DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 068 CFA del 14 gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione del 4 Gennaio 2021 emessa dal Tribunale federale territoriale del Lazio, in qualità di Collegio di garanzia

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CFA se non proposto da avvocato abilitato ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente secondo cui “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”…Tale disposizione – secondo il significato reso palese dalle parole utilizzate dal legislatore federale – prevede dunque che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020- 2021). Più in generale il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi  di  una  diversa  espressa  previsione  contenuta  negli  Statuti  delle  singole Federazioni”. D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa. In conclusione, chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 068 CFA del 14 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione del 4 Gennaio 2021 emessa dal Tribunale federale territoriale dell’Emilia- Romagna, in qualità di Collegio di garanzia elettorale.

Impugnazione – istanza: Sig. B.S./Comitato Regionale Emilia Romagna

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CFA se non proposto da avvocato abilitato ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente secondo cui “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Tale disposizione – secondo il significato reso palese dalle parole utilizzate dal legislatore federale – prevede dunque che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020-2021). Più in generale il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE: DECISIONE N. 059 CFA del 23 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 30/TFN-SD 2020/2021 del 28 Ottobre 2020, pubblicata con Com. Uff. n. 19/TFN-SD in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota 24 Settembre  2020 n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am della Procura federale nazionale, ha applicato al reclamante la sanzione dell’inibizione per mesi 2

Impugnazione – istanza: Avv. M.C.-Procura Federale

Massima: Il reclamo alla CFA deve essere sottoscritto dall’avvocato.. corre l’obbligo di esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente, il quale dispone che le parti non possono stare in giudizio innanzi alla Corte federale di appello se non con il ministero di un difensore. Tale disposizione, come anche ribadito da questa Corte - sez. III con decisione 8 Gennaio 2020 n. 42/2019, “va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità”. Un ulteriore supporto interpretativo si ricava dall’art 30, comma 3, lettera f), C.G.S. CONI, il quale stabilisce che il ricorso deve contenere la sottoscrizione del difensore con l’indicazione della procura (vds. in proposito Collegio di garanzia dello sport - CONI, decisione 16 Marzo  2018, n. 24). Tanto premesso, dall’esame del fascicolo processuale viene in rilievo che il reclamo di che trattasi, depositato come sopra detto a mezzo pec dell’avvocato …, non reca la sottoscrizione del professionista; inoltre, l’allegato atto di delega con cui il reclamante conferisce il mandato difensivo manca dell’autenticazione della firma dell’assistito da parte del difensore. È palese, pertanto, che si tratta di irregolarità che non soddisfano le condizioni di ammissibilità sopra indicate. Tuttavia, in assenza di contestazioni circa l’autografia della firma non autenticata e stante la manifesta infondatezza del reclamo, ritiene il Collegio che si possa prescindere da ulteriori valutazioni circa l’ammissibilità del gravame e passare quindi all’esame di merito.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 017 CFA del 15 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata con C.U. n. 6//TFT C.R.

Impugnazione – istanza: (Polisportiva Pieve al Toppo ’06-Sig.ri G.B. , D.B. e D.B.-Procura Federale Interregionale)

Massima:  Il reclamo è inammissibile. L’art. 100, comma 2, C.G.S. dispone che, nel procedimento dinanzi alla CFA, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell’art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla CFA richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo. Nella specie, il reclamo risulta sottoscritto solo dai reclamanti.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0042/CFA dell’8 Gennaio  2020

Decisione Impugnata: Decisione del 22 Novembre 2019 emessa dal Tribunale Federale Territoriale della Campania, pubblicata con C.U. n. 22

 Impugnazione Istanza: – O.C./ PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE

Massima: Il reclamo alla CFA proposto senza ministero di un difensore è inammissibile... corre l’obbligo di esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente: le parti private stanno nei giudizi innanzi ai Giudici federali (e in particolare innanzi alla Corte d’Appello Federale), con l’assistenza tecnica di un difensore. Sotto tale profilo il reclamo appare inammissibile, atteso che l’art. 100 su menzionato, nel disciplinare l’avvio ”del procedimento innanzi alla Corte Federale d’Appello”, dispone al comma 2 che “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Tale disposizione va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), siano condizioni di ammissibilità, con la conseguenza che il reclamo proposto in assenza di tale requisito deve ritenersi inammissibile. In proposito, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018, nel sancire tale principio, hanno motivato sul punto ritenendo che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. Concludendo sul punto, si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispongono che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati; tale regola generale è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost. e costituisce regola generale cui la legge può derogare solo in maniera espressa e di norma tale eccezionale possibilità è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione ex art. 95, comma 6, C.P.A. In conclusione, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chi si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. C.F.;  AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA  ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N.  146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012)

Massima: Risulta comprovata la legittimazione al reclamo del soggetto, munito di apposita procura conferita dalla società. 

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C del 27.9.2006 - www.figc.it

Parti: U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C.

Massima: La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport è competente a decidere avverso la decisione della CAF con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo perché non sottoscritto dal legale rappresentante della società, bensì soltanto dal suo difensore con mandato e ciò in violazione del 1 comma dell’art. 29 CGS. La decisione di inammissibilità adottata dalla CAF in relazione alla violazione del 1 comma dell’art. 29 CGS, però, è errata. A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della società che conferiva mandato e procura speciale al difensore; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di costituire verso i terzi il potere di procuratore dell’avvocato. Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice di procedura civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c. Né si può negare che istituti generali del diritto civile, qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano interdetti nel sistema di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto della “delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8 CGS). Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad litem’, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto” (Cass. 18 novembre 2002, n. 16221), sicché il reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro considerato ammissibile (almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del presidente. In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie, rimaneva impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla decisione di prime cure: un illecito che, con lessico di mutuazione penalistica, deve dirsi a concorso necessario, nel quale - cioè- la Società e il suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione a mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni) che ha integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali” di cui all’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima “causa” ovvero, data la pluralità di “cause”, per il nesso di pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il principio generale che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata] pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”, il giudice deve promuovere l’assunzione della qualità di parte anche verso quei soggetti che tali non fossero ancora divenuti nella fase di impugnazione, promuovendo l’integrazione del contraddittorio a norma dell’ art. 331 c.p.c.. Che si tratti di principi generali appare indubitabile, come prova la condivisione giurisprudenziale della massima secondo la quale “la tempestiva notificazione dell'appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado è condizione sufficiente per la sua ammissibilità, potendo la parte istante integrare il contraddittorio in un momento successivo ai sensi dell'art. 331 c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 1988, n. 714).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 giugno e 18 luglio 2006– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 maggio 2006 - www.figc.it

Parti: R.M. e Teramo Calcio Spa Contro F.I.G.C.

Massima: E’ ammissibile alla CAF l’appello, presentato dal presidente della società, in proprio e nell’interesse della società, avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale lo stesso è stato sanzionato con la inibizione e la società con la penalizzazione, anche nel caso in cui l’appello non sia stato sottoscritto personalmente dal presidente, ma dall’avvocato, mediante il conferimento del mandato a margine dell’appello. A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente apposta la sottoscrizione del presidente in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della società; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di costituire verso i terzi il potere di procuratore dell’avvocato. Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice di procedura civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c. Né si può negare che istituti generali del diritto civile, qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano interdetti nel sistema di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto della “delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8 CGS). Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad litem’, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto” (Cass. 18 novembre 2002, n. 16221), sicché il reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro considerato ammissibile (almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del presidente “in proprio”. In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie, rimaneva impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla decisione di prime cure: un illecito che, con lessico di mutuazione penalistica, deve dirsi a concorso necessario, nel quale -cioè- la Società e il suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione a mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni) che ha integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali” di cui all’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima “causa” ovvero, data pure la pluralità di “cause”, per il nesso di pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il principio generale che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata] pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”, il giudice deve promuovere l’assunzione della qualità di parte anche verso quei soggetti che tali non fossero ancora divenuti nella fase di impugnazione, promuovendo l’integrazione del contraddittorio a norma dell’ art. 331 c.p.c.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ regolare l’appello alla CAF firmato dagli avvocati dei ricorrenti e non personalmente dagli stessi, quando gli stessi, ricorrendo l’abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo e amministrativo, hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare, con formale richiesta degli atti relativi al procedimento e contestualmente, nominato i difensori, avvocati firmatari dei successivi motivi di appello.

 

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