Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0044/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024

Impugnazione – istanza: Sig.ra R.A. - Cosenza Calcio S.r.l.

Massima:deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della società … S.r.l. non risultando sussistente l’interesse qualificato richiesto dall’art. 104, comma 1, C.G.S.. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, perché l’intervento del terzo possa dirsi ammissibile, è necessario che l’interveniente sia titolare di una “situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale” e “di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento” (ex plurimis Corte Fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022; Corte Fed. app., Sez. I, n. 25/2024-2025; Corte Fed. app. S.U. n. 108/2022-2023; Corte Fed. app., Sez. I, n. 65/2022-2023; Corte Fed. app., Sez. I, n. 26/2024-2025). Nel caso specifico, la … S.r.l. deduce, quali ragioni dell’intervento, di essere socio unico del Cosenza Calcio S.r.l. e di ritenersi incisa dalle conseguenze pregiudizievoli che il procedimento disciplinare potrebbe portare direttamente in capo alla reputazione della medesima interveniente e comunque in capo al valore della partecipazione nel Cosenza Calcio S.r.l.. A tal fine, dunque, la … S.r.l. identifica il proprio interesse all’intervento in un possibile danno all’immagine e nell’ulteriore danno – peraltro dedotto come rischio meramente potenziale – da svalutazione del patrimonio del Cosenza Calcio S.r.l.. Così configurato, però, l’intervento non integra le condizioni imposte dall’art. 104, comma 1, C.G.S.. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che non è ammissibile un intervento diretto a tutelare un presunto danno all’immagine. E il medesimo ragionamento deve ritenersi applicabile anche con riguardo ad un danno patrimoniale sostanzialmente indiretto che venga dedotto come conseguenza della sanzione disciplinare. E ciò, sia allorché detto danno sia configurato come danno al valore della partecipazione detenuta dal socio, sia allorché sia configurato come danno al patrimonio della società partecipata. Ciò tanto più ove il presunto pregiudizio sia persino dedotto in termini neppure di attualità, ma solo di rischio eventuale. Ai sensi dell’art. 104 del C.G.S., l’intervento in giudizio presuppone che chi chieda di intervenire sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente in un pregiudizio in realtà non tutelabile innanzi agli organi di giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (in questo esatto senso, cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). In realtà, il danno paventato da …. S.r.l. si configura quale situazione di fatto che resta estranea all’alveo del procedimento sportivo che qui occupa. L’odierna decisione, d’altro lato, non potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti della …. S.r.l., se non in via meramente riflessa, non sussistendo, pertanto, alcun interesse meritevole di tutela nella sede del giudizio sportivo. Peraltro - e vi si tornerà di qui a poco - l’intervento della … S.r.l. appare in ogni caso non fondato nel merito, là ove chiede l’applicazione della scriminante (per il Cosenza Calcio S.r.l.) derivante dall’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ai sensi degli artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale. Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e  7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. …) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali). Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi. In altri termini, l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0045/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024

Impugnazione – istanza: Sig.ra R.A. - Cosenza Calcio S.r.l.

Massima:deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della società … S.r.l. non risultando sussistente l’interesse qualificato richiesto dall’art. 104, comma 1, C.G.S.. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, perché l’intervento del terzo possa dirsi ammissibile, è necessario che l’interveniente sia titolare di una “situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale” e “di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento” (ex plurimis Corte Fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022; Corte Fed. app., Sez. I, n. 25/2024-2025; Corte Fed. app. S.U. n. 108/2022-2023; Corte Fed. app., Sez. I, n. 65/2022-2023; Corte Fed. app., Sez. I, n. 26/2024-2025). Nel caso specifico, la … S.r.l. deduce, quali ragioni dell’intervento, di essere socio unico del Cosenza Calcio S.r.l. e di ritenersi incisa dalle conseguenze pregiudizievoli che il procedimento disciplinare potrebbe portare direttamente in capo alla reputazione della medesima interveniente e comunque in capo al valore della partecipazione nel Cosenza Calcio S.r.l.. A tal fine, dunque, la … S.r.l. identifica il proprio interesse all’intervento in un possibile danno all’immagine e nell’ulteriore danno – peraltro dedotto come rischio meramente potenziale – da svalutazione del patrimonio del Cosenza Calcio S.r.l.. Così configurato, però, l’intervento non integra le condizioni imposte dall’art. 104, comma 1, C.G.S.. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che non è ammissibile un intervento diretto a tutelare un presunto danno all’immagine. E il medesimo ragionamento deve ritenersi applicabile anche con riguardo ad un danno patrimoniale sostanzialmente indiretto che venga dedotto come conseguenza della sanzione disciplinare. E ciò, sia allorché detto danno sia configurato come danno al valore della partecipazione detenuta dal socio, sia allorché sia configurato come danno al patrimonio della società partecipata. Ciò tanto più ove il presunto pregiudizio sia persino dedotto in termini neppure di attualità, ma solo di rischio eventuale. Ai sensi dell’art. 104 del C.G.S., l’intervento in giudizio presuppone che chi chieda di intervenire sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente in un pregiudizio in realtà non tutelabile innanzi agli organi di giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (in questo esatto senso, cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). In realtà, il danno paventato da …. S.r.l. si configura quale situazione di fatto che resta estranea all’alveo del procedimento sportivo che qui occupa. L’odierna decisione, d’altro lato, non potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti della …. S.r.l., se non in via meramente riflessa, non sussistendo, pertanto, alcun interesse meritevole di tutela nella sede del giudizio sportivo. Peraltro - e vi si tornerà di qui a poco - l’intervento della … S.r.l. appare in ogni caso non fondato nel merito, là ove chiede l’applicazione della scriminante (per il Cosenza Calcio S.r.l.) derivante dall’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ai sensi degli artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale. Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e  7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. …) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali). Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi. In altri termini, l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0108/CFA del 25 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0157/TFNSD-2022-2023 del 14.04.2023

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl

Massima: va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della VIS Pesaro. In merito, va richiamato l’art. 104 del C.G.S. che, innovativamente rispetto al codice previgente, ha stabilito che “ un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Si è chiarito che la concreta esperibilità dell’intervento del terzo – tanto in primo grado quanto in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022 e n. 65/2022-2023). Tale interesse deve ritenersi sussistente in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica. Nel caso di specie, l’interesse della VIS Pesaro è reso evidente dalla natura della sanzione di cui si discute (penalizzazione di punti in luogo dell’ammenda) e dall’essere tale società iscritta al medesimo campionato dell’Imolese (Serie C, girone B), con la conseguenza che la decisione sul reclamo della Procura - rispetto al quale interviene ad adiuvandum la Vis Pesaro - e su quello incidentale della Imolese - in relazione alla posizione in classifica rivestita dalle squadre - non potrebbe che ripercuotersi sul risultato sportivo delle stesse.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0065/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2022-2023 del 12 dicembre 2023

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale/Sig. C.L. e U.S.D. Athletic Carpi 2021

Massima: Il calciatore non è legittimato ad intervenire, per mancanza di interesse, nel procedimento disciplinare a carico del proprio presidente in occasione del suo trasferimento ad altra società allorquando ebbe a sottoscrivere sotto pressione la liberatoria.  L’intervento, ancorché proposto entro il termine di cinque giorni previsto dal secondo comma dell’art. 104 CGS – giacché, in mancanza di un’espressa previsione di legge che qualifichi il termine ivi previsto quale “termine libero”, opera il criterio generale per cui non devono essere conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi invece quelli finali (così CFA, Sezioni Unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021) – deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Al riguardo, è noto che nella disciplina del Codice previgente, il Legislatore federale aveva previsto la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti nei soli casi di illecito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 8/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/2018-2019). Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto ammissibile in via generale, la concreta predicabilità di esso era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 70/2014-2015). Per quanto concerne, in particolare, il procedimento disciplinare, si è poi ritenuto che tale procedimento, per sua intrinseca natura, abbia una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione – appunto - i casi di illecito sportivo. Ma si tratta di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 65/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 82/2019). Con il nuovo Codice anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “ Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Resta, però, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022). Orbene il Sig. S.non ha invero allegato né dimostrato di essere titolare di alcuna “ posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” dalla presente decisione. L’oggetto dell’odierno giudizio attiene, infatti, alla sola responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, come tale insuscettibile di estendersi all’interesse vantato dall’interveniente, il quale si configura rispetto a tale oggetto in termini del tutto eterogenei (sia sul piano soggettivo che oggettivo, avendo natura esclusivamente economica). Con la conseguenza che la decisione di questa Corte non potrebbe comunque esplicare alcun effetto se non in via meramente indiretta e riflessa sulla posizione giuridica vantata dall’interveniente. Né è stato allegato alcun fatto nuovo, rispetto a quanto considerato in primo grado, che potrebbe giustificare l’ingresso di tale interesse nel giudizio dinanzi a questa Corte.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0030/CFA del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 84 del 29 settembre 2021

Impugnazione – istanza: R. – P. – L. - Lazio/Procura Federale

Massima: …. si rileva l’inammissibilità dell’atto di intervento tempestivamente depositato dal Sig. -Omissis-, già Presidente della società U.G. Manduria, non costituita nel presente giudizio di appello.  Si premette che anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Resta, dunque, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento.  Nel caso di specie, l’intervento del terzo innanzitutto pecca per genericità, tento conto che sulla base delle conclusioni dell’atto non è possibile valutare se detto intervento sia da qualificare come intervento ad adiuvandum - a sostegno della Procura reclamante- o ad opponendum, nè se tale atto sia piuttosto volto ad affiancare il dirigente dalla cui responsabilità potrebbe derivare il coinvolgimento della società per responsabilità oggettiva, mancando precise conclusioni al riguardo. Come è dato leggere nell’atto e precisato in udienza dal difensore presente in udienza, il Sig. - Omissis- agisce nella presente sede non essendo potuto intervenire in precedenza stante il suo stato di detenzione inizialmente intramuraria e da ultimo domiciliare, al sostanziale fine di fine di evitare che comportamenti riconducibili ad un dirigente della società e dunque, per responsabilità oggettiva alla società ex art. 6 CGS, possano essere in qualche modo ascritti al suo operato. Come esposto nel medesimo atto, inoltre, lo stesso ha rivestito la carica di Presidente della società U.G. Manduria dal giugno 2018 al luglio 2021 fino a che si è dimesso con atto del 24 luglio 2021. Ne deriva che alla data del deferimento (19 luglio 2021), lo stesso era da ritenersi ancora in carica avendo peraltro conferito i propri poteri, con procura speciale, in favore del Sig P.. L’atto di deferimento, inoltre, risulta notificato dalla Procura alla società non solo presso l’Avv. L.T. ma anche alla società presso la sua sede legale sita in Manduria. Risulta, pertanto, smentita l’affermazione secondo cui -Omissis- non avrebbe potuto far valere i propri interessi nelle precedenti fasi di merito stante la propria situazione.  Da quanto sopra consegue ancora che il medesimo fosse nella possibilità, tramite il procuratore speciale, di far valere il proprio interesse di presidente della società al fine di contestare la responsabilità oggettiva connessa ai fatti ascritti ad un tesserato, nei termini previsti dal CDS.  Ammettere l’intervento in via successiva si tradurrebbe, pertanto, in una sostanziale remissione in termini dello stesso e, oltretutto, di un soggetto che, allo stato non riveste neanche più detta carica.  In ogni caso, ai sensi dell’art. 104 del CGS, l’intervento in giudizio presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l’ordinamento federale. Risulta tuttavia evidente, dalla narrativa che precede e come ulteriormente chiarito in sede di discussione, che lo stesso mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente nel possibile danno di immagine che potrebbe essere al medesimo ascritto ove i fatti imputati al L. – avvenuti in un periodo in cui il -Omissis- era ancora presidente - fossero addebitati dall’opinione pubblica alla propria gestione della società. Si tratta all’evidenza di un interesse personale legato a un presunto danno di immagine, tuttavia, non tutelabile innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Infine, come è stato eccepito dalla difesa del Sig. Leone “il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)” (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 39 del 2015). Anche nel caso qui trattato l’interventore, per sua stessa ammissione, non è più soggetto dell’ordinamento federale e, dunque, “come tale, siccome privo della relativa speciale capacità giuridica, non può di porsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento federale, a nulla rilevando che, all’epoca dei fatti qui in rilievo, rivestisse la suddetta qualità”.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 28 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia Com. Uff. n. 31 del 15.09.2021

Impugnazione – istanza: U.G. Manduria Sport-Sig. L.E.-Procura Federale

Massima: …. si rileva l’inammissibilità dell’atto di intervento tempestivamente depositato dal Sig. -Omissis-, già Presidente della società U.G. Manduria, non costituita nel presente giudizio di appello.  Si premette che anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Resta, dunque, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento.  Nel caso di specie, l’intervento del terzo innanzitutto pecca per genericità, tento conto che sulla base delle conclusioni dell’atto non è possibile valutare se detto intervento sia da qualificare come intervento ad adiuvandum - a sostegno della Procura reclamante- o ad opponendum, nè se tale atto sia piuttosto volto ad affiancare il dirigente dalla cui responsabilità potrebbe derivare il coinvolgimento della società per responsabilità oggettiva, mancando precise conclusioni al riguardo. Come è dato leggere nell’atto e precisato in udienza dal difensore presente in udienza, il Sig. - Omissis- agisce nella presente sede non essendo potuto intervenire in precedenza stante il suo stato di detenzione inizialmente intramuraria e da ultimo domiciliare, al sostanziale fine di fine di evitare che comportamenti riconducibili ad un dirigente della società e dunque, per responsabilità oggettiva alla società ex art. 6 CGS, possano essere in qualche modo ascritti al suo operato. Come esposto nel medesimo atto, inoltre, lo stesso ha rivestito la carica di Presidente della società U.G. Manduria dal giugno 2018 al luglio 2021 fino a che si è dimesso con atto del 24 luglio 2021. Ne deriva che alla data del deferimento (19 luglio 2021), lo stesso era da ritenersi ancora in carica avendo peraltro conferito i propri poteri, con procura speciale, in favore del Sig P.. L’atto di deferimento, inoltre, risulta notificato dalla Procura alla società non solo presso l’Avv. L.T. ma anche alla società presso la sua sede legale sita in Manduria. Risulta, pertanto, smentita l’affermazione secondo cui -Omissis- non avrebbe potuto far valere i propri interessi nelle precedenti fasi di merito stante la propria situazione.  Da quanto sopra consegue ancora che il medesimo fosse nella possibilità, tramite il procuratore speciale, di far valere il proprio interesse di presidente della società al fine di contestare la responsabilità oggettiva connessa ai fatti ascritti ad un tesserato, nei termini previsti dal CDS.  Ammettere l’intervento in via successiva si tradurrebbe, pertanto, in una sostanziale remissione in termini dello stesso e, oltretutto, di un soggetto che, allo stato non riveste neanche più detta carica.  In ogni caso, ai sensi dell’art. 104 del CGS, l’intervento in giudizio presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l’ordinamento federale. Risulta tuttavia evidente, dalla narrativa che precede e come ulteriormente chiarito in sede di discussione, che lo stesso mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente nel possibile danno di immagine che potrebbe essere al medesimo ascritto ove i fatti imputati al L. – avvenuti in un periodo in cui il -Omissis- era ancora presidente - fossero addebitati dall’opinione pubblica alla propria gestione della società. Si tratta all’evidenza di un interesse personale legato a un presunto danno di immagine, tuttavia, non tutelabile innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Infine, come è stato eccepito dalla difesa del Sig. Leone “il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)” (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 39 del 2015). Anche nel caso qui trattato l’interventore, per sua stessa ammissione, non è più soggetto dell’ordinamento federale e, dunque, “come tale, siccome privo della relativa speciale capacità giuridica, non può di porsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento federale, a nulla rilevando che, all’epoca dei fatti qui in rilievo, rivestisse la suddetta qualità”.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 072 CFA del 18 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico – C.U. n. 183 pubblicato in data 4 Dicembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale/omissis

Massima: L’atto di intervento che scade di sabato va anticipato al giorno precedente non festivo…In disparte la questione di legittimazione ex art. 104, I comma CGS, l’intervento è inammissibile per violazione del II° comma del medesimo articolo, il quale prescrive che: “l’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza”. Tuttavia, le ragioni della tardività non sono riconducibili a quelle evidenziate dalla difesa dell’incolpato secondo cui si sarebbe in presenza di “termini liberi”. Infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011, n. 11302), in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati il giorno e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. Nel caso di specie l’art. 104, II° comma CGS, non qualifica il termine di cinque giorni quale “libero”, a differenza e solo per fare un esempio dell’art. 103, II° comma CGS, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all’art. 52, I° comma CGS. I quattro atti di intervento sono comunque tardivi e quindi inammissibili per violazione dell’art. 104, II° comma CGS, sotto differente profilo, rilevabile comunque d’ufficio da questa Corte. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 52, I° comma “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali”; il successivo 4° comma dispone, altresì, che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Tuttavia, il termine disciplinato dall’art. 104, II° comma CGS è un termine c.d. “a ritroso”. Conseguentemente, atteso che l’udienza dinanzi a questa Corte era fissata per il 7 Gennaio 2021, il termine, a ritroso, per il deposito degli atti di intervento andava a scadere in data 2 Gennaio 2021, che era un sabato. Si pone pertanto all’attenzione della Corte il tema dell’applicazione della proroga della scadenza, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata del sabato. Atteso che il 4 comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nell’interpretare l’art. 155 cpc ha chiarito che: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 Dicembre  2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 Settembre  2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 Marzo  2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 Gennaio 2020, n. 301). Facendo corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame il termine ultimo per depositare gli atti di intervento andava a scade nella giornata del 31 Dicembre  2020, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, 2 Gennaio 2021.

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