Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 09/2019 del 1 febbraio 2019

Decisione impugnata: Decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell'atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall'appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della società, del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, CGS, ha riaffermato il proscioglimento del Chievo, quanto al disposto di cui all'art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell’ammenda pari ad € 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.

Parti: A.C. Chievo Verona S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L'art. 32 CGS stabilisce che “l'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di uno o più Procuratori Aggiunti, ... nonché di Sostituti Procuratori” (co. 2), e che “i Procuratori Aggiunti ... sostituiscono ... il Procuratore Federale ... in caso d'impedimento” (co. 4). Nel caso di specie, il Procuratore Federale - “considerata la personale assenza ... prevista ... sino al 26 agosto” e “vista la necessità di assicurare all'Ufficio le sue specifiche funzionalità”, ha delegato, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla norma sopracitata, “quali facenti funzioni, i seguenti Procuratori federali Aggiunti: 1. Dal 1.08.2018 al 10.08.2018 il Dr. G. T.; 2. Dal 11.08.2018 al 19.08.2018 l'Avv. G. C.; 3. Dal 20.08.2018 al 26.08.2018 l'Avv. A. A.i”. Nessun dubbio può sorgere, dunque, sulla legittimità del deferimento del 3 agosto 2018, sottoscritto (oltreché dal Procuratore Aggiunto G. C.) dal Procuratore Aggiunto f.f., dott. Gioacchino Tornatore, all'uopo espressamente designato dal titolare dell'Ufficio. La CFA ha correttamente affermato, in proposito, che “l'Ufficio di Procura ... ben può essere rappresentato, in virtù di delega da parte del delegante impedito, senza che possano essere vagliate le ragioni sottese al conferimento di detta delega altrimenti impingendosi il terzo estraneo all'Ufficio stesso nelle valutazioni squisitamente di merito che hanno determinato appunto il conferimento della delega prevedendo ... la normativa la possibilità di delega, possibilità che nella fenomenologia  dei  suoi  presupposti  può  attagliarsi  alle  più  variegate  e  disparate  ipotesi

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