Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 13 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022

Impugnazione – istanza: Sig. G.D.D.-Sig. L.L.-Sig. M.N.-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale

Massima: Annullata la decisione del TFN Sezione disciplinare per violazione del diritto di difesa concretizzatosi nella manca iscrizione della segnalazione nell’apposito registro successivamente coperta da archiviazione, con irrituale riapertura delle indaginiL’accoglimento dei motivi in questione, che possono essere trattati congiuntamente, partendo dal terzo, è dovuto per l’accertata violazione dei diritti di difesa dei reclamanti sotto un duplice profilo, che il TNF non ha colto o comunque – pur se prospettato sin dai ricorsi di primo grado - ha ritenuto di interpretare secondo una ricostruzione dell’operato della Procura Federale che questa Corte non può avallare in quanto contrastante con numerose disposizioni del CGS. Più precisamente, per come verrà chiarito nel prosieguo, è evidente che le Parti sono state condannate in primo grado per effetto di un deferimento che scaturisce da una segnalazione della società Petrarca Calcio che è confluita con una precedente segnalazione (iscritta come proc. n. 727), senza che vi sia stata una iscrizione di un nuovo procedimento e, soprattutto, senza che il diritto di difesa delle parti sia stato adeguatamente rispettato e garantito. Infatti, come risulta dai documenti versati in giudizio, non era possibile per gli incolpati avere contezza di essere oggetto di una indagine che, nei fatti, si è sdoppiata un mese dopo il suo inizio, senza però che alle parti sia stata data la possibilità di una piena e consapevole difesa. Il primo vulnus riguarda la violazione dell’art. 119 CGS (“Svolgimento delle indagini”), che stabilisce testualmente:  “1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.”   “2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili.”    “3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.” Il riferimento di cui al comma 2 è al Registro istituito “presso la Procura generale dello sport”; trattasi di un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, che si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: “[…..] b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale” […] In base al comma 4 dell’art. 53 del Codice Coni, “ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell’autore e della data dell’iscrizione o dell’annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto.” Nel caso concreto, è evidente che il procedimento n. 727, iniziato con un oggetto ben preciso e a seguito di una altrettanto ben precisa segnalazione/esposto (cfr. documenti istruttori del fascicolo di primo grado, nei quali il collegamento tra procedimento ed esposto del 10.5.2022 è di palmare chiarezza) si sia arricchito di una successiva segnalazione – quella del 30.5.2022 - che però la Procura, nei documenti sopra menzionati, riporta solo alla fine, come fosse un atto istruttorio qualunque (cfr. pag. 90 e ss.) e, cosa ancor più grave, non menziona affatto nell’oggetto della convocazione/audizione di due degli incolpati (L. e M., pagg. 83 e 84 atti istruttori) dell’8.6.2022, quando essi sono stati sentiti nel corso di quello che per la Procura era il proseguimento delle indagini a seguito dell’esposto del 30.5.2022, ma per i due auditi non poteva esserlo in quanto nessuna comunicazione in tal senso era stata loro fatta.  Prova ne è che il Presidente della Feldi Eboli, …, è stato audito il 16.5.2022 “in qualità di persona informata dei fatti – procedimento n. 727 pf 21/22” (pag. 62 documenti istruttori fasc. primo grado) così come pure il dirigente medico L., audito per il medesimo procedimento il 27.5.2022 (pag. 75 documenti istruttori fasc. primo grado), quando ancora la denuncia della società Petrarca calcio (del 30.5.2022) non era neppure stata formalizzata. Successivamente, la Procura non ha proceduto alla riconvocazione del Presidente della Feldi Eboli ma solamente, e nuovamente, del medico dott. L. e del Segretario della società M. (pag. 83 e 84 documenti istruttori fasc. primo grado), audendoli l’8.6.2022 in ordine sempre e solo al procedimento 727 (nei verbali di audizione – pagg. 85 e 87 - si specifica e si sottolinea che l’audizione avviene “ ai fini del presente procedimento”), senza altra specificazione, nell’oggetto della convocazione, del nuovo esposto del 30.5.2022, senza l’assistenza formale di un difensore ed elezione di domicilio presso di esso. La circostanza che l’audizione sia avvenuta presso lo studio dell’avv. …. è, infatti, e a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza qui impugnata, priva di effetti ai fini della difesa delle parti, che non hanno ricevuto alcun avviso di potersi avvalere dell’assistenza di un legale né tantomeno di poter eleggere domicilio presso lo stesso, tant’è che entrambi hanno chiesto di ricevere eventuali future comunicazioni il M. presso la propria abitazione in Eboli e il Lenza presso l’abitazione del M.. Di fatto, neppure si sa se l’avvocato …. abbia assistito all’audizione dei due incolpati o abbia semplicemente messo a disposizione dei locali del suo studio. Già questi elementi dimostrano che il D. non avrebbe neanche dovuto essere deferito per l’esposto del 30.5.2022, in quanto completamente ignaro dello stesso, ma che stessa sorte sarebbe dovuta toccare al medico e al segretario perché nei fatti auditi in ordine a un procedimento – il 727 – che era stato iscritto con oggetto diverso da quello per il quale – come si è dedotto solo dopo la conclusione delle indagini e il deferimento – le sudd tte indagini sono state portate avanti dalla Procura.  In sintesi, il procedimento n. 727 ha mantenuto, per tutta la durata delle indagini, la medesima denominazione (“ Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”) come scaturita dalla generica denuncia del Petrarca Calcio del 10.5.2022, ma non ha mai fatto menzione formale della violazione della normativa sul “Return To Play”, che è quanto denunciato con la segnalazione del 30.5.2022, in relazione alla quale la Procura non ha mai iscritto un separato e apposito procedimento.  Esso è stato archiviato (come dimostrano i numerosi documenti depositati dalla Procura federale, tra cui il prot. 1759 del 22.7.2022, le cui motivazioni sono state richieste, in fase processuale, dal Tribunale federale) e la sua successiva “prosecuzione” non è mai stata iscritta in modo autonomo e al fine di fornire agli incolpati tutte le garanzie difensive, non ultima quella di cui al comma 7 dell’art. 119 CGS, che risulta irrimediabilmente violato.  Tale violazione va letta in combinato-disposto anche con l’art. 85 CGS, in quanto l’avviso finalizzato alla “ discovery” degli atti processuali, a seguito dell’atto di deferimento e della successiva fissazione dell’udienza presso il TFN, contiene l’avvertimento gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. È evidente che le garanzie di cui all’art. 85 CGS sono prive di contenuto sostanziale se il riferimento è a un procedimento nel quale il diritto di difesa e contraddittorio è stato leso ab origine, come sopra chiarito. Anche se quanto illustrato già sarebbe sufficiente per accogliere il reclamo, va accertata la fondatezza di quest’ultimo anche sotto un secondo e comunque importante profilo, che va chiarito anche perché collegato alla ripetuta reiterazione di produzione in giudizio, da parte del TFN, con le ordinanze istruttorie menzionate nella parte in fatto della presente decisione, della bozza di motivazione dell’intendimento di archiviazione del 22.7.2022.Va accertata la violazione dell’art. 122 CGS, sub specie del comma 4, in combinato disposto con gli artt. 123, 126 e 119 CGS. Nel sistema del Codice, infatti, l’invio dell’avviso di conclusione indagini (art. 123 CGS) è una conseguenza della mancata intenzione del Procuratore federale di non formulare richiesta di archiviazione. Tra esso e il deferimento (art. 125 CGS) vi è la possibilità per le parti, prevista dall’art. 126 CGS, di proporre il cd. patteggiamento, che costituisce notoriamente una importante garanzia al diritto di difesa degli incolpati e segue una procedura ben precisa. Orbene, è evidente il collegamento che esiste nel sistema tra archiviazione – conclusione indagini- patteggiamento – deferimento: non ha senso patteggiare una condanna se l’indagine è archiviata, così come parimenti la parte non può essere messa nelle reali condizioni di comprendere di cosa è incolpata laddove il meccanismo “archiviazione- conclusione indagini – deferimento” abbia subito, come nel caso di specie, dei vulnera, per effetto dell’imperfetta gestione del procedimento di incolpazione da parte della Procura federale.  Infatti, il comma 4 dell’art. 122 CGS stabilisce espressamente che “ dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.” Tale disposizione sta a significare che in questi casi la Procura riapre formalmente l’indagine, con nuove comunicazioni di rito agli incolpati, ma soprattutto aprendo un nuovo fascicolo/procedimento, cosa che, nel caso concreto, non è mai avvenuta.  Nella vicenda de quo, infatti, come emerge dalle carte processuali, vi è stata una riapertura indagini – per effetto dell’esposto del 30.5.2022 – “intraprocedimentale”, che non è mai stata formalizzata, come avrebbe dovuto, alle parti in causa e addirittura, per ragioni temporali, non è mai stata oggetto di audizione con il Presidente della Feldi Eboli, ma solo con due soggetti che della società non hanno alcuna rappresentanza. Tale riapertura non può essere giustificata, come ha ritenuto la sentenza appellata, da ragioni di connessione oggettiva, che non sono contemplate dalla disciplina del Codice sulla riapertura delle indagini: è vero che il comma 4 dell’art. 122 fa riferimento all’emersione di nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.Tuttavia “l’unitamente a quanto già raccolto” non può prescindere dal rispetto della disciplina codicistica sulle garanzie del diritto di difesa, che passano sia per la corretta iscrizione dei procedimenti disciplinari nel registro del CONI, sia per i conseguenti corretti avvisi sui fatti portati all’attenzione delle parti e sui quali indaga la Procura, sia, da ultimo, sul rispetto delle regole per l’archiviazione dei procedimenti conclusi.  Nel caso di specie, il procedimento n. 727 pf 21/22 era chiaramente coperto dall’archiviazione rispetto all’esposto del 10.5.2022, e mai riaperto in modo formale con riguardo al successivo esposto del 30.5.2022.  Questo si capisce chiaramente dal più volte citato provvedimento “bozza di motivazioni” prot. 1759 del 22.7.2022, firmato dal Procuratore Federale, e che ha fatto ingresso nel processo per volontà dello stesso TFN. In esso si fa riferimento, e si archivia, l’esposto del 10.5.2022 e quindi il procedimento 727.  Tuttavia, si cita un’ulteriore segnalazione del Petrarca Calcio “in data 08.06.2022”, dalla quale sarebbe emersa la violazione della normativa federale per quanto riguarda la partecipazione dei calciatori …. alla gara disputatasi in data 21.05.2022 contro la L84 Torino; in questo frangente, la Procura ha affermato di voler procedere con separato provvedimento, ma di questa segnalazione dell’8.6.2022 non vi è traccia in atti, quindi è probabile che il riferimento, alquanto approssimativo, fosse alla menzionata mail del 30.5.2022. Tale grave irregolarità nella menzione della data della terza segnalazione dimostra l’approssimazione con la quale la Procura territoriale ha gestito il procedimento. A ciò va aggiunto che nel PQM delle motivazioni del 22.7.2022 (prot. 1759), la Procura ha chiesto “l’archiviazione del presente procedimento disciplinare, allo stato degli atti, limitatamente ai fatti segnalati con l’esposto del 10.05.2022 che ha dato origine al presente procedimento, ovverosia alla presunta non corretta applicazione dei protocolli federali in occasione della richiesta di rinvio della gara L84 Torino – Feldi Elboli originariamente programmata per il 15.05.2022”. È probabile che l’intendimento della Procura fosse quello di continuare l’indagine sui fatti segnalati il 30.5.2022, ma tale volontà, corredata da opportune motivazioni e con l’adeguato supporto istruttorio, non è mai stata formalizzata né è stata data alle parti la possibilità di difendersi; anche perché le audizioni di L. e M., astrattamente e ipoteticamente riconducibili all’esposto del 30.5.2022 e non a quello del 10.5.2022, sono state inglobate nella relazione istruttoria del collaboratore della Procura del 10.6.2022, e depositate tra i “ documenti istruttori” del proc. 727 pf 21/22 sin dall’inizio, a dimostrazione del fatto che tutta l’attività istruttoria svolta per il procedimento 727 è stata formalmente coperta dall’archiviazione, avallata dalla Procura del CONI.   In sostanza, la successiva “riapertura” delle indagini, che ha portato all’avviso di conclusione delle stesse del 27.7.2022, è avvenuta in modo irrituale, senza garanzia del diritto di difesa e senza specificazione dell’esistenza di un’archiviazione solo parziale.  Questa Corte non vuole censurare la possibilità, per la Procura, di disporre l’archiviazione parziale di un procedimento. Ciò che va censurato, e per l’effetto comporta la riforma integrale della decisione di primo grado e l’accoglimento dei reclami, è la circostanza che l’archiviazione parziale sia stata palesata solo con l’avviso di conclusione indagini, laddove si afferma che “con separato provvedimento (condiviso dalla Procura Generale dello Sport con nota del 25.07.2022) è stata disposta la archiviazione per i fatti oggetto della prima segnalazione del 10.05.2022”, senza che vi sia stata alcuna possibilità di preventiva difesa. Peraltro, a parere di questa Corte, l’archiviazione “parziale” è formalmente inesistente e non è mai stata oggetto di apposita formale comunicazione. L’unica comunicazione ha riguardato una archiviazione del proc. 727 che chiunque, tranne la Procura federale, avrebbe inteso come “totale”.  L’aver fatto menzione, nell’avviso di conclusione indagini, di “non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti, oggetto della seconda segnalazione del 30.05.2022, e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate” è irrilevante ai fini del giudizio sul corretto operato della Procura federale. Infatti, sarebbe stato difficile per chiunque comprendere come, a fronte di un intendimento di archiviazione del proc. 727 del 22.7.2022, senza ulteriori specificazioni, condiviso dal CONI il 25.7.2022, dopo soli due giorni vi sia stata l’effettiva archiviazione del proc. 727 e contemporaneamente la notifica dell’avviso di conclusione indagini avente ad oggetto sempre il medesimo procedimento archiviato, rubricato “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 12.05.2022 al n. 727pf21-22”, senza alcuna menzione dei fatti relativi alla violazione della normativa “Return to Play” e senza che la Procura del Coni sia stata notiziata in tal senso (posto che, per il CONI, il procedimento era stato oggetto di archiviazione). In conclusione, la mancata iscrizione di un nuovo procedimento a seguito della denuncia del 30.5.2022 e la circostanza che la bozza di motivazione dell’archiviazione del proc. 727 non recasse la chiara evidenza di una “archiviazione parziale”, mancando qualsivoglia riferimento – sia nell’oggetto del procedimento che nella motivazione e nel dispositivo – ai fatti denunciati dal Petrarca Calcio il 30.5.2022, dimostrano che è stato violato il diritto di difesa delle parti e le regole codicistiche sul procedimento di svolgimento delle indagini e di contestazione degli addebiti, con ciò viziando, irrimediabilmente, il successivo operato della Procura.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 17 Giugno 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri L.F. + altri - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: In disparte ogni inconferente considerazione sulla natura ordinatoria e perentoria dei termini endoprocedimentali ante e post riforma del CGS, dalla documentazione versata in atti, come richiamata dal rappresentante della Procura federale nel corso del dibattimento, emerge chiaramente come i fatti di cui qui trattasi siano stati iscritti nel Registro di cui all’art. 119, II comma, CGS il 29.10.2020 e che le indagini, a seguito di rituali istanze formulate dalla Procura federale alla Procura Generale del CONI, siano state oggetto di due distinte proroghe che hanno differito il termine per la loro conclusione al 26.2.2021. Il termine ultimo entro cui notificare alle parti la conclusione delle indagini, pertanto, risulta essere quello del 18.3.2021, nella specie rispettato, per avervi adempiuto, la Procura federale, già il 16.3.2021, come del resto confermato dagli stessi incolpati.

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezioni Unite: Decisione n. 28 del 29/03/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre 2019 e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

Parti: A. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’azione disciplinare è stata legittimamente azionata, con la riapertura delle indagini, all’esito di nuova documentazione acquisita successivamente alal chiusura di precedente indagini e rappresentata dalal relazione ex art. 33 L.F. del Curatore Fallimentare conseguente al fallimento della società…Tale Relazione ha proprio la funzione di fornire una analisi particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza e sulle responsabilidel fallito; dunque, non vi è dubbio che tale Relazione sia idonea a fornire al Giudice, come al Procuratore Federale, un quadro più dettagliato e preciso delle condotte del fallito, evidenziando i suoi inadempimenti, le sue negligenze e responsabilità. E poiché, nella specie, le condotte contestate al sig. P. riguardavano proprio la gestione economica e finanziaria della società, nonché le operazioni effettuate dalla Vicenza Calcio non può sussistere dubbio che l’acquisizione della Relazione del Curatore, che aveva ad oggetto proprio quella gestione e quelle operazioni, costituisca una circostanza rilevante idonea a giustificare la riapertura del procedimento, ai sensi dell’art. 112, 4° comma, del CGS della FIGC, secondo il quale “Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta dufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato”. Ed è sufficiente scorrere il provvedimento di deferimento per constatare che esso si fonda largamente sulle analisi contenute nella Relazione del Curatore, puntualmente richiamate ed esaminate; Relazione che non era ancora nota al momento della archiviazione disposta nel precedente procedimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 019 CFA del 21 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021, decisa il 31 agosto 2020 e pubblicata il 4 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità del deferimento basato sul fatto che la Procura avrebbe effettuato la richiesta degli atti all’Autorità giudiziaria ordinaria quando il procedimento era stato archiviato e in un momento anteriore alla formale riapertura delle indagini. «1. Preliminarmente, con ciò scrutinandosi le eccezioni in rito formulate dalle parti, il Collegio ne rileva la infondatezza. Ed invero, iscritto dalla Procura federale nell’apposito registro l’ipotesi di illecito relativo alla gara AZ Picerno - Bitonto in oggetto, ed iscritto il procedimento al n. 2218/1491 pf18 – 19, non essendo allo stato degli atti emerse ipotesi di illecito, (il solo D. - tesserato del Bitonto partecipante alla gara - aveva riferito che gli avversari lo invitavano a non impegnarsi), gli inquirenti federali, inutilmente decorso il primo termine previsto per il compimento delle indagini ed i successivi termini di proroga, previa condivisione con la Procura Generale dello Sport, procedevano all’archiviazione del procedimento. Successivamente, acquisita la più volte richiesta documentazione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari messa a disposizione solo a seguito dell’intervenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415-bis, cpp, questa volta contenente anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche tra …, da una parte, e …, dall’altra, in cui venivano fatti nomi o riferimenti ad altri tesserati, la Procura federale procedeva alla riapertura delle indagini. È di tutta evidenza, a tale proposito, come la richiesta degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale non costituisca un atto di indagine precluso dalla pregressa archiviazione del procedimento. Il Procuratore federale, infatti, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC “prende nota degli illeciti di  propria iniziativa” di talché,  emersi dalla più volta richiamata documentazione “nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui .... non era a conoscenza”, ritenuti “idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato” (art. 122, co. 4, CGS-FIGC), ha legittimamente provveduto alla riapertura delle indagini con riferimento al medesimo procedimento sub n. 2218/1491 pf 18-19 precedentemente archiviato. La circostanza legittima di per sé, quand’anche ve ne fosse bisogno, la utilizzabilità della documentazione pervenuta dall’A.G. che, anche nella ipotesi di procedimento non archiviato, sarebbe stata utilizzabile anche ove fosse pervenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per il compimento delle indagini, in ossequio alla chiara previsione di cui all’art. 119, co. 6, seconda parte, CGS-FIGC alla cui stregua, con ciò derogandosi al precetto contenuto nella prima parte, “possono essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti d Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. È appena il caso di precisare, sul punto, che la ratio della eccezione risiede nella circostanza che gli atti e documenti cui la norma si riferisce non costituiscono atti di indagine della Procura federale che, di contro, devono essere compiuti entro i limiti temporali di cui all’art. 119, co. 4 e 5, CGS - FIGC. Deve poi evidenziarsi, contrariamente all’assunto delle difese del sig. .. e dell’AZ Picerno, che acquisiti nuovi fatti e/o circostanze rilevanti, l’art. 122, co. 5, CGS - FIGC non prescrive una nuova iscrizione dell’illecito nel registro tenuto secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS - CONI, tanto che, nella specie in scrutinio, alla riapertura delle indagini non ha comportato l’attribuzione di un nuovo numero al procedimento, essendosi unicamente trattato della riapertura di quello precedentemente archiviato allo stato degli atti. Va da sé che tanto non esigeva la iscrizione nel registro di cui sopra di un illecito riferito alle persone dei sigg.ri … e/o di qualunque altro soggetto, perché la notizia dell’illecito aveva ed ha ad oggetto la “combine” della gara AZ Picerno – Bitonto del 5.5.2019 e, con essa le violazioni di tutti i soggetti in essa coinvolti, non già le violazioni di tali soggetti singolarmente considerate.

Massima:  Non rende il procedimento inesistente la richiesta della Procura Federale di accesso agli atti della Procura della Repubblica di Bari (10.07.2020) in epoca antecedente alla riapertura delle indagini su di un procedimento archiviato (15.07.2020)» Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, infatti, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall’autorità giudiziaria ordinaria. In questa cornice si collocano le disposizioni che regolano l’archiviazione e la durata massima del procedimento disciplinare e della fase delle indagini condotte dalla Procura Federale, la sua riapertura e il rapporto con le risultanze istruttorie delle indagini penali. La scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice della giustizia sportiva è nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale. Ora, date queste premesse, non sembra convincente la tesi prospettata dalle parti reclamanti, secondo le quali, in sostanza, la Procura Federale non avrebbe più potuto chiedere ed ottenere gli atti del procedimento penale, in relazione ad un procedimento disciplinare già archiviato, senza previamente effettuare una formale riapertura delle indagini, basata però, su un diverso “nuovo fatto”. Questa impostazione sarebbe incongrua e illogica, perché è vero esattamente il contrario: sono proprio le risultanze degli atti delle indagini penali, giunte a conoscenza dell’organo inquirente sportivo, che possono costituire il presupposto per la riattivazione del procedimento di competenza della Procura Federale, qualora siano in grado di evidenziare nuovi fatti o circostanze. Seguendo la tesi dei reclamanti, la Procura potrebbe riaprire le indagini solo qualora giungesse a conoscenza delle evidenze derivanti dai giudizi penali attraverso le iniziative della stessa Autorità Giudiziaria o notizie di stampa.Infatti, diversamente da quanto opinato dalle parti reclamanti, lo scambio di informazioni con gli organi penali rientra nell’ambito dell’attività istituzionale della Procura Federale e non può configurarsi necessariamente come atto istruttorio riferibile dall’organo inquirente ad un procedimento in corso. L’istanza di atti, del resto, ha una funzione meramente sollecitatoria di un potere di cui la Procura è comunque titolare e che vien costantemente  esercitato,  nel  quadro  della  leale  collaborazione  tra  giustizia  sportiva  e giustizia statale. D’altro canto, gli elementi dell’indagine penale possono essere acquisiti in “qualsiasi momento”. Ne consegue che, anche volendo ipotizzare che la richiesta di degli atti alla Procura andasse formulata soltanto dopo la formale riapertura del procedimento, gli atti del procedimento penale resterebbero comunque pienamente utilizzabili nel presente giudizio sportivo. Non vi è dubbio che l’impostazione del codice si riannoda ad una ponderazione di interessi attentamente effettuata dal legislatore federale. La “certezza” derivante dal proscioglimento disposto con l’archiviazione non è assoluta, perché potrebbe essere messa in discussione dai risultati dell’istruttoria condotta dall’autorità giudiziaria penale, idonei a far emergere circostanze o fatti nuovi. Ma si tratta di un’opzione collegata alla ritenuta opportunità di allineare la risposta sanzionatoria sportiva agli accertamenti compiuti in sede penale, caratterizzati dalla incisività degli strumenti di indagine attribuiti al pubblico ministero, bilanciati dalle garanzie difensive degli indagati. In questa cornice, non assume rilievo dirimente la circostanza che, nel corpo della motivazione, il Tribunale abbia trascurato di citare e confutare nel dettaglio le opposte conclusioni cui era pervenuto il precedente di cui alla citata pronuncia C.U. n. 52/TFN - ss 2016/2017..Effettuata una tale sommaria ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre tuttavia rilevare come, avuto riguardo al caso di specie, essa non possa dirsi esaustiva, dal momento che, in punto di fatto, occorre necessariamente rilevare la sussistenza nella fattispecie in esame di una circostanza destinata ad assumere specifica rilevanza, ossia la circostanza che, con riferimento ai fatti illeciti oggetto del presente procedimento, su richiesta della Procura federale è qui pacificamente intervenuto in data 28 Gennaio 2015 un provvedimento di archiviazione. Le doglianze formulate con il reclamo in esame dalla Procura Federale vanno dunque valutate alla luce di tale rilevante circostanza e, conseguentemente, alla stregua del disposto del comma 5 dell’art. 32 ter CGS, a mente del quale, intervenuto un provvedimento di archiviazione, “la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Disposizione, quest’ultima, che, nonostante la sua centralità nel caso in esame, la Procura federale omette invero di considerare, focalizzando piuttosto la sua attenzione sulla latitudine, oggettiva e temporale, del potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, quale espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS, in ordine al cui corretto esercizio nel caso di specie, in realtà e come si è detto, non è dato ravvisare nella decisione del TFN sostanziali censure. Il cuore della motivazione della pronuncia impugnata è, infatti, piuttosto nel senso “che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.” Al riguardo, occorre infatti rilevare che l’esercizio dell’azione disciplinare è espressione di una scelta che il Procuratore federale, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini e in alternativa alla archiviazione (art. 32 ter, commi 2 e 4, CGS), così che, una volta che di un procedimento sia stato eventualmente richiesta ed autorizzata l’archiviazione, il Procuratore federale perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto illecito, a meno che non disponga d’ufficio la riapertura delle indagini e non provveda ad una nuova iscrizione nell’apposito registro. La mancata riapertura delle indagini e/o la mancata conseguente nuova iscrizione nell’apposito registro, determina pertanto non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito, oggettivamente e soggettivamente considerato. D’altro canto, come si è visto, l’art. 32 ter, comma 5, CGS, consente alla Procura federale di disporre d’ufficio la riapertura delle indagini alla sola condizione che emergano “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali fatti nuovi o le circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore federale vanno però esplicitamente dedotti in sede di atto di deferimento, onde consentire la verifica circa la effettiva ricorrenza nel caso concreto del solo presupposto che, in base all’ordinamento federale, legittima la riapertura delle indagini nell’ambito di un procedimento già archiviato e il rinnovato esercizio da parte del Procuratore federale dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito in relazione al quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione. L’esigenza di rendere nota la ricorrenza in concreto di un tale presupposto e, quindi, del fatto nuovo o della circostanza rilevante prima ignoti al Procuratore federale, costituisce il necessario contrappeso del potere concesso a quest’ultimo dall’ordinamento federale di procedere d’ufficio - e quindi senza alcun filtro preventivo da parte degli organi di giustizia sportiva - a nuove indagini per il medesimo illecito, contrappeso senza il quale non vi sarebbero sufficienti garanzie in favore dell’incolpato in ordine ai tempi del (reiterato) esercizio dell’azione disciplinare ed alla durata complessiva delle indagini che, per effetto dell’esercizio del potere di riapertura delle indagini, è appena il caso di osservare, possono in definitiva svolgersi per un tempo ben superiore al termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinquies, comma 3, del C.G.S. Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare negli atti posti in essere dalla Procura federale, con riferimento o meno alla documentazione afferente all’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli ed acquisita in data 26 Febbraio 2016, alcun riferimento ai quei “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” che della riapertura d’ufficio delle indagini e della disposta nuova iscrizione nel Registro avvenuta in data 29 Marzo  2016 costituivano, come detto, il presupposto legittimante ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS. Ne deriva che la decisione di primo grado è immune dai vizi che la reclamante le ascrive e ciò anche per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, norma che la reclamante assume essere stata disattesa dal TFN nella decisione impugnata ed essere, invece, invocabile nel caso di specie, laddove prevede che «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato». Come correttamente rilevato dal TFN, al contrario, per collocazione sistematica e chiarezza semantica, la citata norma riguarda effettivamente il solo caso in cui gli atti processuali compiuti dall’A.G.O. pervengano alla Procura Federale al di fuori dei termini di durata delle indagini, ma nell’ambito di un procedimento disciplinare che sia stato ritualmente instaurato e risulti ancora pendente. Caso, questo, non ricorrente nella fattispecie. Per quanto, poi, possa convenirsi con la reclamante Procura che la ratio della disposizione sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO», vero è che la pregevole finalità di tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti postula, sempre e comunque, il pieno rispetto delle norme federali e del sistema di garanzie che esse assicurano all’incolpato. Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva e seppure con le precisazioni di cui si è detto, di confermare la decisione impugnata laddove afferma la inammissibilità del deferimento della Procura federale e, qui si aggiunge, la decadenza dall’azione disciplinare nuovamente intrapresa, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione degli incolpati e della integrità del diritto di difesa, che impone la celere iscrizione dei fatti rilevanti sul Registro di cui all’art. 31 quinquies CGS e l’avvio dell’azione disciplinare in tempi ragionevoli rispetto a quelli di commissione dei presunti illeciti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, SS.UU. n. 29/2016).» È infatti necessario osservare che la decisione citata non sostiene affatto che la richiesta di atti alla Procura possa essere effettuata solo dopo la preventiva iscrizione (o reiscrizione) del procedimento disciplinare, con contestuale e formale riapertura delle indagini. Esprime, invece, il diverso e condivisibile principio secondo cui, ottenuti gli atti delle indagini penali, la riapertura è consentita solo se emergano effettivamente circostanze e fatti nuovi, insussistenti al momento dell’archiviazione, debitamente evidenziati dalla Procura, in modo da garantire l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso a suo tempo esaminato aveva ritenuto che la Procura Federale non avesse esplicitato in modo adeguato la “novità” degli elementi desunti dagli atti dell’Autorità Giudiziaria, così da rendere impossibile l’accertamento dei concreti presupposti per la riapertura delle indagini. Nella presente vicenda, al contrario, è di tutta evidenza che gli elementi derivanti dalla conclusione delle indagini messi a disposizione della Procura Federale risultano profondamente nuovi e diversi rispetto ai dati esistenti all’epoca dell’originaria archiviazione. Altrettanto palese è, nella sostanza, l’enunciazione che l’atto di deferimento, insieme ai suoi allegati, si sia basato su presupposti fattuali radicalmente nuovi rispetto a quelli che avevano giustificato l’archiviazione. D’altro canto, questa Corte Federale d’appello, con la decisione resa a Sezioni Unite il 25 Ottobre 2019 (Comunicato Ufficiale n. 030/CFA 2019/2020), ha affrontato in modo approfondito il tema della riapertura delle indagini conseguente alla trasmissioni di atti dell’autorità giudiziaria penale alla Procura Federale. In tale occasione si è stabilito che anche qualora l’archiviazione sia stata disposta perché le originarie notizie provenienti dalla Procura della Repubblica non consentivano di formulare il deferimento, imponendo l’archiviazione, è sempre consentita la riapertura delle indagini qualora i nuovi elementi indiziari derivino da ulteriori atti provenienti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, capaci dei evidenziare la sopravvenienza di fatti e circostanze insussistenti al momento della pregressa archiviazione

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 019 CFA del 21 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021, decisa il 31 agosto 2020 e pubblicata il 4 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri

Massima: La riapertura delle indagine può essere disposta da un  fatto nuovo o circostanza rilevante desunta dalla trasmissione di atti d'indagine provenienti dalla magistratura ordinaria. La risposta, a ben vedere, si rinviene dallo stesso articolato normativo di riferimento.  Difatti, il ridetto art. 122 statuisce, altresì, "5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione”. Pertanto, la "desumibilità" dei fatti e delle circostanze rilevanti risulta ancorata "ad un provvedimento che dispone il giudizio penale”. Provvedimento che, nel caso di specie, difetta. Appare quanto  mai agevole  rilevare come la scelta  del Legislatore  sportivo di ancorare la possibilità di riapertura di una indagine all'emersione cli fatti nuovi, ma anche alla loro desumibilità dall'esercizio dell'azione penale, sia legittimata in quest'ultimo caso solo cd esclusivamente in forza dell'accertamento che di quel fatto è stato effettuato ad opera di altro giudice. A confermare tale ultimo assunto depone la prescrizione letterale della norma, la quale non prevede - come pure avrebbe potuto fare - un generico riferimento agli atti provenienti da un procedimento penale, bensì richiama espressamente "il provvedimento che dispone il giudizio penale". Qui difetta non solo il provvedimento che dispone il giudizio - non essendo intervenuto l'atto di rinvio a giudizio - ma, per la posizione del Sig. …, finanche l'avviso di conclusione delle indagini. Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'esercizio dell'azione disciplinare difetti dei presupposti inderogabili stabiliti per legge, il ché comporta la nullità e/o l'improcedibilità dell'esperito atto di deferimento.” La tesi del reclamante non è persuasiva. È incontestabile che le risultanze delle indagini penali hanno delineato i fatti oggetto del deferimento in modo profondamente diverso, quanto a modalità oggettive e coinvolgimento soggettivo degli indagati rispetto alla generica ipotesi considerata nell’originario procedimento istruttorio condotto dalla Procura. Pertanto, i presupposti fattuali per la riapertura delle indagini sono tutti agevolmente riscontrabili. Il richiamo all’art. 122, comma 5, del CGS non muta questa conclusione, poiché tale disposizione si riferisce alle conseguenze della riapertura delle indagini sulla prescrizione dell’azione disciplinare, senza stabilire affatto che la riapertura derivante da nuove risultanze del procedimento penale sia consentita solo in presenza di un provvedimento che dispone il giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN del 24.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 nei confronti del sig. F.P.B.e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 34/TFN-SD)

Massima: La Procura può aprire un nuovo fascicolo diverso rispetto all’indagine precedente. Occorre premettere che il caso in esame non può che essere disciplinato dal previgente CGS - FIGC in considerazione del  dato  relativo  alla  commissione  del  fatto  contestato,  identificabile  nella  data  della  gara  del  12  maggio  2019, allorquando era in vigore detto Codice e non l’attuale, entrato in vigore il 17 giugno successivo. In tale ottica, l’eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dai deferiti è infondata sotto un duplice aspetto. Vi è innanzi tutto da osservare che l’odierno deferimento ha tratto le mosse dalla decisione della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che, nell’accogliere la domanda della reclamante Società Pol. Olympia Agnonese ASD, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale deferimento della Società Vastese e del .. Pertanto, il procedimento che ad impulso della Procura Federale ne era scaturito alla luce della decisione della Sezione Vertenze Economiche, si poneva come un nuovo rispetto al precedente procedimento incardinatosi innanzi la stessa Procura Federale, che, su richiesta della Sezione Vertenze Economiche, aveva avuto ad oggetto l’accertamento, per quanto fosse stato possibile, della entità del numero degli spettatori presenti alla gara di che trattasi e, nel contempo, di valutare il comportamento del .. Alla prima suddetta richiesta, la Procura Federale aveva dato risposta, trasmettendo in data 19 febbraio 2020 alla Sezione Vertenze Economiche gli atti dell’accertamento per il seguito di competenza. Da tali accertamenti era scaturita la decisione della Sezione Vertenze Economiche sopra richiamata, che conteneva anche il disposto sulla trasmissione degli atti alla Procura Federale per il deferimento (eventuale) della Società Vastese e del ..Corretta è stata pertanto l’iniziativa della Procura Federale, che ha inteso aprire un fascicolo diverso dal precedente, da cui si era mossa un’attività di indagine del tutto diversa dalla prima.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 56/2020 del 17 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all'ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021, è stato accolto il reclamo della società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato  di Serie D - Girone  I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell'ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC - LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020.

Parti: ASD Corigliano Calabro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Roccella

Massima: Il ricorso è inammissibile. Invero, parte ricorrente denuncia come unico motivo di gravame la violazione e falsa applicazione dell’art. 122, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Quest’ultima norma è precetto che contiene la previsione di una eccezione alla regola generale prevista per le tempistiche di svolgimento e chiusura delle indagini da parte della Procura Federale, rinvenibile nella possibilità di riapertura delle indagini laddove “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il procuratore federale non era a conoscenza e che anche unitamente a quanto già raccolto si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato.” Orbene, il disposto normativo endofederale circoscrive due concetti di base, affinché si possa accedere alla deroga prevista, ovvero che “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti” e che questi ultimi siano idonei “a provare la colpevolezza dell’incolpato.”…Orbene, lo scrutinio del Collegio di Garanzia, come è noto, circoscrive il suo perimetro alla sola legittimità del provvedimento impugnato che, ormai come jus receptum, è rinvenibile nella violazione di legge ovvero nella inesatta e/o contraddittoria o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Nella vicenda in esame non sono ravvisabili i caratteri di tali violazioni, atteso che la Corte d’Appello Federale non ha violato una norma, anzi, essa ha operato una esatta qualificazione della medesima declinandola come normativa di eccezione rispetto alla regola e, nel fare ciò, ha anche ben motivato il suo scostamento dalla nozione di fatto nuovo o circostanza rilevante laddove ha precisato che l’errore degli Uffici Federali per disallineamento informativo non può essere ricondotto, a scapito delle regole generali, a tutela degli incolpati, ad una rapida definizione delle posizioni anche al fine di legittimamente organizzare il proprio futuro percorso di club. Apertis verbis, la Corte d’Appello ha fornito una interpretazione logica ed esente da censura sul dettato normativo.Sul punto, si è correttamente affermato che “il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I^, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 008 CFA del 10 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare assunta nella seduta del 10.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 183/TFN – SD 2019/2020 del 12.08.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Roccella-sig.M.M. -Procura Federale-A.S.D. Corigliano Calabro

Massima: Annullata la decisione del TFT per l’improcedibilità, dell’azione disciplinare avviata con il deferimento del 21.07.2020, per insussistenza, nel caso di specie, del presupposto per la riapertura d’ufficio delle indagini previsto dall’art. 122, comma 4, del vigente C.G.S., avendo la Procura Federale già istruito e da tempo archiviato un apposito procedimento (il n. 860 PF 19-20) per le stesse condotte oggetto di odierna contestazione. Dall’esposto – ed invero pacifico – contesto fattuale, emerge che si è verificato un “disallineamento” tra i dati relativi agli indirizzi e recapiti ufficiali della A.S.D. ROCCELLA risultanti dagli atti in possesso della Lega Nazionale Dilettanti e quelli in possesso del Dipartimento Interregionale. La circostanza, se per un verso conferma che nessun rilievo può essere mosso alla prima indagine federale, per altro verso evidenzia che, nello specifico caso in esame, l’acquisizione e la conoscenza di quella che si è poi rivelata essere la prova decisiva della colpevolezza degli odierni reclamanti è risultata preclusa nel corso dell’originario procedimento archiviato dalla Procura Federale unicamente dall’incompletezza o dal mancato aggiornamento di dati societari ufficiali la cui gestione è demandata dalla Federazione ai competenti Uffici della Lega Nazionale Dilettanti. A ciò consegue che, nel particolare caso in esame, al fatto della conoscenza da parte della Procura Federale dell’effettiva appartenenza alla A.S.D. ROCCELLA (anche) dell’indirizzo pec ufficiale ...@...i.legalmail.it, sopravvenuta rispetto all’archiviazione delle indagini ed alla scadenza del termine di 60 giorni di cui all’art. 119, comma 4, del C.G.S., non possa attribuirsi il carattere della novità nel senso e secondo la ratio dell’art. 122, comma 4, del C.G.S.. La riapertura delle indagini archiviate consentita da tale ultima norma al sopravvenire di fatti nuovi o di circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore Federale, infatti, costituisce pur sempre un’eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini, a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati. Eccezione che tale cesserebbe di essere ove se ne consentisse l’applicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire a carenze probatorie verificatesi per errori imputabili all’operato degli Uffici federali, come è avvenuto nel caso di specie. Non sussistendo, quindi, per le specifiche ragioni dedotte, un legittimo presupposto per la riapertura d’ufficio delle indagini già archiviate, l’azione disciplinare esercitata con il deferimento in data 21.07.2020 della Procura Federale risulta inammissibile in radice, in quanto relativa a condotte oggetto di disposta archiviazione, come dedotto con la prima e risolutiva doglianza dai reclamanti, il cui accoglimento assorbe - ed esonera dal delibare - ogni altra questione, anche di merito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN del 04.09.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2218/1491 pf18–19/GC/GT/ag del 10.08.2020 nei confronti delle società USD Bitonto Calcio, AZ Picerno Srl + altri - Reg. Prot. n. 211/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità della riapertura delle indagini a seguito di archiviazioneEd invero, iscritto dalla Procura federale nell’apposito registro l’ipotesi di illecito relativo alla gara AZ Picerno - Bitonto in oggetto, ed iscritto il procedimento al n. 2218/1491 pf18 – 19, non essendo allo stato degli atti emerse ipotesi di illecito, (il solo D. - tesserato del Bitonto partecipante alla gara - aveva riferito che gli avversari lo invitavano a non impegnarsi), gli inquirenti federali, inutilmente decorso il primo termine previsto per il compimento delle indagini ed i successivi termini di proroga, previa condivisione con la Procura Generale dello Sport, procedeva all’archiviazione del procedimento. Successivamente acquisita la più volte richiesta documentazione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari messa a disposizione solo a seguito dell’intervenuta notifica dell’avviso di Conclusione delle indagini preliminari ex art 415-bis, cpp questa volta contenente anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche tra .., da una parte, e …., dall’altra, in cui venivano fatti nomi o riferimenti ad altri tesserati, la Procura federale procedeva alla riapertura delle indagini. E’ di tutta evidenza, a tale proposito, come la richiesta degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale non costituisca un atto di indagine precluso dalla pregressa archiviazione del procedimento. Il Procuratore federale, infatti, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC “prende nota degli illeciti di propria iniziativa” di talché, emersi dalla più volta richiamata documentazione “nuovi fatti o  circostanze rilevanti di cui ….  non  era a conoscenza”, ritenuti “idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato” (art. 122, co. 4, CGS-FIGC), ha legittimamente provveduto alla riapertura delle indagini con riferimento al medesimo procedimento sub n. 2218/1491 pf 18-19 precedentemente archiviato. La circostanza legittima di per sé, quand’anche ve ne fosse bisogno, la utilizzabilità della documentazione pervenuta dall’A.G. che, anche nella ipotesi di procedimento non archiviato, sarebbe stata utilizzabile anche ove fosse pervenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per il compimento delle indagini, in ossequio alla chiara previsione di cui all’art. 119, co. 6, seconda parte, CGS-FIGC alla cui stregua, con ciò derogandosi al precetto contenuto nella prima parte, “possono essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti d Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. È appena il caso di precisare, sul punto, che la ratio della eccezione risiede nella circostanza che gli atti e documenti cui la norma si riferisce non costituiscono atti di indagine della Procura federale che, di contro, devono essere compiuti entro i limiti temporali di cui all’art. 119, co. 4 e 5, CGS - FIGC.

Massima: Infondata è l’eccezione che la riapertura delle indagini comportano una nuova iscrizione. Deve poi evidenziarsi….che acquisiti nuovi fatti e/o circostanze rilevanti, l’art. 122, co. 5, CGS - FIGC non prescrive una nuova iscrizione dell’illecito nel registro tenuto secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS - CONI, tanto che, nella specie in scrutinio, alla riapertura delle indagini non ha comportato l’attribuzione di un nuovo numero al procedimento, essendosi unicamente trattato della riapertura di quello precedentemente archiviato allo stato degli atti. Va da sé che tanto non esigeva la iscrizione nel registro di cui sopra di un illecito riferito alle persone dei sigg.ri ….e/o di qualunque altro soggetto, perché la notizia dell’illecito aveva ed ha ad oggetto la “combine” della gara AZ Picerno – Bitonto del 5.5.2019 e, con essa le violazioni di tutti i soggetti in essa coinvolti, non già le violazioni di tali soggetti singolarmente considerate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 183/TFN del 12.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. M. M. e della società ASD Roccella - Reg. Prot. n. 205/TFN-SD)

Massima: È di tutta evidenza, pertanto, alla luce di dette risultanze come, verosimilmente e ragionevolmente, non vi fossero elementi che potessero indurre ad un approfondimento su quale fosse l’indirizzo pec della società, anche alla luce dell’art. 142, co. 3, CGS- FIGC vigente ratione temporis, che fissava al 1° Luglio 2020 (ora prorogato al 1° Luglio 2021 – Com. Uff. n. 201/A del 20.5.2020) per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche l’entrata in vigore dell’art. 53, CGS-CONI che prevede l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata all’atto dell’affiliazione e/o del tesseramento e/o del loro rinnovo, se pure, va precisato, allo specifico fine della comunicazione degli atti dei procedimenti “per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse” (art. 53, co. 1, CGS-FIGC). Peraltro, è altrettanto palese, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC, che “il Procuratore federale prende nota degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”. Ebbene, nella fattispecie, pervenuta la sollecitazione da parte della ASD Corigliano Calabro, certamente non in forma anonima, al fine di verificare la veridicità di tale segnalazione onde evitare una inutile riapertura delle indagini, la Procura federale riteneva di approfondirne il contenuto con la richiesta di informativa al Dipartimento Interregionale della LND. Solo all’esito di tale informativa, pertanto, il cui contenuto è stato esposto nella parte che precede, la Procura federale iscriveva nuovamente la notizia di illecito nei termini e nel registro di cui all’art. 119, co. 3, CGS- FIGC e disponeva d’ufficio la riapertura delle indagini nei termini di cui al successivo art. 122, co. 3. Anche sotto tale profilo, pertanto, alla luce della lettura sistematica degli artt. 118, co. 2, 119, co. 3 e 122, co. 3, CGS- FIGC deve ritenersi che la Procura federale abbia legittimamente proceduto alla riapertura delle indagini.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 71/2019 del 6 settembre 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale - che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 - è stata irrogata nei confronti della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del Campionato di calcio di Serie B; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

Parti: Foggia Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l./U.S. Città di Palermo S.p.A. - Federazione Italiana Giuoco Calcio/G.G. - U.S. Città di Palermo S.p.A. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non sussiste la violazione dell’art. 2 e 32, comma 5, CGS FIGC, per illegittima riapertura delle indagini. Sul punto basti notare come la decisione quivi impugnata faccia correttamente riferimento alla data 31 gennaio 2019 quale momento - in virtù della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica alla Procura Federale - in cui si è potuto, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS FIGC, procedere legittimamente alla riapertura delle indagini. La circostanza per la quale la Procura Federale non abbia agito allo stesso modo in un momento antecedente (i.e. il 21 novembre 2018, con la trasmissione delle ordinanze di riesame) risulta peraltro una valutazione discrezionale dell’Organo inquirente non sindacabile in questa sede di legittimità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ..... … (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018) - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: Come previsto dall’art. 32 ter comma 2 del Codice di Giustizia FIGC, “l’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore” Conseguentemente, poi, l’art.32 quinques comma 4, prevede che “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata”. In tale ottica, pertanto, in assenza di alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica, il Procuratore Federale, una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini, ha proceduto a disporre l’archiviazione ed è evidente che la condivisione dell’archiviazione da parte della Procura Generale dello Sport è avvenuta sulla scorta degli elementi indicati nella proposta di archiviazione, vale a dire, in attesa dell’esito della pronuncia della Suprema Corte, il mancato invio degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica e non certo di tutti gli altri elementi indicati nell’odierno atto di deferimento. Solo in data 31 gennaio 2019 la Procura della Repubblica di Palermo ha proceduto a consegnare un CD contenente gli atti di indagine in riscontro alla richiesta del Luglio 2018, unitamente, fra l’altro, al dispositivo della Suprema Corte del 24 gennaio 2019 che rigettava il ricorso di ...... Ad avviso del Collegio tale evento, vale a dire la trasmissione e la conseguente acquisizione degli atti di indagine formalmente richiesta - ivi compreso il fascicolo della procedura prefallimentare e l’intervenuta pronuncia della Suprema Corte - il cui mancato riscontro autorizzativo aveva di fatto reso impossibile l’espletamento delle indagini del precedente procedimento, rappresenta sicuramente una circostanza rilevante che legittima, ai sensi dell’art.32 ter, comma 5, la riapertura delle indagini. Se così non fosse, si dovrebbe concludere che ogni qual volta venga aperta un’indagine sulla base di un procedimento penale, in carenza di trasmissione degli atti, ritualmente richiesti, una volta scaduti i termini ristretti per l’indagine preliminare, poiché è doveroso procedere ad un formale provvedimento di archiviazione, giusta quanto previsto dagli artt. 32 ter comma 2 e 32 quinques comma 4, sarebbe inevitabilmente precluso procedere a qualsivoglia azione disciplinare. Ne deriva che non rileva, ai fini di una presunta doverosità di formulare un’istanza di revoca del procedimento di archiviazione, la circostanza che nella comunicazione della conclusione delle indagini inviata ai deferiti viene dato atto dell’acquisizione, in data 21.11.2018, di alcuni atti relativi al procedimento penale in corso. L’ eccezione sollevata sul punto sollevata atti non può ritenersi fondata. Ed infatti, avuto riguardo all’elenco contenuto nelle pagine 3 e segg. della comunicazione di conclusione indagini in atti (riportata nella relazione conclusiva ma non allegata agli atti), con la nota appena richiamata la Procura della Repubblica di Palermo, già interessata della richiesta di atti ex art. 116 c.p.p., avrebbe proceduto alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari nel frattempo intervenuti nei confronti degli indagati – il cui esito fra l’altro, era già noto alla Procura Federale - come si evince dal provvedimento di archiviazione, senza tuttavia allegare alcun atto delle indagini preliminari del procedimento penale che pure era stato richiesto dalla Procura federale. Conseguentemente, se da un lato si deve ritenere che l’assenza di qualsivoglia indicazione documentale circa eventuali specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria procedente circa la segretezza di tali atti, è però evidente che i provvedimenti giudiziari così pervenuti, peraltro in un momento antecedente l’archiviazione del procedimento, correttamente potevano ritenersi non rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non potendo essi essere considerati, in quel momento, sostitutivi degli accertamenti svolti dall’A.G. ancora ignoti alla Procura Federale, né erano comprensivi degli esiti del procedimento innanzi alla Suprema Corte; tanto è vero che solo un provvedimento di quelli elencati  è stato poi utilizzato ai fini del presente deferimento. E ciò a maggior ragione se si considera che in quel momento i termini per poter svolgere ulteriori autonome indagini da parte della Procura Federale (eventuale acquisizione degli atti presso la COVISOC, audizioni dei soggetti coinvolti) erano ormai decorsi. Si potrebbe, al più, discutere in ordine al fatto che la Procura federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della trasmissione di tale nota; sul punto, tuttavia, si ritiene che le valutazioni del Procuratore federale non siano sindacabili in tale sede, sia perché frutto di valutazioni meramente tecniche, atteso che nel caso di specie si è attesa la trasmissione degli atti di indagine relativi al procedimento penale, sia in ragione del fatto che l’ordinamento federale non prevede alcun obbligo in ordine ai tempi circa l’iscrizione delle notizie nell’apposito registro (CFA, C.U. 141/CFA del 12 giugno 2016); pertanto, l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di ..... trasmesso anche in data 31 gennaio 2019, non può avere alcuna rilevanza in ordine alle valutazioni oggetto del deferimento. La valutazione effettuata circa la sussistenza di elementi di novità e di circostanze rilevanti dalla Procura Federale ed alla base del procedimento di riapertura delle indagini, in relazione al provvedimento di archiviazione nel quale, appunto, si evidenziava l’assenza di trasmissione degli atti di indagine e l’attesa del provvedimento della Suprema corte di Cassazione, appare, pertanto, ragionevole e immune da vizi.>> Di uguale avviso la CFA (CU. N. 122/CFA del 18.6.2019 - pagg. 40-41-42) che, ripercorso l’iter cronologico dell’apertura del precedente procedimento e delle richieste di proroga, della ricezione degli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e, alfine, della riapertura delle indagini, scrutinato sul punto il gravame della US Città di Palermo ed il motivo dedotto al punto 4.2 delle Controdeduzioni del sig. …, ne ha  ugualmente ritenuto   l'infondatezza: <<Orbene, da quanto sopra risulta, anzitutto, che la difformità di data, oggetto di doglianza della US Città di Palermo Spa, tra la produzione del DVD e la presentazione della lista documenti all’interno del DVD medesimo è verosimilmente dovuta a quanto prima rappresentato e non importa alcun vizio del procedimento, né, tantomeno, alcuna inammissibilità del deferimento. Peraltro, il TFN ha giustamente ritenuto generiche le doglianze sul punto e, comunque, non idonee «a deporre per l’inammissibilità dell’odierno deferimento giacché non si comprende se la difesa - in assenza di formale querela di falso - ponga in dubbio la genuinità del verbale di consegna del 31 gennaio 2019 e del conseguente provvedimento di riapertura delle indagini». Dallo stesso predetto elenco in atti emerge, poi, quali siano i nuovi elementi di provenienza dall’autorità giudiziaria ordinaria che la Procura Federale ha ricevuto con la nota del 31 gennaio 2019 e posto a base del provvedimento di riapertura delle indagini ed anche, per sottrazione, quali siano le risultanze degli autonomi accertamenti effettuati dall’organo federale inquirente. Recita, a tal riguardo, l’art. 32 ter, comma 5, CGS: «Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione». Occorre, allora, verificare se il provvedimento di riapertura delle indagini del 11 febbraio 2019 è o meno legittimo alla luce della disposizione prima ricordata. Orbene, considerato che con la nota prima indicata la Procura Federale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica tutti gli atti del procedimento penale (v. lista dei relativi faldoni), non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, che vi fossero i presupposti richiesti dall’art. 32 ter, comma 5, CGS per disporre la riapertura delle indagini. Con riferimento alla questione agitata  dalla ricorrente società  palermitana secondo cui  la Procura Federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della ricezione della precedente nota della Procura della Repubblica è possibile, brevemente, osservare quanto segue. Anzitutto, il TFN ha osservato come si tratti di valutazioni di natura prevalentemente tecnica, correttamente ritenendo, pertanto, che «l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di ..... trasmesso anche in data 31 gennaio 2019), non può avere alcuna» ricaduta, specie in termini di ammissibilità, del relativo deferimento. In ogni caso, le deduzioni sul punto appaiono, comunque, superate dall’attestazione dd. 16 maggio 2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dalla quale si evince che «la prima nota di trasmissione alla Procura Federale risultante dagli atti, è quella datata 21.11.2018, a mezzo della quale sono state trasmesse solamente le ordinanze pronunciate (con appello del Pubblico Ministero) dal Tribunale di Palermo – sezione per il Riesame, senza i correlati atti di indagine». Fermo restando quanto sopra detto, con riguardo al presunto vizio connesso alla prima richiesta di proroga delle indagini e/o del relativo procedimento di concessione della stessa, è possibile specificamente – e su un piano più generale – osservare quanto segue. L’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, nel fissare un termine massimo di durata delle indagini, prevede sia l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti oltre il termine, sia la possibilità di deroga a tale principio, in virtù della concessione, da parte della Procura Generale dello sport, di massimo due proroghe consecutive, previa presentazione di istanza congruamente motivata. Tale fase preprocessuale non si svolge innanzi all’organo giudicante, né prevede il contraddittorio con le parti, per l’ovvio motivo che la richiesta di proroga si situa in un momento addirittura precedente quello in cui si potrebbe concretizzare l’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento (intenzione che, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, impone l’instaurazione del contraddittorio con l’incolpato) e, pertanto, precede la stessa concretizzazione dell’ipotesi accusatoria e la conseguente individuazione degli  eventuali incolpati. Ne consegue che l’atto di concessione della proroga non è ricorribile ex se, fermo restando il diritto della parte incolpata di dolersi nel successivo giudizio della sua eventuale assenza, laddove questa abbia reso inutilizzabili i documenti acquisiti oltre la scadenza del termine (originario o prorogato) delle indagini. Inoltre, il citato art. 32 quinquies, comma 3, CGS non prevede alcuna sanzione in caso di non corrispondenza tra i motivi posti alla base della richiesta di proroga e la successiva attività della Procura Federale>>.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 122 CFA DEL 18 Giugno 2019 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. N. 108/CFA DEL 29 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8  C.G.S.,  NONCHÉ  ART.  85  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  12055/816 PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Massima: Recita, a tal riguardo, l’art. 32 ter, comma 5, CGS: «Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione». Occorre, allora, verificare se il provvedimento di riapertura delle indagini del 11 febbraio 2019 è o meno legittimo alla luce della disposizione prima ricordata. Orbene, considerato che con la nota prima indicata la Procura Federale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica tutti gli atti del procedimento penale (v. lista dei relativi faldoni), non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, che vi fossero i presupposti richiesti dall’art. 32 ter, comma 5, CGS per disporre la riapertura delle indagini. Con riferimento alla questione agitata dalla ricorrente società palermitana secondo cui la Procura Federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della ricezione della precedente nota della Procura della Repubblica è possibile, brevemente, osservare quanto segue. Anzitutto, il TFN ha osservato come si tratti di valutazioni di natura prevalentemente tecnica, correttamente ritenendo, pertanto, che «l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di … trasmesso anche in data 31 gennaio 2019), non può avere alcuna» ricaduta, specie in termini di ammissibilità, del relativo deferimento. In ogni caso, le deduzioni sul punto appaiono, comunque, superate dall’attestazione dd. 16 maggio 2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dalla quale si evince che «la prima nota di trasmissione alla Procura Federale risultante dagli atti, è quella datata 21.11.2018, a mezzo della quale sono state trasmesse solamente le ordinanze pronunciate (con appello del Pubblico Ministero) dal Tribunale di Palermo – sezione per il Riesame, senza i correlati atti di indagine». Fermo restando quanto sopra detto, con riguardo al presunto vizio connesso alla prima richiesta di proroga delle indagini e/o del relativo procedimento di concessione della stessa, è possibile specificamente – e su un piano più generale – osservare quanto segue. L’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, nel fissare un termine massimo di durata delle indagini, prevede sia l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti oltre il termine, sia la possibilità di deroga a tale principio, in virtù della concessione, da parte della Procura Generale dello sport, di massimo due proroghe consecutive, previa presentazione di istanza congruamente motivata. Tale fase preprocessuale non si svolge innanzi all’organo giudicante, né prevede il contraddittorio con le parti, per l’ovvio motivo che la richiesta di proroga si situa in un momento addirittura precedente quello in cui si potrebbe concretizzare l’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento (intenzione che, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, impone l’instaurazione del contraddittorio con l’incolpato) e, pertanto, precede la stessa concretizzazione dell’ipotesi accusatoria e la conseguente individuazione degli eventuali incolpati. Ne consegue che l’atto di concessione della proroga non è ricorribile ex se, fermo restando il diritto della parte incolpata di dolersi nel successivo giudizio della sua eventuale assenza, laddove questa abbia reso inutilizzabili i documenti acquisiti oltre la scadenza del termine (originario o prorogato) delle indagini. Inoltre, il citato art.  32  quinquies, comma 3, CGS non prevede  alcuna sanzione in caso di non corrispondenza tra i motivi posti alla base della richiesta di proroga e la successiva attività della Procura Federale. Ne consegue, altresì, sotto altro profilo, che nessun rilievo possono avere nel presente giudizio, le deduzioni di US Città di Palermo s.p.a. in ordine alla eccepita contraddittorietà della motivazione in relazione alla (presunta, peraltro) omissione di indagini autonome, da parte della Procura Federale, nel procedimento pf 18/19, poi archiviato, considerato che in questa sede non possono venire in rilievo che fatti e circostanze relative al procedimento riaperto (e, come detto, prima ancora, alla sussistenza dei presupposti per la riapertura del medesimo) per quanto capaci di rifluire sulla ritualità ed ammissibilità del conseguente atto di deferimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/FTN del 13 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 Marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), G.G. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa dall'8 novembre 2017 all'8 agosto 2018), M.A. (all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: Sull’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter, comma 5 del CGS…Al riguardo il Collegio ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento. Dalla disamina del deferimento e degli atti ad esso propedeutici si evince che: il procedimento in questione è stato aperto in data 31 Gennaio 2019, quale riapertura di un precedente procedimento, a seguito dell’avvenuta consegna degli atti di indagine svolti nell’ambito del proc. penale n. 5310/2017 R.G.N.R. modello 21. Nel verbale di consegna si dà contezza dell’avvenuta autorizzazione orale fornita dal PM in ragione della nota prot 1002/8pf 18-19/GP/GC/blp del 24 luglio 2018 della Procura Federale. Con la predetta nota la Procura Federale aveva richiesto - alla Procura della Repubblica di Palermo - copia degli atti di indagine relativi al procedimento in oggetto a seguito di notizie apparse sulla stampa e per effetto delle quali, in data 9 luglio 2018, era stato iscritto il procedimento disciplinare n.8 pf 18-19. In data 7 Settembre 2018 veniva inoltrata alla Procura Generale dello Sport del CONI richiesta di concessione di proroga delle indagini in considerazione dell’assenza di riscontro da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria. Con nota prot. 4641 del 12 Settembre 2018 il Procuratore Generale dello Sport del CONI concedeva, ai sensi dell'art.47, comma 3, CGS del CONI, il termine di proroga delle indagini a decorrere dalla data di scadenza del termine ordinario. Permanendo l’assenza di riscontri da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ed in ragione del fatto che si attendeva la decisione della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso proposta da … avverso la misura degli arresti domiciliari, nonché del fatto che le indagini preliminari fossero, allo stato, coperte da segreto istruttorio e, pertanto, incompatibili con la durata delle indagini, veniva comunicata, in data 30.10.2018, al Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., richiesta di intendimento di archiviazione del procedimento allo stato degli atti, come detto condivisa in data 21 Dicembre 2018. In data 31 Gennaio 2019, il cancelliere della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, in riscontro alla richiesta del 24 luglio 2018, ottenuta l’autorizzazione orale del pubblico ministero, ha consegnato al rappresentante della Procura Federale copia degli atti di indagine. A seguito dell’invio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo degli atti di indagine nell’ambito del sopra citato procedimento penale, la Procura Federale procedeva alla riapertura delle indagini e alla iscrizione del procedimento n.816 pf 18 – 19. Orbene, nelle more della condivisione del procedimento di archiviazione, risultano pervenuti in data 21 novembre 2018, da parte della Procura della Repubblica di Palermo (in udienza il rappresentante della Procura Federale ha riferito che tali atti sono stati ricevuti in data 17 Dicembre 2018), i provvedimenti (elencati nelle comunicazione di conclusione indagini del 15 e 19 aprile 2019) emanati dal Tribunale del Riesame del 5 Ottobre 2018, nonché l’Appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale veniva rigettata la richiesta del PM di applicazione delle misure cautelari. In tale contesto, secondo la difesa della società palermitana, la Procura Federale avrebbe dovuto procedere a revocare l’istanza di archiviazione già formulata. L’assunto non può essere condiviso.Come previsto dall’art. 32 ter comma 2 del Codice di Giustizia FIGC, “l’archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore”. Conseguentemente, poi, l’art. 32 quinques comma 4, prevede che “Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata”. In tale ottica, pertanto, in assenza di alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica, il Procuratore Federale, una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini, ha proceduto a disporre l’archiviazione ed è evidente che la condivisione dell’archiviazione da parte della Procura Generale dello Sport è avvenuta sulla scorta degli elementi indicati nella proposta di archiviazione, vale a dire, in attesa dell’esito della pronuncia della Suprema Corte, il mancato invio degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica e non certo di tutti gli altri elementi indicati nell’odierno atto di deferimento. Solo in data 31 Gennaio 2019 la Procura della Repubblica di Palermo ha proceduto a consegnare un CD contenente gli atti di indagine in riscontro alla richiesta del luglio 2018, unitamente, fra l’altro, al dispositivo della Suprema Corte del 24 Gennaio 2019 che rigettava il ricorso di …. Ad avviso del Tribunale tale evento, vale a dire la trasmissione e la conseguente acquisizione degli atti di indagine formalmente richiesta - ivi compreso il fascicolo della procedura prefallimentare e l’intervenuta pronuncia della Suprema Corte - il cui mancato riscontro autorizzativo aveva di fatto reso impossibile l’espletamento delle indagini del precedente procedimento, rappresenta sicuramente una circostanza rilevante che legittima, ai sensi dell’art.32 ter, comma 5, la riapertura delle indagini. Se così non fosse, si dovrebbe concludere che ogni qual volta venga aperta un’indagine sulla base di un procedimento penale, in carenza di trasmissione degli atti, ritualmente richiesti, una volta scaduti i termini ristretti per l’indagine preliminare, poiché è doveroso procedere ad un formale provvedimento di archiviazione, giusta quanto previsto dagli artt. 32 ter comma 2 e 32 quinques comma 4, sarebbe inevitabilmente precluso procedere a qualsivoglia azione disciplinare. Ne deriva che non rileva, ai fini di una presunta doverosità di formulare un’istanza di revoca del procedimento di archiviazione, la circostanza che nella comunicazione della conclusione delle indagini inviata ai deferiti viene dato atto dell’acquisizione, in data 21.11.2018, di alcuni atti relativi al procedimento penale in corso. L’ eccezione sollevata sul punto sollevata atti non può ritenersi fondata. Ed infatti, avuto riguardo all’elenco contenuto nelle pagine 3 e segg. della comunicazione di conclusione indagini in atti (riportata nella relazione conclusiva ma non allegata agli atti), con la nota appena richiamata la Procura della Repubblica di Palermo, già interessata della richiesta di atti ex art. 116 c.p.p., avrebbe proceduto alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari nel frattempo intervenuti nei confronti degli indagati – il cui esito fra l’altro, era già noto alla Procura Federale - come si evince dal provvedimento di archiviazione, senza tuttavia allegare alcun atto delle indagini preliminari del procedimento penale che pure era stato richiesto dalla Procura Federale. Conseguentemente, se da un lato si deve ritenere che l’assenza di qualsivoglia indicazione documentale circa eventuali specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria procedente circa la segretezza di tali atti, è però evidente che i provvedimenti giudiziari così pervenuti, peraltro in un momento antecedente l’archiviazione del procedimento, correttamente potevano ritenersi non rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non potendo essi essere considerati, in quel momento, sostitutivi degli accertamenti svolti dall’A.G. ancora ignoti alla Procura Federale, né erano comprensivi degli esiti del procedimento innanzi alla Suprema Corte; tanto è vero che solo un provvedimento di quelli elencati è stato poi utilizzato ai fini del presente deferimento. E ciò a maggior ragione se si considera che in quel momento i termini per poter svolgere ulteriori autonome indagini da parte della Procura Federale (eventuale acquisizione degli atti presso la COVISOC, audizioni dei soggetti coinvolti) erano ormai decorsi. Si potrebbe, al più, discutere in ordine al fatto che la Procura Federale avrebbe potuto disporre la riapertura delle indagini già a seguito della ricezione di tale nota; sul punto, tuttavia, si ritiene che le valutazioni del Procuratore Federale non siano sindacabili in tale sede, sia perché frutto di valutazioni meramente tecniche, atteso che nel caso di specie si è attesa la trasmissione degli atti di indagine relativi al procedimento penale, sia in ragione del fatto che l’ordinamento Federale non prevede alcun obbligo in ordine ai tempi circa l’iscrizione delle notizie nell’apposito registro (CFA, C.U. 141/CFA del 12 Giugno 2016); pertanto, l’aver disposto la riapertura delle indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 Gennaio 2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 Dicembre 2018), peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame emanato nei confronti di .. trasmesso anche in data 31 Gennaio 2019), non può avere alcuna rilevanza in ordine alle valutazioni oggetto del deferimento. La valutazione effettuata circa la sussistenza di elementi di novità e di circostanze rilevanti dalla Procura Federale ed alla base del procedimento di riapertura delle indagini, in relazione al provvedimento di archiviazione nel quale, appunto, si evidenziava l’assenza di trasmissione degli atti di indagine e l’attesa del provvedimento della Suprema corte di Cassazione, appare, pertanto, ragionevole e immune da vizi. Da tali considerazioni deriva anche l’infondatezza dell’eccezione formulata relativamente alla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 014 CFA DEL  08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005 CFA DEL  26/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI C.P., R.J.M.P., DEI SIGNORI D.M.G.P., C.L., F.A., A.S. E DELLE SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SRL SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA  N. 12064/1040BIS  PF  16-17  GC/BLP  DEL 21.5.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il deferimento in quanto, la riapertura del procedimento 1040 (precedentemente archiviato) e la successiva creazione di un procedimento di stralcio (recante il numero 1040 bis) risultavano contrari al disposto dell’art. 32 ter, comma 5, CGS, atteso che il fatto posto a supporto della richiesta di riapertura (la relazione DIA del 13.1.2016, contenente gli elementi poi confluiti nel deferimento oggetto del presente giudizio) non poteva considerarsi ufatto nuovo", perché risultava acquisito dalla Procura federale (seppure nell’ambito di un diverso procedimento per il medesimo oggetto, recante il numero 1289) in una data (5 luglio 2017) precedente quella (7 luglio 2017) di comunicazione dell’avvenuta archiviazione agli indagati….Difatti,  in  ossequio al descritto criterio di distinzione degli addebiti in base all’appartenenza del pregiudicato (presunto) frequentatore abituale dei tesserati della SSC Napoli all’una ovvero  all’altra  famiglia camorristica, non si comprende perché la Procura, anziché proseguire nell’attività di indagine oggetto del procedimento 1289, quanto meno per la  parte  relativa  ai  presunti  rapporti  dei  tesserati  con   la  famiglia …,   provvedendo   poi   ad   aprire   un   nuovo   fascicolo   –   ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, a riaprire il procedimento 1040 - per  le  questioni  inerenti  i rapporti  con  la  famiglia  ….,  abbia ritenuto di archiviare integralmente il procedimento 1289 e riaprire il 1440 facendovi confluire tutta la suddetta documentazione, ponendola alla base di un  complessivo  atto  di deferimento  nel  quale  –  nonostante  il suesposto principio di distinzione - sono stati contestati i rapporti dei tesserati della SSC Napoli con esponenti di entrambe le famiglie. Pur non volendo affatto sindacare le scelte investigative della Procura, non può non rilevarsi che tale condotta appare contrastante con uno dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, che impone tempi rapidi e certi non solo al giudizio ma anche all’attività di indagine. Infatti, laddove la Procura avesse proseguito l’attività di indagine di cui al procedimento 1218 avrebbe dovuto rispettare i termini di cui all’art. 32 quinques che avevano già cominciato a decorrere. Invece, procedendo all’archiviazione del procedimento 1218 ed alla riapertura del  1040, nonostante l’assenza di fatti nuovi, la Procura ha usufruito nuovamente della totalità dei tempi di indagine per valutare non già fatti nuovi ovvero circostanze inattese e inaspettate bensì i medesimi fatti già  costituenti  oggetti di ben due distinti procedimenti  aperti  e poi archiviati. Una simile scelta, legittima in presenza di fatti nuovi, non appare corretta laddove i fatti medesimi originino da una richiesta avanzata dalla medesima Procura il cui accoglimento, quindi, non può costituire circostanza non conosciuta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 03 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.P.(calciatore tesserato sino al Gennaio 2014 con la SS Calcio Napoli e dal Febbraio 2014 con Società Sportiva US Sassuolo Calcio Srl), R.J.M.P. (calciatore della SSC Napoli Spa), D.M.G.P. (Team Manager della SSC Napoli Spa), C.L.I (responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al luglio 2017 della SSC Napoli Spa), F.A. (non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli Spa), A.S. (attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con "Città di Palermo Spa”), SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SPA - (nota n. 12064/1040bis pf16-17 GC/blp del 21.5.2018).

Massima: E’ inammissibile il deferimento perchè la riapertura delle indagini è viziata dall’assenza di un fatto nuovoIl Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene che il deferimento debba essere dichiarato inammissibile perché emesso a seguito di un iter procedimentale viziato. Ed invero, per quanto risulta in atti, il deferimento per cui si procede origina dalla riapertura, ai sensi dell’art. 32ter, comma 5, CGS, di un procedimento archiviato (il proc. n. 1040) a seguito di “segnalazione del 05.07.2017 … pervenuta alla Procura Federale di Roma in data 19.07.2017” della Procura della Repubblica di Napoli con la quale “veniva trasmessa (…) l’informativa di reato n. di prot. 4947 del 01.03.1026” (così la relazione di indagine del 14.11.2017). In particolare, risulta che a seguito della pubblicazione di articoli di stampa, in data 13.4.2017 la Procura federale provvedeva ad iscrivere il procedimento n. 1040, avente ad oggetto “Notizie stampa in ordine ad un’indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla Società SSC Napoli”. Nell’ambito di tale procedimento non risulta formalmente richiesto, né altrimenti acquisito, alcun atto di indagine o provvedimento dalla Procura della Repubblica di Napoli (la relativa relazione di indagine, recante la data del 7.6.2017, riferisce infatti meri e non meglio precisati contatti informali con gli inquirenti partenopei). Nessuna richiesta di proroga del termine delle indagini è inoltre presente in atti con riguardo al procedimento indicato. Ancora con riferimento al procedimento 1040 risulta che con atto del 27.6.2017 la Procura federale comunicava al Procuratore Generale dello Sport l’intendimento di disporre l’archiviazione, condiviso il successivo 3.7.2017. Conseguentemente, in data 7.7.2017 la Procura provvedeva ad inoltrare alla Società Napoli la comunicazione dell’avvenuta archiviazione (e non all’archiviazione, come erroneamente sostenuto da alcune difese nelle memorie in atti). Tuttavia, il giorno precedente la comunicazione dell’intendimento di disporre l’archiviazione del procedimento 1040, e dunque in data 26.6.2016, la Procura federale risulta aver iscritto altro procedimento al n. 1289 avente ad oggetto “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata”. Ed è nell’ambito di quest’ultimo procedimento che in data 27.6.2017 (e cioè lo stesso giorno della comunicazione dell’intendimento di cui sopra) risulta essere stata formulata dalla Procura federale richiesta ex art. 116 c.p.p. di copia della documentazione relativa alle indagini in corso alla Procura della Repubblica di Napoli (cfr. missiva n. prot. 14418/1289pf16-17/GP/GM/blp in atti) e, successivamente, in data 5.7.2017, acquisita a mani del delegato l’informativa n. 4947 del 1.3.2016 della DIA di Napoli (cfr. comunicazione PM di Napoli in data 5.7.2017 e attestazione in calce). Alla data del 5.7.2017, dunque, la relazione DIA del 1.3.2016, contenete gli addebiti poi confluiti nel deferimento odierno (tanto che le relative pagine sono richiamate espressamente nelle varie incolpazioni) risulta formalmente acquisita nell’ambito del procedimento n. 1289 afferente appunto “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata” su richiesta della stessa Procura federale alla Procura della Repubblica di Napoli. Dall’esame degli atti del procedimento 1289, risulta tuttavia che anziché procedere sulla base delle informazioni evincibili dall’atto processuale ritualmente acquisito, in data 31.8.2017 la Procura federale comunicava il proprio intendimento di disporre l’archiviazione proprio del procedimento 1289, condiviso il successivo 6.9.2017 dal Procuratore Generale dello Sport e, al contempo, provvedeva in data 20.7.2017 alla riapertura del procedimento 1040 poco prima archiviato facendovi confluire l’atto acquisito il 5.7.2017. Ebbene, dalla successione cronologica degli eventi che hanno preceduto l’odierno deferimento, pare evidente come la riapertura del procedimento 1040 sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dal codice di giustizia sportiva ed in particolare in assenza di “un fatto nuovo” o “circostanza rilevante” nel senso voluto dalla normativa processuale. Ed infatti non può dirsi “fatto nuovo” non conosciuto dalla Procura federale l’informativa della DIA del 1.3.2016, non foss’altro perché detto atto è stato oggetto di una formale acquisizione su richiesta della medesima Procura federale nell’ambito di altro procedimento disciplinare allora pendente, non coltivato per scelta dell’organo federale. Né si può considerare che la relazione DIA in questione, acquisita nell’ambito di procedimento disciplinare relativo a “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di  stampa  su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata” e avente ad oggetto, appunto, “le frequentazioni degli … con calciatori, personaggi dello spettacolo ed imprenditori. I propositi di partnership commerciali” (cfr. informativa DIA pagg. 996 e segg.) possa costituire circostanza rilevante in merito al differente procedimento 1040 ormai archiviato, avente a sua volta il diverso oggetto “Notizie stampa in ordine ad un’indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla Società SSC Napoli”. Neppure si tratta, nel caso di specie, di una “segnalazione” della Procura della Repubblica di Napoli, come erroneamente indicato nella relazione di indagine del 14.11.2017 (segnalazione che, giova sottolinearlo, avrebbe legittimato una riapertura del vecchio fascicolo), ma di un documento già nella disponibilità della Procura federale perché richiesto in un diverso procedimento nell’ambito del quale - tuttavia - esso non ha avuto alcuna utilizzazione. In altre parole, il “fatto” di cui si discute (vale a dire l’informativa DIA) non è pervenuto alla Procura federale, ma è stato dalla stessa ricercato ed acquisito in procedimento parallelo senza essere utilizzato, salvo poi costituire il fondamento della riapertura disposta. Va sul punto sottolineato come la spiegazione fornita nel corso del dibattimento, su specifica richiesta di chiarimenti del Tribunale, fondata sull’irrilevanza dei fatti oggetto del procedimento 1289 ai fini del presente, non appare in alcun modo condivisibile. Da un lato, infatti, va rilevata la pressoché totale identità di oggetto tra il documento in questione e il procedimento 1289; dall’altro, la stessa formulazione delle incolpazioni per cui oggi si procede, che riportano addirittura le pagine dell’informativa DIA nelle singole incolpazioni, trovano unica origine dal contenuto di detto atto. Tutto ciò a meno di non considerare, ma con analoghe conseguenze sul piano di inammissibilità del deferimento odierno, l’apertura del procedimento 1289 e la sua archiviazione a seguito (e nonostante) l’acquisizione del documento quali atti meramente strumentali all’apprensione della informativa relativa alle indagini penali altrimenti non ottenibile, per essere ormai scaduti i termini delle indagini del relativo procedimento disciplinare nel quale, come detto, non risultava alcuna richiesta ex art. 116 c.p.p.. Essendo dunque la riapertura del procedimento avvenuta al di fuori dei casi previsti dall’art. 32ter, comma 5, CGS, l’odierno deferimento che da quella riapertura deriva va dichiarato inammissibile.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.117/CFA del 31 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CFA del 12 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 3.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: J.C.B. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; J.F.Q.P. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.M.ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; N.A.A. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.G.G. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN  RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: S.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; F.Z. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; V.L. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; S.G. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.P. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.M. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; I.C.. ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 9, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.F. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.M.P.R.ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; .L.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; M.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI;  U.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.AM. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; H.A.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; I.E.L. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.L.M. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, NONCHÉ ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; P.F. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; E DELLE SOCIETÀ: F.C. JUVENTUS S.P.A.; U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.; A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.; DELFINO PESCARA 1936 S.R.L.; CATANIA CALCIO S.P.A.; TERNANA CALCIO S.P.A.; VICENZA CALCIO S.P.A.; LIVORNO CALCIO S.R.L.; U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; REGGINA CALCIO S.P.A.; TUTTE DEFERITE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; - NOTA N. 4563/1266 PF12-13 GP/CC DEL 28.10.2016 - NOTA N. 5731/1266BIS PF12-13 GP/CC DEL 25.11.2016

Massima: E’ inammissibile il deferimento perchè gli atti del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli sono stati acquisiti illegittimamente, in quanto richiesti quando il procedimento disciplinare era già stato archiviato.  La Corte conferma la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il deferimento con la seguente motivazione: Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi. Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato.Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32 quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie.Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti  dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile. Invero la Corte ha così motivato: Il reclamo proposto dalla Procura Federale non merita accoglimento, perché la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS, da parte della decisione impugnata del TFN non sussiste. Ed invero, non è qui in discussione, perché in realtà non è mai stato posto in dubbio dalla decisione di primo grado, il potere-dovere del Procuratore federale, in via di principio, di prendere notizia in ogni modo degli illeciti di propria iniziativa e di ricevere le notizie presentate o comunque pervenute all’attenzione dell’Ufficio, con l’unica eccezione, espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 32 ter invocato dal reclamante, rappresentata dalla eventuale propalazione in forma anonima di tali notizie. Né è in discussione il principio in forza del quale l’acquisizione della notitia criminis è sempre consentita al Procuratore federale, il quale però, una volta appresa la notizia di fatti o atti rilevanti, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 quinquies del CGS, come noto, è tenuto ad iscrivere detta notizia con immediatezza nell’apposito Registro, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS del CONI. Un tale adempimento, giova ricordare, costituisce presupposto indefettibile per il legittimo svolgimento di tutte quelle attività di indagine ritenute necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari di cui il Procuratore Federale abbia avuto notizia e che l’art. 32 quinquies del CGS demanda alla sua esclusiva competenza di effettuare per una durata non superiore a giorni 60, salvo motivata proroga. Effettuata una tale sommaria ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre tuttavia rilevare come, avuto riguardo al caso di specie, essa non possa dirsi esaustiva, dal momento che, in punto di fatto, occorre necessariamente rilevare la sussistenza nella fattispecie in esame di una circostanza destinata ad assumere specifica rilevanza, ossia la circostanza che, con riferimento ai fatti illeciti oggetto del presente procedimento, su richiesta della Procura federale è qui pacificamente intervenuto in data 28 gennaio 2015 un provvedimento di archiviazione. Le doglianze formulate con il reclamo in esame dalla Procura Federale vanno dunque valutate alla luce di tale rilevante circostanza e, conseguentemente, alla stregua del disposto del comma 5 dell’art. 32 ter CGS, a mente del quale, intervenuto un provvedimento di archiviazione, “la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Disposizione, quest’ultima, che, nonostante la sua centralità nel caso in esame, la Procura federale omette invero di considerare, focalizzando piuttosto la sua attenzione sulla latitudine, oggettiva e temporale, del potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, quale espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS, in ordine al cui corretto esercizio nel caso di specie, in realtà e come si è detto, non è dato ravvisare nella decisione del TFN sostanziali censure. Il cuore della motivazione della pronuncia impugnata è, infatti, piuttosto nel senso “che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice  di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.” Al riguardo, occorre infatti rilevare che l’esercizio dell’azione disciplinare è espressione di una scelta che il Procuratore federale, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini e in alternativa alla archiviazione (art. 32 ter, commi 2 e 4, CGS), così che, una volta che di un procedimento sia stato eventualmente richiesta ed autorizzata l’archiviazione, il Procuratore federale perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto illecito, a meno che non disponga d’ufficio la riapertura delle indagini e non provveda ad una nuova iscrizione nell’apposito registro. La mancata riapertura delle indagini e/o la mancata conseguente nuova iscrizione nell’apposito registro, determina pertanto non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito, oggettivamente e soggettivamente considerato. D’altro canto, come si è visto, l’art. 32 ter, comma 5, CGS, consente alla Procura federale di disporre d’ufficio la riapertura delle indagini alla sola condizione che emergano “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali fatti nuovi o le circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore federale vanno però esplicitamente dedotti in sede di atto di deferimento, onde consentire la verifica circa la effettiva ricorrenza nel caso concreto del solo presupposto che, in base all’ordinamento federale, legittima la riapertura delle indagini nell’ambito di un procedimento già archiviato e il rinnovato esercizio da parte del Procuratore federale dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito in relazione al quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione. L’esigenza di rendere nota la ricorrenza in concreto di un tale presupposto e, quindi, del fatto nuovo o della circostanza rilevante prima ignoti al Procuratore federale, costituisce il necessario contrappeso del potere concesso a quest’ultimo dall’ordinamento federale di procedere d’ufficio - e quindi senza alcun filtro preventivo da parte degli organi di giustizia sportiva - a nuove indagini per il medesimo illecito, contrappeso senza il quale non vi sarebbero sufficienti garanzie in favore dell’incolpato in ordine ai tempi del (reiterato) esercizio dell’azione disciplinare ed alla durata complessiva delle indagini che, per effetto dell’esercizio del potere di riaperura delle indagini, è apena il caso di osservare, possono in definitiva svolgersi per un tempo ben superiore al termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinquies, comma 3, del C.G.S.. Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare negli atti posti in essere dalla Procura federale, con riferimento o meno alla documentazione afferente all’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli ed acquisita in data 26 febbraio 2016, alcun riferimento ai quei “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” che della riapertura d’ufficio delle indagini e della disposta nuova iscrizione nel Registro avvenuta in data 29 marzo 2016 costituivano, come detto, il presupposto legittimante ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS. Ne deriva che la decisione di primo grado è immune dai vizi che la reclamante le ascrive e ciò anche per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, norma che la reclamante assume essere stata disattesa dal TFN nella decisione impugnata ed essere, invece, invocabile nel caso di specie, laddove prevede che «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato». Come correttamente rilevato dal TFN, al contrario, per collocazione sistematica e chiarezza semantica, la citata norma riguarda effettivamente il solo caso in cui gli atti processuali compiuti dall’A.G.O. pervengano alla Procura Federale al di fuori dei termini di durata delle indagini, ma nell’ambito di un procedimento disciplinare che sia stato ritualmente instaurato e risulti ancora pendente. Caso, questo, non ricorrente nella fattispecie. Per quanto, poi, possa convenirsi con la reclamante Procura che la ratio della disposizione sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO», vero è che la pregevole finalità di tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti postula, sempre e comunque, il pieno rispetto delle norme federali e del sistema di garanzie che esse assicurano all’incolpato. Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva e seppure con le precisazioni di cui si è detto, di confermare la decisione impugnata laddove afferma la inammissibilità del deferimento della Procura federale e, qui si aggiunge, la decadenza dall’azione disciplinare nuovamente intrapresa, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione degli incolpati e della integrità del diritto di difesa, che impone la celere iscrizione dei fatti rilevanti sul Registro di cui all’art. 31 quinquies CGS e l’avvio dell’azione disciplinare in tempi ragionevoli rispetto a quelli di commissione dei presunti illeciti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, SS.UU. n. 29/2016).

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.117/CFA del 31 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CFA del 12 Giugno 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Tribunale  Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 13.02.2017

Impugnazione – istanza: Massima: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: E.B. ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, COMMI 1, 2 E 10, 16, COMMA 8, 20, COMMI 2, 5 E 9, E 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, NONCHÉ ART. 93, COMMA 1 NOIF; T.M.ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.S. ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8, 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; -  NOTA  N. 4563/1266  PF12-13  GP/CC  DEL  28.10.2016

Massima: E’ inammissibile il deferimento perchè gli atti del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli sono stati acquisiti illegittimamente, in quanto richiesti quando il procedimento disciplinare era già stato archiviato.  La Corte conferma la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il deferimento con la seguente motivazione: Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal codice di giustizia sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi, infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura ed ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi. Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato.Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32 quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie. Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile.  Invero la Corte ha così motivato: Il reclamo proposto dalla Procura Federale non merita accoglimento, perché la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, del CGS, da parte della decisione impugnata del TFN non sussiste. Ed invero, non è qui in discussione, perché in realtà non è mai stato posto in dubbio dalla decisione di primo grado, il potere-dovere del Procuratore federale, in via di principio, di prendere notizia in ogni modo degli illeciti di propria iniziativa e di ricevere le notizie presentate o comunque pervenute all’attenzione dell’Ufficio, con l’unica eccezione, espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 32 ter invocato dal reclamante, rappresentata dalla eventuale propalazione in forma anonima di tali notizie. Né è in discussione il principio in forza del quale l’acquisizione della notitia criminis è sempre consentita al Procuratore federale, il quale però, una volta appresa la notizia di fatti o atti rilevanti, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 quinquies del CGS, come noto, è tenuto ad iscrivere detta notizia con immediatezza nell’apposito Registro, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS del CONI. Un tale adempimento, giova ricordare, costituisce presupposto indefettibile per il legittimo svolgimento di tutte quelle attività di indagine ritenute necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari di cui il Procuratore Federale abbia avuto notizia e che l’art. 32 quinquies del CGS demanda alla sua esclusiva competenza di effettuare per una durata non superiore a giorni 60, salvo motivata proroga. Effettuata una tale sommaria ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre tuttavia rilevare come, avuto riguardo al caso di specie, essa non possa dirsi esaustiva, dal momento che, in punto di fatto, occorre necessariamente rilevare la sussistenza nella fattispecie in esame di una circostanza destinata ad assumere specifica rilevanza, ossia la circostanza che, con riferimento ai fatti illeciti oggetto del presente procedimento, su richiesta della Procura federale è qui pacificamete intervenuto in data 28 gennaio 2015 un provvedimento di archiviazione. Le doglianze formulate con il reclamo in esame dalla Procura Federale vanno dunque valutate alla luce di tale rilevante circostanza e, conseguentemente, alla stregua del disposto del comma 5 dell’art. 32 ter CGS, a mente del quale, intervenuto un provvedimento di archiviazione, “la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Disposizione, quest’ultima, che, nonostante la sua centralità nel caso in esame, la Procura federale omette invero di considerare, focalizzando piuttosto la sua attenzione sulla latitudine, oggettiva e temporale, del potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, quale espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS, in ordine al cui corretto esercizio nel caso di specie, in realtà e come si è detto, non è dato ravvisare nella decisione del TFN sostanziali censure. Il cuore della motivazione della pronuncia impugnata è, infatti, piuttosto nel senso “che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice  di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.” Al riguardo, occorre infatti rilevare che l’esercizio dell’azione disciplinare è espressione di una scelta che il Procuratore federale, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini e in alternativa alla archiviazione (art. 32 ter, commi 2 e 4, CGS), così che, una volta che di un procedimento sia stato eventualmente richiesta ed autorizzata l’archiviazione, il Procuratore federale perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto illecito, a meno che non disponga d’ufficio la riapertura delle indagini e non provveda ad una nuova iscrizione nell’apposito registro. La mancata riapertura delle indagini e/o la mancata conseguente nuova iscrizione nell’apposito registro, determina pertanto non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito, oggettivamente e soggettivamente considerato. D’altro canto, come si è visto, l’art. 32 ter, comma 5, CGS, consente alla Procura federale di disporre d’ufficio la riapertura delle indagini alla sola condizione che emergano “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali fatti nuovi o le circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore federale vanno però esplicitamente dedotti in sede di atto di deferimento, onde consentire la verifica circa la effettiva ricorrenza nel caso concreto del solo presupposto che, in base all’ordinamento federale, legittima la riapertura delle indagini nell’ambito di un procedimento già archiviato e il rinnovato esercizio da parte del Procuratore federale dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito in relazione al quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione. L’esigenza di rendere nota la ricorrenza in concreto di un tale presupposto e, quindi, del fatto nuovo o della circostanza rilevante prima ignoti al Procuratore federale, costituisce il necessario contrappeso del potere concesso a quest’ultimo dall’ordinamento federale di procedere d’ufficio – e quindi senza alcun filtro preventivo da parte degli organi di giustizia sportiva - a nuove indagini per il medesimo illecito, contrappeso senza il quale non vi sarebbero sufficienti garanzie in favore dell’incolpato in ordine ai tempi del (reiterato) esercizio dell’azione disciplinare ed alla durata complessiva delle indagini che, per effetto dell’esercizio del potere di riaperura delle indagini, è apena il caso di osservare, possono in definitiva svolgersi per un tempo ben superiore al termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinquies, comma 3, del CGS. Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare negli atti posti in essere dalla Procura federale, con riferimento o meno alla documentazione afferente all’indagine penale condotta dalla Procura di Napoli ed acquisita in data 26 febbraio 2016, alcun riferimento ai quei “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” che della riapertura d’ufficio delle indagini e della disposta nuova iscrizione nel Registro avvenuta in data 29 marzo 2016 costituivano, come detto, il presupposto legittimante ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS.Ne deriva che la decisione di primo grado è immune dai vizi che la reclamante le ascrive e ciò anche per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, norma che la reclamante assume essere stata disattesa dal TFN nella decisione impugnata ed essere invece invocabile nel caso di specie, laddove prevede che «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato». Come correttamente rilevato dal TFN, al contrario, per collocazione sistematica e chiarezza semantica, la citata norma riguarda effettivamente il solo caso in cui gli atti processuali compiuti dall’A.G.O. pervengano alla Procura Federale al di fuori dei termini di durata delle indagini ma nell’ambito di un procedimento disciplinare che sia stato ritualmente instaurato e risulti ancora pendente. Caso, questo, non ricorrente nella fattispecie.Per quanto, poi, possa convenirsi con la reclamante Procura che la ratio della disposizione sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO», vero è che la pregevole finalità di tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti postula, sempre e comunque, il pieno rispetto delle norme federali e del sistema di garanzie che esse assicurano all’incolpato.Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva e seppure con le precisazioni di cui si è detto, di confermare la decisione impugnata laddove afferma la inammissibilità del deferimento della Procura federale e, qui si aggiunge, la decadenza dall’azione disciplinare nuovamente intrapresa, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione degli incolpati e della integrità del diritto di difesa, che impone la celere iscrizione dei fatti rilevanti sul Registro di cui all’art. 31quinquies CGS e l’avvio dell’azione disciplinare in tempi ragionevoli rispetto a quelli di commissione dei presunti illeciti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, SS.UU. n. 29/2016).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 55/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  A CARICO DI: E.B.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa), T.M. (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa),S.G.(all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro  Summaga Srl)- (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016).

Massima: E’ inammissibile il deferimento, perché gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi. Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato. Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie. Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti dalla Procura Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 03 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 048/TFN-SD del 23 Gennaio 2017 (dispositivo) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. + altri - (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016)  –   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI: P.F. - (nota n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc del 25.11.2016).

Massima: E’ inammissibile il deferimento perché basato su atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura per cui detti atti di indagine non sono previsti e non sono legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Risulta in atti che, a seguito di notizie apparse sugli organi di informazione, relative ad un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di molteplici soggetti appartenenti a diverso titolo a varie Società di calcio e agenti, con atto del 26.6.2013 il Procuratore Federale delegava lo svolgimento di indagini, dando origine al presente procedimento (iscritto al n. 1266). Successivamente, con atto del 1.8.2013, il Procuratore Federale richiedeva al Pubblico Ministero partenopeo l’autorizzazione all’estrazione di copia degli atti del relativo fascicolo, ricevendo il diniego dell’Autorità Giudiziaria in ragione della sussistenza del segreto investigativo. Per quel che qui rileva, nella nota 10.9.2013 il PM di Napoli precisava altresì che il suo Ufficio avrebbe provveduto a trasmettere gli atti non appena venute meno le condizioni legittimanti il segreto (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). Legittimamente, pertanto, la Procura Federale avanzava richiesta e otteneva, secondo le norme all’epoca in vigore, la proroga del termine delle indagini. Analoghe richieste di copie degli atti dell’indagine penale venivano avanzate dalla Procura Federale in data 18.2.2014 e 30.4.2014, senza esito, e - da ultimo - in data 3.10.2014 con esito negativo, stante la permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso l’inquirente partenopeo ribadiva la disponibilità a provvedere non appena mutate le condizioni processuali  (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). In relazione al periodo in esame, peraltro, venivano correttamente richieste ed ottenute le proroghe del termine delle indagini. Da ultimo, il 13.11.2014 il Procuratore Federale inoltrava nuova richiesta di copie degli atti del procedimento penale, ottenendo in pari data risposta negativa, ancora motivata dalla permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso il PM ribadiva la disponibilità alla trasmissione degli atti una volta maturate le condizioni per la decadenza del segreto. Pertanto, con atto del 18.11.2014 il Procuratore Federale formulava l’intendimento a disporre l’archiviazione del procedimento, formalmente avvenuta con provvedimento del 28.1.2015. In quest’ultimo atto, in particolare, l’Organo federale, nel rilevare come allo stato non fossero rilevabili condotte illecite sotto il profilo disciplinare, evidenziava - tra l’altro - la “comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli del 14.11.2014 sulla permanenza del segreto investigativo con disponibilità alla trasmissione degli atti una volta cessate le esigente correlate allo stesso - cui fino ad oggi non è seguita la trasmissione di alcun atto”. Successivamente, con atti del 29.1.2016 e 23.2.2016, aventi ad oggetto il medesimo procedimento penale e il medesimo procedimento disciplinare (rubricato “Accertamenti relativi a circostante, riportate dalla stampa nazionale, oggetto di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli con perquisizioni nelle sedi di 41 Società (serie A, B, Lega Pro) finalizzate all’acquisizione della documentazione relativa ai contratti di una cinquantina di calciatori professionisti; coinvolti in tale inchiesta numerosi Agenti di calciatori, i reati ipotizzati andrebbero dall’evasione fiscale internazionale fino alla falsa fatturazione ed al riciclaggio”) e contenenti il riferimento a non meglio precisate notizie di stampa, la Procura Federale - previa elencazione delle precedenti analoghe richieste formulate nell’ambito del procedimento disciplinare allora pendente - chiedeva al PM di Napoli l’invio degli atti relativi alle indagini espletate. Con atto del 26.2.2016, a seguito di formale autorizzazione dell’A.G. procedente, presso gli Uffici della Procura di Napoli il dvd degli atti delle indagini veniva consegnato all’incaricato della Procura Federale. L’oggetto dell’atto, sottoscritto dal PM partenopeo, recita testualmente “Oggetto: Proc. PF1266 12 13, richiesta atti dell’1.8.2013, 18.2.2014, 30.4.2014, 3.10.2014, 13.11.2014, 29.1.2016 avente ad oggetto il procedimento penale n. 2372/13 nr instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli”. Solo il successivo 29.3.2016 la Procura Federale provvedeva alla riapertura del procedimento, nel quale erano inseriti gli atti del procedimento penale così acquisiti, dando l’avvio alle successive indagini, i cui esiti hanno portato alla formulazione delle incolpazioni di cui all’odierno deferimento. Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi. Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato. Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie. Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti dalla Procura Federale.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  - Sezioni Unite: Decisione n. 16 del 01/04/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con C.U. n. 072/CFA in data 26 gennaio 2016

Parti: P. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’irritualità di riapertura della indagini non produce la nullità del deferimento ma solo l’utilizzabilità degli atti formatisi fini ad una certa data. Al riguardo, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, l’archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini ben potevano essere disposte – in astratto – dalla Procura Federale in forza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in vigore al momento dell’adozione dei relativi provvedimenti (artt. 32quinquies e 32ter, CGS). Non prevedendo la normativa che ha introdotto il Codice di Giustizia Sportiva nell’attuale formulazione alcuna disciplina transitoria sul punto, si deve infatti avere riguardo al generale principio del tempus regit actum, applicabile in tema di successione di norme processuali, quale è certamente quella in questione, per cui ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento. Ne deriva che il provvedimento di archiviazione e quello di successiva riapertura delle indagini, adottati successivamente all’entrata in vigore del “nuovo” Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito di procedimenti già pendenti in tale momento, non si pongono affatto al di fuori dell’ordinamento. Con riferimento al caso in esame, tuttavia, il provvedimento di riapertura delle indagini risulta adottato al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 32ter, comma 5, CGS. La norma appena richiamata consente infatti la riapertura delle indagini “nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza”. Ebbene, da quanto è dato riscontrare dagli atti trasmessi al Tribunale, dal momento dell’adozione del provvedimento di archiviazione (6.11.2014) a quello della riapertura delle indagini (28.11.2014), non risultano essersi verificati fatti nuovi né risultano essere emerse circostanze non precedentemente conosciute. Tali non possono invero considerarsi gli atti del procedimento penale n. … R.G.N.R. pendente avanti la Procura della Repubblica di Venezia (e, per quel che qui rileva in particolare, l’informativa della Guardia di Finanza del 5.6.2009) che sono stati acquisiti in copia dai delegati della Procura Federale fin dal data 26.4.2013 e la cui utilizzabilità a fini disciplinari è stata autorizzata dall’Autorità Giudiziaria procedente con provvedimento ricevuto dalla Procura Federale il 31.10.2014, data anch’essa anteriore al provvedimento di archiviazione. Null’altro si rinviene negli atti trasmessi a questo Tribunale a fondamento del provvedimento ex art. 32ter, comma 5, CGS adottato, essendo gli accertamenti operati dalla Procura Federale tutti successivi al 28.11.2014. Con la conseguenza che la riapertura delle indagini è stata disposta nel caso di specie al di fuori delle ipotesi previste. Per completezza va rilevato come non colga nel segno l’obiezione sollevata nel corso della riunione del 12.5.2016 e nel corso della discussione finale dal rappresentante della Procura Federale per cui l’archiviazione disposta il 6.11.2014 costituirebbe un atto dovuto, a seguito della comunicazione dell’intendimento formulata il precedente 2.10.2014. A prescindere dall’ovvio rilievo per cui, secondo l’attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva, la comunicazione dell’intendimento è unicamente un atto prodromico al provvedimento di archiviazione, ininfluente sul procedimento disciplinare che continua infatti legittimamente a pendere (tant’è che, nel caso in esame, dopo la sua adozione la Procura Federale ha richiesto notizie al Pubblico Ministero di Venezia sullo stato del procedimento penale), soccorre in ogni caso sul punto il costante insegnamento della Corte di Cassazione in tema di revocabilità della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in pendenza della decisione del giudice per le indagini preliminari (per tutte, Cass., Sez. II, 18.4.2007, n. 18774). La Suprema Corte ha infatti più volte affermato la possibilità del PM di revocare (anche implicitamente) la precedente richiesta di archiviazione, ancorché ritualmente trasmessa al GIP, sottolineando l’inesistenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto di revoca degli atti di parte al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero di quegli atti suscettibili di introdurre fasi successive del procedimento (ad esempio gli atti con i quali si esercita l’azione penale) ovvero quelli produttivi di effetti di per sé irretrattabili (ad esempio la rinuncia all’impugnazione). In applicazione dei principi appena evidenziati non può che concludersi che il Procuratore Federale, in presenza del “nulla osta” giunto dalla Procura della Repubblica di Venezia in epoca successiva alla manifestazione dell’intendimento ma anteriore al provvedimento di archiviazione, ben avrebbe potuto non disporre l’archiviazione del procedimento, revocando la precedente “intenzione”, ancorché comunicata ex art. 32quinquies, comma 4, CSG. Ritenuta dunque l’irritualità della riapertura delle indagini disposta in data 28.11.2014, quanto alle conseguenze processuali va rilevato che la normativa domestica vigente non prevede alcun istituto analogo all’autorizzazione di cui all’art. 414 c.p.p. e dunque alcun sindacato sulle motivazioni per le quali il Procuratore Federale si determini a detta riapertura, atteso che tale decisione è demandata allo stesso organo che ha in precedenza ritenuto di dover archiviare il procedimento. Né il Codice di Giustizia sportiva prevede una causa di nullità del deferimento adottato in violazione di quanto disposto dall’art. 32ter, comma 5 ovvero una causa di improcedibilità del deferimento. Ne deriva, da un lato, che il deferimento che ha dato origine al presente procedimento non può dirsi affetto da nullità e, dall’altro, che l’azione disciplinare risulta legittimamente esercitata. L’eccezione difensiva sul punto non merita dunque accoglimento. Tuttavia, l’irrituale riapertura delle indagini non pare senza conseguenze sul piano processuale nell’attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva. Se infatti nessuna sanzione è prevista espressamente per la violazione dell’art. 32ter, comma 5, va rilevato come invece il comma 3 del successivo art. 32quinquies richiami un principio generale dell’ordinamento statale, disponendo che siano da considerarsi inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini, originario o prorogato. Quand’anche irritualmente disposta, dunque, la riapertura delle indagini non può comportare il compimento di atti oltre il relativo legittimo termine o l’utilizzabilità del relativi risultati. Nel caso in esame, il termine di durata delle indagini va individuato in quello prorogato dalla Corte Federale su richiesta del Procuratore Federale secondo le disposizioni all’epoca vigenti e da ultimo fissato al 31.12.2014 (cfr. C.U. del 29.5.2014 in atti). Vale solo la pena di rilevare che sul punto non si pone un problema di applicabilità della normativa successivamente entrata in vigore, attesa la specifica disposizione transitoria introdotta dal legislatore sportivo in relazione alla disciplina dei termini di cui all’art. 32quinquies, comma 3, prevedendo che le relative modifiche “si applicano ai procedimenti iscritti nel relativo registro dalla data della loro entrata in vigore”. Da quanto sopra deriva che ai fini del presente giudizio sono da considerarsi utilizzabili tutti e solo gli atti di indagine compiuti e/o acquisiti sino alla data sopra indicata. E, per quel che qui maggiormente rileva, devono considerarsi pienamente utilizzabili gli atti del procedimento penale n. …./08 R.G.N.R., nonché tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini disciplinari fino alla data indicata.

 

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