Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0204/TFN - SD del 24 Aprile 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: – M.P. e R.G.C. - Reg. Prot. 184/TFN-SD

Massima: Va respinta la pregiudiziale sull’asserita violazione del giusto processo, che sarebbe stata perpetrata dalla Procura Federale in danno del giovane calciatore…Risulta dagli atti d’indagine che tanto il … padre, tanto il … figlio sono stati sentiti dall’incaricato della Procura Federale e che le loro dichiarazioni, rese in risposta alle domande dell’Organo inquirente, hanno formato oggetto di puntuali verbalizzazioni. Dal che si deduce che alcuna lesione del diritto di difesa del giovane calciatore è avvenuta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0134/TFN - SD del 19 Gennaio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  Ricorso del Dott. P.D.M. - Reg. Prot. 122/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il ricorso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale - FIGC per l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito all’istanza di accesso agli atti relativa al fascicolo rubricato “Accertamenti in ordine al contenuto dei messaggi intercorsi tra alcuni associati AIA in occasione della gara Milan-Empoli del 7 aprile 2023” e per la condanna all’esibizione ed all’estrazione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente…Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto, come rilevato dalla Procura Federale, alcuna istanza risulta ad essa consegnata in data 14 ottobre 2023 e, pertanto, alcun diniego tacito risulta essersi formato. Infatti la Procura federale, al riguardo, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la seconda istanza – reiterativa della prima già volta all’ottenimento dell’intero fascicolo istruttorio e riscontrata dalla Procura mediante l’invio del solo provvedimento di archiviazione – evidenziando la mancata produzione della necessaria prova in sede di proposizione del ricorso. La documentazione presente in atti conforta la tesi difensiva sostenuta dalla Procura Federale in quanto la difesa del … ha depositato la sola ricevuta di accettazione e consegna della PEC inviata alla presidenza della FIGC e non già quella riguardante la Procura Federale, unico organo endofederale deputato alla valutazione dell’istanza ed alla trasmissione eventuale della documentazione richiesta. L’assenza della prova di avvenuta consegna basterebbe a corroborare l’assunto difensivo di parte resistente ( ex multis Cass. Civ., Sez. V, 27 maggio 2021, n. 14874). Invero, esaminando nel dettaglio la documentazione integrativa depositata dal ricorrente emerge che la mail con la quale è stato inviata la successiva richiesta di accesso agli atti in data 14 ottobre 2023, sebbene riporti, nell’indirizzo outlook dei destinatari riscontrabile fra  i contatti del ricorrente, quello della Procura federale, risulta essere stata indirizzata effettivamente alla presidenza della FIGC. Infatti, aprendo la schermata del contatto in questione, il destinatario di quella missiva è solo l’indirizzo presidenza@pec.figc.it Né, in ragione della sostanziale diversità ed autonomia degli organi aditi, può ritenersi che l’invio – e la ricezione – dell’istanza da parte della presidenza della FIGC sia circostanza utile ad incardinare, all’interno di un diverso organo, nella specie la Procura Federale soggettivamente diverso e del tutto indipendente nell’ambito della struttura organizzativa federativa, un procedimento volto al riscontro di una richiesta documentale che involge attività ed implica valutazioni discrezionali indipendenti ed autonome non certo di competenza della presidenza federale. Pertanto, non risulta in alcun modo formato alcun diniego tacito, mancandone del tutto il presupposto prodromico, vale a dire l’avvenuta ricezione di un istanza idonea a consentire l’avvio del relativo procedimento volto alla valutazione della stessa ed utile anche a consentire l’eventuale decorso del termine per la proposizione del ricorso. Tutto ciò in disparte l’ultronea valutazione  - allo stato non rilevante e quindi non oggetto di specifico esame -  in ordine all’ammissibilità tout court di un ricorso formulato avverso un ipotetico diniego su un’istanza che sia una mera reiterazione di una precedente già oggetto di parziale diniego e nei confronti della quale siano scaduti i termini per ricorrere (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8589).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0048/CFA del 17 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.58/TFNSD – 2023-2024 del giorno 25 settembre 2023

Impugnazione – istanza: PF-sig. D.P.F.

Massima:…la proposta di deferimento non assume forma documentale, risolvendosi, sostanzialmente e in fatto, nell’adozione dell’atto di deferimento in conseguenza della chiusura delle indagini. In difetto della veste documentale dell’atto, comunque logicamente esistente come elemento di continuità tra la chiusura delle indagini e l’adozione dell’atto di deferimento, da un lato, deve escludersi la dedotta violazione formale-procedimentale e, dall’altro, non vi è luogo per l’esercizio del diritto di accesso (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 agosto 2020, n.3521: “Oggetto dell'istanza di accesso deve essere un documento detenuto dall'Amministrazione e, conseguentemente, la tutela giurisdizionale è riconosciuta a favore di chi, portatore di un interesse concreto e attuale alla conoscenza dell'atto, sia pregiudicato dal diniego di ostensione opposto dall'Amministrazione. Appare chiaro che, laddove l'atto che si presume sia in possesso dell'Amministrazione non esista, non c'è spazio per la tutela in sede processuale delle ragioni dell'istante poiché il G.A. non può condannare l'Amministrazione ad esibire ciò che essa non ha”).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Ritiene il Tribunale di dover preliminarmente sgombrare il campo dall’infondata eccezione di limitazione del diritto di difesa sollevata dal deferito, sebbene non riproposta nelle conclusioni della memoria né in sede di conclusioni dibattimentali, per non essere stato audito dalla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini. Proprio in tale atto, recante la data del 25.05.2023, in ossequio al disposto dell’art. 123, comma 3, del CGS, fra le facoltà previste a tutela dell’avvisato, erano previste quella “2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura …. “. L’avvisato chiedeva copia del fascicolo della Procura in data 31 maggio, senza, quindi, rispettare il primo termine assegnatogli, e solo in data 8.06.2023 chiedeva di essere audito rappresentando di non essere disponibile per il giorno 12 Giugno e per il periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura Federale disponeva quindi l’audizione per il giorno 22 giugno, cioè per una data in cui l’avvisato aveva palesato la sua disponibilità, e, considerato che il richiamato comma 3 dell’art. 123 dispone che “In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione” fissava quale seconda data di audizione quella del 26 giugno sia nel rispetto del termine di cui al disposto appena richiamato, sia in considerazione del fatto che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, a mente del comma 2 dell’art. 125 del CGS, sarebbe spirato il successivo 9 Luglio, rendendo così impossibile una convocazione ad altra data stante l’indisponibilità dell’avvisato a comparire nel periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura assegnava comunque termine all’incolpato sino al 26.06.2023 per il deposito di memoria in caso di impossibilità a comparire anche nella seconda data indicata. Alla luce dell’indisponibilità, peraltro non documentata, del proprio difensore per la data del 22 giugno, quest’ultimo, avvalendosi della facoltà alternativa prevista al più volte citato comma 3 dell’art. 123 del CGS, ben avrebbe potuto depositare memoria difensiva nel termine assegnatogli (sei giorni decorrenti dal 20.06. al 26.06.2023). Nessuna violazione o anche limitazione del diritto di difesa può quindi essere riscontrata nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Ritiene il Tribunale di dover preliminarmente sgombrare il campo dall’infondata eccezione di limitazione del diritto di difesa sollevata dal deferito, sebbene non riproposta nelle conclusioni della memoria né in sede di conclusioni dibattimentali, per non essere stato audito dalla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini. Proprio in tale atto, recante la data del 25.05.2023, in ossequio al disposto dell’art. 123, comma 3, del CGS, fra le facoltà previste a tutela dell’avvisato, erano previste quella “2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura …. “. L’avvisato chiedeva copia del fascicolo della Procura in data 31 maggio, senza, quindi, rispettare il primo termine assegnatogli, e solo in data 8.06.2023 chiedeva di essere audito rappresentando di non essere disponibile per il giorno 12 Giugno e per il periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura Federale disponeva quindi l’audizione per il giorno 22 giugno, cioè per una data in cui l’avvisato aveva palesato la sua disponibilità, e, considerato che il richiamato comma 3 dell’art. 123 dispone che “In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione” fissava quale seconda data di audizione quella del 26 giugno sia nel rispetto del termine di cui al disposto appena richiamato, sia in considerazione del fatto che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, a mente del comma 2 dell’art. 125 del CGS, sarebbe spirato il successivo 9 Luglio, rendendo così impossibile una convocazione ad altra data stante l’indisponibilità dell’avvisato a comparire nel periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura assegnava comunque termine all’incolpato sino al 26.06.2023 per il deposito di memoria in caso di impossibilità a comparire anche nella seconda data indicata. Alla luce dell’indisponibilità, peraltro non documentata, del proprio difensore per la data del 22 giugno, quest’ultimo, avvalendosi della facoltà alternativa prevista al più volte citato comma 3 dell’art. 123 del CGS, ben avrebbe potuto depositare memoria difensiva nel termine assegnatogli (sei giorni decorrenti dal 20.06. al 26.06.2023). Nessuna violazione o anche limitazione del diritto di difesa può quindi essere riscontrata nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.92/TFN - SD del 12 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 11883/451pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2022, nei confronti del sig. C.M. + altri - Reg. Prot. 82/TFN-SD

Massima:…il Collegio, a mente dell’art. 126, comma 5, del CGS, ritiene di dover dichiarare l’improponibilità del deferimento proposto nei confronti dei sigg.ri ….in quanto dagli atti del procedimento risulta che gli stessi abbiano raggiunto, dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, un accordo con la Procura Federale per l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento, accordo che, allo stato, non risulta essere stato risolto dagli Organi federali competenti.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0028/CFA del 26 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Molise, di cui al Com. Uff. n. 10/TFT del 22/08/2022

Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procuratore Federale Interregionale

Massima:.. non può essere accolta la doglianza secondo cui le audizioni istruttorie sarebbero state assunte fuori udienza senza il rispetto del principio della parità processuale delle parti, dunque con violazione di norme del CGS e della Costituzione, non essendo stato consentito all’incolpato di sottoporre a controesame gli auditi né di controdedurre alle affermazioni di questi. Posta, a dire il vero, in modo alquanto incidentale all’interno dell’unico motivo (pagg. 17-18 del reclamo), la censura è inammissibile: i) per la sua genericità, in quanto non indica specificamente le disposizioni che assume violate limitandosi invece a un richiamo del tutto generico; ii) perché - nella misura in cui contesta le modalità di acquisizione e non la valutazione delle prove appare come censura autonoma rispetto al corpus in cui si inserisce, nuova in questa sede di reclamo e dunque come tale, appunto, inammissibile a norma dell’art. 101, comma 3, CGS…. Le uniche pertinenti disposizioni del CGS sono quelle dell’art. 119, commi 6 e 7, a detta delle quali:“7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. 8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili”. Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna lesione del disposto del comma 7. Di conseguenza, non è consentito invocare l’applicazione della sanzione della inutilizzabilità degli atti, il che peraltro il reclamante nemmeno fa chiaramente. Per completezza, va ricordato che il processo sportivo ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase istruttoria il diritto di difesa è assicurato mediante il diritto di accesso agli atti, orientato evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le argomentazioni difensive; diritto che gli incolpati hanno effettivamente esercitato con e-mail del difensore del calciatore in data 10 giugno scorso e del presidente della società ASD Sant’Angelo Limosano in data del successivo 13 giugno. Il contraddittorio è invece pieno quando la testimonianza è assunta in udienza (art. 60 CGS). Si tratta, come detto, di un sistema misto, che corrisponde alle esigenze di celerità e informalità del processo sportivo e, nel complesso, tutela adeguatamente i differenti interessi delle parti. In quanto la regola della pienezza del contraddittorio nella formazione della prova è sancita dalla Costituzione solo in relazione al processo penale (art. 111, comma quarto), il contraddittorio stesso si articola differentemente nei diversi sistemi processuali; tanto è vero che, ad esempio, nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo esso legittimamente si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge (cfr. Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2021, n. 27324). Per altro verso, il reclamante non può dolersi di una supposta incompletezza dell’istruttoria per essere stati auditi in numero preponderante tesserati dell’altra società. In disparte l’ampia discrezionalità della Procura federale nella gestione della fase istruttoria, egli, informato della pendenza del procedimento, avrebbe potuto segnalare a suo tempo la necessità di audizioni ulteriori indicando i soggetti che avrebbero potuto sostenere le sue difese. Non avendolo fatto al momento opportuno e nemmeno indicando ora le eventuali testimonianze da assumere a norma dell’art. 60 CGS, non può fondatamente dolersene.

Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022

Impugnazione – istanza: Sig.ri F.G. – C.A./Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del diritto di difesa provocata dal fatto che la mancata allegazione di un documento all’avviso di conclusione indagini e prodotto successivamente dalla procura federale avrebbe impedito il patteggiamento ex art. 126 CGS…L’art. 126 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta “prima del deferimento”, ed è l’istituto seguito per il “patteggiamento” del sig. …., mentre l’art. 127 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta “dopo il deferimento”. Nel primo caso (art. 126 CGS), prima che il Procuratore federale abbia notificato l’atto di deferimento, i soggetti ai quali è notificato l’avviso di conclusione indagini possono richiedere l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, fermo restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti. Il procedimento prevede che la proposta di accordo è trasmessa a cura del Procuratore federale, ove lo stesso ritenuta congrua la sanzione o gli impegni, al Presidente federale, il quale, sentito il Consiglio federale, entro i quindici giorni successivi, può formulare osservazioni, in assenza delle quali la proposta di accordo diviene definitiva. Nel secondo caso (art. 127 CGS), successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, fermo restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. Si tratta, all’evidenza, di due procedimenti distinti, sia nella tempistica che negli organi coinvolti, con la possibilità, per il caso di cui all’art. 126 CGS, di ottenere una maggiore diminuzione della sanzione. Nel caso di specie, il TFN, nella propria decisione, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 127 CGS per la dichiarazione di efficacia degli accordi raggiunti. Il Collegio ritiene che si riveli un assunto del tutto indimostrato il fatto che la mancata allegazione all’atto di conclusione delle indagini della documentazione anzidetta (contenuto della chat ed articoli di stampa di cui al fascicolo 323pf21-22 erroneamente aperto) possa avere condizionato le scelte difensive degli incolpati, anche per quanto attiene alle proposte di applicazione di sanzioni su richiesta. Infatti, la rilevata ininfluenza di tale documentazione nella complessiva ottica delle sanzioni irrogate, che si fondano su prove testimoniali e fatti oggettivamente accertati, determina ragionevolmente l’assenza di qualunque nesso di causalità tra la richiamata mancata allegazione documentale all’atto di chiusura indagini e la scelta difensiva di non essere ascoltato e di non proporre un “patteggiamento” ex art. 126 CGS.  Insomma, non può affatto ritenersi che le scelte difensive compiute dagli incolpati prima del deferimento siano state in qualche modo condizionate dall’assenza della documentazione indicata all’atto di chiusura indagini. Di talché, in ragione della prevalenza della sostanza sulla mera forma, il dedotto vulnus al diritto di difesa non sussiste.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 18 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 72 del 03.02.2021

Impugnazione – istanza: G.S./Procura federale

Massima: Il Collegio condivide la statuizione di primo grado sulla insussistenza della ipotesi di nullità alla luce delle considerazioni che seguono. L’art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini di richiedere, “ con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”. Nel caso di specie, la proposta da parte dell’odierno reclamante risulta ritualmente inviata con memoria depositata agli atti del fascicolo di primo grado senza che la Procura apparentemente la prendesse in considerazione o motivasse sul punto. Si osserva, al riguardo che, sebbene la disposizione si limiti ad indicare la facoltà dell’interessato di proporre la riduzione della sanzione e non contempli alcun obbligo, per la Procura, di accettare, di formulare una controproposta o di respingere motivatamente la proposta di accordo, tuttavia, un qualche riscontro all’istanza appare deontologicamente doveroso, non foss’altro in adempimento ai doveri di lealtà istituzionale e di correttezza cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale devono ispirare il proprio comportamento con specifico riferimento al principio generale del cd. clare loqui. Ciò premesso, occorre però prendere atto che il Codice di giustizia sportiva non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento.  Di qui l’impossibilità di far derivare da tale comportamento una conseguenza radicale, quale è la nullità dell’atto di deferimento. Vero è che nel presente caso, nel proporre la sanzione piena, la Procura, nella consapevolezza dell’avvenuta presentazione della richiesta - di cui comunque viene dato atto con il deferimento - ha implicitamente respinto la proposta di irrogare una mera ammonizione, sanzione decisamente inferiore a quella poi individuata in concreto (mesi 6 di squalifica), e che vale a giustificarne il rigetto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN - SD del 28 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. R.F. - Reg. Prot. 98/TFN-SD

Massima: Il deposito della memoria con la richiesta di essere ascoltato non impone alla Procura di dover necessariamente ascoltare il deferito…. infondata risulta l’eccezione sollevata dal deferito in ordine all’asserita violazione dell’art. 123 CGS. Sul punto appaiono dirimenti le considerazioni della Procura Federale. La formulazione della disposizione della quale si asserisce la violazione è chiarissima, stabilendo che all’interessato è assegnato un termine “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Il tenore letterale della norma e, in particolare, l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva significa che i due elementi del periodo si escludono reciprocamente, ponendosi in alternativa. Del resto, l’interpretazione trova conferma anche nel successivo terzo comma laddove è previsto che in caso l’incolpato che ha richiesto di essere sentito in caso d’impedimento può far pervenire una memoria sostitutiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 95/TFN del 01.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7658 /161 pf 20-21/LDF/GC/am del 04.01.2021 nei confronti delle sig.re M.L.F., D.S. e M.M. - Reg. Prot. 88/TFN-SD)

Massima: Le dichiarazioni rese alla Procura Federale dai soggetti che non sono stati convocati come persone sottoposte alle indagini non possono assurgere a rango di prova contro gli stessi dichiaranti. .Non risulta dagli atti che le suddette calciatrici siano state convocate in audizione come persone sottoposte ad indagini: dagli stessi emerge soltanto la lettera di convocazione per audizione delle calciatrici della società CF Florentia San Gimignano SSD (all. 60 alla Relazione della Procura Federale proc. 991 pf 2019-2020), tra cui la sig.ra M.c, la quale non reca specificazioni in tal senso, tale non potendosi ritenere, ad avviso del Collegio, il mero richiamo alla presentazione come atto dovuto, ai sensi degli artt. 1 comma 1, 3 e 5 CGS, contenuto nella convocazione. Analoga convocazione non si riscontra agli atti per le calciatrici della società Sassuolo Calcio Femminile. Risulta, quindi, fondata l’eccezione pregiudiziale formulata dalla difesa della F., sulla quale peraltro la Procura non ha formulato deduzioni, secondo cui, in mancanza di espressa specificazione che la persona è sottoposta ad indagine, nell’atto di convocazione per audizione, la dichiarazione resa dalla sua assistita non è utilizzabile, ai sensi dell’art. 119, commi 7 e 8, CGS. Analoga valutazione di inutilizzabilità deve esprimersi anche con riguardo alle dichiarazioni rese dalle calciatrici M. e S.; la questione relativa all’applicazione delle norme citate deve ritenersi, infatti, rilevabile anche d’ufficio dal Tribunale, trattandosi di disposizioni poste a garanzia della difesa dei soggetti incolpati.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0044/CFA del 16 Gennaio  2020

Decisione Impugnata: Decisione, assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana della LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 21 Novembre 2019 del predetto Comitato, FIGC Veneto, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società ASD Corsagna, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 700, nonché la penalizzazione di punti otto in classifica, da scontarsi dalla prima squadra nel corso del campionato relativo alla presente stagione sportiva; a S.L., la sanzione della inibizione di mesi otto; ad A.C., la sanzione della inibizione per mesi tre; a C.C., la sanzione della inibizione per mesi tre; a D.C.P., la squalifica per otto giornate di gara

Impugnazione Istanza: ASD CORSAGNA/PROCURA FEDERALE

Massima: La richiesta di audizione inviata fuori termine e rimasta senza riscontro, non produce l’inammissibilità del deferimento.. Recita l’art. 32 ter, comma 4, del previgente codice giustizia sportiva, applicabile ratione temporis: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Deduce (e dimostra), a tal riguardo, la ricorrente società, di aver ricevuto l’avviso di conclusione indagini il 18 Febbraio  2019 e di aver richiesto – a mezzo pec – alla Procura federale, il successivo 5 Marzo, di essere sentita ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, codice di giustizia previgente. Risulta in atti che, con pec in data 7 Marzo, la Procura federale ha invitato la richiedente a contattare il responsabile del procedimento disciplinare (avv. …), “al fine di essere ascoltati”. Con pec del 22 maggio 2019 la società ricorrente chiedeva “la possibilità di essere ancora ascoltati in merito al procedimento disciplinare n. 852 pfi 18-19”, precisando: “siamo consapevoli di essere fuori termine, ma abbiamo avuto un problema sulla posta elettronica”. Da quanto sopra emerge che la mancata audizione non è dipesa da fatto e colpa della Procura federale, quanto piuttosto da un asserito (e non dimostrato) problema di posta elettronica riferibile alla predetta medesima società. Ne consegue che non sussiste, nel caso di specie, alcun vizio del procedimento capace di rifluire sul deferimento (tantomeno in termini di improcedibilità dello stesso).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0023/CFA del 25 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale per la Sicilia –, nel procedimento N. 12/B del 10/9/2019.

Impugnazione Istanza: (A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE/L.A./PROCURA FEDERALE) n. 40/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ pacifico che il nuovo C.G.S. sia entrato in vigore a far data dal 12/6/2019, ma è altrettanto vero che il procedimento è sorto nel momento in cui la Procura Federale aveva avviato le indagini, sin dal 31/5/2019, per poi far seguito con l’audizione del Sig. A. L. in data 8/6/2019. Di nessuna rilevanza il fatto che la Procura Federale abbia deferito, tra gli altri, il Sig. L. A.con nota 26/6/2019, fermo restando che in precedenza (11/4/2019) la Procura Federale comunicava alle parti le conclusioni delle indagini svolte, invitando le parti stesse a procedere alla nomina di un difensore di fiducia, di chiedere copia degli atti del procedimento e/o di presentare memorie o di essere sentiti, entro il termine perentorio di giorni 20, salvo infine di applicare la misura ai sensi dell’art. 32 sexies comma 1 dell’allora vigente C.G.S.. Proprio a fronte di tale comunicazione, il Sig. …  si  dichiarò  disponibile  a  rendere  le  proprie dichiarazioni che, come sopra già riferito, fornì le proprie motivazioni a difesa con l’audizione dell’8/6/2019. Alla luce pertanto dell’art. 142 C.G.S., comma 1, “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della Giustizia       Sportiva al momento dell’entrata  in  vigore  del Codice, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”, ragion  per  cui  la  motivazione addotta da parte ricorrente sulla nullità del procedimento, deve essere disattesa.

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0017/CFA del 31 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assunta con dispositivo depositato in data 20.09.2019 e con motivazioni depositate in data 24.09.2019 – Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020, Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD e notificata a mezzo p.e.c. in data 24.09.2019 che, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione

Impugnazione Istanza: SIG. D.L.F./ PROCURA FEDERALE) n. 45/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima:   Questa Corte Federale deve poi rigettare la richiesta del reclamante di declaratoria di nullità/inammissibilità del deferimento respingendo anche l’eccezione inerente la presunta mancata possibilità dell’incolpato di essere ascoltato. Infatti – quanto all’audizione da parte della Procura Federale - è noto che l’obbligo di audizione dell’incolpato sorge solo a seguito di espressa richiesta dello stesso effettuata entro i termini previsti dal Codice dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. Sul punto questa Corte Federale ha già considerato che: ”Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione.”. [CFA, Sez. III, C.U., n. 14/CFA (2016/2017)]. Quanto all’audizione da parte del Tribunale Federale Nazionale, è stato considerato che “Non vi è [ ] alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni documentali o testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. In altri termini, le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Sotto siffatto profilo, dunque, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva.” [(CFA, SS. UU., C.U. n. 074/CFA (2017/2018)]. Il che non toglie che “nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione” (Collegio di garanzia dello sport, n. 83/2017), ferma restando, naturalmente, la valutazione del Collegio circa la indispensabilità degli stessi ai fini del decidere. Pertanto il Tribunale ha giustamente ritenuto di poter adottare la decisione solamente sulla base della documentazione presente in atti senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova di natura testimoniale, evidentemente superflui poiché nulla avrebbero potuto aggiungere ai fatti e alle circostanze risultanti per tabulas. Quanto alla richiesta di audizione in questa sede, essa è soggetta, appunto, alla valutazione delle Sezioni unite circa la sua ammissibilità e rilevanza; ma ritiene questo Collegio che i fatti oggetto del giudizio siano documentalmente provati - come di seguito si vedrà - e che, pertanto, risulta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria di carattere orale. Del resto il reclamante ben avrebbe potuto essere sentito nel corso dell’odierna udienza, insieme al suo difensore, così come prevede espressamente l’art. 105, comma 1, del Codice. Ma egli non ha ritenuto di esercitare tale facoltà.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN del 24.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 a carico di F.D.L. - Reg. Prot. 39/TFN-SD)

Massima: Infondata è l’eccezione con la quale si lamenta la violazione del diritto di difesa, in relazione all’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 della Costituzione in quanto, in sostanza, alcuna possibilità sarebbe stata data di confrontarsi con il proprio accusatore, peraltro in assenza di audizione di esso incolpato. Anche tale eccezione deve essere rigettata. Invero la parte ha avuto la possibilità di chiedere di essere ascoltata, nell’ambito del procedimento preprocessuale a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, così come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; alcuna violazione di tale diritto si appalesa essere stata posta in essere dalla Procura federale. Allo stesso modo la difesa ha avuto modo di confutare e fornire la propria versione dei fatti, sia a seguito della comunicazione di conclusione indagini che nelle memorie difensive, anche in relazione ai documenti posti a fondamento dell’azione dall’organo inquirente (CEDU ric. 72681/10 del 19 febbraio 2019), né gli è stata negata la possibilità di concorrere alla formazione della prova, mediante una propria ed autonoma produzione documentale a confutazione dei documenti posti a base del deferimento (cfr. Corte Federale d’Appello Com. Uff. 078/CFA - s.s. 2017/2018 del 22 gennaio 2018). Pertanto, non si denota una violazione delle disposizioni sopra indicate.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 90/CFA DEL  17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 25.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI P.M.J., P.T. E DELLA SOCIETÀ AC  REGGIANA  1919  SPA  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA  N.  181/1361  PF  17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018

Massima: Rigettato il ricorso della procura federale e confermata la decisione del TFN che ha dichiarato l’improcedibilità del deferimento sul rilievo che la Procura Federale non aveva riscontrato l’istanza ex art.32 sexies del CGS, formulata e reiterata tempestivamente dai prefati soggetti e duqnue ha accolto l’eccezione di violazione del diritto di difesa

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), A.F. (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato), Z.V. (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD - (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).

Massima: Quanto alla presunta lesione del diritto di difesa, il Collegio osserva che l’art. 32 ter del CGS riconosce alle parti la facoltà di fare pervenire una memoria o di richiedere di essere ascoltati. Ebbene, il C. ha esercitato tale facoltà, avendo fatto pervenire una memoria a propria firma il 26.7.2018, peraltro oltre il termine di quindici giorni concessogli con la comunicazione di chiusura delle indagini del 5.7.2018, comunque prima del deferimento. Di certo, dunque, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa avendo la parte esercitato una delle facoltà concessegli ed avendo potuto esporre le proprie ragioni. Né, sul punto, riveste alcuna rilevanza che la memoria di cui sopra sia pervenuta dall’indirizzo di posta certificata di ...@legalmail.it e che tale … possa non essere un avvocato iscritto all’albo. In primo luogo, perché la parte ha la facoltà, ma non l’obbligo di farsi assistere da un difensore, così come è invece previsto dall’art. 58, co.1, del CGS del CONI per i procedimenti dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; in secondo luogo, perché la memoria del 27.7.2018 reca la sottoscrizione del … e tale sottoscrizione non risulta negata, onde deve aversi per riconosciuta a mente dell’art. 215, co. 1, n. 2, cod. proc. civ. secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa, alla quale è attribuita o contro la quale è prodotta, non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Ed invero, se pure non comparso alla riunione di trattazione del 14.12.2018, il …, che a mezzo di difensore munito di apposita procura ha fatto richiesta di copia degli atti, ha successivamente esercitato la facoltà di produrre un’ulteriore memoria, senza eccepire alcunché sulla veridicità della sottoscrizione attribuitagli. La sottoscrizione attribuitagli, pertanto, deve aversi per riconosciuta, a nulla rilevando che, per scelta e/o impedimento, la parte non abbia poi partecipato alla riunione, personalmente o tramite il proprio difensore, e che quest’ultimo abbia fatto pervenire una nota che ne preannunciava l’assenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 25 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - C.L. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), C.P. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.M.(all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.A. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), L.G. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), P.G. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società   AC Cesena Spa), U.MA. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena  Spa), V.M. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), C.W.(all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), D.C. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), G.M. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), M.C. (all’epoca dei  fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), S.A.(all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), A.G. (all’epoca dei fatti Consigliere della  Società AC Cesena Spa), C.R. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC  Cesena Spa), M.S. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa),C.G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), D. R. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), V.G. (all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA e AC CHIEVO VERONA SRL - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp  del 25.6.2018).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per essere stata disattesa la richiesta di audizione da parte della procura federale…Al riguardo, va rilevato che dagli atti emerge che in data 15 Giugno 2018 (prima, pertanto, dell’emissione dell’atto di deferimento datato 25 Giugno 2018) i predetti soggetti hanno formulato istanza di audizione, la quale è stata  rigettata  dalla Procura Federale a causa dell’asserito  decorso  del  termine  previsto  nella  comunicazione  di  conclusione  indagini notificata una prima volta in data 17 maggio 2018 e, successivamente, in data 28 maggio 2018. Un caso analogo, sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo  Tribunale Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo 2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi. In tale occasione, il Collegio, con riferimento al termine fissato dalla Procura Federale ed alla eventuale richiesta di audizione ha espressamente statuito che “…… Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 Gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto ….”. Va aggiunto inoltre, che, sebbene tale termine non sia normativamente prefissato, non può ritenersi che lo stesso possa essere stabilito a totale discrezione della Procura Federale, dovendo lo stesso essere determinato tenendo conto delle esigenze di difesa degli interessati. Non va dimenticato, infatti che la scansione procedimentale intercorrente fra la comunicazione di conclusione indagini e l’atto di deferimento si pone a tutela del diritto di difesa dei futuri deferiti. Va sottolineato, inoltre, che, a seguito della predetta decisione, la Procura Federale aveva proceduto a rinnovare il deferimento senza nuovamente ascoltare il deferito. Con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 60/TFN 2017/2018 del 12 aprile 2018 il Tribunale ha affermato che “…. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter, comma 4 CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso”. Tale ultima decisione ha trovato conferma anche in sede di appello, atteso che la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, sebbene, al momento, non risulta siano state pubblicate le motivazioni (comunicato ufficiale n. 125/CFA, 2017-2018 del 4 Giugno 2018).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 012 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 125CFA DEL  04/06/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60 del 12.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL CALC. A.E.ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON VINCOLO PLURIENNALE QUALE “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ US ALBINOLEFFE SRL  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  –  NOTA  N.  9050/87  PF  17/18  GC/GP/MA  DEL  23.3.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che aveva dichiarato l’inammissibilità del deferimento in quanto era stato riproposto senza richiedere l’audizione del deferito, ragione questa che avava portato il Tribunale già a dichiarare l’improcedibilità del primo deferimento…. nell'analisi del secondo deferimento il Tribunale abbia esattamente individuato i termini della questione sottoposta al suo esame, rinvenendo nella condotta della Procura Federale una violazione del diritto di difesa del deferito, non tanto per la mancata audizione tout court del deferito prevista dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., quanto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l'art. 32 sexies dello stesso C.G.S.. Una lettura costituzionalmente orientata di tale ultima disposizione porta, infatti, a ritenere che il Procuratore Federale non può rifiutare arbitrariamente e senza motivazione, come sostanzialmente sostenuto nel reclamo, di valutare, la richiesta avanzata dall'avvisato, atteso che  la  lettera  del  1° comma dell'art. 32 sexies C.G.S., non  giustifica l'affermazione della Procura in ordine all'onere dell'indicazione del tipo e della misura della sanzione a carico di quest'ultima.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SHEKILADZE IRAKLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 SM Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl) - (nota n. 9986/382 pf1718 GC/GP/ma dell’11.4.2018).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per violazione dell’art. 32, ter, comma 4 del CGS. per aver la procura omesso di ascoltare il deferito che ne aveva fatto richiesta

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) - (nota n. 9050/87pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).

Massima: E’ inammissibile il nuovo deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del calciatore perché la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento per omessa audizione del deferito, non è stata reclamata nei termini di cui agli artt. 37 e 38 CGS ed è passata in giudicato. Costituisce pertanto cosa giudicata la statuizione contenuta nella parte motiva della decisione in merito alla mancata audizione dell’incolpato, che ne aveva fatto tempestiva richiesta ed alla conseguente lesione del suo diritto alla difesa, imputabile alla Procura Federale, che di fatto gli aveva impedito di patteggiare la sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter comma 4 CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso. Rimane così confermata la sussistenza dell’error in procedendo, che impone la declaratoria di inammissibilità del deferimento.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010)  AVVERSO  LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017

Massima: Il ricorso merita accoglimento solo con riferimento alla doglianza relativa alla mancata ricezione dell’avviso di convocazione per l’audizione del giorno 21.10.2016 dinanzi alla Procura Federale. In effetti, risulta dagli atti del procedimento che detta convocazione è stata effettuata in data 14.10.2016 a mezzo di semplice e-mail da parte del Collaboratore della Procura Federale, presso l’indirizzo di posta elettronica della Polisportiva Seulo 2010. Non v’è prova alcuna della ricezione di detta e-mail da parte di quest’ultima Società e la circostanza, unita a quella della cessazione dalla carica di dirigente della Polisportiva Seulo 2010, avvenuta in data 30.6.2016, non consente di addebitare al sig. – omissis - la responsabilità ascrittagli di non essersi consapevolmente presentato all’audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016 senza aver addotto alcun legittimo impedimento….Preliminarmente, si osserva che nessun vulnus al principio del contraddittorio del quale il ricorrente si duole, peraltro solo in grado di appello e per di più solo nelle inammissibili e tardive note del 18.7.2017, può essere in realtà ravvisato nel procedimento di primo grado, atteso che il ricorrente ha ivi svolto compiutamente le proprie difese in merito agli addebiti mossi, così come ampio diritto di difesa egli ha avuto occasione di esercitare nel presente grado di giudizio. In ossequio al principio di raggiungimento dello scopo, pertanto, le comunicazioni della Procura Federale presso l’indirizzo della ultima Società di appartenenza del sig. – omissis - non possono che essere considerate validamente effettuate, alla luce delle difese spiegate in giudizio dal ricorrente.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: -    INIBIZIONE DI MESI 18; - AMMENDA 3.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.   NOTA  N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016

Massima: Lamenta il dott. – omissis -, innanzi tutto, che la decisione impugnata avrebbe con motivazione solo apparente, fondata sull’erronea equipollenza tra memoria scritta ed interrogatorio dell’incolpato ai sensi dell’art. 32-ter, comma 4, CGS, rigettato l’eccezione di violazione del diritto di difesa conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio chiesto alla Procura Federale. Al riguardo, si osserva in primo luogo che la Procura Federale, nella Comunicazione di conclusione delle indagini in data 26.11.2016, aveva correttamente indicato, tra le facoltà dell’incolpando,  quella  di  chiedere  di  essere  sentito   a  tal  fine  fissando  per  lo  svolgimento dell’audizione la data del 30.11.2016 – e, per il caso di impedimento della parte o del suo difensore per tale data, assegnando il termine di due giorni, decorrente da quello della fissata audizione, per il deposito di una memoria sostitutiva, il tutto ai sensi dell’art. 32-ter, comma 4, CGS. L’operato della Procura Federale, nella fattispecie, è stato dunque del tutto conforme al dettato della citata disposizione, che prevede effettivamente l’esercizio da parte dell’incolpando del diritto, alternativamente, di essere ascoltato in audizione o di presentare una memoria scritta sostitutiva e prescrivendo a chiare lettere che a tale secondo adempimento soltanto la parte abbia facoltà di ricorrere nel caso di indisponibilità (personale o del proprio difensore) per la (unica) data fissata per l’audizione. In altri termini, è l’art. 32-ter, comma 4, CGS, ad escludere, in ragione della celerità che connota il procedimento relativo all’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, che la parte abbia diritto ad un differimento della data fissata per l’eventuale audizione nel casoqui verificatosidi indisponibilità dell’incolpando, così che, non sussistendo nell’ordinamento federale il diritto invocato dal ricorrente, questi erroneamente si duole della sua presunta violazione nel caso di specie. In ogni caso, va escluso ogni paventato vulnus al diritto di difesa dell’odierno ricorrente, tenuto conto dell’avvenuto deposito da parte del medesimo della memoria in data 2 dicembre 2016, contenente deduzioni difensive a supporto delle ragioni della richiesta di archiviazione formulata alla Procura Federale, memoria che, in base al chiaro disposto dell’art. 32-ter, comma 4, CGS, costituisce (il solo) adempimento difensivo espressamente previsto come alternativo rispetto a quello dell’illustrazione orale in audizione delle medesime ragioni.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ALBORGHETTI  EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) - (nota n. 6023/87pf17-18/GC/GP/ma del 15.01.2018).

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del calciatore il quale avendo fatto pervenire l’istanza di audizione nella vigenza del termine di adozione dell’atto di deferimento e prima ancora che questo fosse formalizzato, non è stato ascoltato dalla Procura Federale che comunicava di non poter accogliere le istanze perché pervenute oltre il termine di venti giorni concesso con la comunicazione di conclusione delle indagini.  Ed invero, posto che il termine di venti giorni assegnato dalla Procura per memorie, richieste ed osservazioni era giunto a scadenza il 2 gennaio 2018, è da questa data che devono farsi decorrere i trenta giorni previsti per l’adozione dell’atto finale di deferimento. Il dies ad quem del deferimento giungeva, dunque, a scadenza il 1 febbraio 2018. Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene  alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’Appello Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze  che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa  assegnato  agli  incolpati,  siano  state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui  quella prevista  nell’art.  32 sexies  CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco CalcioG. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento, a causa della mancata audizione, che era stata formalmente richiesta, con la conseguente compressione del suo diritto di difesa. Risulta, infatti, dagli atti che il Procuratore Federale ha stralciato la posizione del ricorrente dal fascicolo principale (n. 1064), preso atto della impossibilità che era stata rappresentata dai suoi difensori di esercitare il suo diritto di difesa. A seguito dello stralcio della sua posizione, la Procura ha aperto un nuovo fascicolo (n. 1064 bis) concedendo al signor I. nuovi termini a difesa (e la nuova possibilità di essere audito). Ma in tale fase, determinata dalla stessa richiesta del ricorrente, questi non si è avvalso della facoltà di chiedere di essere audito. Come ha ritenuto la Corte Federale d’Appello, il signor I. non può quindi dolersi del mancato esercizio di una facoltà che deve ritenersi a lui imputabile, né in alcun modo della violazione dei diritti di difesa, posto che è stato messo in grado di far valere compiutamente le sue ragioni in ogni grado dei procedimenti che si sono svolti davanti agli organi di giustizia federale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 25.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S.D. MEDESANESE AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - SQUALIFICA DI 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. G.L.; - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. C.M.; - INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. L.S.; - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. A.A.; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. R.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 10707/561PF15-16/AA/AC DEL 5.4.2016

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società, annulla le sanzioni inflitte e rimette gli atti alla Procura Federale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio garantito dall'art. 2, comma 2, C.G.S. del CONI e, nello specifico, dall'art. 32 ter C.G.S. della F.I.G.C. avendo la procura federale proceduto al deferimento senza la preventiva audizione del deferito che ne aveva fatto richiesta all’esito dell’avviso di conclusione indagini.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, il Procuratore Federale, quando non deve disporre l’archiviazione, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In sostanza il CGS consente all’interessato di esercitare i propri diritti di difesa mediante due diverse modalità alternative tra loro; l’audizione personale o il deposito di una memoria. Ebbene, nel caso concreto, avendo i deferiti presentato una memoria, hanno evidentemente optato per una delle due alternative messe loro a disposizione dall’ordinamento. Ne consegue che la mancata audizione, anche in presenza di esplicita richiesta, non vulnera la correttezza e la linearità del procedimento, essendo stato pienamente rispettato nel caso concreto il diritto di difesa dell’incolpato mediante la produzione di una memoria scritta.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, il Procuratore Federale, quando non deve disporre l’archiviazione, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In sostanza il CGS consente all’interessato di esercitare i propri diritti di difesa mediante due diverse modalità alternative tra loro; l’audizione personale o il deposito di una memoria. Ebbene, nel caso concreto, avendo i deferiti presentato una memoria, hanno evidentemente optato per una delle due alternative messe loro a disposizione dall’ordinamento. Ne consegue che la mancata audizione, anche in presenza di esplicita richiesta, non vulnera la correttezza e la linearità del procedimento, essendo stato pienamente rispettato nel caso concreto il diritto di difesa dell’incolpato mediante la produzione di una memoria scritta.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, il Procuratore Federale, quando non deve disporre l’archiviazione, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In sostanza il CGS consente all’interessato di esercitare i propri diritti di difesa mediante due diverse modalità alternative tra loro; l’audizione personale o il deposito di una memoria. Ebbene, nel caso concreto, avendo i deferiti presentato una memoria, hanno evidentemente optato per una delle due alternative messe loro a disposizione dall’ordinamento. Ne consegue che la mancata audizione, anche in presenza di esplicita richiesta, non vulnera la correttezza e la linearità del procedimento, essendo stato pienamente rispettato nel caso concreto il diritto di difesa dell’incolpato mediante la produzione di una memoria scritta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 22 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).

Massima: Il legislatore sportivo, mediante l’introduzione dell’istituto dell’avviso di conclusione delle indagini ha inteso garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa anche in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procuratore Federale. In sintesi, nel solco della disciplina di cui all’art. 415 bis c.p.p., l’avviso di conclusione delle indagini assolve ad una funzione informativa, a tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; infatti, l’indagato è posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che venga esercitata l’azione disciplinare. Del resto, “la funzione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis c.p.p. appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini e, pertanto, la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale” (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 460/2002 - Corte Costituzionale sentenza n. 286 del 12.12.2011). D’altra parte, ben avrebbero potuto i deferiti, a fronte di una contestazione degli addebiti già ampiamente delineata, esplicare tempestivamente il proprio diritto di difesa anche in merito alla contestata recidiva che, in ogni caso, rileva solo quale mero elemento circostanziale. Sul punto specifico, peraltro, i deferiti hanno formulato diffuse osservazioni, per cui, anche in tal senso si deve ritenere che il relativo diritto di difesa non sia risultato minimamente pregiudicato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).

Massima: Rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento, in quanto la sua richiesta di audizione del 23 Luglio 2015 risulta superata dal provvedimento di separazione emesso dalla Procura Federale il 28 Luglio 2015, da cui ha avuto origine il presente procedimento nel quale è intervenuto in data 6 Agosto 2015 un avviso di conclusione delle indagini contenente un ulteriore avviso all’interessato concernente la sua facoltà di essere audito, cui però non ha fatto seguito alcuna ulteriore richiesta di audizione;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 16 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf10- 11 SP/blp del 25.11.2014).

Massima: L’art. 32 ter, comma 4, CGS, stabilisce che la Procura federale deve assegnare un termine all’interessato, in via alternativa, “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Come risulta dagli atti, quest’avviso era stato ritualmente inoltrato al Dott. – omissis -, il quale aveva utilizzato il termine concesso per depositare, alla Procura federale, una memoria difensiva. Non vi era stata, in conseguenza, alcuna violazione procedurale né, più in generale, alcuna violazione del diritto di difesa. Peraltro, sotto un ulteriore aspetto, è stato evidenziato come non vi sia alcuna norma del CGS che indichi, quale conseguenza del mancato compimento di un tale atto di indagine (l’interrogatorio dell’interessato), la nullità del deferimento proposto. Né vale richiamarsi, sul punto, come indicato dal Dott. – omissis , ad un’interpretazione legata all’applicazione dei “principi che informano la materia e la tutela dell’effettività del diritto di difesa”, stante che la nullità deve essere necessariamente prevista e stabilità dalle norme di riferimento, e non trovare applicazione sulla base di criteri interpretativi come risulta dalla documentazione agli atti, se è vero che il documento in questione fosse stato acquisito dopo la scadenza del termine di svolgimento delle indagini, è altresì vero che era stato richiesto dalla Procura federale, nell’ambito delle attività di indagini, in data antecedente, e cioè in data 8 giugno 2012. Ne consegue che non può farsi carico alla Procura federale di un ritardo nell’acquisizione di documentazione non legata alla propria attività di indagine, ritualmente svolta nei termini, ma alla trasmissione della stessa da parte di un soggetto terzo. A tal fine, è rilevante indicare, sul punto, per quanto qui norma non applicabile, che la previsione contenuta nell’art. 32 quinquies, terzo comma, nella attuale formulazione del Codice di rito, lì dove prevede che “Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”, deve essere riferita a fattispecie diversa, e cioè quando quella documentazione venga acquisita, dalla Procura federale, al di fuori dell’attività di indagine svolta nei termini di svolgimento concessi dal Codice di giustizia.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.037/CDN del 27 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.A.A., L.D., P.L., D.A.A., C.B., C.A., M.G., C.J.N., R.M., M.R., P.M., C.U., D.L.A., L.P., S.P., P.S. e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013).

Massima: L’omessa audizione dei deferiti non determina alcuna nullità né alcuna violazione delle regole del contraddittorio tale da risultare compromesso il diritto di difesa. Quanto al primo aspetto, nel CGS non è previsto espressamente né uno specifico obbligo in tal senso né alcuna sanzione “procedimentale” come richiesto dalle difese degli incolpati. Quanto al secondo aspetto, tale omissione non si è tradotta, né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale, in carenze dell’atto di deferimento tali da impedire ai deferiti di prendere precisamente posizione sui fatti agli stessi contestati anche con il deposito delle memorie con le quali hanno ampiamente chiarito i rispettivi ruoli nella vicenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.001/CDN  del 03 Luglio 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013

Impugnazione Istanza: APPELLO DEL SIG. R.M. (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI  1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (389) – APPELLO DEL SIG. V.P. (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (398) – APPELLO DEL SIG. M.S. (all’epoca dei fatti calciatore della  Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (401) – APPELLO DEL SIG. G.C. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (402) – APPELLO DEL SIG. P.P.(all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (403) – APPELLO DEL SIG. D.R.(all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  .

Massima: Sempre in via preliminare, deve essere respinta la eccezione con la quale il Sig.  – omissis - ha lamentato che la Commissione Disciplinare di prime cure non abbia  dichiarato la nullità del deferimento per non essere stato sottoposto ad audizione in fase di  indagini.  Sul punto, è bene rilevare che il CGS non prevede nullità del genere che deve essere  tassativamente prevista (anche perché non sussiste un correlato obbligo per la Procura  federale), e che, comunque, tale omissione non risulta né decisiva né pregiudizievole non  avendo precluso al Sig. – omissis - la possibilità di difendersi con la presentazione di  memorie, la formulazione di mezzi di prova e, finanche, di rilasciare dichiarazioni.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei calciatori C.A.e D. M. C. (già tesserati A.S. Forio Calcio a 5, attualmente tesserati per l’A.S.D. Real Ischia Calcio a 5) dalla violazione rispettivamente ascrittagli dell’art.1, comma 3 C.G.S con proprio deferimento prot. 5191/554pf06-07/gt/en del 3.6.2008

Massima: Ai sensi dell’art. 38 comma 8 lett. b) e c) C.G.S. è corretta la convocazione dei calciatori disposta dall’Ufficio Indagini mediante telegramma inviato all’indirizzo della società di appartenenza dei calciatori all’epoca dei fatti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009

Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del calc. I. D. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F.., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 5) Ricorso del sig. T. A., segretario del settore giovanile dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4  C.G.S. 6) Ricorso del sig. J. A.all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del settore giovanile dell’U.S. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.OI.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 7) Ricorso dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore per responsabilità oggettiva, violazione dell’art. 4, comma 2, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Massima: Non si riscontra l’esistenza di alcuna norma che censuri o renda inutilizzabili i verbali di audizione raccolti dal collaboratore della Procura Federale senza il rispetto di particolari forme di garanzia, dal momento che nei confronti dell’ordinamento sportivo, anche al solo scopo di interpretarne le regole, non possono essere importate quelle disposizioni previste in altri ordinamenti a salvaguardia e garanzia della posizione del soggetto sottoposto ad esame da parte dell’Ufficio inquirente. Nell’ambito delle attività della Procura Federale e, quindi, nel corso di un procedimento disciplinare riferibile alla Giustizia Sportiva, le operazioni effettuate e gli atti che ne raccolgono il contenuto costituiscono delle “informative” che ben possono essere acquisite senza alcuna formalità se non quella della verbalizzazione e della sottoscrizione da parte del soggetto protagonista dell’evento istruttorio, oltre che del rappresentante della Procura; diversamente opinando l’ordinamento sportivo avrebbe dovuto prevedere e disciplinare puntualmente le modalità e le forme di acquisizione degli atti istruttori, essendosi al contrario scelto di mantenere libera nella forma e nella modalità di acquisizione l’opera di ricerca degli elementi istruttori da parte della Procura Federale. (Nel caso di specie il giovane calciatore era stato ascoltato senza la presenza di alcun familiare)

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/CGF Riunione del 10 Luglio 2008 n.3/4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 11 Novembre 2008 n. 3/4  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del Perugia Calcio S.p.A. avverso le sanzioni, dell’ammenda di € 50.000,00 alla reclamante e dell’inibizione per mesi 6 al sig. S.V. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 96 e N.O.I.F. e 4,  comma 2 C.G.S. Ricorso dell’A.S.D. Ponte Felicino avverso le sanzioni, dell’ammenda di € 5.000,00 alla società e dell’inibizione per mesi 6 al sig. P.T., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. ,96 N.O.I.F. e 4, comma 2 C.G.S.

Massima: La CGF tenuto conto dei principi generali del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, di cui agli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile e ritenuto che innanzi a questo Giudice debbano essere citate tutte le parti coinvolte, pena il non regolare incardinamento del processo, rilevata la mancata integrità del contraddittorio, annulla l’intero giudizio e rinvia gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio. Nel caso di specie, la Procura Federale non si è preoccupata di ascoltare il presidente della società che è stato deferito, violando l’art. 111 della Costituzione che prevede il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/CGF Riunione del 5 dicembre 2007 n. 3,4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 198/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3,4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. M.G. presidente e legale rappresentante dell’A.S. Melfi S.r.l., avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per mesi 8 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.7, comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti oggi art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’art. 90 N.O.I.F. e al par. III), lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al com. uff. n. 6/a del 3.5.2007 - Ricorso dell’A.S. Melfi S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. all’epoca vigente oggi art. 4, comma 1 C.G.S. anche in riferimento all’art. 7 comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti, oggi art. 8, comma 5 C.G.S.

Massima: La richiesta di differimento del termine per la presentazione di memorie difensive, è priva di qualunque motivazione, né i deferiti hanno addotto una qualche impossibilità a presentare memorie difensive. Nel caso di specie gli “impegni familiari” del difensore potevano essere di impedimento a partecipare all’udienza non certo a predisporre adeguate difese.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Avellino avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi tre e l’ammenda di € 15.000,00 inflitta al sig. M.S., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 47 regolamento L.N.P. e alla circolare n. 17 L.N.P. del 10.9.2003, - dell’ammenda di € 15.000,00 all’U.S. Avellino per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Avellino/Napoli del 20.9.2003

Massima: Non sussiste l’obbligo di “sentire l’incolpato prima di fare luogo al deferimento, tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davanti alla Commissione Disciplinare e successivamente alla C.A.F. in sede di dibattimento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 /15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli dell’A.P. Morsano Al Tagliamento e del sig. T.A. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 2, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pro Gorizia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 14.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. M.R. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della S.S. Sangiorgina avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’U.S. Palazzolo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli della Pol. Varmo e del sig. C.L. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 6, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del dr. P.M. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Appello del dr. F.T. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.. Appello della sig.ra O.F. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.

Massima: La normativa non prevede l’assistenza di un difensore nella fase delle indagini, per cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini da parte del calciatore senza l’assistenza del difensore.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 15/CF del 19 aprile 1999 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., presidente dell’A.C. Juve Stabia e consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’organizzazione federale dopo l’effettuazione della gara Juve Stabia/Giulianova del 10.1.1999, nonché dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: Il principio della perentorietà dei termini fissati dall'Organo di Giustizia "per le deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentito” (art. 25, punto 2, C.G.S.), non è violato allorquando il deferito, attraverso il tempestivo deposito di una memoria, preannuncia che in sede di audizione depositerà il documento. La presentazione della documentazione non riguarda i termini perentori di cui all’art. 25 comma 2 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 22.6.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. I.N. avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.1995 inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: E’ nullo il procedimento di primo grado per l’inosservanza delle norme che regolano la procedura dibattimentale (irregolare composizione dell'Organo Giudicante), nel caso in cui il deferito, presentatosi per essere ascoltato e assistito dal legale, viene ricevuto ed interrogato da una sola persona “... che si è qualificata come componente della Commissione Disciplinare senza però enunciare il suo cognome” e nell'occasione era stato espressamente impedito al suo legale di intervenire. La mancanza del verbale di dibattimento non offre la certezza che tale dichiarazione - firmata dal deferito, dall’avvocato, quale sua persona di fiducia, e da una indecifrabile sigla - sia stata resa innanzi alla Commissione, anche in considerazione che il deferito afferma di essere stato ascoltato soltanto da uno dei componenti della Commissione. In tal caso la delibera della commissione disciplinare impugnata alla CAF deve essere annullata ed occorre procedere ad un nuovo giudizio innanzi sempre alla commissione disciplinare.

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