Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 31 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0014 del 23 luglio 2021
Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procura Federale
Massima: Deve essere disposta la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS della FIGC, i ricorsi ed i reclami sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva. Il sesto comma della medesima disposizione prevede che “i contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono restituiti”. Nel caso di specie, il reclamo è stato accolto parzialmente e riguarda un giudizio disciplinare promosso nei confronti del sig. Z., in qualità di Presidente del Comitato regionale Lazio FIGC LND. La ratio della disposizione è di tutelare un settore, quale quello dilettantistico (analogamente a quello giovanile e scolastico), caratterizzato da risorse economiche limitate e di non aggravare i soggetti che operano in tale settore del pagamento del citato contributo, nelle ipotesi in cui la domanda da essi proposta risulti almeno parzialmente fondata. Il legislatore sportivo, con la locuzione “in ambito LND”, utilizza un enunciato linguistico molto ampio; il che non consente di escludere dal relativo ambito applicativo i giudizi aventi ad oggetto un procedimento disciplinare avverso i Presidenti o altre figure apicali del Comitato regionale LND.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 2 del 16/03//2016 – www.coni.it
Istanza: Richiesta CONI su modalità versamento contributo di accesso giustizia CONI in caso di pluralità di soggetti ricorrenti
Massima: L’art. 59, comma 4, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva prevede l'obbligo del versamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI contestualmente alla presentazione di un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport e quale condicio sine qua non ai fini della regolare e rituale proposizione del ricorso medesimo. Si possono avere due casi Nel primo caso, se la parte ricorrente - ancorché composta da più soggetti ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse - impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, il contributo non potrà che essere unico e verrà versato una sola volta, in solido, da tutti i firmatari dello stesso ricorso. Infatti la parte che propone il ricorso contro la decisione in cui è risultata soccombente nella precedente fase di giudizio, può essere composta da più soggetti (soggettivamente complessa); nel qual caso tale parte, impugnerà il provvedimento con un unico ricorso sottoscritto da più soggetti che costituiranno un’unica parte processuale. Pertanto, ciò che rileva ai fini del pagamento del contributo unificato è la parte processuale che potrà essere costituita da uno o più soggetti e che sconterà quindi il pagamento di un unico contributo. Nell’altra ipotesi in cui i soggetti “costituiti” nella pregressa fase di merito, intendano impugnare autonomamente la decisione adottata: in questo caso ci troviamo nell’ipotesi di più parti processuali, in cui ognuno proporrà un ricorso autonomo, versando ognuno il relativo contributo. Anche in tale ipotesi prevale l’applicazione ed il richiamo ai principi e le norme generali del processo civile seppure con il limite della loro «compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» Ai sensi dell’art. 60, la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, nel solo caso di impugnazione incidentale, hanno altresì l’obbligo di versare il contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni e di darne attestazione unitamente alla memoria depositata al Collegio di Garanzia dello Sport e contestualmente trasmessa alla parte ricorrente. Per completezza di segnala la fattispecie dell’in tervento del terzo , qualora abbia nella controversia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto, e sia legittimato ad avvalersi delle norme procedurali della giustizia sportiva. Anche questo atto, deve osservare, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la proposizione del ricorso comprese quelle relative agli adempimenti amministrativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.