Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 42 del 03/06/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, V.F. - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.

Parti: A.S.D. Ilvamaddalena 1903/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND

Massima: Il ricorso al Collegio di Garanzia non è inammissbile per l’omessa notifica alla FIGC, se questa si costituisce, sanando così l’improcedibilità ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, nella fattispecie data, la FIGC doveva ritenersi parte intimata, con la conseguenza che, come già ritenuto da questo Collegio di Garanzia (Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39): Lomessa chiamata in giudizio dei contro interessati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dallart. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione dtutte le parti interessate allesito del giudizio, ove per contro interessato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dellart. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dellutilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dellatto.(cfr.pure, Collegidi Garanzidello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018). Né può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dalla FIGC, in quanto depositaria dellinteresse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziali endofederali, a maggior ragione quando si tratta di statuizioni direttamente incidenti sul risultato sportivo ovvero inerenti al rispetto delle regole di condotta degli atleti. Senonc, come si è narrato in fatto, la FIGC ha provveduto a costituirsi spontaneamente, a seguito della comunicazione curata dalla Segreteria del Collegio della Garanzia dello Sport a mente dellart.59 CGS Coni. A tal proposito, occorre ricordarche detta norma  tende a rendernota alla Federazione interessata lesistenza del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque soddisfa lesigenza di suscitare un eventuale intervento, di per sé non finalizzato allaccettazione del contraddittorio. Nondimeno, nel caso che ci occupa, la costituzione curata dalla FIGC risulta spiegare le difese in diretta contraddizione con le ragioni della ASD ricorrente e, pertanto, come già ritenuto da questo Collegio (cfr. decisione n.26/2021), siffatta condotta processuale ha realizzato leffetto sanante atta ad escludere leccepita inammissibilità.

 

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