Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri

Massima: Infondata è anche l’eccezione svolta dalla difesa della FC Juventus S.p.A. a proposito della inammissibilità per tardività del ricorso in revocazione della Procura federale.

Anzitutto, la FC Juventus S.p.A. ha segnalato come anomala la circostanza che la comunicazione di trasmissione della documentazione della Procura della Repubblica di Torino fosse avvenuta solo in data 24.11.2022. Una simile trasmissione è però documentata e risulta da apposito timbro seguito dalla sottoscrizione di tre magistrati della Procura della Repubblica di Torino. I dubbi della FC Juventus S.p.A., in argomento, appaiono oggettivamente fuor di luogo. La documentazione ritenuta rilevante dalla Procura federale è stata ricevuta in data 24.11.2022 e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 è certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili (art. 63, comma 1, CGS).

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività della revocazione basata sul fatto che la Procura federale aveva avuto notizia degli eventi poi dedotti a base della revocazione ben prima della data del 22.11.2022. Pertanto, la revocazione doveva dirsi già esaurita al momento della relativa proposizione. Ora, in disparte la giurisprudenza di questa Corte a proposito della irrilevanza di notizie di stampa ai fini della decorrenza del termine di revocazione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014), resta assorbente la circostanza che nel caso qui in discussione è il nuovo quadro fattuale ad essere cruciale per la percezione di una nuova decisione da assumere e, prima ancora, per la maturazione della percezione della esigenza processualistica di presentare fondatamente un ricorso per revocazione. In altri termini, non si discute in questo caso di un singolo documento specifico la cui esistenza fosse divenuta nota. Si discute, invece, di un complesso di plurimi documenti e intercettazioni (le circa 14mila pagine trasmesse dalla Procura della Repubblica e citate dalla Procura federale) la cui effettiva ricezione era inevitabile presupposto del trascorrere di un qualunque termine decadenziale. Il tutto, dovendosi sottolineare (ed è fatto incontestato) che l’indagine penale, i cui esiti documentali sono poi stati trasferiti alla Procura federale, si è chiusa dopo la decisione qui oggetto di revocazione. Il ricorso per revocazione, pertanto, è certamente tempestivo.

Massima: Irrilevante è la mancata acquisizione della nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale, richiamata dalla relazione Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021 (atto costituente, secondo la Procura federale, la prima notizia qualificata dalla quale attivare l’indagine). L’obiezione per cui la nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale potesse costituire un primo atto di indagine non può, però, avere seguito né in ogni caso può dirsi rilevante (e ciò indipendentemente dal possibile assorbimento dei ricorsi incidentali proposti da UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936). In via preliminare e generale, occorre considerare che, in tale particolare forma di revocazione, la sopravvenienza di “fatti nuovi” agisce anche nel senso di rendere non più rilevante la questione dell’asserita tardività dell’azione della Procura federale in quanto la sopravvenienza della documentazione della Procura della Repubblica è idonea a introdurre nel procedimento degli elementi che ex necesse - non possono che immutare il quadro procedimentale, al fine di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010). D’altro canto, premesso che la trasmissione di indicazioni interpretative non può costituire nel processo sportivo una forma effettiva di atto di indagine, potendo al più appartenere al novero degli atti pre-procedimentali che questa Corte federale (proprio per l’informalità del processo sportivo) ha costantemente consentito e anzi sollecitato, onde evitare di giungere a immediate iscrizioni senza una previa verifica della traducibilità di una “possibile notizia” in una “effettiva notizia” di illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 18/2020-2021), premesso questo, appare decisivo riferirsi al dato testuale della nota Co.Vi.So.C. a mente della quale tale ente, che si ricorda ha specifici poteri autonomi di controllo assegnati espressamente dall’ordinamento federale (art. 80 Noif), precisa nelle prime righe introduttive di essersi mossa “nello svolgimento delle proprie prerogative di controllo e vigilanza delle società professionistiche”. Ora, in disparte il fatto che la Co.Vi.So.C. è organo che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello Statuto CONI, assume specifica funzione pubblicistica posto che identica “natura [pubblicistica] va riconosciuta alle attività [anche di controllo] svolte al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici" (Cassazione penale 29.5.2013, n. 28164), e in disparte la circostanza che per tale via i relativi atti - ovviamente per le parti non aventi carattere valutativo ma di attestazione delle attività svolte - devono dirsi assistiti da fede privilegiata, resta assorbente il fatto che la citata affermazione della Co.Vi.So.C. non appare in sé contestata dai reclamanti incidentali. Co.Vi.So.C. ha agito di propria iniziativa “[prendendo] atto di taluni fenomeni potenzialmente idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) che si ritiene opportuno segnalare a codesta Procura Federale per gli approfondimenti che si intenderanno se del caso esperire”. Ciò che quindi i reclamanti non affrontano è che la nota Co.Vi.So.C. costituisce atto tipico di proposta di avvio di indagine ai sensi dell’art. 80, comma 3, Noif, ed è solo da tale istante che - rispetto alle operazioni indicate dal detto ente di controllo nella propria comunicazione poi riversate nel deferimento - deve calcolarsi un qualunque termine di iscrizione della notizia dell’illecito (individuata dalla Co.Vi.So.C.). Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “la previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione [della notizia dell’illecito] è estranea alle finalità della normativa codicistica [contenuta nel CGS]” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). Né vi è spazio per procedere ad una retrodatazione dei termini al fine di produrre la citata decadenza. Ipotesi questa che non trova riscontro nel codice sportivo, fermo comunque che, in caso di superamento del termine dell’indagine, l’art. 119, comma 6, CGS prevede, quale espressa conseguenza la sola inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Del resto - e tale considerazione assume ulteriore carattere dirimente - una simile decadenza è esclusa anche dalla giurisprudenza ordinaria formatasi sull’art. 335 c.p.p., a mente della quale “ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona, pur se abnormi, sono privi di conseguenze [sulla validità del processo] fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione” (così Cassazione SS. UU., n. 40538 del 24.09.2009 con successiva conforme Cassazione Sez. 6, n. 4844 del 14.11.2018; e nello stesso senso da ultimo Cassazione civile SS. UU. 12.04.2021, n.9548).

Massima: Il punto qui decisivo è allora che lo stesso art. 119, comma 6, CGS, citato dai reclamanti incidentali quale norma da applicare al caso concreto, afferma che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Esattamente come nel caso che qui occupa, divenendo pertanto ininfluente - e carente di interesse – il reclamo incidentale proposto. Ove pure si accedesse ad una qualche passata limitazione della “vecchia” documentazione d’indagine, il nuovo quadro fattuale derivante dalla documentazione e dalle evidenze trasmesse dalla Procura della Repubblica resterebbe comunque utilizzabile. Ed è sulla documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino (al pari di quella di derivazione Consob) che questa Corte federale è chiamata a pronunciarsi.

Massima: Tanto meno può porsi, sul punto, un qualunque dubbio di nullità o violazione dei principi del giusto processo (ex art. 44 CGS) e delle prerogative di difesa, posto che la fonte del quadro fattuale del quale si discute è per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica di Torino (cui si collega il procedimento Consob) e posto che dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo (art. 119, comma 6, CGS), le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia nei termini consentiti dal ricorso di revocazione. Premesso allora che l’atto di deferimento (e il successivo ricorso per revocazione) non risultano in alcuna parte perplessi nel contenuto, contenendo una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte, poco calzante è il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 76 del 6.7.2017 (richiamo in particolare contenuto nella difesa della FC Juventus S.p.A.). In tale decisione, invero, si affermava il condivisibile, ma del tutto diverso, principio per cui “non risulta condivisibile l’iter logico ed argomentativo seguito dalla Corte di Appello Federale che, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l’individuazione del soggetto risultato unico autore dell’illecito sportivo, ha ritenuto di poter egualmente sanzionare il [deferito], in relazione alla realizzazione dell’illecito, sulla base della sua partecipazione al fatto non più realizzata con la contestata condotta attiva (in concorso con altri) ma realizzata con una condotta omissiva e quindi sulla base di una diversa qualificazione dei fatti e della contestazione disciplinare [ovvero non aver denunciato]”. Per tale via, dunque, si contestava la mancata chiarezza del deferimento rispetto alla norma contestata e alle conseguenze che ne aveva tratto il giudice sportivo. Ma nel caso che qui occupa una tale assenza di chiarezza non sussiste. Tanto meno rispetto al quadro probatorio riveniente dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e dalla stessa Consob. Ciascuna parte, dunque, ha potuto conoscere la provenienza degli atti dei quali discutere e ha potuto esprimere le proprie piene prerogative difensionali, non sussistendo invece alcuna menomazione del procedimento e tanto meno violazione del diritto di difesa che è stato pienamente assicurato. Ed è appena il caso di notare che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). I ricorsi incidentali, dunque, anche a prescindere come già si è detto dal relativo assorbimento per le parti comunque prosciolte nel merito, vanno rigettati.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0051/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 15 del 29.7.2021 e della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 020 del 9.8.2021

Impugnazione – istanza: W.G./Procura federale

Massima: La richiesta di revisione del procedimento non è soggetta a termini decadenziali….In base a una propria scelta, il normatore sportivo ha voluto riunire in un unico articolo due istituti differenti per origine e contenuto. Infatti l’art. 63 CGS, avente come rubrica “revocazione e revisione”, ai commi 1, 2, 3 tratta della revocazione; al comma 4 della revisione (il comma 5 è comune ai due istituti). Orbene è evidente che la revocazione è modellata sull’analogo istituto del codice di procedura civile (artt.  391 bis e ter, artt. 395 ss.), mentre la revisione ha quale modello il codice di procedura penale (artt. 629 ss.). Per la revocazione, il rito civile prevede un termine; per la revisione, il rito penale non prevede un termine (l’art. 629 cpp recita: “è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione […] anche se la pena è già stata eseguita”). A ben vedere, d’altronde, anche l’art. 63 CGS prevede un termine solo per la revocazione, infatti il comma 1, che solo ad essa si riferisce, impone che la relativa richiesta sia proposta entro 30 giorni “dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”; il comma 4 (dedicato - come si è anticipato - esclusivamente alla revisione) non pone alcun termine per la proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione. Si può dunque ragionevolmente concludere, concordando con le considerazioni formulate dal G., che tanto il tenore letterale della norma, quanto l’interpretazione della stessa in base al suo “modello di riferimento” non prevedono un termine per la proposizione della richiesta di revisione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del  25 Giugno 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S. SIG. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 760,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE; - AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASALE: A.M., C.K.J., G.R., L.G., L.F., P.L., B.D., B.V., C.G., C.A.R., C.C., C.N., G.A., M.S., M.R., T.P., T.R.; - AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI POL.D. LASACARI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI A.S.D. REAL CASALE: D.F.S., G.L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15)

Massima: Le riunite impugnazioni si presentano comunque inammissibili anche quali ordinari ricorsi in appello in ragione del fatto che, rilevata la mancanza di autosufficienza del primo atto del 5.5.2015 in quanto del tutto privo di motivazione (in violazione dell’art. 38.32 C.G.S.), i successivi atti dell’11.5.2015, ai quali potrebbero essere riconosciuti in astratto in requisiti minimi dell’atto di appello, risulterebbero comunque proposti oltre il termine di sette giorni successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare (artt. 37.1. lett. a) e 38.2 C.G.S.)..

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  01 aprile 2010 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata sul C.U. 200/CGF del  19.03.2010 e sul sito www.figc.it

Parti: Potenza  Sport  Club  s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:  E’ bene considerare che  la norma sul  giudizio di revocazione  è  contenuta  nel  Titolo  IV  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva  ed assume  la  posizione  logica  di  norma  generale.  Rispetto  a  questo Titolo,  le norme  contenute  al  Titolo V,  che  riguardano  specificamente  il  termine  per comparire  innanzi  all’Organo  di  giustizia  sportiva,  hanno  una  portata eccezionale  che  non  consente  la  loro  applicazione  oltre  i  casi  e  i  tempi considerati.  Ne discende che la norma sul giudizio di revocazione non soggiace ai termini indicati dall’art. 41, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di revocazione trovi il suo presupposto in un illecito sportivo.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 01 aprile 2010 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata sul C.U. 200/CGF del  19.03.2010 e sul sito www.figc.it

Parti: POTENZA SPORT CLUB Srl/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Al fine di valutare la tempestività del ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, del CGS preposto dalla Procura Federale non rilevano cognizioni di sommaria informazione circa l’esistenza di atti o documenti idonei alla revocazione essendo invece necessaria l’acquisizione degli stessi.

Massima TNAS: (3) Il giudizio di revocazione non soggiace ai termini indicati per il giudizio ordinario, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di revocazione trovi il suo presupposto in un illecito.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  01 aprile 2010 –  www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata sul C.U. 200/CGF del  19.03.2010 e sul sito www.figc.it

Parti: Potenza  Sport  Club  s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:  Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., per promuovere il giudizio di revocazione, non può decorrere  dal  momento  nel  quale  il  ricorrente  ha  ottenuto  le  sommarie informazioni  circa  l’esistenza  di  fatti  o documenti  idonei  a comportare,  ove precedentemente acquisiti, una diversa pronuncia. Il momento dal quale far decorrere il termine di trenta giorni, al contrario, deve coincidere con la data nella quale la Procura Federale ha ottenuto dalla Procura della Repubblica la copia degli atti del procedimento penale. È solo in questo momento,  infatti, che la Procura Federale ha potuto acquisire una conoscenza piena dei fatti e dei documenti sui quali ha, successivamente, fondato il proprio ricorso per revocazione. Ciò premesso, si osserva che la Procura Federale è entrata in possesso degli atti relativi al procedimento penale solo in data 11.12.2009; pertanto, il ricorso per revocazione  dalla  medesima  inoltrato   in  data  9.01.2010  è  assolutamente tempestivo ex art. 39, comma 1, C.G.S. 1.2.).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 24 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso ex art. 39 C.G.S. della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori:  P. G., presidente Potenza Sport Club s.r.l., G. P. all’epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell’art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società:  Potenza Sport Club s.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S.  per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti;  Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell’ art. 4, commi 1 e 5 C.G.S., dalle violazioni ascritte con proprio deferimento per l’illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/sp/ma del 24.7.2008

Massima: E’ ammissibile il ricorso per revocazione da parte della procura federale quando lo stesso è stato proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data nella quale alla Procura Federale pervennero gli atti inviati dagli uffici giudiziari procedenti relativamente dall’indagine penale da cui ha tratto origine il presente procedimento. Non può revocarsi in dubbio che l’interpretazione da dare alla norma di cui all’art. 39 C.G.S., che prescrive che l’impugnazione per revocazione debba avvenire entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, sia tale che la conoscenza dell’uno o degli altri da parte del ricorrente debba essere piena, in modo che possa essere soddisfatta la ulteriore condizione di ammissibilità del ricorso, consistente nell’analitica illustrazione e descrizione di essi, nonché nella dimostrazione della idoneità modificativa della precedente decisione. A questa stregua si sottrae ad ogni dubbio la radicale insufficienza delle semplici e non qualificate notizie di stampa afferenti all’indagine penale a costituire sintomo se non prova della piena conoscenza in parola: esse rappresentarono, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura Federale presso gli uffici giudiziari procedenti. Una volta assolto tale onere, e percepitine gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, poteva iniziare a decorrere il termine: questo è quanto è in effetti avvenuto nel caso di specie. Logica prova ne è che il fondamento stesso del ricorso revocatorio è univocamente rinvenibile in relazione agli atti del procedimento penale e nei ripetuti riferimenti al loro oggetto, che ovviamente sarebbero stati preclusi dalla loro mancata acquisizione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005.

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Presidente Federale avverso le sanzioni al Cosenza Calcio 1914, dell’inibizione per anni 1 al presidente sig. B.F., la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato 2004/2005 e l’ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 27 commi 1 e 2 dello statuto con riferimento agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 prima parte C.G.S.

Massima: Il Presidente Federale, a norma dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva è legittimato a proporre il ricorso per revocazione. La norma ora citata, nell’indicare i soggetti legittimati a proporre i reclami, al comma 4, lett. a), stabilisce testualmente che “è legittimato a proporre ricorso d’ufficio, il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”. La norma conferisce quindi al Presidente Federale un generale potere di proporre ricorsi d’ufficio agli organi della giustizia sportiva, non sottoposto a particolari condizioni né limitato a specifici procedimenti (contrariamente a quanto prevede la stessa disposizione, alla successiva lett. b), che limita i ricorsi d’ufficio del Procuratore Federale ai soli procedimenti iniziati su suo deferimento). La ratio di tale generale ed amplissima legittimazione può essere ravvisata nella funzione di tutela dell’intero ordinamento federale spettante al Presidente Federale quale emerge dal complesso delle sue attribuzioni, tra le quali riveste primaria e significativa importanza, proprio per quanto attiene alla giustizia sportiva, la disposizione contenuta nell’art. 33, secondo comma, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce al predetto organo di vertice della Federazione la facoltà di impugnare davanti a questa Commissione di Appello Federale le decisioni di tutti i giudici sportivi, di ogni ordine e grado,“quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”. La formula dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva comporta che anche il ricorso per revocazione di decisioni pronunciate da questa Commissione di Appello Federale debba farsi rientrare fra i ricorsi esperibili d’ufficio dal Presidente Federale, trattandosi di un’impugnativa che, sebbene condizionata nella sua ammissibilità a specifici presupposti, è pur sempre da inserire nel novero dei “ricorsi” e, quindi, tra i ricorsi esperibili d’ufficio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della Aosta Calcio a 5 avverso le rispettive sanzioni inflitte: alla società l’esclusione dal Campionato di competenza, al calciatore A.F.S. la squalifica per anni uno e mesi sei, al signor A.C. l’inibizione per anni 2, al signor F.G. l’inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell’art. 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il termine di 30 giorni dei cui all’art. 35 C.G.S. non può decorrere dal giorno del deposito della sentenza o del rilascio alla società di copia della stessa, dal momento che il termine a quo va individuato nel caso in esame nella “scoperta del falso”, o nel “rinvenimento dei documenti” e quando la società è venuta a conoscenza del vero non con il deposito della sentenza od il rilascio di una sua copia, ma al momento delle deposizioni testimoniali avvenute nel corso del processo, non vi è dubbio che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro 30 giorni da tali momenti; a tutto concedere, se non dai 30 giorni da ciascuna specifica udienza cadute in epoca anteriore a quella in cui, con la lettura del dispositivo della sentenza, si è avuta la certezza di quanto le circostanze emerse nel corso del dibattimento fossero fondate.

Massima: A norma dell’art. 35 C.G.S. le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva possono essere impugnate per revocazione “entro trenta giorni dalla scoperta del falso o dal rinvenimento dei documenti”. Qualora la scoperta avvenga durante un procedimento penale, l’impugnazione per revocazione avrebbe dovuto esser proposta entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza delle nuove circostanze, vale a dire, a tutto concedere, entro 30 giorni dall’ultima udienza, quella della decisione del processo e della lettura del dispositivo.

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