciatore A.M., della squalifica di 2 giornate di gara al calciatore M.S. e dell’ammenda di €  200,00 alla società, inflitte a  seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CDN avverso al decisione della CDT, pronunciatasi a seguito di deferimento, allorquando l’atto di appello non è stato inviato alla controparte, procura federale. Infatti, l’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 24 Marzo 2010 n. 6  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010 Impugnazione - istanza:  (194) – Appello della società ASD Pontenurese avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. M.B. (dirigente) e dell’ammenda di € 1.000,00 alla società inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CDN avverso al decisione della CDT, pronunciatasi a seguito di deferimento, allorquando l’atto di appello non è stato inviato alla controparte, procura federale. Infatti, l’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 21 Dicembre 2009 n. 2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 18 del 5.11.2009 Impugnazione - istanza:  (120) – Appello del sig. N. N. M. D. S. (calciatore tesserato per la soc. ASC Pro Ccapoterra 2000) avverso la propria squalifica per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 36, commi 10 e 11, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, comma 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non prodotta nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 19 Novembre 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 18 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza: (74) – Appello del sig. A. T. (ass. arbitro - sez. AIA di Pisa) avverso la propria squalifica per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 36, commi 10 e 11, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non prodotta nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.08

Impugnazione - istanza: 3) Ricorso del sig. M. A., presidente della U.S. Imperia 1923 S.r.l. nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e sig. M. G., cassiere con delega di rappresentanza della U.S. Imperia 1923 S.r.l. nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e fino al 2.1.08 avverso la sanzione dell’inibizione rispettivamente inflitta per anni 1 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF

Massima: La CGF dichiara il reclamo inammissibile in quanto, i sensi dell’art. 33, comma 5 C.G.S., i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte. E’ giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest’ultima parte necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 35.4.1 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009 Impugnazione - istanza: 3) Ricorso del sig. L. G. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4, a tutto il 30.8.2009, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 5, commi 1 e 4 C.G.S. Massima: E’ inammissibile il reclamo allorquando copia dei motivi non sono stati inviati alla controparte, nella specie rappresentata dalla Procura Federale. Tale invio, infatti, è espressamente richiesto dall'art. 33 comma 5 C.G.S. e deve essere effettuato alla controparte contestualmente alla trasmissione all'Organo giudicante entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla comunicazione della decisione reclamata (artt. 37 comma l e 38 comma 6 C.G.S.).Al riguardo erronea si appalesa l'affermazione difensiva circa la negazione della natura di parte processuale della Procura Federale, atteso che essa: a) è portatrice dell'interesse all'osservanza delle disposizioni ed alla regolare amministrazione della Giustizia Sportiva; b) esercita le funzioni (oltre che inquirenti) requirenti davanti agli Organi della Giustizia Sportiva (art. 32 C.G.S.); c) conseguentemente, nella dinamica processuale sportiva, essendo titolare della legittimazione attiva e passiva, assume la veste giuridica di parte formale con tutti i diritti e doveri che derivano agli altri soggetti che partecipano al giudizio.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 108/CDN  del 26 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 76 del 30.4.2009 Impugnazione – istanza: (291) – Appello del sig. G. L. (presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della soc. ASD Buttrio) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CDN quando i motivi del ricorso non sono stati inviati alla Procura Federale. Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN  del 17 Giugno 2009  n. 6 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41 del 30.4.2009 Impugnazione – istanza: (300) – Appello della società ASD Rogno – Arredi Giori avverso la sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. V.A. (allora presidente), dell’inibizione per mesi 3 e giorni 15 al sig. S. M. (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile) e dell’ammenda di € 400,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale .

Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009 Impugnazione – istanza: (279) – Appello della società ASD Aurora avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 al calciatore I.G., inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009). Impugnazione – istanza: (277) – Appello della società USD Felegarese avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e ammenda di € 1.000,00 al sig. M. A. (presidente), dell’inibizione per mesi 6 e ammenda di € 300,00 al sig. G. R. (dirigente) e la penalizzazione di punti 6 in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del l’8.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore C. S. F. avverso la sanzione della squalifica per mesi 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S.. e 76, comma 2 N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso, in quanto non risulta essere stato ritualmente comunicato alla Procura Federale, in violazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S. E’ giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest’ultima parte necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 35.4.1 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso del signor T. E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 (fino al 14.6.2008) seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 100 e 106 N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando il reclamo non è stato trasmesso in copia alla controparte Procura Federale, venendo meno all’obbligo di integrazione del contraddittorio, così come previsto dal C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ U.S. River 65 avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2008 inflitta al sig. Romano Antonio, presidente U.S. River 65, la penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 a carico della prima squadra e l’ammenda di € 2.500,00; la squalifica per n. 5 gare ai calciatori, D.A. A., L. M., M. M., C.G., E. A., M. M., S. G. e S.S., seguito deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma e) noif e la società dell’art. 2 comma 4 c.g.s. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando i ricorrenti hanno infranto l’inviolabile principio del contraddittorio omettendo di notiziare la loro necessaria controparte, ovvero la Procura Federale, delle loro intenzioni. Non v’è prova, infatti, che sia il preannuncio di reclamo che il successivo ricorso sia stato contestualmente inviato all’Ufficio della Procura Federale così come chiaramente disposto dall’art. 33 comma 1 C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 37 C.G.S., eccezione, peraltro, sollevata dallo stesso rappresentante della Procura Federale in sede dibattimentale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 108/CDN  del 26 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 76 del 30.4.2009 Impugnazione – istanza: (291) – Appello del sig. G. L. (presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della soc. ASD Buttrio) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CDN quando i motivi del ricorso non sono stati inviati alla Procura Federale. Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN  del 17 Giugno 2009  n. 6 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41 del 30.4.2009 Impugnazione – istanza: (300) – Appello della società ASD Rogno – Arredi Giori avverso la sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. V.A. (allora presidente), dell’inibizione per mesi 3 e giorni 15 al sig. S. M. (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile) e dell’ammenda di € 400,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale .

Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009 Impugnazione – istanza: (279) – Appello della società ASD Aurora avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 al calciatore I.G., inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009). Impugnazione – istanza: (277) – Appello della società USD Felegarese avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e ammenda di € 1.000,00 al sig. M. A. (presidente), dell’inibizione per mesi 6 e ammenda di € 300,00 al sig. G. R. (dirigente) e la penalizzazione di punti 6 in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 39 del 17.4.2009 Impugnazione - istanza:(270) – Appello della società FC Enotria 1908 avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 al sig. A. V., la squalifica per mesi 6 al sig. A.B. e la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e 1 punto di penalizzazione da applicarsi nel campionato 2008/2009 categoria giovanissimi B alla soc. FC Enotria 1908, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 83/CDN  del 29 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD territoriale presso il CR Lazio cu n. 77 del 26.2.2009 Impugnazione - istanza:(200) – Appello della società AS/CS Prospettive avverso l’inibizione per mesi 6 al sig. S. L. (vice presidente della soc. AS/CS Prospettive) e l’ammenda di € 500,00 alla soc. ac/cs prospettive, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 21 del 3.12.2008 Impugnazione - istanza: (138) – Appello del sig. A.C. (arbitro AIA) avverso la sanzione della sospensione per anni uno inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante. Dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; La tardiva trasmissione del reclamo alla Procura Federale non può essere considerata come mera irregolarità formale considerato che il CGS prevede espressamente che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” e che la copia del reclamo trasmessa alla Commissione Disciplinare Territoriale non può essere trasmessa d’ufficio alla Procura Federale trattandosi di organi di giustizia dalle competenze ben diverse (organo con funzioni giudicanti il primo, organo con funzioni inquirenti e requirenti e dunque addirittura parte del giudizio il secondo). Consegue l’inammissibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 12.3.2009 Impugnazione - istanza: (201) – Appello del sig. A.O. (allenatore di base, tesserato quale responsabile della prima squadra della Soc. SSD Fiorenzuola per la stagione sportiva 2006/2007) avverso la sanzione della inibizione per anni uno e l’ammenda di € 500,00 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 39 del 17.4.2009 Impugnazione - istanza:(270) – Appello della società FC Enotria 1908 avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 al sig. A. V., la squalifica per mesi 6 al sig. A.B. e la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e 1 punto di penalizzazione da applicarsi nel campionato 2008/2009 categoria giovanissimi B alla soc. FC Enotria 1908, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 83/CDN  del 29 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD territoriale presso il CR Lazio cu n. 77 del 26.2.2009 Impugnazione - istanza:(200) – Appello della società AS/CS Prospettive avverso l’inibizione per mesi 6 al sig. S. L. (vice presidente della soc. AS/CS Prospettive) e l’ammenda di € 500,00 alla soc. ac/cs prospettive, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale .

Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno alla riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 21 del 3.12.2008 Impugnazione - istanza: (138) – Appello del sig. A.C. (arbitro AIA) avverso la sanzione della sospensione per anni uno inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante. Dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; La tardiva trasmissione del reclamo alla Procura Federale non può essere considerata come mera irregolarità formale considerato che il CGS prevede espressamente che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” e che la copia del reclamo trasmessa alla Commissione Disciplinare Territoriale non può essere trasmessa d’ufficio alla Procura Federale trattandosi di organi di giustizia dalle competenze ben diverse (organo con funzioni giudicanti il primo, organo con funzioni inquirenti e requirenti e dunque addirittura parte del giudizio il secondo). Consegue l’inammissibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 12.3.2009 Impugnazione - istanza: (201) – Appello del sig. A.O. (allenatore di base, tesserato quale responsabile della prima squadra della Soc. SSD Fiorenzuola per la stagione sportiva 2006/2007) avverso la sanzione della inibizione per anni uno e l’ammenda di € 500,00 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN  del 21 gennaio 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - C.U. n. 23 del 3.12.2008 Impugnazione - istanza: (109) – Appello del calciatore E. N. (tesserato per la soc. ACD Pro Piacenza 1919) avverso la propria squalifica per anni uno inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del l’8.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore C. S. F. avverso la sanzione della squalifica per mesi 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S.. e 76, comma 2 N.O.I.F.Massima: E’ inammissibile il ricorso, in quanto non risulta essere stato ritualmente comunicato alla Procura Federale, in violazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S. E’ giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest’ultima parte necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 35.4.1 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ U.S. River 65 avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2008 inflitta al sig. Romano Antonio, presidente U.S. River 65, la penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 a carico della prima squadra e l’ammenda di € 2.500,00; la squalifica per n. 5 gare ai calciatori, D.A. A., L. M., M. M., C.G., E. A., M. M., S. G. e S.S., seguito deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma e) noif e la società dell’art. 2 comma 4 c.g.s. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando i ricorrenti hanno infranto l’inviolabile principio del contraddittorio omettendo di notiziare la loro necessaria controparte, ovvero la Procura Federale, delle loro intenzioni. Non v’è prova, infatti, che sia il preannuncio di reclamo che il successivo ricorso sia stato contestualmente inviato all’Ufficio della Procura Federale così come chiaramente disposto dall’art. 33 comma 1 C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 37 C.G.S., eccezione, peraltro, sollevata dallo stesso rappresentante della Procura Federale in sede dibattimentale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 142/CGF Riunione del 18 marzo 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 261/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con procedimento d’urgenza dell’Empoli F.B.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore S.L. seguito gara Atalanta/Empoli del 16.3.2008 a seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S.

Massima: E’ ammissibile il reclamo con procedimento d’urgenza, proposto dalla società professionistica avverso la sanzione della squalifica irrogata al proprio calciatore scaturita da “riservata segnalazione” da parte del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 35, comma 1.3. C.G.S., nel caso in cui il reclamo non è stato notificato alla procura federale. La procedura di urgenza disciplinata dall’art. 37, comma 7, C.G.S., prevede che: ”Il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento….”. Nel caso di specie, una volta provato che il preannuncio di reclamo è stato contestualmente comunicato anche alla Procura Federale, non si configura alcuna ipotesi di tardività, in quanto i motivi scritti sono stati presentati prima dell’inizio della discussione e il legale del reclamante ha chiesto di scambiarli con il rappresentante della Procura Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio – cu n. 67 del 29.11.2007

Impugnazione - istanza: Appello della società ASD Pol. Carso avverso l’ammenda di € 2.000,00 e l’inibizione per mesi 12 e mesi 6 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS è inammissibile il reclamo alla Commissione Disciplinare Nazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che ha emesso decisione di condanna in seguito a deferimento, quando copia del reclamo non è stato inviato alla controparte interessata, nella fattispecie la Procura Federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 142/CGF Riunione del 18 marzo 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 261/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con procedimento d’urgenza dell’Empoli F.B.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore S.L. seguito gara Atalanta/Empoli del 16.3.2008 a seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S.

Massima: E’ ammissibile il reclamo con procedimento d’urgenza, proposto dalla società professionistica avverso la sanzione della squalifica irrogata al proprio calciatore scaturita da “riservata segnalazione” da parte del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 35, comma 1.3. C.G.S., nel caso in cui il reclamo non è stato notificato alla procura federale. La procedura di urgenza disciplinata dall’art. 37, comma 7, C.G.S., prevede che: ”Il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento….”. Nel caso di specie, una volta provato che il preannuncio di reclamo è stato contestualmente comunicato anche alla Procura Federale, non si configura alcuna ipotesi di tardività, in quanto i motivi scritti sono stati presentati prima dell’inizio della discussione e il legale del reclamante ha chiesto di scambiarli con il rappresentante della Procura Federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN  del 21 gennaio 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - C.U. n. 23 del 3.12.2008 Impugnazione - istanza: (109) – Appello del calciatore E. N. (tesserato per la soc. ACD Pro Piacenza 1919) avverso la propria squalifica per anni uno inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio – cu n. 67 del 29.11.2007 Impugnazione - istanza: Appello della società ASD Pol. Carso avverso l’ammenda di € 2.000,00 e l’inibizione per mesi 12 e mesi 6 a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS è inammissibile il reclamo alla Commissione Disciplinare Nazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che ha emesso decisione di condanna in seguito a deferimento, quando copia del reclamo non è stato inviato alla controparte interessata, nella fattispecie la Procura Federale.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CAF pubblicata sulC.U. n. 57 del 20.6.2007 - www.figc.it

Parti: F.C.D. Raffadali contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

Massima: L’art. 33, comma 2, C.G.S. si limita a prescrivere il «dovere» di comunicazione della «dichiarazione di reclamo» anche «alla controparte», ma il dovere di adempiervi «contestualmente» al «pre-annuncio» del «ricorso» col quale la C.A.F. viene investita del potere di decidere l’impugnazione non toglie che sia comunque la sola manifestazione rivolta all’«organo competente» a giudicare quella che in via esclusiva impedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell’impugnazione. Inoltre, rimanendo incontestato che l’onere posto a carico del reclamante sia costituito (niente più che) dall’ «invi[o] contestual[e] alla controparte» della «dichiarazione di reclamo», non è dubbio che a tanto la parte attrice abbia ottemperato facendo comunque pervenire l’atto presso la sede in cui anche la «controparte» era ospitata, non potendosi -di contro- procedere alla autonoma entificazione di organi che, seppure in godimento di una piena autonomia funzionale, tuttavia non vantano una compiuta alterità soggettiva dalla Federazione di appartenenza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN del 4 Gennaio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria - C.U. n. 33 del 9.11.2007

Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore U.S. avverso la propria squalifica di un anno inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: L’art 33 comma 5 CGS fa obbligo alle parti ricorrenti o reclamanti di comunicare alla controparte nei termini fissati dall’art. 38 CGS i motivi del reclamo o del ricorso. L’art. 37 comma 1 lett. A) CGS fissa i termini perentori entro i quali deve essere inoltrato l’atto di impugnazione. Nel caso in esame, appaiono rispettati i termini di presentazione del reclamo, essendo stato inoltrato entro sette giorni indicati dall’art. 38 comma 2 CGS, ma non anche quelli di trasmissione contestuale dell’atto d’impugnazione alla Procura federale, risultando quest’ultimo essere stato spedito, oltre il termine fissato dal medesimo articolo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso del signor T. E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 (fino al 14.6.2008) seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 100 e 106 N.O.I.F.Massima: E’ inammissibile il ricorso quando il reclamo non è stato trasmesso in copia alla controparte Procura Federale, venendo meno all’obbligo di integrazione del contraddittorio, così come previsto dal C.G.S.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n.  7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - C.U. n. 6 del 17.7.2008

Impugnazione - istanza: Appello della società FC Rossanese 1909 ASD avverso le sanzioni dell’inibizione per anni quattro al presidente D.S. e la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e l’ammenda di € 5.000,00 alla società FC Rossanese 1909 ASD inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CDN per tardività, poiché l’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, nel caso di specie Procura Federale, contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della  delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - C.U. n. 4 dell’8.8.2008).

Impugnazione - istanza: Appello della società ASD Muglia Fortitudo avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al presidente F.C., l’inibizione per mesi tre al segretario W.A. e l’ammenda di € 1.500,00 alla società ASD Muglia Fortitudo inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CDN per tardività, poiché l’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, nel caso di specie Procura Federale, contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della  delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 24 settembre 2008  n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 2 del 7.7.2008

Impugnazione - istanza: (27) – Appello della societa’ USD Barracuda avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. L.T. e l’ammenda di € 1.800,00 alla societa’ USD barracuda inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo, quando la reclamante non prova di aver inviato contestualmente copia dei motivi alla controparte, Procura Federale, trattandosi di procedimento instaurato a seguito di deferimento. Il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN  del 10 Luglio 2008  n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - C.U. n. 42 del 3.4.2008

Impugnazione - istanza:– Appello della società US Massetana avverso le sanzioni dell’ammenda di € 20.000,00 alla società e la penalizzazione di tre punti in classifica inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: E’ improcedibile il reclamo per mancato invio della copia dello stesso alla procura federale. Il CGS pone a carico del reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti e alla Procura. Detto onere va assolto contestualmente all’invio del reclamo all’organo competente per la decisione; nella fattispecie, regolata dall’art. 37, comma 1, CGS, applicabile al procedimento de quo per effetto del combinato disposto di cui all’art. 36, 10° e 11° comma, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata; grava, altresì, sulla parte onerata, il consequenziale onere di fornire la prova dell’avvenuto invio dei motivi di reclamo e della relativa copia nell’anzidetto termine di cui al citato art.37, 1° comma, perentorio ai sensi dell’art. 38, 6° comma, CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 185/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 260/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo F.C. Internazionale Milano S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore J.C., seguito segnalazione ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. del Procuratore Federale, seguito gara Lazio/Internazionale del 7.5.2008

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CGF avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti che a seguito della riservata segnalazione dell’acquisizione di immagini televisive, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., del Procuratore Federale, ha irrogato al calciatore la squalifica per 3 giornate effettive di gara quando lo stesso non è stato notificato alla Procura Federale che, avendo determinato con la sua segnalazione l’intervento del giudice di prime cure, secondo quanto stabilito dalla normativa in tema di prova televisiva, assume nel procedimento la veste di parte necessaria alla quale avrebbe dovuto essere comunicato l’atto di impugnazione.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 maggio 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/CDN del 15 novembre 2007 – www.figc.it

Parti: A.C. Città di Castello contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il mancato contestuale invio di copia del reclamo alla controparte, Procura Federale, per il procedimento innanzi alla CDN non comporta l’inammissibilità dello stesso. L’inammissibilità dichiarata dalla C.D.N., in concreto, è stata malamente pronunciata, vuoi perché il vizio asseritamente rilevato non appare in generale assistito dal presidio della sanzione processuale effettivamente applicata, vuoi perché, in particolare, il preteso vizio neppure sussiste. Infatti, da una parte non deriva l’inammissibilità del gravame dalla circostanza (che la C.D.N. definisce «irrituale») che «l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare», e ciò in quanto il «dovere» di comunicazione del «reclamo» anche «alla controparte», da adempiere «contestualmente» all’investitura dell’organo giudicante e da intendersi evidentemente cum grano salis, non toglie che sia sempre e solo la manifestazione rivolta all’«organo competente» quella che impedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell’impugnazione, tanto più quando -come nella specie non si dubita ,che anche la comunicazione alla c.d. controparte, finanche anteriore rispetto all’audizione del Giudice, abbia comunque rispettato il termine finale per la proposizione del rimedio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 178/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore F.A. all’epoca dei fatti tesserato F.C. Rossanese 1909 A.S.D., attualmente tesserato A.S.D. Nuova Vis Pesaro 2006, avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 8 C.G.S. (vigente art. 8, comma 11) in relazione all’art. 94 ter comma 2 N.O.I.F. e art. 7, commi 4 e 6 C.G.S. (attuale art. 8, commi 6 e 8) in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a) N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CGF avverso la decisione della CDN in seguito a deferimento della Procura federale, quando il reclamo non è stato inviato contestualmente alla Procura Federale come prevede l’art. 37 CGF (parte necessaria del giudizio) ma solo in data successiva.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 68 del 04/01/2008 - www.figc.it

Parti: A.S. Reggio Calcio a Cinque contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.)

Massima: Ai sensi dell’art. 37, comma 1, CGS «Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi». Nel caso di specie la società in sede di reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, ha sì proposto il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, ma ha omesso di darne contestuale comunicazione alla Procura Federale, controparte nel procedimento. Consegue l’inammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 151/CGF Riunione del 03 aprile 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 269/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso le sanzioni: penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel Torneo Berretti della corrente stagione sportiva 2007/2008 e inibizione per mesi 3 al sig. B.A. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale, 46, comma 6 e 4, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando si impugna alla CGF la decisione della CDN in seguito a deferimento, l’omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte Procura Federale, comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 76/CGF Riunione del 11 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’ art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. (previgente) del sig. F.R. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito del deferimento del Procuratore FederaleM

assima: Non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul rilievo dell’omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale in violazione dell’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto la Procura Federale, nell’udienza davanti alla C.G.F., pur eccependo la inammissibilità del ricorso, ha tuttavia formulato le proprie controdeduzioni contrastando nel merito i motivi di ricorso. Pertanto, il necessario contraddittorio, al quale l’invio di copia dei motivi di ricorso alla eventuale controparte è preordinato, si è in concreto realizzato, venendosi così a sanare l’originale vizio procedurale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 15 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007

Impugnazione - istanza:Appello della societa’ A.C. Citta’ Di Castello e del sig. I.M. avverso la sanzione di 15 punti di penalizzazione alla prima e l’inibizione per anni tre al secondo a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione l’improcedibilità del deferimento a carico di A.E. seguito proprio deferimento (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007).

Massima: Gli artt. 33, co. 5, 36, commi 10 e 11, e 37 C.G.S. impongono che il reclamante invii il proprio atto all’eventuale controparte. A prescindere dalla circostanza relativa alla mancanza della prova del ricevimento dell’impugnazione, i reclamanti non hanno soddisfatto l’onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamene inviato alla Procura, risultando peraltro circostanza estremamente controversa, oltre che irrituale, che l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare, in violazione dell’art. 33, co. 5, C.G.S. che prescrive l’invio contestuale del reclamo all’organo giudicante ed alla controparte. La violazione di tali prescrizioni, così come avvenuto nel caso di specie, comporta l’inammissibilità del ricorso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 029/C Riunione del 11 Gennaio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006

Impugnazione - istanza: 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. D.A.P., M.C. E DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C)

Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni a seguito di preannuncio reclamo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 059/C Riunione del 14 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007

Impugnazione - istanza: 3. RICORSO DELLA F.C.D. RAFFADALI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. G.G. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. 4. RICORSO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 INFLITTA ALLA F.C.D. RAFFADALI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. SEG

Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. per omesso contestuale invio del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti alla controparte Procura Federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 054/C Riunione del 21 Maggio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007

Impugnazione - istanza: 9. RICORSO S.C. ALBATROS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE M.A. FINO AL 30.9.2011

Massima: Ai sensi degli artt. 34 commi 1 e 7 C.G.S. è irricevibile il reclamo alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando il preannuncio reclamo è stato effettuato a mezzo raccomandata e non mediante trasmissione  a mezzo di telegramma o telefax.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/CGF Riunione del 17 agosto 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 99/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.2007Impugnazione - istanza:Ricorso dell’U.S. Avellino S.p.A. avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 2, € 1.000,00 di ammenda al sig. P.M.; dell’ammenda di € 3.000,00 alla reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 3, comma 1, con le aggravanti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3; artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S.

Massima: La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile l’impugnazione in quanto il ricorrente non ha inviato copia dell’atto di impugnazione alla procura federale, litisconsorte necessario, violando così le norme sul contraddittorio, atteso che trattasi di impugnazione avverso la sanzione dell’inibizione a seguito di deferimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/CGF Riunione del 17 agosto 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 99/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 79 del 30.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del signor T.G. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2008 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso perché lo stesso non è stato notificato alla procura federale, litisconsorte necessario atteso che trattasi di impugnazione avverso la sanzione della

squalifica inflitta a seguito di deferimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 9 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso della Polisportiva Olympia Cuccurano avverso le sanzioni inflitte: della squalifica per mesi 4 al calc. B.C.; della penalizzazione di punti 5 nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 e dell’ammenda di € 1000,00 a carico della società, seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione, rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta ascrivibile ai suoi dirigenti

Massima: E’ inammissibile, il ricorso promosso dalla società alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale pronunciatasi a seguito di deferimento da parte della procura federale per violazione dell’articolo 33, comma 5, C.G.S., in quanto non contestualmente trasmesso alla controinteressata Procura Federale, agente nell’interesse dell’ordinamento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. D.A. e dell’A.S.D. Vigor Pollenza a seguito di proprio deferimento, rispettivamente per violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 2, comma 4, C.G.S

Massima: Il ricorso del Procuratore Federale deve essere notificato presso il domicilio reale dell’incolpato e non presso la sede della società, quando lo stesso ha cessato di rivestire ogni carica nella predetta società come evidenziabile dal foglio di censimento. L’omessa notifica comporta, ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S., l’inammissibilità del ricorso dal parte del procuratore federale. L’omissione della notifica può essere rilevata sia d’ufficio da parte della CAF che da parte dell’incolpato il quale nelle more del giudizio d’appello fa pervenire alla C.A.F. una memoria difensiva in cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso, precisando di essere venuto a conoscenza, per via incidentale, del ricorso proposto e senza, peraltro accettare il contraddittorio con la Procura Federale ed omettendo conseguentemente di valutare la portata del ricorso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 34 del 10.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello calciatrice B.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 10.6.2005, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Atteso che non risulta che la ricorrente abbia comunicato alla Procura Federale il reclamo alla CAF, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 33 comma 2 C.G.S. infatti, in subjecta materia, a tutela della integrità del contraddittorio, l’eventuale ricorso alla C.A.F. deve essere, a pena di inammissibilità, comunicato alla Procura Federale che, all’ udienza ha evidenziato tale vizio, peraltro rilevabile d’ufficio, chiedendo espressamente che ne venissero tratte le conseguenze

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 46/C del 6.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore F.V. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500,00, per violazione dell’art. 27 comma 2 Statuto Federale e dell’art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il ricorso alla CAF avverso la decisione della commissione disciplinare, se non risulta notificato alla Procura Federale che aveva promosso il procedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 5 e dell’art. 33 comma 2 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 12, 13, 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del S.C. Cephaledium avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000

Massima: L’appello del Procuratore Federale è inammissibile, quando risulta dagli atti che una sola copia dell’atto di impugnazione venne depositata (in applicazione della normativa eccezionale di cui al C.U. n. 105/A del 16.3.2000) presso la Segreteria della C.A.F., mentre quella cui aveva diritto la società appellata venne spedita per raccomandata, in violazione, appunto, della citata normativa.

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