Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 95 del 10/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 019/CFA, resa, in data 21 settembre 2020, dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC, con la quale, in reiezione del reclamo interposto dal ricorrente, sono state confermate, a carico del medesimo, le sanzioni dell'inibizione per 4 anni e dell'ammenda di € 50.000,00, per la violazione, in concorso con altri tesserati, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 30, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC attualmente in vigore.

Impugnazione Istanza: V. D. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non integra la violazione dell’art. 119, comma secondo, CGS FIGC. La “mancata iscrizione nel registro dei procedimenti a seguito di riapertura”…Ritiene, infatti, il Collegio che la decisione gravata abbia correttamente statuito sul punto, poiché non si rinviene nell’ordinamento sportivo una inderogabile prescrizione che obblighi il Procuratore Federale all’iscrizione della fase di riapertura di indagini in precedenza archiviate mediante una nuova numerazione, atteso che l’art. 119, comma secondo - evocato da parte ricorrente - fa riferimento all’avvio di nuove indagini, e non alla prosecuzione delle precedenti, seppur sulla scorta di fatti ed elementi nuovi. Vige, insomma, una oggettiva fattispecie di ideale continuum tra indagine archiviata e sua eventuale riapertura - sulla scorta di nuove circostanze fattuali -, che costituisce una prosecuzione della precedente e che non prevede un obbligo di iscrizione con altra numerazione progressiva…Il diritto di difesa del soggetto coinvolto in un procedimento disciplinare rappresenta un principio valido ed efficace non soltanto nell’ordinamento statuale, ma anche in quello sportivo (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 19/2016), che deve potersi esplicare liberamente negli scritti difensivi (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 49/2017): ebbene, tale diritto e la sua effettiva esplicazione durante il giudizio non risulta essere stato violato in danno dell’odierno ricorrente a fronte della mancata iscrizione nel relativo registro.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0030/CFA del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 84 del 29 settembre 2021

Impugnazione – istanza: R. – P. – L. - Lazio/Procura Federale

Massima: Quanto alla dedotta violazione dei termini che, a giudizio del reclamato, porterebbero alla decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, si osserva che, l’eccezione si fonda sul combinato disposto dell’art. 119, comma terzo, e dell’art. 44 del vigente CGS. La previgente disciplina non prevedeva alcun termine entro cui iscrivere la “notitia criminis” nell’apposito registro mentre l’attuale codice all’art. 119, comma terzo, CGS impone di iscrivere la notizia nell’apposito registro entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, inoltre, con un rovesciamento di prospettiva rispetto al codice previgente, si prevede che, ove non diversamente previsto, tutti i termini sono perentori.  Come si legge nella memoria del resistente, la Procura ha dato atto di aver ricevuto l’esposto con PEC del 10 marzo 2021 per cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro il 9 aprile 2021 mentre il procedimento è stato iscritto il 30 aprile 2021. Si osserva al riguardo che, da quanto risulta in atti, la notizia dell’esposto ovvero la mail del 10 marzo 2021, è stata inizialmente riferita all’interno del primo procedimento 483pf20-21 avente ad oggetto le presunte “irregolarità relative all’Assemblea elettiva del C.R. Puglia con riferimento al mancato rispetto dell’art. 4 del CGS, alla violazione della normativa statale Anticovid ecc. ” e da questo è stata poi stralciata unitamente all’esposto dell’ 8 marzo 2021. Nel caso di specie si è di fronte, dunque, ad una fattispecie particolare in cui la data del 30 aprile, da un lato viene indicata come data di iscrizione nel registro del procedimento 697 pf20-21, ma al contempo individua la data in cui dal primo procedimento disciplinare viene fatto derivare per stralcio l’ulteriore procedimento qui in esame.  E’ anche vero, peraltro, che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure con riferimento all’estinzione del giudizio – dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento (CFA SSUU n. 50/2019-2020), occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23- 2020/2021). E ciò, tanto più nel caso in esame ove solo si consideri che la disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice già prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Si ritiene, a tale riguardo, di uniformarsi al principio già espresso dalla decisione a Sezioni Unite n. 95/2019-2020 di questa Corte ove, sia pure incidentalmente - la controversia essendo in quel caso regolata dal previgente Codice – ma pur sempre con riferimento alla tardiva iscrizione della notizia nell’apposito registro, si è comunque affermato che la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento “quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119 comma 4 CGS”. In presenza di tale espressa previsione ed alla luce di una complessiva valutazione degli interessi in gioco, ritiene questo Collegio che la previsione di una decadenza dalla stessa azione della Procura in caso di ritardata iscrizione sia estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura - che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 c.p.p. nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 c.p.p, si richiama Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, ove si esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 28 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia Com. Uff. n. 31 del 15.09.2021

Impugnazione – istanza: U.G. Manduria Sport-Sig. L.E.-Procura Federale

Massima: Quanto alla dedotta violazione dei termini che, a giudizio del reclamato, porterebbero alla decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, si osserva che, l’eccezione si fonda sul combinato disposto dell’art. 119, comma terzo, e dell’art. 44 del vigente CGS. La previgente disciplina non prevedeva alcun termine entro cui iscrivere la “notitia criminis” nell’apposito registro mentre l’attuale codice all’art. 119, comma terzo, CGS impone di iscrivere la notizia nell’apposito registro entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, inoltre, con un rovesciamento di prospettiva rispetto al codice previgente, si prevede che, ove non diversamente previsto, tutti i termini sono perentori.  Come si legge nella memoria del resistente, la Procura ha dato atto di aver ricevuto l’esposto con PEC del 10 marzo 2021 per cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro il 9 aprile 2021 mentre il procedimento è stato iscritto il 30 aprile 2021. Si osserva al riguardo che, da quanto risulta in atti, la notizia dell’esposto ovvero la mail del 10 marzo 2021, è stata inizialmente riferita all’interno del primo procedimento 483pf20-21 avente ad oggetto le presunte “irregolarità relative all’Assemblea elettiva del C.R. Puglia con riferimento al mancato rispetto dell’art. 4 del CGS, alla violazione della normativa statale Anticovid ecc. ” e da questo è stata poi stralciata unitamente all’esposto dell’ 8 marzo 2021. Nel caso di specie si è di fronte, dunque, ad una fattispecie particolare in cui la data del 30 aprile, da un lato viene indicata come data di iscrizione nel registro del procedimento 697 pf20-21, ma al contempo individua la data in cui dal primo procedimento disciplinare viene fatto derivare per stralcio l’ulteriore procedimento qui in esame.  E’ anche vero, peraltro, che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure con riferimento all’estinzione del giudizio – dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento (CFA SSUU n. 50/2019-2020), occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23- 2020/2021). E ciò, tanto più nel caso in esame ove solo si consideri che la disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice già prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Si ritiene, a tale riguardo, di uniformarsi al principio già espresso dalla decisione a Sezioni Unite n. 95/2019-2020 di questa Corte ove, sia pure incidentalmente - la controversia essendo in quel caso regolata dal previgente Codice – ma pur sempre con riferimento alla tardiva iscrizione della notizia nell’apposito registro, si è comunque affermato che la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento “quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119 comma 4 CGS”. In presenza di tale espressa previsione ed alla luce di una complessiva valutazione degli interessi in gioco, ritiene questo Collegio che la previsione di una decadenza dalla stessa azione della Procura in caso di ritardata iscrizione sia estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura - che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 c.p.p. nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 c.p.p, si richiama Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, ove si esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 70 del 31/08/2021

Decisione impugnata: Decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v.

Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC

Massima: Non sussiste la violazione dellart. 118 e 122 CGS FIGC per aver la Procura Federale valutato la nota del collaboratore federale che escludeva la presenza di eventi rilevanti ai fini disciplinari, come notitia criminis, anziché come una sorta di archiviazione….È bene ricordare che l’art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva prevede, al comma 3, che «Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. Lazione disciplinare è esercitata dufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito». Tale previsione (trasfusa nei codici di giustizia federali), nell’ottica dei procedimenti di giustizia sportiva di tipo disciplinare, comporta che le modalidi procacciamento della notitia criminis - intesa come qualunque rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una norma disciplinare - siano connotate da un principio di libera acquisizione, dufficio o mediante denuncia, della fonte dell’illecito; pertanto, non sussistono, nell’esercizio dell’azione, vincoli di forma, stante, comunque, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine. La sostanziale assenza di rigide prescrizioni in punto di qualificazione di un evento quale notizia di illecito disciplinare, nonché di rigide imposizioni nella fase di “scelta” sull’esercizio dellazione (salve ovviamente le cause di invalidità dell’atto di deferimento), rendono legittimo l’aver, come nel caso di specie, disposto il deferimento anche e in ragione dell’incertezza sui fatti nell’immediatezza dell’accaduto, considerato anche il grande allarme sociale derivante dalla violazione del divieto di comportamenti discriminatori ex art. 28 CGS FIGC. Ma tale considerazione deriva da unaltra e più ampia notazione di carattere sistematico. A mente del medesimo art. 44, comma 4, CGS CONI, il Procuratore Federale esercita l’azione disciplinare «quando non deve disporre larchiviazione». Ebbene, tra le cause di archiviazione la stessa norma annovera anche la non idoneidei fatti acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio. Perciò si impone, da parte del Procuratore Federale, una valutazione prognostica sulla superfluità o meno del procedimento da celebrarsi dinnanzi al Tribunale Federale. Per definire siffatta “superfluità” possono essere riprese, anche in questa sede, talune conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 1991, n. 88): il Procuratore Federale è tenuto a disporre l’archiviazione in situazioni di insufficienza o contraddittorietà della prova; in altri termini, quando si prevede che la prova non “reggerà” in giudizio. Ebbene, nell’attuale sistema di giustizia sportiva, il controllo sulla legittimità dell’archiviazione o del deferimento - e dunque sull’operato della Procura Federale - è affidato, nel primo caso, alla Procura Generale dello Sport (art. 47, comma 4, CGS CONI «Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dellart. 44, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere allarchiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi larchiviazione con determinazione succintamente motivata»); e nel secondo, evidentemente, al Tribunale Federale. Questultimo, infatti, come in effetti accaduto nel caso di specie, ben può rilevare la menzionata non idoneità degli elementi di indagine a sostenere l’accusa in giudizio, disponendo per l’effetto la reiezione del deferimento. Logica conseguenza di tali affermazioni è l’impossibilidi predicare una eventuale nullità del procedimento  disciplinare  per  violazione  o  falsa  applicazione  delle  citate  disposizioni,  con caducazione dei relativi effetti sanzionatori, nei casi in cui il Procuratore Federale non abbia adeguatamente giustificato il proprio convincimento sul deferimento/archiviazione, ciò in quanto, come detto, il controllo sul corretto svolgimento di tale fase decisoria dell’organo inquirente spetta, nel merito, ad altri organi di giustizia sportiva. Né il potere/dovere di archiviazione può essere attribuito, come sembra sostenere il ricorrente, al collaboratore della Procura Federale cui era stata demandata la relazione di controllo di quanto percepito dal “vivo” per la sua presenza sul campo di gara.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 109/CFA del 3 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare (dispositivo n.89/TFN del 12 aprile 2021, motivazione non contestuale pubblicata n. 134/TFN del 21 aprile 2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale/U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. – S.M.

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il deferimento sulla base di alcuni accertamenti fattuali tra i quali meritano di essere indicati la mancata compiuta identificazione del denunciante (si trattava, infatti, di una mail datata 6 ottobre 2020, inviata a più destinatari, tra cui la Procura Federale, con la quale una persona, qualificatasi per A. B., aveva denunciato che alcuni tecnici abilitati dal Settore Tecnico e che nella mail non erano personalmente menzionati, continuavano ad allenare contemporaneamente i portieri di due distinte società), gli esiti infruttuosi a tale fine dei tentativi di identificazione del denunciante: risultando quindi non superata la condizione necessaria per aprire il procedimento disciplinare sull’anonimato della denuncia, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del CGS FIGC, il deferimento veniva considerato inammissibile….La questione verte essenzialmente sulla corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 18/2020-2021, evocata in senso opposto da entrambi i contendenti.  Si legge nell’arresto che le segnalazioni anonime (fra cui rientrano anche email provenienti da un indirizzo elettronico il cui intestatario è rimasto sconosciuto, malgrado i tentativi effettuati dall’organo inquirente per risalirvi) “non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale”: infatti “in mancanza di un’esatta identificazione della persona del “denunciante” l’interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall’art. 44, comma 1, del CGS”. Tuttavia una interpretazione logico-sistematica dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”: a tale proposito la decisione, richiamando quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) individua “due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis”: con la conseguenza che “gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450). Ciò che emerge dalla richiamata decisione è che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti. Nel caso di specie, risalendo l’iscrizione alla data del 26 ottobre 2020, ed essendo viceversa le attività istruttorie compiute tutte successive a tale data, non è stata fornita alcuna prova, o anche semplicemente un principio di prova, che la Procura Federale abbia svolto autonome attività dirette ad integrare, riscontrare, verificare la notitia criminis così come riportata nella email anonima rimasta tale anche nel corso delle successive indagini.  In altri termini è in astratto possibile che le indagini successive all’iscrizione del presunto illecito nell’apposito registro ne confermino la concreta configurabilità, ma ciò che è precluso dal divieto di iscrizione sulla base di una denuncia anonima o priva della compiuta individuazione del denunciante è proprio che quelle indagini abbiano luogo, essendo viceversa necessaria una attivazione preliminare (pre-procedimentale secondo la locuzione usata nell’arresto ispiratore) che superi la preclusione formale dell’esclusività del fondamento della notitia criminis sulla scorta di una fonte non qualificata (con effetti inevitabilmente caducatori sulle successive effusioni istruttorie).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 109/CFA del 3 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare n. 134/TFN del 21 aprile 2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale/U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. – S.M.

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato l’inammissibilità del deferimento per la mancata compiuta identificazione del denunciante (si trattava, infatti, di una mail datata 6 ottobre 2020, inviata a più destinatari, tra cui la Procura Federale, con la quale una persona, qualificatasi per A. B., aveva denunciato che alcuni tecnici abilitati dal Settore Tecnico e che nella mail non erano personalmente menzionati, continuavano ad allenare contemporaneamente i portieri di due distinte società), gli esiti infruttuosi a tale fine dei tentativi di identificazione del denunciante: risultando quindi non superata la condizione necessaria per aprire il procedimento disciplinare sull’anonimato della denuncia, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del CGS FIGC, il deferimento veniva considerato inammissibile….La questione verte essenzialmente sulla corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 18/2020-2021, evocata in senso opposto da entrambi i contendenti. Si legge nell’arresto che le segnalazioni anonime (fra cui rientrano anche email provenienti da un indirizzo elettronico il cui intestatario è rimasto sconosciuto, malgrado i tentativi effettuati dall’organo inquirente per risalirvi) “non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale”: infatti “in mancanza di un’esatta identificazione della persona del “denunciante” l’interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall’art. 44, comma 1, del CGS”. Tuttavia una interpretazione logico-sistematica dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”: a tale proposito la decisione, richiamando quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) individua “due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis”: con la conseguenza che “gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450). Ciò che emerge dalla richiamata decisione è che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti. Nel caso di specie, risalendo l’iscrizione alla data del 26 ottobre 2020, ed essendo viceversa le attività istruttorie compiute tutte successive a tale data, non è stata fornita alcuna prova, o anche semplicemente un principio di prova, che la Procura Federale abbia svolto autonome attività dirette ad integrare, riscontrare, verificare la notitia criminis così come riportata nella email anonima rimasta tale anche nel corso delle successive indagini. In altri termini è in astratto possibile che le indagini successive all’iscrizione del presunto illecito nell’apposito registro ne confermino la concreta configurabilità, ma ciò che è precluso dal divieto di iscrizione sulla base di una denuncia anonima o priva della compiuta individuazione del denunciante è proprio che quelle indagini abbiano luogo, essendo viceversa necessaria una attivazione preliminare (pre-procedimentale secondo la locuzione usata nell’arresto ispiratore) che superi la preclusione formale dell’esclusività del fondamento della notitia criminis sulla scorta di una fonte non qualificata (con effetti inevitabilmente caducatori sulle successive effusioni istruttorie).

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 134/TFN - SD del 21 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 10312/282 pf20-21/GC/LDF/ac del 26 marzo 2021, rinotificato in data 29 marzo 2021 con nota prot. n. 10376/282 pf20-21 GC/LDF/ac nei confronti del sig. M.S. e della società US Pianese Srl - Reg. Prot. 118/TFN-SD

Massima: Il Deferimento su denuncia anonima è inammissibile…L’art. 118 comma secondo CGS - FIGC postula che il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. Nel caso oggetto dell’odierno deferimento, la compiuta identificazione del denunciante non è avvenuta. Si era trattato, infatti, di una mail datata 6 ottobre 2020, inviata a più destinatari, tra cui la Procura Federale, con la quale una persona, qualificatasi per Andrea Benvenuto, aveva denunciato che alcuni tecnici abilitati dal Settore Tecnico e che nella mail non erano personalmente menzionati, continuavano ad allenare contemporaneamente i portieri di due distinte società.  Il collaboratore della Procura Federale, incaricato delle indagini, tentava di identificare il denunciante, che nella sua relazione conclusiva definiva “sedicente”, senza peraltro raggiungere lo scopo; egli in detta relazione precisava che aveva tentato di incontrare il Benvenuto, utilizzando l’indirizzo mail impegnato da quest’ultimo, ma di aver ricevuto una risposta negativa sull’assunto, dal collaboratore ritenuto “poco verosimile” (testo letterale della relazione), che il B. non si trovasse in Italia. Neppure con l’ausilio di una “fonte confidenziale” (testo letterale della relazione) il collaboratore della Procura Federale aveva potuto “acquisire elementi per identificare esattamente l’autore della segnalazione che (aveva) originato il presente procedimento” (testo letterale della relazione), sicché la notizia dell’illecito rimaneva priva della compiuta identificazione del denunciante. Pertanto, risultando non superata la condizione necessaria per aprire il procedimento disciplinare sull’anonimato della denuncia, il deferimento dev’essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 018 CFA del 21 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D n. 6 del 10 luglio 2020,

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale - Sig. M.A. - Sig.ra B.R. - A.S.D. SVS ROMA - A.S.D. ACADEMY SVS ROMA

Massima: La denuncia anonima legittima l’esercizio dell’azione disciplinare. L’odierna questione di diritto investe il regime di acquisizione delle notizie di illecito sportivo da parte della Procura Federale e, in particolare, attiene ai presupposti di legittimità per l’avvio delle indagini sulla base di “denunce” e/o “segnalazioni” provenienti da soggetti “non compiutamente identificati” e/o “anonimi” disciplinati dall’art. 32-ter, comma 3, primo periodo, del codice previgente e dall’art. 188, comma 2, dell’attuale codice di giustizia sportiva, secondo cui: “il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”…Ed invero, va preliminarmente chiarito che l’art. 118, comma 2, – a tenore del quale “il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante” – non introduce alcuna innovazione sostanziale rispetto al regime previgente, poiché si limita a codificare il principio, già desumibile sulla base del precedente art. 32-ter, comma 3, secondo cui in tanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante “denuncia” in ordine alla quale avviare legittimamente le indagini, in quanto “il denunciante” risulti compiutamente identificato. La necessità del previo assolvimento di tale onere identificativo è del tutto coerente con i principi elaborati in subiecta materia in ambito penale (cfr., in particolare, il combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p.), secondo i quali per notitia criminis deve intendersi l’informazione ricevuta o appresa dall’organo inquirente che risulti caratterizzata: a) sul piano oggettivo, dal fatto di contenere l’ipotesi di un fatto illecito in astratto rilevante, la cui concreta fondatezza dovrà poi essere attentamente verificata nell’ambito delle indagini preliminari, in vista dell’esercizio dell’azione penale; b) sul piano soggettivo, dal fatto di provenire da una “fonte” di prova riconoscibile, dovendosi radicalmente escludere che possano rientrare nella categoria delle notizie di reato le segnalazioni anonime. Nell’ipotesi di incompiuta e/o impossibile identificazione del denunciante, quindi, la segnalazione non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificata, risultando assoggettata allo stesso regime dei documenti “anonimi”, per i quali l’art. 240, comma 1, c.p.p. stabilisce il divieto sia di acquisizione sia di utilizzazione in ambito procedimentale, prevedendo che “i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengono comunque dall’imputato”. Nella categoria delle segnalazioni anonime vanno dunque ricomprese tutte le dichiarazioni non attribuibili ad alcun soggetto, fra cui anche quelle apocrife (lettera con firma falsa, illeggibile ovvero dissimulata), come quella indirizzata alla Procura Federale il 30 Novembre 2018, via e- mail, da un indirizzo elettronico il cui intestatario è rimasto sconosciuto, malgrado i tentativi effettuati dall’organo inquirente per risalirvi. Le segnalazioni anonime, quindi, non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo  carico, nonché sugli  elementi probatori  posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale. In mancanza di un’esatta identificazione della persona del “denunciante”, infatti, l’interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall’art. 44, comma 1, del CGS: quella di poter attivare il contraddittorio, quantomeno nella forma minima, diretta a criticare l’attendibilità e/o la credibilità della “fonte” di prova. Tuttavia, un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”. Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «”denuncia anonima” non può essere posta a fondamento di atti “tipici di indagine” (…), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, «gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450). Inoltre, sulla base di una lettura sistematica dei poteri di iniziativa di acquisizione della notizia di illecito della Procura Federale, in relazione all’“obbligo di denuncia” che il Codice vigente, in base al combinato disposto degli artt. 30, comma 7, e 2, comma 1, pone a carico di tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e di ogni altro soggetto che “svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”) che “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere” un illecito sportivo, tale attività pre-procedimentale finalizzata alla acquisizione di una notizia di illecito deve considerarsi senz’altro doverosa ogniqualvolta la segnalazione anonima adombri un comportamento antisportivo sufficientemente circonstanziato. Peraltro, a conclusioni identiche si deve pervenire anche sulla base del combinato disposto degli artt. 7 e 1-bis, del CGS previgente. Pertanto, queste Sezioni Unite ritengono che l’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e il previgente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, debbono essere interpretati nel senso per cui: a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve quindi affermarsi, nel caso sottoposto a giudizio, che la Procura Federale ha correttamente e doverosamente svolto tutti i temi di indagine volti ad accertare l’esistenza di una notitia criminis. Accertamenti che, infatti, hanno avuto ad oggetto esattamente gli elementi contenuti nella segnalazione anonima, con la quale veniva invero denunciato un (ipotetico) “comportamento gravemente antisportivo”, sulla base delle seguenti (supposte) circostanze: a) “nel girone dell’under 17 provinciale di Roma ci sono due squadre che è evidente che sono riconducibili ad una sola società”; b) le due squadre hanno la seguente denominazione: “accademia Svs e SVS”; c) giocatori e allenatori “giocano nello stesso centro” e “indossano abbigliamento riportante solo il marchio Svs”.

Massima: Quanto alla pretesa tardività e/o decadenza dell’azione di deferimento, è sufficiente rilevare che, alla fattispecie de qua, deve essere applicato il principio affermato da queste Sezioni Unite nella vigenza del codice abrogato, secondo il quale, essendo gli atti della Procura Federale dotati di efficacia endoprocessuale e tali da esaurire i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, in assenza di specifiche cogenti previsioni, i termini di cui all’art. 32-ter, comma 4, CGS previgente, non possono essere qualificati come perentori (cfr. Sezioni Unite CU n. 92 2016/2017). Ne consegue che non può ritenersi realizzata alcuna decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare in concreto esercitata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 0014/CFA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione n. 4/TFN 2019/2020 del 6.9.2019 pubblicata con comunicato ufficiale n. 4/TFN in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare proscioglieva la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e irrogava la sanzione della squalifica per 20 giorni al calc. M.G. in seguito al deferimento di cui alla nota n. 1941/1136 pf 18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019,

Impugnazione Istanza: PROCURATORE FEDERALE / PIACENZA CALCIO /CALC. M.G.) n. 35/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima:si osserva in ricorso che il procedimento in questione è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 18 aprile 2019, sicché le disposizioni del riformato Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., entrato in vigore il 12 Giugno 1919, non sono applicabili nel caso di specie. Ferma restando detta pregiudiziale, entrambi i Codici citati non abdicano alla responsabilità oggettiva delle società, “da sempre unanimemente riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza oltre che dal regolamento FIFA come caposaldo imprescindibile della giustizia sportiva”. A conferma dell’assunto si pone in evidenza che sia l’art. 4, comma 2, del previgente CGS, sia l’art. 6, comma 3, del codice riformato non escludono l’applicazione dei criteri riguardanti la responsabilità oggettiva delle società sportive, salvo che le condotte contestate siano in contrasto con gli interessi della società; anzi l’art. 6 detto sembra estendere la portata della responsabilità oggettiva, prevedendone l’applicazione anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dalla normativa sportiva.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 065 IV DEL 10 09 2018 CON RIFERIMENTO AL C U 028CFA DEL 10 SETTEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. V.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11172/568  PFI 17-18 CS/GB DEL 4.5.2018

Massima: Sul punto, la Corte ritiene di non doversi discostare, de jure condito, dai propri precedenti giurisprudenziali ed in particolare dalle decisioni di cui ai CC.UU. nn. 060/CFA del 10.4.2018 e 141/CFA 2015/2016. Non può, infatti, non prendersi atto che in mancanza di una norma specifica che preveda espressamente un termine per l'iscrizione di un fatto segnalato o denunciato nell'apposito Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S., non può essere consentito all'interprete di ricavare aliunde la sua esistenza, né, tantomeno, la sua perentorietà. Va ricordato che ai sensi della norma suddetta il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed, a tal fine, «iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti»; la norma prevede, altresì, che «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante». E' facile rilevare che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall’iscrizione nel Registro, manca una  previsione specifica che imponga alla Procura federale di iscrivere nel Registro una data notitia criminis entro un termine e che tale termine qualifichi come perentorio. Ne consegue che non è dato all’interprete ritenere esistente un termine, ancor più se perentorio, laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. La perentorietà del termine, poi, come è noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un termine (nel caso di specie non previsto), con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale esse si basino. Quanto affermato non impedisce alla Corte di condividere, de jure condendo, il principio generale affermato nella decisione impugnata e, cioè, che l'obbligo di iscrizione di cui trattasi deve rispondere a criteri di ragionevolezza, nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato ed in genere dei principi sottesi al tema del giusto processo sportivo. Traspare, infatti, in modo chiaro dalle indicazioni normative l'esigenza di una definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmenti brevi, esigenza questa, più volte messa in evidenza dalla dottrina e giurisprudenza in materia, che non consente una illimitata discrezionalità della Procura Federale, nella determinazione della durata del termine per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S.. Sotto tale profilo, dunque, non si può che auspicare un intervento normativo del legislatore federale che ponga rimedio all'incertezza in materia, con la eventuale previsione espressa di un termine per l'iscrizione nel Registro in oggetto delle notizie e dei fatti rilevanti per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale, nonché con la esplicita indicazione, sul piano processuale, delle conseguenze dell’eventuale mancato rispetto del termine.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI  16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale ed in ossequio al disposto dell’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la decisione impugnata, con rinvio al giudice di primo grado perché proceda ad un esame nel merito delle richieste avanzate dalla Procura Federale, per aver il TFT, errando, dichiarato inutilizzabili gli atti effettuati dalla Procura Federale e proceduto al proscioglimento dei deferiti, invero, non sussiste alcun obbligo, in capo alla Procura federale, di iscrivere, entro un dato termine (tantomeno perentorio) il fatto segnalato o denunciato nell’apposito registro dei procedimenti, tanto è vero che, solo decorsi almeno 30 giorni dalla denunzia o segnalazione, è previsto un potere, in capo alla Procura generale, di (mero) invito e sollecitazione, alla Procura federale, in ordine all’apertura di un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione nell’apposito registro. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal deferito in primo grado e posta a fondamento della appellata decisione non appare condivisibile. Sul punto, questo Collegio condivide le valutazioni e le conclusioni cui questa Corte è pervenuta con la decisione assunta nella riunione del 10.6.2016 (cfr. Com. Uff. n. 141/CFA - 2015/2016). In particolare, si condivide l’analisi ivi contenuta dell’art. 32 quinquies C.G.S. che si ritiene utile sinteticamente riportare. Afferma la Corte, con la detta sentenza, che “ai sensi della suddetta norma il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed a tal fine «iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti» e «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante». Orbene, non può che prendersi atto del fatto che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall’iscrizione nel registro, manca una norma che imponga alla Procura federale di iscrivere nel registro dei procedimenti una data notitia criminis entro un termine, tantomeno perentorio … Del resto, non è dato all’interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine (ordinatorio, ma, nel caso di specie, peraltro, insussistente), con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale lo stesso si basi.”  Nella medesima decisione viene altresì chiarito come una simile interpretazione trovi conforto anche in altre disposizioni dell’Ordinamento sportivo. In tal senso, ad avviso della medesima Corte, deporrebbe una chiara lettura sia dell’art.12 ter, comma 3, dello Statuto del Coni, ai sensi del quale: «Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici», sia dell’art. 51, comma 4, C.G.S. Coni, il quale dispone che: «La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all’art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui 14 all’art. 53 del presente Codice. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell’ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici». sia, infine, l’art. 12, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport, secondo il quale: «L’invito di cui al comma 4 dell’art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest’ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all’iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell’art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva».

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl (vincolo sottoscritto il 30.8.2013 con scadenza 2019) - (nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.2.18).

Massima: Le norme vigenti attribuiscono all’organo Federale il potere di attivarsi, con le facoltà previste dal CGS, ove si ritengano sussistere fatti e condotte sussumibili nelle fattispecie di rilevanza disciplinare anche in relazione alle previsioni contenute nelle NOIF. Tanto basta per ritenere non avulso dall’ordinamento, e dunque ammissibile, il deferimento.

Massima: Quanto poi alla pretesa insussistenza della potestas iudicandi del Tribunale, vale solo la pena sottolineare come, sulla scorta del deferimento formulato dalla Procura Federale, le condotte contestate al calciatore non assumano affatto, come paventato dalla difesa, mera natura contrattuale risolvendosi - nell’ipotesi accusatoria - in una violazione dei principi fondanti l’ordinamento sportivo, violazione per la quale sussiste pacificamente la giurisdizione del Tribunale. (Nel caso in esame il calciatore “giovane di serie” non aveva risposto alle convocazioni della propria società e si era tesserato con società spagnola)

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.076/TFN del 06 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.E.F. Torres 1903.), M.P. (all’epoca dei fatti dirigente della Società S.E.F. Torres 1903), Società S.E.F. TORRES 1903 - (nota n. 11397/339 pf15-16 GT/vg del 19.4.2016).

Massima: Preliminarmente va rilevato che la Procura Federale può avviare le attività di indagine su segnalazione di qualsiasi soggetto, a patto che la segnalazione non sia di origine anonima. Nel caso in esame la Procura Federale ha iniziato a svolgere le proprie indagini a seguito della comunicazione, alla stessa pervenuta, da parte della Associazione Italiana Calciatori. L’avvio delle indagini risulta pertanto del tutto legittimo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.026/CDN del 21 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF FIORENTINA Spa - (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013).

Massima: L’eccezione spiegata dalla Società incolpata in ordine all’improcedibilità del presente procedimento è infondata, atteso che il Procuratore Federale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 CGS, è sempre titolare dell’azione disciplinare anche in materia della responsabilità delle Società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime.  Ne deriva che la Commissione disciplinare è competente a conoscere e giudicare in ordine alla presente fattispecie derivante dal deferimento esercitato – nei modi e termini previsti dalle norme di diritto sportivo - dalla Procura Federale e ciò anche in considerazione del fatto che non sussiste alcuna norma che stabilisca in materia una “sorta” di competenza esclusiva in favore del Giudice Sportivo. 

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