Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite - Decisione n. 40 del 08/05/2023

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. F.B. e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti del ricorrente, dott. A.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.P., la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.C., la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. E.V., la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (P.N., P.G., A.G.-V., C.M.H., D.M., F.R.), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. M.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

Impugnazione Istanza: F.C. Juventus S.p.A. / FIGC /  Procura Federale FIGC - dott. A.A. / FIGC /  Procura Federale FIGC - sig. F.P. / FIGC /  Procura Federale FIGC

Massima: Infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo la violazione dell’art. 54 del CGS CONI, in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., 6 C.E.D.U., 2 CGS CONI e 44 C.G.S. FIGC, oltre che agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, per la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per la violazione del diritto di difesa, in correlazione al richiamo al principio contabile IAS 38 § 45 e ss. e, in ogni caso, insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta violazione disciplinare ex art. 4 CGS FIGC in rapporto ad un principio contabile non rilevante e nemmeno accertato come applicabile.…per giurisprudenza costante, il Collegio di Garanzia, in quanto giudice di legittimità, non può entrare nel merito delle valutazioni compiute dagli organi di giustizia delle Federazioni a meno che tali valutazioni non siano state determinate da evidenti errori di fatto o siano viziate per manifesta illogicità. Tali vizi non si manifestano nella decisione impugnata, che ricostruisce con precisione tutti gli elementi fattuali sulla base dei quali è stata adottata e, con una motivazione assolutamente congrua, ne trae le conclusioni ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal CGS della FIGC. In particolare, gli stessi elementi che sono stati posti a base del giudizio rescissorio, ulteriormente integrati nella motivazione, sono stati correttamente utilizzati ai fini del giudizio rescindente. In tale contesto, non possono essere censurati singoli elementi della amplissima motivazione se non per la loro manifesta erroneità, tale da avere condotto ad un travisamento della realtà che si è riprodotta sull’esito del giudizio. In relazione alla questione riguardante i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia, che si ripropone anche nella vicenda in esame, si deve ribadire che tale sindacato è solo di legittimità e che, pertanto, come è stato più volte ricordato, al Collegio è preclusa una nuova valutazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti quando questi siano stati già compiutamente valutati dal giudice federale ed indicati nella motivazione della decisione adottata. Con la decisione a Sezioni Unite n. 41 del 2021, il Collegio di Garanzia, ribadendo precedenti decisioni, ha ricordato che “Non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione”. Tali principi, per le Sezioni Unite, sono coerenti anche con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Nella fattispecie, la sentenza impugnata si basa, come si è detto, su un solido complessivo impianto motivazionale e non si manifesta un evidente travisamento della realtà, a prescindere dalle valutazioni che possono essere fatte su singoli punti della motivazione che non sono comunque decisivi sull’esito del giudizio. Ciò premesso, si deve osservare che il riferimento al principio contabile IAS (International Accounting Standards) 38, §§ 45, sul quale, in particolare, si sono soffermati gli avvocati difensori nell’udienza dibattimentale del 19 aprile 2023, costituisce solo una parte della motivazione di una decisione che richiama tale principio in alcuni brevi periodi, nelle pagine 23 e 24, e che risulterebbe comunque coerente e non manifestamente illogica anche a prescindere da tale riferimento. Il principio contabile appare, peraltro, correttamente e compiutamente analizzato dalla Corte Federale d’Appello. Va ricordato che si tratta di un principio contabile internazionale approvato dal Board dello IASC nel luglio del 1998 e che è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999. ome chiarito anche dall’IFRS – International Financial Reporting Standards, la finalità di questo principio è quella di definire il corretto trattamento contabile delle attività immateriali non specificamente trattate in altri Principi Contabili Internazionali. Esso precisa come determinare il valore contabile delle attività immateriali.  Non si tratta, quindi, di un principio “nuovo” che non poteva essere applicato che successivamente alla più volta citata delibera della CONSOB del luglio 2022. Peraltro, in ragione delle connotazioni societarie della Juventus F.C. S.p.A. – società quotata nei mercati regolamentati -, alla stessa sono applicabili i principi contabili internazionali IAS/IRFS, ai sensi del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, tra i quali rileva, come peraltro riportato nella impugnata decisione, lo IAS38, paragrafo 45, il quale fa riferimento alle attività immateriali il cui costo è valutato al fair value (valore equo). La peculiarità del sistema  regolamentare  delle società calcistiche professionistiche, e della disciplina loro riservata dalle norme federali, non può comunque derogare a quanto previsto dai Principi Contabili OIC e dagli ulteriori criteri generali contenuti nella disciplina nazionale codicistica e sovranazionale (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, sentenza n. 45/2022). La decisione della Corte Federale d’Appello basa le sue motivazioni su un giudizio globale di valutazione dell’attendibilità dei bilanci ai fini della sussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, richiamando, preliminarmente, la differenza tra operazione a specchio o incrociata, apparentemente indipendente, e operazione a effetti permutativi, ritenendo rilevante “la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute” e, quindi, l’essersi volutamente sottratti all’applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito, citando anche la delibera CONSOB n. 22482/2022 a sostegno di tale tesi, avendo l’Organismo di Vigilanza contestato proprio la policy contabile applicata alle plusvalenze incrociate. Per quanto rileva ai fini del giudizio di legittimità, nella citata delibera si chiarisce che dalla verifica ispettiva è emerso che le operazioni di cessione e acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori riproducono, nella sostanza, gli effetti di operazioni di permuta, in cui una o più attività viene acquisita in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie, sottolineando che per rappresentare la sostanza di tali operazioni, esse devono essere rappresentate in bilancio in maniera unitaria, applicando la disciplina dettata dal paragrafo 45 dello IAS 38 per le operazioni di permuta. La Consob ha verificato operazioni incrociate effettuate nei bilanci 2020/2021 e le ha considerate erroneamente contabilizzate a causa della mancata applicazione del paragrafo 45 dello IAS 38. Trattandosi di permute, l’applicazione del predetto principio contabile non avrebbe consentito l’iscrizione della plusvalenza. Quantomeno 10 su 15 operazioni esaminate sarebbero state da rappresentare ai sensi del paragrafo 45 dello IAS 38, in applicazione del principio della sostanza sulla forma, come richiesto dai principi contabili internazionali IAS/IFIRS. Dal mutato quadro fattuale, “radicalmente diverso da quello esaminato nella decisione revocata”, anche a seguito dell’esame del copioso materiale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino, sono, pertanto, emersi comportamenti non corretti, che hanno assunto il carattere della sistematicità e, quindi, effetti ripetuti sul bilancio societario. Con un ragionamento privo di vizi logici e motivazionali tali verifiche contabili sono state ritenute concretizzare la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 4, comma 1, del CGS FIGC. Peraltro, come si è già ricordato in precedenza, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, né tantomeno dei principi del contraddittorio e del giusto processo, atteso che sia i deferiti sia la Società hanno potuto pienamente esercitare il loro (insopprimibile) diritto di controdedurre nel corso del giudizio, poiché, come precisato nella sentenza impugnata, “fonte del quadro fattuale del quale si discute è per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica (cui si collega il procedimento CONSOB) e… dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo (art. 119, comma 6, CGS FIGC) le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia”. Correttamente e sufficientemente motivata è la sentenza impugnata anche sul punto che specificamente affronta i riflessi sull’ordinamento sportivo e l’applicazione degli articoli 4 e 31, comma 1, CGS della FIGC, ricostruendo la gerarchia dei valori sportivi affermati con i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, che hanno  una valenza assoluta  tale  da rendere “meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali che siano utili all’accertamento di tali valori”. Né la Corte Federale d’Appello, formulando l’addebito disciplinare, ha omesso di indicare con chiarezza - proprio per assicurare il diritto di difesa in termini di effettività – quale fosse in concreto la condotta tenuta e quali le conseguenze di quest’ultima ai fini dell’applicazione dei predetti articoli del CGS FIGC. Per converso e proprio in applicazione dei principi applicati e sopra richiamati nei confronti dei deferiti e della Società Juventus F.C. S.p.A., la Corte d’Appello Federale, con un procedimento logico-giuridico coerente e non viziato, si è espressa tenendo distinte le posizioni della Società Juventus F.C. S.p.A. e delle altre società deferite, motivando correttamente la sentenza impugnata sul diverso materiale probatorio acquisito dal quale è emerso il profilo di indiscutibile sostanziale differenza, consistente nell’occasionalità dei comportamenti ascrivibili alle predette società a differenza di quello della Juventus F.C. S.p.A., che è risultato connotarsi come “sistematico e non isolato”.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 16 del 13/02/2023 

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla suddetta istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS

Impugnazione Istanza: Paganese / FIGC_/ Procura Federale della FIGC / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Massima: Allorquando il ricorso alla Collegio di Garanzia si risolve in una rivalutazione del merito della vicenda è inammissibile. Pertanto è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della CFA  - che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 40.00,00 a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III — Criteri Sportivi e Organizzativi — capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con C.U. n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e) e per la violazione dell’art 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III — Criteri Sportivi e Organizzativi — capo A), n. 1), lett f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con C.U. ii. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)…In particolare, dal primo motivo emerge ictu oculi (vds. p. 6 del Ricorso, ove si afferma che «il fatto che la mentovata ricorrente, a differenza di quanto avvenuto nel settore maschile, non riuscisse a tesserare almeno venti calciatrici tra i cinque ed i dodici anni di età e ad iscrivere una squadra femminile al Campionato Under 15, ciò, ferme restando la lamentate lacune strutturali, dipendeva dalla ostinata quanto comprensibile ritrosia dei rispettivi genitori, estremamente preoccupati, in un periodo di incredibili ambasce, a livello sia sanitario che logistico, di sottoporre le proprie ragazze (anzi, per molti versi, bambine) a spostamenti lunghi ed estenuanti, per diversi giorni alla settimana») una richiesta al Collegio di valutare tali circostanze fattuali al fine di giungere ad una «esclusione, nei confronti della odierna istante, di qualunque addebito disciplinare e con totale ed incondizionata cancellazione della draconiana sanzione pecuniaria comminata alla Società medesima» (p. 7 del Ricorso). È evidente che un incedere di tal fatta si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, inibita a questo Collegio in ossequio al consolidato orientamento secondo il quale è precluso, in sede di legittimità, al Collegio di Garanzia, che agisce quale giudice di ultima istanza, l’esame nel merito della vicenda processuale, sulla quale si sono espressi gli organi della giustizia federale (tra le tante, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71). Secondo tale indirizzo, cui questo Collegio non intende discostarsi, la rivalutazione delle risultanze istruttorie rientra esclusivamente nelle prerogative del giudice di merito; così come esula dall’ambito operativo del Collegio di Garanzia l’esame di censure tendenti «a sollecitare una interpretazione alternativa dei fatti accertati», ovvero a mettere in rilievo «la debolezza di alcune prove rilevanti nella impugnata decisione», ovvero, ancora, miranti a una diversa «ricostruzione dei fatti che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi e dei fatti salienti» (Sez. I, 3 maggio 2019, n. 31), in aderenza alla regula iuris contenuta nell’art. 54 del CGS CONI. V’è da considerare, oltre alla inesistenza di alcuna violazione del citato Sistema delle Licenze Nazionali di Serie C, che neppure potrebbe essere invocata una ipotesi di forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità della ricorrente. Come di recente ricordato da questa Sezione, infatti, «le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono state descritte dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente» (Sezione I, decisione n. 40/2022; in argomento, altresì, decisioni n. 42/2020 e n. 58/2020). Ora, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici di merito, che  a ragione sottolineano  le c.d. obbligazioni alternative e facoltative, le circostanze addotte non possono aver rilievo alcuno laddove si voglia ritenere, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una obbligazione alternativa o, come nel caso di specie, di una obbligazione alternativa multipla. Dall'esame degli atti si evince che, allorquando era scaduto il termine assegnato dalle norme per l'adempimento delle obbligazioni assunte (1° febbraio 2022), la Paganese, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta. Di conseguenza, l'impossibilita dedotta (a prescindere dalla sua rilevanza), sia essa per colpa o meno del debitore, di eseguire le prestazioni di cui alle lett. e) ed f), capo A), n. I), Titolo III, del Sistema delle Licenze, aveva determinato il sorgere dell'obbligo di eseguire una delle prestazioni alternative rimasta possibile. Obbligo, anch'esso, rimasto inadempiuto. In altri termini, ove anche si volesse dare rilievo alla circostanza che, per ragioni non imputabili, le prestazioni di cui alle lett. e) ed f), capo A), n. 1), Titolo III, del Sistema delle Licenze siano divenute impossibili, la Paganese avrebbe ben potuto, per liberarsi dall'obbligazione, eseguire le altre prestazioni previste da tali norme, tenendo anche conto del fatto che le prestazioni poste come alternative non necessitavano di ulteriori impianti sportivi o di trasferte per gli allenamenti. Al medesimo risultato si perviene anche laddove le obbligazioni in questione si vogliano considerare come facoltative.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 116 del 20/12/2021

Decisione impugnata: Decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 4 dell'11 settembre 2020, con motivazioni rese in data 30 settembre, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado dalla Commissione di Disciplina Regionale AIA e, in accoglimento dell'eccezione preliminare della Procura Arbitrale, è stata confermata, a suo carico, la sanzione della sospensione per 14 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2020 e sino al 27 aprile 2021, per molteplici contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 del Regolamento dell'AIA e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA.

Impugnazione Istanza: G. C./Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:….in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 14/2017; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 57/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 55/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 53/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 50/2016). Il ricorso si incentra sul problema pregiudiziale della tardività dell’impugnazione, che ha impedito l’esame nel merito da parte della Commissione di Disciplina d’Appello, per questo gravata dal ricorrente. La Procura ha, infatti, eccepito la inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità dell’appello tempestivamente notificato, “in quanto incompleto di tutte le pagine essendo composto di 9 pagine su 17”, essendo stata, poi, la copia completa comunicata alla Procura medesima solo dopo il decorso del termine perentorio di 15 giorni (fissato per l’impugnazione dall’art. 10, Norme Disc. AIA, che espressamente specifica che tale termine è “perentorio” e che deve essere rispettato “a pena di inammissibilità” – cfr., comma 2 dell’art. 10 cit.). Una simile eccezione, poiché fondata su una norma che stabilisce le regole del procedimento, non può reputarsi contraria alla lealtà sportiva, né atto di abuso del diritto, dovendosi peraltro considerare che la decadenza per decorso del termine della impugnazione sarebbe rilevabile anche d’ufficio. Ed invero, in merito alla doglianza di eccessivo formalismo, il giudice appare avere correttamente valutato che la lettura di oltre la metà delle pagine mancanti dell’atto fosse essenziale per la adeguata comprensione del contenuto e, dunque, di gravità tale da non poter essere trascurata. Tale incompletezza non può essere superata nemmeno considerando la deduzione del ricorrente circa la completezza della notifica ricevuta (anche, come prescritto dal medesimo art. 10, comma 2, cit.) dal giudice a quo: invero, la Commissione di primo grado (sebbene sia indicata come destinataria della notifica, evidentemente per altre finalità, quale, ad esempio, la trasmissione del fascicolo) non è un contraddittore nel procedimento di appello e, pertanto, la prospettata completezza di tale notifica non può sanare il vizio eccepito dalla Procura, non potendosi imporre a carico di questa il dovere di procurarsi altrove le pagine mancanti. Anche ad avviso di questo Collegio la questione è risolvibile secondo i principi della sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18121/2016, la quale statuisce chiaramente la inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia depositato nella sua integrale completezza entro il termine di decadenza, ciò che resta imprescindibile e necessario anche ove il vizio della notifica dell’atto incompleto venga sanato (con efficacia ex tunc) mediante una nuova notifica dell’atto completo.Si legge nella motivazione, infatti, che: “la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno della impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale dell’atto…”. Tanto premesso, a prescindere da ogni valutazione sui difetti di autosufficenza del ricorso e di specificità dei motivi siccome articolati, ne consegue che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, prima ancora che infondati, perché implicano valutazioni di fatto che il Collegio di Garanzia non può svolgere.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 114 del 15/12/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, in data 18 gennaio 2021, con cui, nei procedimenti riuniti nn. 061 - 062/CFA, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC, emessa con C.U. n. 183, pubblicato in data 4 dicembre 2020 (con la quale all'odierno ricorrente era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2021), è stata rideterminata la medesima sanzione inflitta al sig. F. fino al 31 dicembre 2023.

Impugnazione Istanza: M. G. F./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI e altri

Massima: Il ricorso è inammissibile. Giova preliminarmente ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale codificazione è stata più volte ribadita all’interno della giurisprudenza di Questo Collegio. Il ricorrente tenta di far germogliare il seme del dubbio nell’intestata Giustizia, ponendo e sottolineando presunte violazioni procedurali o comunque di norme sostanziali dell’ordinamento sportivo. Così non è perché la Corte a quo, facendo corretta applicazione sia delle norme federali che dei principi più volte espressi anche da Questa Sezione, ha esaminato e correttamente motivato e sanzionato le condotte poste in essere dal ricorrente, anche sottolineando come alcune questioni sollevate in via di ammissibilità dal ricorrente medesimo fossero state analizzate e rinunziate dalla Procura Federale. D’altra parte, la enunciazione dei motivi di censura è talmente lacunosa che alcun pregio argomentativo possono trovare le ragioni ad essi sottostanti. Sul punto è opportuno sottolineare, seguendo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione - a cui, secondo quanto innanzi esplicitato, Questo Collegio si uniforma -, che “Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366, n. 4, del Codice di procedura civile” (Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744). Va anche sottolineato, sempre in relazione ai dedotti motivi di doglianza, come gli stessi attengano a circostanze di fatto che il ricorrente avrebbe voluto decise secondo una prospettazione in linea con la propria interpretazione, con ciò non denunciando, come pure vorrebbe propugnare, vizi di legittimità, ma riproponendo valutazioni di merito, il che, come è noto, non è possibile nella odierna sede e tale condotta va sanzionata con la inammissibilità; ad avvalorare i principi appena richiamati, ancora una volta la Suprema Corte la quale, seppur in un contesto contrattuale, ha affermato il principio di diritto, secondo cui “il sindacato di legittimità può avere a oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito, così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati. In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra” (Cass. Civ., sez. II, 4 giugno 2021, n. 15612). Alla luce delle prefate argomentazioni, va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, in corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. anche liddove, come nel caso di specie, il ricorso sia inammissibile (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12484).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 108 del 01/12/2021

Decisione impugnata: Decisione resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno dalla Corte Federale d'Appello - SS.UU.- della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni nel giudizio di reclamo n. 127/2020, confermativa della decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020 del 5 marzo 2020 e comunicata il successivo 10 marzo a mezzo pec, emessa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020, per effetto della quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 35.000,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC.

Impugnazione Istanza: E. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso avvero la deciisone della CFA che ha sanzionato il ricorrente con l'ammenda pari ad € 35.000,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC…Invero, quest’ultimo, con entrambe le doglianze, ha riproposto le medesime argomentazioni già vagliate dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d’Appello, limitandosi ad una critica generica del giudicato. È opportuno rammentare che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, entro i quali interviene come: • giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI; • giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Ai fini del presente giudizio, rileva il suo ruolo di “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, il sopra citato art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Pertanto, a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedano una “rivisitazione” dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici federali. Come statuito da costante giurisprudenza di questo Collegio, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata” (cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 19 dicembre 2017). Ed infatti, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)” (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, decisione n. 37 del 16 maggio 2019). In forza dei principi sopra richiamati, appare evidente come entrambe le doglianze lamentate dal ricorrente siano fondate su mere argomentazioni di fatto che esulano, quindi, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sezione Quarta, decisione n. 14/2016). Si ribadisce, ancora una volta, che, “in sede di giudizio d’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali d’appello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad un’interpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015)” (cfr., Collegio di Garanzia CONI, S.U., decisione n. 93/2017, cit.). I principi sopra enunciati si conformano, peraltro, all’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione e la scelta delle risultanze probatorie, più idonee a sorreggere la motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf. Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/2006, 9662/2001; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. Lav., n. 3535/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 63 del 1° ottobre 2018).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 95 del 10/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 019/CFA, resa, in data 21 settembre 2020, dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC, con la quale, in reiezione del reclamo interposto dal ricorrente, sono state confermate, a carico del medesimo, le sanzioni dell'inibizione per 4 anni e dell'ammenda di € 50.000,00, per la violazione, in concorso con altri tesserati, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 30, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC attualmente in vigore.

Impugnazione Istanza: V. D. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Occorre… evidenziare la natura di giudizio a critica vincolata del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come sancito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, oltre al parallelo principio di autosufficienza del ricorso che “impone al ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, a pena di inammissibilità del ricorso, la proposizione di un’impugnativa i cui motivi siano chiaramente esposti all’interno del ricorso, con specifico richiamo alle categorie giuridiche di riferimento e con puntuale indicazione delle norme di diritto che si intendono violate”. Ebbene, il motivo di gravame in oggetto non ha individuato le norme dell’ordinamento sportivo asseritamente violate dalla Corte Federale di Appello, trincerandosi dietro il non pertinente richiamo a generali principi, anche di natura costituzionale, che non possono essere irritualmente utilizzati in sede di legittimità per aggirare la barriera del filtro di ammissibilità previsto dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Detto motivo, in verità, costituisce una mera riproposizione di quanto già formulato dal ricorrente in sede di reclamo; su tale profilo, la Corte di merito ha statuito con motivazione puntuale e legittima in punto di diritto, rilevando come l’accertamento del Tribunale di Federale fosse in linea sia con l’impianto accusatorio, sia con il nucleo centrale dei fatti posto a base dell’incolpazione nei confronti del D. S. Ogni ulteriore valutazione è esclusa dal sindacato e dalla cognizione dell’odierno Collegio - ed il motivo risulta inammissibile anche per tale ulteriore profilo -, atteso che, come oramai graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sportiva, “un riesame del merito delle questioni sottoposte ai Giudici federali viola l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepassa la competenza espressamente attribuita al Collegio” (ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 37 del 16 maggio 2019). E tale inderogabile principio rende parimenti inammissibili, in osservanza agli artt. 54 del Codice della Giustizia Sportiva e 12bis dello Statuto CONI, i motivi formulati ai punti 4 e 5 del ricorso, i quali, dietro asseriti vizi motivazionali, fondano le censure su profili di merito dei giudizi endofederali, il cui esame è inderogabilmente e tassativamente precluso al Giudice di legittimità, in forza del già richiamato criterio, rendendo improponibili dette censure di parte ricorrente. Con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso, è, peraltro, necessario ribadire che “il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto per la sua manifesta irragionevolezza” (Collegio di Garanzia dello Sport, SS. UU., n. 71/2019): orbene, l’esame della pronuncia gravata non evidenzia la sussistenza di alcuno di detti profili di illegittimità, avendo ampiamente motivato in ordine alla posizione del D. S. nella occorsa vicenda ed ai profili sanzionatori in capo all’incolpato.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 71 del 06/09/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 84/CFA/2021 dell’11 marzo 2021, delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC;

Impugnazione Istanza: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio M. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti L. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti A. A./Procura Federale FIGC/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il ricorso è, …. inammissibile atteso che, nella sostanza, il ricorrente chiede un vero e proprio riesame dei fatti attraverso una descrizione degli stessi alternativa a quella accertata nei precedenti gradi di giudizio (v., ex multis, SS.UU., n. 35/2015 e n. 19/2017). Ed infatti, come affermato in altre occasioni (SS.UU., decisione 2 febbraio 2018, n. 5), la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni nn. 46/2016, 4/2016, con giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia da Cass., Sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20802; conf., Cass., nn. 42/09, 4391/07, 16346/07 e 21412/06, 9662/01; Cass. civ., Sez. lavoro, 23 febbraio 2015, n. 3535). Più specificamente, per quanto attiene alla prova per testi, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice di merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo teste, purché tale decisione sia adeguatamente motivata (Cass., nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62), non esistendo nell’ordinamento giuridico sportivo, come in quello nazionale, limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass., n. 938/63). Da qui l’affermazione che “la valutazione delle risultanze istruttorie probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili” (SS.UU., decisione 8 marzo 2018, n. 11). In sostanza, “non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 38/2020).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 46 del 07/06/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società ricorrente in pari data con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla stessa avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN- SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1° ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00

Parti: Calcio Catania S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione della CFA che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta, per non avere pagato, entro il termine, previsto gli emolumenti dovuti nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro lo stesso termine, riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020; nonché, con distinta contestazione, per non avere pagato, entro il termine previsto, analoghi emolumenti riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2020 e, comunque, per non avere documentato, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento alla Co.Vi.So.C. Più in particolare, per quanto in questa sede di interesse, veniva deferito il Catania con atto del 10 settembre 2020: “- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dellart. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; - per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dellart. 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilidi marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, lavvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; - per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dellart. 33, comma 3, del CGS, in relazione allart. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilidi gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, lavvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; - con lapplicazione della recidiva prevista dallart. 18, comma 1, del vigente CGS.”…..Il ricorso è inammissibile. Invero, a nessuno sfugge come il ruolo del Collegio di Garanzia, giudice di legittimità e non di merito, si svolge in un perimetro circoscritto teso a valutare le violazioni di legge ovvero le omesse, insufficienti o contraddittorie motivazioni, come declinato nellart. 54 CGS Coni e ripetutamente affermato da Questo Collegio in più occasioni. Non è neppure in contestazione né può essere oggetto di censura il principio secondo cui il Collegio di Garanzia applica al giudizio sportivo, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile, in forza del richiamo fatto dall’art. 2, comma 6, del medesimo CGS Coni. Ed infine, proprio sulla scorta di tali principi generali, a nessuno sfugge come sia compito del Giudice (di legittimità) fare proprio il principio iura novit curia per il quale il Giudice può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione (Cassazione civile, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 4272). Proprio in forza di tale ultima argomentazione non si può non addivenire ad un giudizio di inammissibilidel ricorso e tanto perché nelle censure proposte non si rinviene alcuna violazione di legge né inesatta o omessa o contraddittoria motivazione, essendo il costrutto giuridico proveniente dal giudice a quo saldamente ancorato alle norme sportive vigenti ed operanti per il caso concreto. La ricorrente supporta i propri argomenti, richiamando la forza maggiore rinvenibile nel c.d. factum principis consistente nella mancata autorizzazione del Tribunale fallimentare ad operare i pagamenti. Orbene, questa sezione (cfr. decisione n. 42/2020) ha avuto modo di affermare come, nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera dazione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cila straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo a un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore; ma vi è di più. Nell’odierna vicenda la ricorrente era consapevole di essere in procedura di concordato che, va ricordato, è una procedura volontaria proposta dall’impresa in situazioni di difficoltà per evitare il fallimento e, di certo, non può essere invocato un factum principis laddove chi propone una domanda di concordato per averne i collegati benefici non sappia quale siano le procedure anche autorizzatorie necessarie per compiere determinati atti. Né tanto meno si può pretendere un effetto ultrattivo di un provvedimento autorizzatorio , per contro, di uno negatorio, atteso che nelle procedure amministrate sotto il controllo del Tribunale fallimentare ogni atto deve essere   autorizzato,   previ richiesta   pe ogni  singol attività,   dovendosi   escludere   un automatismo di effetti nell’uno e nellaltro caso: tale è il disposto dell’art. 182 quinquies, legge fallimentare il quale, peraltro, sancisce anche termini brevi (10 giorni) di risposta da parte del Tribunale alle istanze del debitore (art. 182, quinquies, comma terzo, L.F.). A tanto aggiungasi che esiste un orientamento monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del puntuale adempimento cui questa sezione si è già uniformata (cfr. Collegio di Garanzia, decisione 42/2020; Collegio di Garanzia, decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 38/2014; Collegidi Garanzia in funziondi Alta  Cortdi Giustizia Sportiva, decisione n. 21/2014; Alta Corte di GiustiziSportiva, decisione n. 24/2013; Alta Corte  di Giustizia Sportiva, decisione n. 17-18/2011. I richiamati principi generali fanno sì che tutto ciò che poteva (e doveva) accadere era ben conosciuto e conoscibile dalla ricorrente, mancando, pertanto, il requisito della imprevedibilità e straordinarietà dell’evento utile alla ricostruzione offerta dalla ricorrente medesima; anzi, Questa sezione, ancorchè non oggetto di censura o comunque di argomentazione delle parti, ma in forza del principio iura novit curia innanzi citato, non condivide il parziale riconoscimento della forza maggiore riconosciuto dalla Corte dAppello nella decisione impugnata, proprio in forza delle argomentazioni appena evidenziate.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 45/2019 del 21 giugno 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, di cui al C.U. n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti sia del sig. C. sia del sig. Z., nella misura di anni uno di inibizione ed Euro 15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS.

Parti: M. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio T. Z./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: In proposito, occorre preliminarmente ricordare come in questa sede di legittimità non possa essere svolto un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla idoneità di questo a costituire il fondamento della decisione impugnata. Si rammenta, infatti, che il primo comma dell’art. 54 CGS CONI dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Tale norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c., in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi. Per unanime giurisprudenza, infatti, la valutazione delle prove - così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia dalla Cassazione: per tutte, v. Cass., n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 30 del 22/05/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria, è stata ridotta, a carico dell’odierno ricorrente, la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.

Parti: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: ….in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 11 del 08/03/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata all’odierno ricorrente nell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7 del CGS FIGC

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Per principio pacifico, il Collegio di Garanzia deve limitarsi, infatti, a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere le sue valutazioni sul merito delle valutazioni che sono state fatte, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Correttamente, sul punto, la FIGC ha richiamato la pacifica giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia che ha affermato che la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegate dalle parti (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 46 dell’11 ottobre 2016, n. 19 del 7 marzo 2017). Nella fattispecie la decisione, emessa sulla base degli elementi di fatto che sono stati accertati dagli organi inquirenti, non risulta palesemente illogica e risulta coerente con i fatti accertati e le testimonianze acquisite sulla vicenda e non può ritenersi, quindi, viziata per la mancata assunzione di alcune dichiarazioni ritenute non rilevanti. Costituisce, peraltro, un tipico potere dell’organo giudicante quello di limitare l’assunzione di ulteriori dichiarazioni o testimonianze quando ritiene che i fatti oggetto di indagine siano stati già compiutamente vagliati e le testimonianze già acquisite risultino credibili e coerenti con le conclusioni raggiunte.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 93 del 19/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 030/CFA del 25 agosto 2017

Parti: C. D’E./F.I.G.C.

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso avverso la decisione della CFA, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal TFN - è stata confermata, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 3 anni e 6 mesi ed è stata ridotta ad € 10.000,00 la sanzione pecuniaria dell’ammenda, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS FIGC

Massima: …. è opportuno segnalare che, a questo Collegio di Garanzia dello Sport, è precluso il potere di sindacare le doglianze, presenti nel ricorso oggetto di impugnazione, che richiedono una rivisitazione dei fatti già sottoposti all’esame dei giudici federali. Infatti, la disposizione di cui all’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI statuisce che << il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.>>. Nel momento in cui viene impugnato un  provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata. Inoltre, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio intende uniformarsi a  quanto  disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, configura un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr. ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e travalicherebbe i poteri decisori del Collegio, per come  espressamente  previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI. Pertanto, questo Collegio intende condividere l’eccezione avanzata dalla parte resistente - la FIGC - che sottolinea come il sig. D’E. tenda a proporre, attraverso i motivi del ricorso, un riesame del materiale probatorio relativo alle intercettazioni telefoniche dalle quali, nei precedenti gradi di giudizio, si evince la responsabilità del deferito. Appare evidente come la ricostruzione dei fatti prodotta dalla parte ricorrente, attraverso la riproposizione di stralci documentali relativi ai contenuti delle conversazioni captate e celata sotto le tassative ipotesi di ricorso ex art. 54, comma 1, CGS CONI, sia finalizzata ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda oggetto del contendere. L’orientamento giurisprudenziale seguito da questo Collegio di Garanzia non lascia, inoltre, alcun dubbio al riguardo. Infatti, in sede di giudizio d’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali d’appello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad un’interpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015).

Con il primo motivo del ricorso, ha censurato il provvedimento della CFA FIGC, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’istituto della responsabilità disciplinare derivante da illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC. Il ricorrente ha criticato, in particolar modo, la sussunzione dei fatti, ricostruiti attraverso le intercettazioni telefoniche, sotto la fattispecie dell’illecito sportivo ex art. 7, commi 1 e 2. Sul punto, quindi, questo Collegio di Garanzia reputa opportuno fornire un’interpretazione chiara delle disposizioni normative di cui trattasi, al fine di pervenire ad una soluzione coerente della questione. L’ordinamento federale prevede che, all’art. 7, comma 1, CGS FICG << il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo >>. La norma, infatti, mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della  gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione….Il secondo motivo del ricorso….Coerentemente con l’orientamento già espresso e consolidato da questo Collegio di Garanzia, si può ritenere che all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI.A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall’art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all’ordinamento sportivo. In sostanza, nell’accertare una violazione disciplinare, l’organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016). Nel caso in questione, il processo decisionale seguito dall’organo giudicante di secondo grado appare coerente con lo standard probatorio con cui sono state esaminate le risultanze istruttorie prodotte dall’attività investigativa della Procura Federale. Il materiale probatorio a carico del sig. D’E., nonostante non superi il ragionevole grado di certezza, è stato supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della colpevolezza del deferito.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite – presidente il Dott. Sergio Santoro, di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:….i poteri e le competenze del Collegio di Garanzia dello Sport – ed i conseguenti limiti di ammissibilità dei ricorsi a questa suprema istanza della giustizia sportiva – non sono delineati dalle norme processuali civili o penali che disciplinano la Corte di Cassazione, bensì dal C.G.S. del C.O.N.I. e, segnatamente, dal relativo art. 54, comma 1, in base al quale: “Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (mentre è solo nei casi, qui certamente non ricorrenti, di cui al relativo comma 3 che “il giudizio può essere anche di merito e in unico grado”). …Indubbiamente, il già ricordato art. 54, comma 1, del C.G.S. consente la proposizione del ricorso in questa sede “per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, con il corollario che sarebbe ammissibile dedurre specifici profili di contraddittorietà o insufficienza motivazionale della sentenza gravata; il che non è nella vicenda de qua.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 82 del 13/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017

Parti: F- Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio – L- C-/Federazione Italiana Giuoco Calcio – D- G-/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 54 CGS CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Nella giurisprudenza sia delle Sezioni semplici (Quarta Sezione, n. 50 del 2016), sia delle Sezioni Unite di questo Collegio (n. 58 e n. 63 del 2015, n. 4 del 2016), è ricorrente l’affermazione secondo la quale (Quarta Sezione, 29 dicembre 2016, n. 63): “il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio” e ciò in quanto “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato (...) all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione”. Sembra, in sostanza, che la formula normativa in parola, ancorché nell’esercizio di una rigorosa opera ermeneutica, possa essere sciolta facendovi rientrare anche la censura di motivazione contraddittoria, senza, tuttavia, mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione” (così la decisione n. 4/2016 delle Sezioni Unite). La valutazione delle risultanze istruttorie e l'individuazione di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dai fatti che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia dalla Cassazione: per tutte, v. Cass. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006). Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 24 CGS, ricorda il Collegio che la norma prevede l'applicazione del beneficio esclusivamente su proposta della Procura Federale. Nel caso di specie, in assenza di specifica proposta, non è ipotizzabile alcuna riduzione della sanzione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 73 del 04/10/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 005/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata irrogata, a carico dello stesso sig. C., la sanzione della inibizione di quattro anni e l'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 6, 7 e 4 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per l’annullamento di tutti gli atti a quello suindicato connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale di primo grado, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e l'ammenda di € 95.000,00, nonché il deferimento della Procura Federale, che ha attivato il giudizio in esame.

Parti: S. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorso è inammissibile. Orbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio (da ultimo, Sezioni Unite n. 19/2017), “i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti”, dal che deve dedursi la inammissibilità di motivi “volti a contrapporre alla selezione dei fatti reputati rilevanti o alla loro valutazione da parte del Giudice del merito una possibile selezione o valutazione alternativa” (idem). Nella medesima decisione, anzi, il Collegio di Garanzia si è espresso proprio con riguardo ad un caso in cui fonte di prova erano delle intercettazioni telefoniche, osservando che una censura proposta con riguardo al contenuto delle medesime (od anche alla loro utilizzabilità quali fonti di prova) richiederebbe “una rinnovata valutazione di elementi già ponderatamente vagliati dai giudici federali: il che corrisponde esattamente a ciò che è precluso al Collegio di Garanzia”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 19 del 07/03/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente V.N., è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni, e dell’ammenda, nella misura pari a € 60.000, 00, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza – Torres del 17/12/2014, nonché dell’art. 7, comma 7, del Codice, relativamente alla gara Torres – Pro Patria dell’11/01/2015; decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata, in capo al ricorrente A.U., la sanzione della squalifica per 4 anni e dell’ammenda pari a € 50.000, 00;

riuniti i ricorsi, aventi entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016

Parti: Avv. V. N./Federazione Italiana Giuoco Calcio - A. U./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio rammenta che il primo comma dell’art. 54 CGS CONI dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". La norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c., in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi. Con specifico riferimento al vizio motivazionale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ciò che rileva è solo l’omesso esame circa un fatto (punto nell’art. 54 del CGS) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio. Ne consegue che i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti, al punto che l’omesso esame di atti istruttori non integra di per sé il vizio di cui al n. 5, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un., n. 19881/2014, n. 8053/2014, n. 11025/2014, n. 14447/2015). Anche nel testo previgente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’ammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto” (Cass., n. 25905/2014). Tali considerazioni conducono quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi illustrati in questo paragrafo, volti a contrapporre alla selezione dei fatti reputati rilevanti o alla loro valutazione da parte del Giudice di merito una possibile selezione o valutazione alternativa. La stessa formulazione delle censure proposte dai ricorrenti denota tale profilo di inammissibilità, laddove, ad esempio, l’Avv. N. lamenta che il Giudice di Appello avrebbe omesso “di motivare in base a quali elementi concreti la confessione non avrebbe potuto offrire – quantomeno – una lettura della vicenda del tutto diversa rispetto alla interpretazione che ha condotto alla condanna del deducente”; ovvero lamenta che il Giudice avrebbe “non correttamente ponderato anche altre circostanze emerse in sede istruttoria”;  e,  allo stesso modo, il ricorrente U. riporta “la congerie di elementi favorevoli all’incolpato” che – a suo avviso – non sarebbero stati considerati.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco CalcioG. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Si deve, infatti, ricordare che, come questo Collegio di Garanzia ha già più volte affermato (fra le tante anche nella citata decisione n. 2 del 2016 riguardante il cd. Caso Catania), l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».   La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio ha inteso uniformarsi. Si è, quindi, affermato che un ricorso per motivi di legittimità non può essere configurato come un altro grado di giudizio nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è, invece, preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione. In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi. Il ricorso è, altresì, inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. Si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (ed è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  - Sezioni Unite: Decisione n. 16 del 01/04/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con C.U. n. 072/CFA in data 26 gennaio 2016

Parti: P. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Collegio di Garanzia allorquando si afrontano nuovamente questioni di merito….Ed invero, come prescrive l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Sig. …. non si è attenuto a tali prescrizioni, ma ha criticato la decisione impugnata assumendo – come si è precisato in fatto – che la Corte di Appello Federale avrebbe male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio; ed in particolare non si sarebbero adeguatamente interpretate le dichiarazioni del Sig. ….. Insiste, poi, il ricorrente nel ribadire che la sua presenza pressoché continuativa presso la Società era dovuta all’espletamento dell’incarico di consulente finanziario. Trattasi quindi di contestazioni che afferiscono esclusivamente ai fatti denunciati dalla Procura Federale e che il ricorrente vorrebbe in questa sede che fossero ulteriormente esaminati, al fine di concludere con una diversa valutazione degli stessi. Ma tale indagine è preclusa, in virtù del richiamato articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 4 del 22/01/2016  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello, pubblicata sul C.U. n. 019/CFA dell’8 settembre 2015

Parti: F.C. Forlì Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Savona F.B.C. s.r.l./S.S. Teramo Calcio s.r.l. S.S. Teramo Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Luciano Campitelli/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Marco Barghigiani/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Davide Matteini/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Ercole di Nicola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello  FIGC Marcello Di Giuseppe/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello  FIGC Savona FBC s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC/Procura Federale FIGC/Lega italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l.

Massima: E’ inammissibile il ricorso perché in contrasto con la disposizione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva…Dispone la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".  La norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. In proposito, si è ripetutamente affermato che un ricorso per motivi di legittimità non è un altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; né è configurabile come un giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 CGS, le parti non possono omettere di precisare quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 è oggetto del singolo motivo di ricorso.In definitiva, il Collegio non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia, nelle sue valutazioni, violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio. Tali principi, che distinguono nettamente l'ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, era proprio del TNAS, costituiscono forse l'elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l'entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi articolati con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato "interpretazioni alternative" dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione…Il sindacato del Collegio, che – come indicato - non può avere ad oggetto un nuovo accertamento dei fatti accertati nei precedenti gradi endofederali, potrebbe avere riguardo all’”omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Come è noto la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art. 360 n. 5 c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Tuttavia, anche nella prospettiva indicata dall’art. 54 CGS, e nei limiti indicati nel punto 2 non pare affatto che la Corte federale d’Appello abbia contraddetto se stessa ovvero abbia mancato di motivare una decisione o abbia offerto una motivazione insufficiente. Ne deriva che, alla luce di quanto precede, nessun accertamento è mancato in grado d’appello e nessun esame di alcun fatto decisivo è stato omesso dalla Corte federale. Corollario di quanto precede è che tutte le sanzioni irrogate dall’organo endofederale applicano pedissequamente l’art. 7 CGS, sia per quanto riguarda l’accertamento dell’alterazione dell’incontro, sia con riferimento alle responsabilità ascrivibili ai soggetti e alle società coinvolte nell’illecito. In questa precisa prospettiva l’irrogazione di sanzioni edittalmente previste è immune da qualsiasi rilievo in questa sede e deve esse integralmente confermata con riguardo a tutti i soggetti condannati nel giudizio di secondo grado endofederale.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 2 del 14/01/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato a P. G. C. la sanzione della inibizione per anni 4, oltre all’ammenda pari ad euro 50.000 ed alla Società Catania Calcio S.p.A., la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B 2014/2015 della penalizzazione di nove punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 oltre ad un’ammenda pari ad euro 150.000, a titolo di responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della società medesima (A. P.) ed all’amministratore delegato (P.G. C.)

Parti: P. G. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio, Catania Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Virtus Entella s.r.l.

Massima: Questo Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha già di recente affrontato la questione in numerose recenti decisioni (fra le tante cfr. la decisione n. 58 del 24 novembre 2015). Il Collegio ha quindi ricordato che l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio ha inteso uniformarsi. Si è quindi ricordato che un ricorso per motivi di legittimità non può essere configurato come un altro grado di giudizio nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è invece preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione.  In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi. Il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. Si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (ed è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Inoltre, attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo evidentemente lacunoso su un punto decisivo della controversia o in modo chiaramente illogico o contradditorio. Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio di Garanzia da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice ed è, quindi, evidente che a tali principi il Collegio debba dare piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non possono ritenersi ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale d’Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di un nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 CGS prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva.

Massima: Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 CGS, che si sono prima precisati, all’esame dei soli motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie, alla vicenda in esame nella quale sono emersi intrecci e relazioni tali da mortificare profondamente i valori dello sport e la sana passione degli onesti per le competizioni calcistiche.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 63 del 03/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015

Parti: S. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso perché in contrasto con la disposizione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva…Dispone, infatti, la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. Ebbene, in proposito, è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio. Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dal ricorrente, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi articolati con cui il ricorrente ha, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 61 del 03/12/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 021/CFA del 9 settembre 2015

Parti: Vigor Lamezia s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti /A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Fabrizio Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI Claudio Arpaia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/ A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Ninni Corda/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC

Massima: I ricorsi sono inammissibili ex art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone, infatti, la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nelle parole) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. Ebbene è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero sindacate le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma (il ricorso) è preordinato all’annullamento delle pronunce viziate solo da violazione di specifiche norme o sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se improntato su doglianze articolate esclusivamente a contrapporre acriticamente in diritto soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 C.G.S., non è consentito alle parti omettere di precisare sotto quale dei tassativi motivi, previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale). Ciò posto, non appaiono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso, e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, degli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori che quindi il Collegio di Garanzia deve assumere come immodificabili. In questo contesto si potrebbe verificare se rimane al Collegio di Garanzia uno spazio relativamente al quale possa manifestare il suo avviso in merito alla decisione oggetto del presente giudizio. Ed in realtà, premesso quanto sopra relativamente al sindacato sul “fatto” accertato dal Giudice di prima e seconda istanza, in sintonia con quanto affermato dal Supremo Giudice di legittimità del nostro ordinamento processuale, il Collegio di Garanzia, sulla base appunto dei fatti accertati nel corso del contenzioso, potrebbe valutare la congruità della sanzione irrogata. Un tale limitato giudizio non è precluso al giudice di legittimità dal momento che allo stesso rimane pur sempre riservato un margine di valutazione sugli esatti criteri di apprezzamento utilizzati per esaminare il fatto accertato. Ebbene, anche in questa angusta prospettiva non si rileva ragione di accoglimento dei sopra elencati ricorsi. Tutte le sanzioni determinate dalla Corte Federale di Appello appaiono in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del giudice e adeguatamente corrispondenti alla gravità dei comportamenti accertati dalla Corte Federale di Appello. Di qui la conseguenza del rigetto di tutti i ricorsi riportati in epigrafe perché inammissibili ed infondati.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 58 del 24/11/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 020/CFA del 9 settembre 2015

Parti: S.E.F. Torres 1903 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. D. C. Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. G. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. L’Aquila Calcio 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

Massima:…il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi.  Ebbene, in proposito, è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti.  E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata.  Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo evidentemente lacunoso su un punto decisivo della controversia o in modo chiaramente illogico o contradditorio. Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, all’esame solo dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie, alle vicende in esame. Vicende che, nel loro complesso, delineano intrecci e relazioni affaristiche tali da mortificare profondamente i valori dello sport e la sana passione degli onesti per le competizioni calcistiche.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it