Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 43 del 04/06/2021www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020. Con tale ultima decisione era stata irrogata al B.la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico.

Parti: A. B./Associazione Italiana Arbitri

Massima: E’ inammissibile per  tardività il ricorso proposto dall’associato AIA al fine di ottenere lannullamento della delibera della Commissione di Disciplina dAppello dellAIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020. Con tale ultima decisione era stata irrogata al Bonavia la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico….Osserva preliminarmente il Collegio che il Capo II del Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva CONI - rubricato Procedimenti” -  disciplina in modo puntuale ed esaustivo le modalità di instaurazione del giudizio innanzi all’odierno organo giudicante, stabilendo che il ricorso debba essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia entro trenta giorndalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 59, primo comma, CGS CONI). Si tratta, allevidenza, di un termine processuale perentorio ed inderogabile, modellato sulle medesime caratteristiche dei termini impugnatori del processo civile mediante il generale rinvio contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva allart. 2, comma 6, secondo il quale gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività alle norme generali del processo civile, oltreché, in virtù dellulteriore richiamo - contenuto nel citato art. 2, comma 2, CGS - ai consolidati e trasversali principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. La natura perentoria del termine di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia - e la ratio delle norme in tema di instaurazione del processo sportivo - è, altresì, confermata dalla costante giurisprudenza del Collegio il quale, pur con riferimento ad una questione relativa ad unimpugnazione di primo grado nellambito di un giudizio endofederale, ha sancito che come concordemente statuito dalla giurisprudenza anchdi legittimità, iregimdelle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico allordinato e celere andamento del processo, la tardività della domanda è rilevabile dufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza lintervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine(Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, n. 54 dell1 luglio 2019; cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 24858 del 24 novembre 2011). Sempre in ordine alla natura ed alla portata dei termini processuali afferenti il giudizio innanzi allodierno Collegio - ed alle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi -, la giurisprudenza sportiva di legittimità  ha seccamentindividuatcome ordinatorio il diverso termine di cui all’art. 60, comma 1, CGS CONI previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, poiché il mancato rispetto di tale termine non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata(Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46 del 6 agosto 2018), laddove contrariamente i termini previsti dagli artt. 59, comma 5, e 60, comma 4, CGS hanno natura perentoria e decadenziale, derivando dal loro mancato rispetto, rispettivamente, l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo e l’impossibilità per il collegio giudicante di tenere conto delle memorie o istanze tardivamente presentate(Cfr. Decisione n. 46/2018 cit.). Ne discende, pertanto, la pacifica natura perentoria e decadenziale del termine di cui allart. 59, primo comma, CGS che disciplina limpugnazione principale. Ciò premesso e chiarito, procedendo allesame del ricorso proposto dal Bonavia, delle memorie delle parti costituite e della documentazione allegata - ed in particolar modo, della produzione offerta dalla difesa dellAIA - emerge in modo inequivocabile la tardività del gravame, in violazione del superiore dettato codicistico. Rileva, alluopo, il Collegio che con la gravata decisione - Delibera n. 020 del 26 gennaio 2021 - la Commissione di Disciplina dAppello ha in parte motiva statuito che la presente Decisione sia inviata in forma integrale esclusivamente allAssociato appellante ed alla Procura Arbitrale(cfr. Decisione impugnata, pag. 8): lonere di comunicazione disposto dalla Commissione giudicante deve essere integrato con la previsione dellart. 11, quarto comma, CGS CONI, a mente del quale le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con lin alla relativa pagina accessibile dalla ome page. l termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazionedella decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. a pubblicazione in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista []”. La documentazione versata in atti dalla difesa dellAIA - anche a fondamento delleccezione di tardività del ricorso - conferma la correttezza e completezza di tali incombenti, atteso che la delibera n. 020 de qua è stata dapprima pubblicata sul sito istituzionale dell’AIA in data 26 gennaio 2021 (cfr. all. n. 17 AIA) e successivamente trasmessa a mezzo racc a/r allassociato Bonavia, mediante plico spedito in data 3 febbraio 2021 e ricevuto in data 5 febbraio 2021: tali ultime circostanze sono confortate da pari supporto documentale, avendo parte resistente prodotto sia la distinta analitica per raccomandate a/r - ove è indicato il nome del destinatario, lindirizzo ed il codice della spedizione - che lestratto dal sito Poste Italiane recante la tracciatura della spedizione. La difesa della stessa resistente ha, infine, prodotto lavviso di ricevimento recante la data di ricezione del plico. La superiore eccezione di tardività del presente gravame sollevata dallAssociazione Italiana Arbitri resistente - provata in via documentale - non è stata adeguatamente confutata, con pari strumento probatorio, dalla difesa del ricorrente B., la quale, con la propria memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, si è limitata a formulare rilievi inconferenti quanto fuorvianti laddove, cennando alleccezione estremamente formalistica e parcellizzatache lAIA si diletta ad opporre ai suoi stessi associati(cfr. memoria ex art. 60 Bonavia, pag. 1), ha erroneamente sostenuto lomesso deposito da parte della resistente della ricevuta di effettiva ricezione del plico, asserendo, peraltro, in assenza di alcun riscontro documentale, che il plico fosse stato ritirato dallodierno ricorrente in data successiva rispetto a quella indicata nellavviso di ricevimento in atti. In argomento osserva il Collegio - sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - che in presenza delleccezione di tardività dell’impugnazione il ricorrente ha lonere di provare la tempestività della stessa(da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 22243 del 14 ottobre 2020), ed il giudice è tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta accertando, attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione(Cass. Civ., Sez. II, n. 9958 del 27 maggio 2020). Con riferimento al ricorso in esame, è evidente come, a fronte delleccezione di tardività proposta dalla resistente AIA, parte ricorrente non abbia in alcun modo fornito prova idonea della tempestività del gravame proposto, sia con la già citata memoria ex art. 60 CGS, sia alludienza del 5 maggio 2021; ed è altresì evidente che detto contegno processuale travolge in toto il gravame.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 33 del 01/10/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013

Parti: V. F./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Inammissibile in quanto tardivo è il ricorso proposto avverso la decisione della CGF che ha sanzionato il ricorrente con anni 5 di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale….Il Collegio ritiene, innanzitutto, certamente tardiva (e quindi irricevibile) l’impugnazione proposta in via autonoma, considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, mentre, nella fattispecie, il sig. F. ha proposto ricorso davanti all’Alta Corte, avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013, comunicata in pari data, solo il 5/6 agosto 2014, dopo che sulla questione si era pronunciato il TNAS che aveva respinto la sua istanza con lodo arbitrale in data 15 luglio 2014 (comunicato il 4 agosto 2014). Né i termini (perentori) per la proposizione del ricorso davanti all’Alta Corte possono ritenersi sospesi (o interrotti) per effetto della proposizione dell’istanza di arbitrato davanti al TNAS, mancando qualsiasi disposizione che consenta tale sospensione (o interruzione) e considerata l’alternatività dei due rimedi che, fino alla recente riforma della giustizia sportiva, erano previsti avverso le decisioni della giustizia federale. Per principio pacifico, peraltro, un termine perentorio può essere sospeso (o interrotto) solo per effetto di una disposizione che ciò espressamente preveda. Il ricorso deve ritenersi, peraltro, inammissibile anche se inteso come prosecuzione/riassunzione del procedimento che era stato avviato davanti al TNAS, con l’istanza di arbitrato, e che si è concluso con il citato lodo con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 15 luglio 2014, ha respinto per incompetenza la domanda del signor F. In proposito si deve osservare che i dubbi esistenti sull’applicazione dell’istituto della translatio iudicii alla giustizia sportiva, determinati dalla diversa natura degli organi di giustizia e dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti di settore, sono stati di recente superati da questa Alta Corte a seguito della decisione con la quale la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, delle regole sulla translatio iudicii, dettate dall’art. 50 c.p.c. Questa Alta Corte ha, quindi, affermato che “anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale” (decisioni n. 33 del 2013 e n. 7 del 2014) ed ha ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 ha affermato il principio secondo cui “l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”, per cui occorre garantire la “conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”. Il Collegio condivide i principi espressi nella citata giurisprudenza, ma ritiene che, nel caso di specie, il principio della translatio iudicii non possa trovare comunque applicazione. Infatti il TNAS, nel citato lodo del 15 luglio 2014, non ha affermato, con una pronuncia solo dichiarativa, la sua incompetenza, sulla questione per la quale il signor F. aveva chiesto l’emanazione di un lodo arbitrale -- e non ha nemmeno affermato il diritto della parte di ricorrere, quindi, all’Alta Corte, in virtù del principio della translatio iudicii, con l’assegnazione di un termine per la riassunzione del procedimento-- ma ha “respinto” l’istanza di arbitrato proposto dal sig. F., a causa della ritenuta incompetenza funzionale, senza fare alcun riferimento, nel dispositivo, ad una possibile riassunzione del procedimento davanti all’Alta Corte. Alla pronuncia di rigetto del lodo ha fatto poi seguito la condanna del signor F. al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, in applicazione del principio della soccombenza (espressamente richiamata nella motivazione). In conseguenza, considerato che, nel sistema della giustizia sportiva (anteriore alla riforma del luglio del 2014), l’Alta Corte non è l’organo di appello dei lodi pronunciati dal TNAS, che sono impugnabili eventualmente davanti alla Corte d’Appello, ma è organo di giustizia alternativo al TNAS (per le questioni riguardanti diritti indisponibili), nella fattispecie, devono ritenersi, con l’emanazione del lodo arbitrale di rigetto, esauriti i rimedi concessi dalla giustizia sportiva avverso le decisioni della giustizia federale. Anche per questo motivo, il ricorso ora proposto davanti all’Alta Corte dal signor F. deve ritenersi inammissibile.

 

Decisione Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva C.O.N.I.: Decisione n. 32 del 01/10/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013

Parti: P. F./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Inammissibile in quanto tardivo è il ricorso proposto avverso la decisione della CGF che ha sanzionato il ricorrente con anni 5 di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale….Il Collegio ritiene, innanzitutto, certamente tardiva (e quindi irricevibile) l’impugnazione proposta in via autonoma, considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, mentre, nella fattispecie, il sig. F. ha proposto ricorso davanti all’Alta Corte, avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013, comunicata in pari data, solo il 5/6 agosto 2014, dopo che sulla questione si era pronunciato il TNAS che aveva respinto la sua istanza con lodo arbitrale in data 15 luglio 2014 (comunicato il 4 agosto 2014). Né i termini (perentori) per la proposizione del ricorso davanti all’Alta Corte possono ritenersi sospesi (o interrotti) per effetto della proposizione dell’istanza di arbitrato davanti al TNAS, mancando qualsiasi disposizione che consenta tale sospensione (o interruzione) e considerata l’alternatività dei due rimedi che, fino alla recente riforma della giustizia sportiva, erano previsti avverso le decisioni della giustizia federale. Per principio pacifico, peraltro, un termine perentorio può essere sospeso (o interrotto) solo per effetto di una disposizione che ciò espressamente preveda. Il ricorso deve ritenersi, peraltro, inammissibile anche se inteso come prosecuzione/riassunzione del procedimento che era stato avviato davanti al TNAS, con l’istanza di arbitrato, e che si è concluso con il citato lodo con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 15 luglio 2014, ha respinto per incompetenza la domanda del signor F. In proposito si deve osservare che i dubbi esistenti sull’applicazione dell’istituto della translatio iudicii alla giustizia sportiva, determinati dalla diversa natura degli organi di giustizia e dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti di settore, sono stati di recente superati da questa Alta Corte a seguito della decisione con la quale la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, delle regole sulla translatio iudicii, dettate dall’art. 50 c.p.c. Questa Alta Corte ha, quindi, affermato che “anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale” (decisioni n. 33 del 2013 e n. 7 del 2014) ed ha ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 ha affermato il principio secondo cui “l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”, per cui occorre garantire la “conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”. Il Collegio condivide i principi espressi nella citata giurisprudenza, ma ritiene che, nel caso di specie, il principio della translatio iudicii non possa trovare comunque applicazione. Infatti il TNAS, nel citato lodo del 15 luglio 2014, non ha affermato, con una pronuncia solo dichiarativa, la sua incompetenza, sulla questione per la quale il signor Franza aveva chiesto l’emanazione di un lodo arbitrale -- e non ha nemmeno affermato il diritto della parte di ricorrere, quindi, all’Alta Corte, in virtù del principio della translatio iudicii, con l’assegnazione di un termine per la riassunzione del procedimento-- ma ha “respinto” l’istanza di arbitrato proposto dal sig. F., a causa della ritenuta incompetenza funzionale, senza fare alcun riferimento, nel dispositivo, ad una possibile riassunzione del procedimento davanti all’Alta Corte. Alla pronuncia di rigetto del lodo ha fatto poi seguito la condanna del signor F. al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, in applicazione del principio della soccombenza (espressamente richiamata nella motivazione). In conseguenza, considerato che, nel sistema della giustizia sportiva (anteriore alla riforma del luglio del 2014), l’Alta Corte non è l’organo di appello dei lodi pronunciati dal TNAS, che sono impugnabili eventualmente davanti alla Corte d’Appello, ma è organo di giustizia alternativo al TNAS (per le questioni riguardanti diritti indisponibili), nella fattispecie, devono ritenersi, con l’emanazione del lodo arbitrale di rigetto, esauriti i rimedi concessi dalla giustizia sportiva avverso le decisioni della giustizia federale. Anche per questo motivo, il ricorso ora proposto davanti all’Alta Corte dal signor F. deve ritenersi inammissibile.

 

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