Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022
Impugnazione – istanza: Sig.ri F.G. – C.A./Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del diritto di difesa provocata dal fatto che la Procura Federale, al termine della conclusione indagini, non ha inserito nel fascicolo del procedimento la copia della chat intrattenuta fra loro dai tesserati dell’US 1913 Seregno Calcio e il contenuto del fascicolo 323pf21-22 aperto per errore dalla Procura Federale in data 2.12.2021, ovverosia dopo solo sei giorni dall’apertura del procedimento 304pf21-22, sulla base di articoli di stampa….In proposito, occorre rilevare che, nonostante la chat ed il secondo fascicolo erroneamente aperto dovessero confluire nel fascicolo del procedimento afferendo comunque ai fatti di indagine, un vulnus al diritto di difesa dei tesserati in concreto non c’è stato. In altri termini, al di là dell’aspetto formale, in ordine al quale oggettivamente sussiste la mancata allegazione, deve essere valutato l’aspetto sostanziale, al fine di accertare se il diritto di difesa sia stato leso o meno. Il mero profilo procedimentale, insomma, può assumere rilievo non di per sé, ma solo in quanto abbia prodotto un effettivo, quantunque minimo, vulnus agli interessi delle parti che le norme dell’ordinamento hanno inteso tutelare. Sul punto, anche a voler prescindere dalla considerazione che la documentazione in discorso è stata prodotta in atti dalla Procura oltre un mese prima dell’udienza di discussione, dando così modo ai deferiti di poter controdedurre in merito, occorre convenire con il giudice di primo grado che tale documentazione non ha costituito elemento essenziale degli addebiti mossi ai deferiti, per cui la mancata conoscenza del loro contenuto al momento della conclusione delle indagini non può sic et simpliciter riflettersi in una diminuzione del diritto di difesa per gli incolpati. Ciò anche a non voler considerare neppure la conoscibilità derivante dalla partecipazione dei tesserati alla chat e il fatto che il fascicolo aperto per errore è stato dopo giorni riunito a quello aperto per primo. Né può assumere rilievo che lo stesso TFN abbia richiamato come a suffragio del deferimento la Procura Federale avesse posto anche l’esistenza “di molti articoli di stampa”, atteso che nelle condotte contestate con il deferimento e nel percorso motivazionale della decisione di primo grado tale circostanza si rivela ininfluente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 140/TFN - SD del 11 Maggio 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 7114/504 pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 nei confronti del sig. G.B. - Reg. Prot. 121/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di inutilizzabilità di taluni atti e documenti siccome acquisiti senza contradditorio con la parte incolpata (segnatamente, i verbali delle audizioni rese nel corso dell’attività istruttoria, di cui egli lamenta la acquisizione in violazione del giusto processo; ii) la circostanza che né la segnalazione trasmessa dal Presidente della FIGC, né alcun atto compiuto dalla Procura federale avrebbe consentito di accertare la fonte della notizia dell’illecito disciplinare da cui origina il deferimento…Il CGS - CONI ha traslato nel processo sportivo alcuni dei più rilevanti principi processuali di natura costituzionale, ponendoli quali limiti inderogabili anche nell’ambito della giustizia sportiva e a cui la regolamentazione specifica relativa all’ordinamento federale della FIGC si è dovuto adeguare a pena di illegittimità dello stesso. I più rilevati principi costituzionali mutuati nell’ambito della giustizia sportiva della FIGC sono quelli della tutelabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (rectius, processo) previsto dall’art. 24 Cost e quello della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111, comma 1, Cost. Nella delibera del Consiglio nazionale del Coni si stabilisce che il procedimento inizia a richiesta del procuratore federale e che il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il principio del contraddittorio tra le parti e la tutela del diritto di difesa operano, pertanto, nell’ambito specifico del processo sportivo dove la decisione viene assunta da organi giudicanti in posizione di terzietà e indipendenza. Il deferito ha lamentato la violazione del contraddittorio tra le parti nella fase di acquisizione delle audizioni e, in tale prospettiva, l’inutilizzabilità di taluni atti istruttori. Tuttavia, tale fase (istruttoria) non appartiene al processo in quanto di pertinenza della Procura federale, organo preposto allo svolgimento delle indagini propedeutiche alla instaurazione del rapporto processuale vero e proprio; fase nella quale l’organo inquirente deve ricercare i mezzi di prova utili per individuare e definire la consistenza dei fatti in relazione ai quali poter contestare, innanzi agli organi giustiziali, le condotte ritenute disciplinarmente rilevanti per l’ordinamento sportivo. L’audizione non costituisce prova legale ma semplice mezzo di ricerca della prova, di cui la Procura dispone in autonomia e pur sempre nel rispetto del diritto di difesa dell’audito. E, infatti, anche il deferito è stato audito nel rispetto delle dovute garanzie partecipative, proprie e tipiche della fase istruttoria afferente le indagini.È soltanto nel processo, che si apre a seguito del deferimento e si svolge in pubblica udienza, che opera pienamente e inderogabilmente il principio di parità delle parti e il pedissequo principio del corretto contraddittorio tra le parti (accusa e difesa discutono dinanzi ad un organo terzo e imparziale). Nessuna violazione del contraddittorio tra le parti è, pertanto, ravvisabile nella fattispecie come vizio refluente sul processo in termini di inammissibilità del deferimento; come pure, nessuna rilevanza assumono i rilievi in ordine all’asserito, mancato approfondimento della fonte relativa alla notizia dell’illecito disciplinare da cui origina il deferimento, trattandosi di attività istruttoria la cui valutazione, in ordine alle modalità e risultanze, spetta all’organo giudicante, essendo demandata al processo ovvero alla fase dibattimentale.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0031/CFA del 12 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019
Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Circa la Nullità e/o inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'obbligo di astensione della procura federale Figc La censura è destituita di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo (pag. 8), secondo cui non esiste alcuna specifica regolamentazione della fattispecie, l’art. 32 quater precedente CGS così recita: “il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza”. Emerge pertanto che il codice non ravvisa ipotesi di astensione obbligatoria, ma solo facoltativa, il che di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 018 CFA DEL 22/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 099/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187 Settore Tecnico del 31.01.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 9; AMMENDA DI € 11.900,00; INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG DEL 27.11.2017
Massima: E’ inutilizzabile il DVD della Procura Federale, perché non messo a disposizione né all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini, né al momento del deferimento ….questa Corte è tenuta ad esaminare la questione sollevata dall’appellante in ordine alla utilizzabilità della documentazione contenuta nel supporto DVD e depositata dalla Procura federale solo alla udienza dibattimentale innanzi alla Commissione disciplinare del Settore tecnico. Il ricorrente, infatti, deduce che vi sia stata una violazione del contraddittorio processuale, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto la Procura Federale ha depositato solo all’udienza, appunto, davanti alla predetta Commissione disciplinare il DVD contenente le risultanze dell’Ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi e l’informativa della Polizia giudiziaria, non consentendo, così, alla difesa l’esame del suddetto materiale, prima dell’udienza medesima. Si legge, a tal proposito, nella decisione impugnata dal sig….: «- … all’apertura del dibattimento la Procura Federale ha chiesto l’acquisizione di un “cd” contenente l’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del 17.5.2017 e l’informativa della polizia giudiziaria in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesta unitamente agli altri atti del procedimento; -la difesa del deferito ha confermato di conoscere sia l’ordinanza che l’informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all’acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi; -la Commissione, preso atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del “cd” prodotto dalla Procura federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa». L’appellante sostiene, invece, che la Commissione abbia travisato il contenuto dello stesso verbale di udienza, ove è dato leggere: «L’avv. Andrea Scalco eccepisce la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente le intercettazioni telefoniche». Di ciò, in effetti, da atto la stessa Commissione disciplinare che, nella decisione impugnata dal sig. Cozza, afferma: «la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche». Dalle risultanze degli atti del giudizio, pertanto, sembra non potersi affermare che la difesa abbia dichiarato di conoscere sia l’ordinanza di custodia cautelare, che l’informativa di p.g. contenuti nel DVD prodotto solo alla udienza dalla Procura Federale e che non si sia, quindi, opposta alla richiesta della stessa Procura di produzione del DVD, bensì alla sola richiesta di acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da quelli anzidetti. A conferma dell’assunto, agli atti del giudizio (al netto del DVD prodotto in udienza) la predetta documentazione non risulta, in effetti, versata nel fascicolo della Procura. In definitiva, detta documentazione sulla base della quale la Procura federale sembra principalmente fondare il proprio impianto accusatorio, non risulta essere stata messa a disposizione della parte deferita né all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini, né al momento del deferimento: per l’effetto, l’incolpato risulta essere stato privato del diritto ad una difesa piena e completa in ordine a tutti gli elementi dell’accusa, non avendo neppure la Commissione disciplinare concesso congruo termine alla difesa per l’esame del materiale probatorio dimesso….Per quanto sopra, questa Corte ritiene di non poter, dunque, utilizzare, ai fini della decisione del presente procedimento, nel caso di specie, il materiale contenuto nel DVD prodotto dalla Procura federale nel corso della seduta innanzi alla Commissione disciplinare e, in particolare, le risultanze di cui all’ordinanza di custodia cautelare e di cui ai verbali di intercettazione telefonica ed ambientale, nei limiti, quanto a queste ultime, in cui le stesse non siano state riportate nell’atto di deferimento e tale trascrizione non sia inequivoca e non contestata nel fatto. Diversamente, infatti, si avrebbe violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, oggi anche espressamente codificati nell’ordinamento sportivo e recepiti in quello federale.
Ciò premesso e chiarito occorre valutare se il residuo materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti del giudizio e, dunque, legittimamente utilizzabile sia, o meno, sufficiente a dimostrare la fondatezza della ipotesi accusatoria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 69/TFN-SD del 25 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.A. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), P.G. (Socio partner della.. Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Massima: Si rigetta l’eccezione sollevata dalla difesa del ….. secondo cui l’acquisizione dei documenti bancari forniti dalla Procura della Repubblica di Bari sarebbe illegittima perché tardiva ed attinente ad una pluralità di documenti non pertinenti con il thema decidendum. L’eccepita tardività non può essere affermata in virtù della disposizione contenuta nell’art. 32 quinquies, comma 3 CGS, laddove consente l’utilizzo degli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità dello Stato. Del pari, questo Collegio ritiene di rigettare l’eccezione anche sotto altro profilo essendo utile e necessario ai fini del decidere tutto quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica ed attinente in via esclusiva ai movimenti effettuati nel periodo di riferimento sul conto corrente n. ….. dedicato al pagamento di stipendi, oneri fiscali e contributivi, documenti indispensabili alla ricostruzione dell’iter dell’intera vicenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).
Massima: Non è ammessa la produzione documentale, perché non rispettosa dei termini di cui all’art. 30 comma 10 CGS (opposizione della Procura Federale).
Massima: La duplice presenza nel dibattimento del difensore e, per esso, dei calciatori rappresentati per delega, e quindi la conoscenza delle incolpazioni e dell’invito a comparire alla riunione, in una alla mancata fruizione dei termini di cui all’art. 30 comma 10 CGS per richiedere copia degli atti o prenderne comunque visione e presentare nel contempo memorie, rende ininfluenti gli eccepiti vizi del procedimento, di fatto sanati, non essendosi verificato, in questo come in ogni altro caso d’interesse del presente procedimento, un pregiudizio al diritto di difesa dei deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), A.G., I.G. (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).
Massima: Il deferito eccepisce, ex art. 32 quinquies, comma 3, CGS, la inutilizzabilità, nei suoi riguardi, degli atti di indagine espletati successivamente alla data del 06.08.2014, ovvero oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dall’apertura del procedimento disciplinare (iscrizione nel registro della Procura Federale dell’atto o del fatto rilevante), risalente al 27.06.2014. Da parte ogni considerazione sul fatto che l’attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova antecedentemente alla predetta data (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), a tutto voler concedere, l’eccezione sollevata dal deferito è in ogni caso priva di fondamento. Infatti, avuto riguardo all’odierno procedimento disciplinare non trova applicazione l’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, bensì la relativa precedente versione di cui all’art. 32, comma 11, CGS vigente ratione temporis (sino alla data del 01.08.2014), il quale prevede(va) che “Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio-30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale -attualmente Corte Federale di Appello-”. Se così è, e non potrebbe essere diversamente, essendo stati i fatti de quibus denunciati prima del termine della stagione sportiva 2013/2014, è pacifico come tutti gli atti di indagine susseguitisi sino al 31.12.2014 siano stati correttamente utilizzati, quindi, a mero titolo esemplificativo, contrariamente a quanto assunto dal Sig. – omissis -, anche la relazione dell’organo federale inquirente (in uno con i documenti allegati) del 09.10.2014.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016
Massima: Infondata è l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione del termine di cui all’art. 32 quinquies CGS. Ai sensi della suddetta norma il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed a tal fine «iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti» e «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante». Orbene, non può che prendersi atto del fatto che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall’iscrizione nel registro, manca una norma che imponga alla Procura federale di iscrivere nel registro dei procedimenti una data notitia criminis entro un termine, tantomeno perentorio. La prima interpretazione, del resto, non può che essere quella letterale. E, sotto tale profilo, la disposizione indica espressamente, per le indagini, il termine di 40 giorni dall’iscrizione nel registro, ma non anche che l’iscrizione avvenga entro un dato termine. Ciò che appare, del resto, logico, sol che si tenga conto del fatto che è intuibile che alla Procura federale possano pervenire, in un ristretto arco temporale, anche molteplici denunzie o segnalazioni di illeciti e che l’organo federale inquirente debba disporre di un congruo periodo di tempo al fine di effettuare un necessario, quanto opportuno, vaglio preliminare delle stesse, al fine di verificare se vi siano gli estremi (i.e. i presupposti di ordine fattuale e giuridico) per poter avviare le relative indagini, previa, appunto, iscrizione nell’apposito registro. Del resto, non è dato all’interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine (ordinatorio, ma, nel caso di specie, peraltro, insussistente), con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale lo stesso si basi. Confortano tale conclusione almeno due ordini di considerazioni. Primo. Recita l’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del Coni: «Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici». Recita, inoltre, l’art. 51, comma 4, CGS Coni: «La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all’art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui 14 all’art. 53 del presente Codice. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell’ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici». Recita, infine, l’art. 12, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport: «L’invito di cui al comma 4 dell’art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest’ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all’iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell’art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva». Dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince, in modo inequivoco, che non sussiste alcun obbligo, in capo alla Procura federale, di iscrivere, entro un dato termine (tantomeno perentorio) il fatto segnalato o denunciato nell’apposito registro dei procedimenti, tanto è vero che, solo decorsi almeno 30 giorni dalla denunzia o segnalazione, è previsto un potere, in capo alla Procura generale, di (mero) invito e sollecitazione, alla Procura federale, in ordine all’apertura di un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione nell’apposito registro. Secondo. Nel caso di specie la notitia criminis è del 16 aprile 2015 e l’iscrizione nell’apposito registro dei procedimenti è stata effettuata in data 18 maggio 2015. Quindi, in un tempo, all’evidenza, del tutto congruo e ragionevole, anche in relazione a quanto si è detto sopra e tenuto conto che, peraltro, nel caso di specie, si tratta di una denuncia plurima, che interessava numerose società e tesserati e, quindi, doveva essere adeguatamente ed attentamente esaminata dalla Procura federale, per verificare nei confronti di quali tesserati e di quali società era opportuno e doveroso avviare le indagini.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.087/TFN del 10 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:
(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), G.G. (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), M.M. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), M.R.(all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), R.I. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), C.G. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), S.G. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) - (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016).
Massima: Infondata è l’eccezione di nullità del deferimento con riferimento alla inutilizzabilità degli atti giudiziari depositati successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, alla contemporanea pendenza del procedimento penale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di Napoli….Ed invero la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al D. conteneva tutti i riferimenti in fatto ed in diritto che sono poi seguiti nell’atto di deferimento. In secondo luogo il CGS consente di acquisire atti provenienti dall’Autorità Giudiziaria in ogni tempo, e quindi anche dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. E l’autonomia del diritto sportivo consente lo svolgimento del presente procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi gli stessi fatti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
Massima: É stato, infatti, già affermato da questa Sezione Disciplinare che la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 32 quinquies CGS prevede espressamente che “gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati” e non è previsto alcun altro tipo di sanzione nel caso di mancata osservanza del detto termine. Numerosi sono al riguardo i precedenti che si possono trarre da analoghe decisioni del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (cfr. C.U. n. 26 2014/2015 c/ Rudi Garcia, n. 33 2015/2016 c/ Paolo Toccafondi etc.) che ha sempre ritenuto che l'eventuale sconfinamento temporale delle indagini oltre il termine del quarantesimo giorno previsto dall'art. 32 quinquies comma 3CGS non determina alcuna illegittimità del successivo atto di deferimento generato, anche solo parzialmente, da atti d'indagine compiuti in modo tempestivo, ma incide semmai solo sull'utilizzabilità degli atti che siano stati eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine. L'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità pronunciata da questo Tribunale nella fattispecie avrebbe comunque un effetto nullo, perché nessun atto d'indagine risulta effettuato dopo il 2 agosto 2015, mentre restano perfettamente validi tutti gli atti d'indagine compiuti entro questo termine, ivi compresa la dichiarazione resa dal P.al Procuratore Federale il 27 luglio 2015.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite : Decisione n. 67 del 11/12/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione emessa in data 23 settembre 2015 (e pubblicata in data 1 ottobre 2015) dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la F.I.G.C. (C.U. n. 032/CFA 2015/2016), con la quale è stata confermata l'inibizione per 4 mesi comminata dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 3/TNF del 7 luglio 2015)
Parti: Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per illegittimità della produzione effettuata dalla Procura Federale, ai sensi dell'art. 37, comma 3, C.G.S. e dell'art. 32 quinquies, comma 3, Codice Giustizia Sportiva, ed utilizzata ai fini della decisione. Riproponendo le argomentazioni già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio, ossia ribadendo che la Procura Federale avrebbe prodotto fuori termine documentazione già in suo possesso, il ricorrente ritiene che la Corte Federale di Appello abbia commesso un errore di diritto dando una interpretazione contra legem dell'art. 32 quinquies del C.G.S.. L’errore di diritto risiederebbe nel fatto che la collocazione sistematica dell'articolo in questione deporrebbe per la sua riferibilità alla sola fase di svolgimento delle indagini, con esclusione di qualunque esegesi estensiva della norma. Seguendo, viceversa, il principio espresso dal Giudice di appello si finirebbe per ammettere una discovery parziale e parcellizzata degli atti di indagine da parte della Procura, in aperto contrasto con il diritto di difesa e del contraddittorio, così come previsto nel codice Coni e nell'art. 32 ter comma 4, del C.G.S.. Anche il suddetto motivo è infondato. Recita la norma di cui al 3° comma dell’art. 32 quinquies del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con Deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014), rubricata “Svolgimento delle indagini”: “La durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Come correttamente motivato dalla C.F.A., la disposizione contenuta nell'art. 32 quinques C.G.S. è di chiaro tenore letterale ditalchè essa non ammette interpretazioni di sorta (in claris non fit interpretatio). Ne discende che, alla stregua della norma in discorso, è consentita alla Procura Federale l'utilizzazione, in ogni stato del procedimento, dei documenti "in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o da altre Autorità giudiziarie dello Stato". Ciò che è precluso alla Procura, a pena di inutilizzabilità, è svolgere essa stessa ulteriori atti di indagine. In altri termini è la provenienza qualificata di tale materiale (nella specie, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Perugia) a consentirne alla Procura Federale l’utilizzabilità in ogni tempo, ossia in ogni stato e grado del procedimento. Né coglie nel segno, a parere del Collegio, l’obiezione secondo cui, così opinando, si determinerebbe una lesione del diritto di difesa dell’incolpato; invero il ricorrente si è limitato ad una enunciazione di principio senza dimostrare, in concreto, in cosa sia consistita, nel caso di specie, la lamentata impossibilità di difendersi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 02 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5161/975 pf13-14 SP/blp del 21.1.2015).
Massima: Il Codice di Giustizia Sportiva elaborato dal CONI, contenente i principi generali ai quali ogni singola Federazione sportiva nazionale avrebbe dovuto successivamente conformarsi, é entrato in vigore il 12/06/2014. In tema di indagini preliminari, l'art. 64 comma 4 del predetto Codice prescrive che “Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel registro istituito presso la Procura generale CONI tenuto con le modalità di cui all’art. 53 (trattasi di un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del Procuratore federale)”. Inoltre il citato corpus normativo regolamentare, all'art. 47 comma 2 stabilisce che la Procura federale, in relazione e ai fini dello svolgimento di tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia “iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall’ art. 53, in quanto compatibili”. Ora, poiché il Codice di Giustizia Sportiva adottato in ambito FIGC é entrato in vigore successivamente a quello elaborato dal CONI, ovvero il 01.08.2014, si deve ritenere che da tale ultima data la Procura federale si sia dovuta adeguare alla disciplina generale in precedenza richiamata, istituendo il proprio registro e iscrivendo nello stesso, appunto a far data dal 01.08.2014, i fatti o gli atti rilevanti, anche emersi e sottoposti ad attività inquirente prima della indicata data; per ciò stesso, determinandosi i presupposti ai fini della decorrenza dei termini di rito (40 giorni) previsto per la conclusione delle indagini preliminari sulla base della novellate disposizioni regolamentari, peraltro applicate alla fattispecie in argomento sia con riferimento alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini sia sotto l’ulteriore profilo del termini di rito accordati ai fini del deposito di memorie difensive. Se così è, la difesa dei deferiti ha correttamente eccepito l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla data del 09.09.2014, e quindi delle dichiarazioni rese dal Sig. – omissis - il 27.09.2014 in sede di audizione personale. Tuttavia, l'accoglimento della preliminare eccezione, non delegittima l’odierno atto di deferimento né ne affievolisce la portata, essendo stato il medesimo formulato sulla base di altri atti e attività tempestivamente e ritualmente posti in essere, come ad esempio, la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dal Sig. – omissis -, ex art 32 ter, comma 4, CGS, in data 26.11.2014, elementi tutti in grado di sostenere, in assoluta autonomia, il deferimento in parola, come sarà meglio chiarito nel prosieguo dell'esposizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.U. (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), P.F. (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).
Massima: L’art. 32 quinquies comma 3 del CGS stabilisce chiaramente che il suddetto termine di 40 giorni decorre “dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante” e non, come sostenuto dalla difesa, dal momento in cui gli atti pervengono agli uffici della Procura federale. Anche se possono rilevarsi alcune perplessità sulle dinamiche che muovono l’iscrizione dei fatti disciplinari nel registro esistente presso la Procura federale, la norma non consente margini interpretativi, potendo semmai residuare qualche profilo disciplinare a carico di chi abbia volutamente o meno ritardato in misura più o meno consistente l’iscrizione di un fatto nel registro della Procura federale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -
Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -
Massima: Parimenti infondata appare essere l'eccezione avente ad oggetto il presunto ritardato deposito dei sopra Comunicati Ufficiali da parte della Procura federale. Sul punto è, infatti, appena il caso di precisare che, oltre a quanto già osservato con riferimento alla presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione, il deposito dei Comunicati in sede di udienza dibattimentale si è reso necessario, come correttamente rilevato dal TFN, per effetto proprio dell'eccezione del ricorrente. Non risultano, peraltro, in alcun modo violati i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, poiché trova applicazione, nella specie, solo il CGS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 Novembre 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 319/CGF del 22 giugno 2011
Parti: SIG. L.E./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Sono utilizzabili dinanzi al TNAS, oltreché gli accertamenti eseguiti nella sede sportiva anche gli atti delle indagini penali.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN del 26 Marzo 2009 n. 1- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: (184) – Appello della società ADC Calci avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica e l’ammenda di € 500,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: L’art. 32, co. 11, CGS, ha ad oggetto la conclusione delle indagini e non la promozione del deferimento di talché l’unica conseguenza della violazione di tale termine è l’inutilizzabilità dell’atto posto in essere successivamente allo stesso, ben potendo, invece, l’atto di deferimento essere formato in epoca successiva.