Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 13 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/sig.ra F.M.D.F. e altri

Massima: È inammissibile la censura riguardante la lesione del diritto di difesa per l’omesso esame delle motivazioni poste a fondamento della seconda richiesta di proroga delle indagini ex art. 119, comma 5, CGS….Difatti, sotto un primo profilo, la formulazione della disposizione di cui all’art. 119, comma 5, CGS, appare chiara allorché afferma che “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione di autorizzazione.” Dalla piana lettura della stessa emerge, dunque, un rapporto bipartito (Procura federale – Procura generale dello sport) nel quale non v’è spazio per un terzo soggetto (l’incolpato), né per un contraddittorio. La valutazione dei motivi posti a fondamento delle richieste di proroga è rimessa difatti all’apprezzamento del Procuratore generale dello sport, organo di garanzia per lo stesso incolpato. Nessuna udienza camerale è prevista, al pari della possibilità per le parti (incolpato e Procura) di presentare memorie. Si consideri, inoltre, che ogni fase del procedimento è comunicata al Procuratore generale dello sport sin dall’iscrizione nell’apposito registro e che alla richiesta di proroga, la Procura federale, alimentando il relativo fascicolo del procedimento, allega al Procuratore generale dello sport tutti gli atti compiuti. Pertanto, appare evidente che la richiesta di proroga della Procura federale – e a fortiori, la valutazione del Procuratore generale dello sport, che si salda uno actu con la richiesta - non è sindacabile, essendo la potestà sul punto riservata dall’ordinamento settoriale sportivo alla Procura Generale del CONI, così come correttamente osserva l’appellante. Sotto un secondo profilo, in punto di fatto, occorre osservare che il rappresentante della Procura, nel corso della prima udienza svoltasi innanzi al Tribunale di primo grado, ha depositato la richiesta della seconda proroga fornendo compiuta prova sia della sua esistenza materiale che del suo contenuto (cfr. Verbale del 22.5.2023 del Tribunale federale territoriale).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022

Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale

Massima: Infondata è l’eccezione di illegittimità del deferimento per violazione dell’art. 119 CGS poichè la prima proroga del termine di durata delle indagini sarebbe stata richiesta dalla Procura federale l’ultimo giorno utile (11 ottobre 2021) e autorizzata dalla Procura generale dello sport del CONI il successivo 13 ottobre con l’effetto che il deferimento sarebbe inammissibile o inutilizzabile non solo l’attività istruttoria compiuta nell’intervallo fra richiesta e autorizzazione della proroga (che peraltro non risulta essersi svolta), ma tutta quella successiva alla proroga tardiva….L’art. 119, comma 5, CGS FIGC prescrive che “su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante] per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione”. Analogamente, a norma dell’art. 47, comma 3, CGS CONI, “la durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Le disposizioni ricordate sostanzialmente coincidono. Esse stabiliscono che il termine di durata delle indagini, una volta prorogato, decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione e che il mancato rispetto di detto termine comporta solo la inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. A ben vedere, esse letteralmente neppure richiedono che la proroga debba essere richiesta a termine non scaduto, sebbene sembri corretto ritenere che la tempestività della richiesta sia condizione di legittimità della proroga. Comunque sia di ciò, e al contrario di quanto deduce il signor …., né la norma endo-federale né quella eso-federale sono di ostacolo a che la proroga, se tempestivamente richiesta (come nel caso di specie), possa essere legittimamente accordata decorso un ragionevole intervallo di tempo, anche perché non si possono imputare alla Procura federale i tempi della risposta della Procura generale dello sport. In più ampia prospettiva, infine, può essere utile ricordare che, nell’ambito delle fonti primarie dell’ordinamento, è nota (anche se non particolarmente commendevole) la prassi della proroga o differimento di termini legislativi già decorsi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 17 Giugno 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri L.F. + altri - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: In disparte ogni inconferente considerazione sulla natura ordinatoria e perentoria dei termini endoprocedimentali ante e post riforma del CGS, dalla documentazione versata in atti, come richiamata dal rappresentante della Procura federale nel corso del dibattimento, emerge chiaramente come i fatti di cui qui trattasi siano stati iscritti nel Registro di cui all’art. 119, II comma, CGS il 29.10.2020 e che le indagini, a seguito di rituali istanze formulate dalla Procura federale alla Procura Generale del CONI, siano state oggetto di due distinte proroghe che hanno differito il termine per la loro conclusione al 26.2.2021. Il termine ultimo entro cui notificare alle parti la conclusione delle indagini, pertanto, risulta essere quello del 18.3.2021, nella specie rispettato, per avervi adempiuto, la Procura federale, già il 16.3.2021, come del resto confermato dagli stessi incolpati.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 022 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 003 SEZ. UNITE DEL 19 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S.B.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza:RICORSO DEL CALCIATORE D.A.A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 2, 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. T.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94,  COMMA  1   LETT.  B)  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTAN.11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.Z.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

 Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI F.A.L. E U.G. SEGUITO   PROPRIO   DEFERIMENTO   -  NOTA   N. 11778/409   PF   17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Massima: Infondata è l’eccezione di irregolarità della proroga delle indagini richiesta per due volte dalla Procura federale (in data 15 gennaio 2018 e in data 23 febbraio 2018) e, in entrambe le occasioni, concessale dalla Procura generale dello sport presso il CONI. L’eccezione non merita accoglimento. L’art. 32 quinquies, comma 3, del CGS, nel fissare un termine massimo di durata delle indagini, prevede sia l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti oltre il termine, sia la possibilità di deroga a tale principio, in virtù della concessione, da parte della Procura generale dello sport, di massimo due proroghe consecutive, previa presentazione di istanza congruamente motivata. Tale fase preprocessuale non si svolge innanzi all’organo giudicante, né prevede il contraddittorio con le parti, per l’ovvio motivo che la richiesta di proroga si situa in un momento addirittura precedente quello in cui si potrebbe concretizzare l’intenzione del Procuratore federale di procedere al deferimento (intenzione che, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del CGS, impone l’instaurazione del contraddittorio con l’incolpato) e, pertanto, precede la stessa concretizzazione dell’ipotesi accusatoria e la conseguente individuazione degli eventuali incolpati.Ne consegue che l’atto di concessione della proroga non è ricorribile ex se, fermo restando il diritto della parte incolpata di dolersi nel successivo giudizio della sua eventuale assenza, laddove questa abbia reso inutilizzabili i documenti acquisiti oltre la scadenza del termine (originario  o prorogato) delle indagini. Nel caso di specie, attesa la regolare concessione della proroga in entrambi i casi, la mancata tempestiva conoscenza dei contenuti della stessa (o della sua richiesta) da parte degli attuali incolpati non appare in alcun modo lesiva della loro posizione…. Difatti, non solo il citato art. 32 quinquies, comma 3, non prevede alcuna sanzione in caso di non corrispondenza tra i motivi posti alla base della richiesta di proroga e la successiva attività della Procura federale ma, altresì, nessuna sanzione può essere riconnessa all’eventuale inerzia  ella Procura medesima che ritenesse (ovvero non fosse in grado) di utilizzare pienamente la proroga concessale in modo da svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari al momento della richiesta. Detto in altri termini, l’autorizzazione alla proroga della durata delle indagini facoltizza ma non obbliga la Procura federale a porre in essere gli atti di indagini eventualmente indicati nella richiesta di proroga.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO SIG. V. E. M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: Quanto alla eccezione di tardività della proroga delle indagini e conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio successivamente acquisito dalla Procura federale, si ricava, dalle risultanze documentali acquisite al procedimento, che la richiesta di proroga è stata (tempestivamente) inoltrata dalla Procura federale quando ancora non si era consumato il termine per lo svolgimento delle indagini (18 aprile) e risulta essere stata autorizzata dalla Procura generale dello sport il giorno successivo, senza quindi alcuna soluzione di continuità. Si aggiunga che il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. Ad ogni buon conto, anche laddove così non fosse, non occorre dimenticare che, come espressamente disposto dalla norma di cui all’art. 32 quinquies CGS e come affermato da consolidata giurisprudenza degli organi federali di giustizia sportiva, la sanzione, per il caso dello svolgimento di indagini oltre il termine indicato, sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento. Peraltro, come noto, possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato, con la conseguenza che anche a voler ritenere che le indagini successive alla scadenza della prima proroga non siano state compiute in modo utile, rimarrebbe comunque utilizzabile tutta la documentazione, ad esempio, acquisita in sede fallimentare. In ogni caso, la questione rimane assorbita dalla definizione di quella più generale relativa alla natura perentoria o meno dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Sotto tale profilo, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto agitata anche nel presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini.  Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta: di seguito, quindi, anche per non appesantire la presente decisione, si richiamano i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima. L’azione disciplinare, anche laddove fosse stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori. Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria. Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la suddetta pronuncia, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioi delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali”, ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Degno di piena condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. “Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”. E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Né possono essere valorizzate in maniera qui decisiva le pregevoli considerazioni della difesa del reclamante, che pur si impegna in una lettura critica della decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 075/CFA. Lettura pregevole, ma non condivisibile, anche laddove si tenga presente che, nel caso di specie, ricorrono, con ogni evidenza, quei profili di complessità della fattispecie e di possibile difficoltà delle indagini o di acquisizione probatoria e documentale evidenziati nella stessa predetta decisione di questa Corte. Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini tutti di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbiano natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L., V.E.M., A.B., A.I., A.Z., S.P. e A.R. – (Fallimento della Società AS Varese 1910 Spa) - (nota n. 3667/705 pf 15-16 GT/sds dell’11.10.2016).

Massima: … in relazione alla pretesa illegittimità della proroga accordata alla Procura Federale per lo svolgimento delle indagini, va rilevato che dagli atti emerge che il procedimento risulta iscritto nel registro dei procedimenti in data 2 Febbraio 2016. Ne deriva che, per il presente procedimento trova applicazione, per espressa previsione della norma transitoria prevista nel CGS, la disciplina previgente alla modifica dell’art 32 quinques, comma 3, intervenuta giusta delibera del Presidente della FIGC, pubblicata con comunicato ufficiale n.339/A del 12 Aprile 2016. La disposizione prevedeva un termine massimo di quaranta giorni per lo svolgimento delle indagini, fatta salva la possibilità che la Procura Generale dello Sport autorizzasse - come correttamente avvenuto nel caso di specie - la proroga per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte. Alcun dubbio, inoltre, sussiste in ordine al fatto che la proroga sia stata richiesta prima della scadenza del termine delle indagini. Con riferimento, invece, alla supposta improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini previsti dall'art.32 ter comma 4, questo Tribunale si riporta a quanto recentissimamente statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello che ha ritenuto la non perentorietà dei termini previsti dal succitato articolo (Comunicato ufficiale 075/CFA del 2 Dicembre 2016).

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Quanto alla censura relativa alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine per la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, è solo sufficiente rilevare come la Procura Generale dello Sport abbia concesso, in data 8.10.2014, una proroga di 40 giorni del termine di svolgimento delle indagini in considerazione di quanto stabilito sul piano generale per il periodo transitorio di applicazione delle nuove norme del CGS. Ne consegue che gli atti di indagini sono stati tutti validamente compiuti poiché compiuti entro il periodo di proroga.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Quanto alla censura relativa alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine per la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, è solo sufficiente rilevare come la Procura Generale dello Sport abbia concesso, in data 8.10.2014, una proroga di 40 giorni del termine di svolgimento delle indagini in considerazione di quanto stabilito sul piano generale per il periodo transitorio di applicazione delle nuove norme del CGS. Ne consegue che gli atti di indagini sono stati tutti validamente compiuti poiché compiuti entro il periodo di proroga.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Quanto alla censura relativa alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine per la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, è solo sufficiente rilevare come la Procura Generale dello Sport abbia concesso, in data 8.10.2014, una proroga di 40 giorni del termine di svolgimento delle indagini in considerazione di quanto stabilito sul piano generale per il periodo transitorio di applicazione delle nuove norme del CGS. Ne consegue che gli atti di indagini sono stati tutti validamente compiuti poiché compiuti entro il periodo di proroga.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), A.G., I.G. (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).

Massima:….il mancato rispetto da parte della Procura Federale dei termini stabiliti dall’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento; e ciò, come del resto da consolidata giurisprudenza domestica federale di settore, atteso che, stante il principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l’assenza di una previsione in seno all’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’indagine da parte della Procura Federale preclude qualsivoglia valutazione in merito. In sintesi, l’azione disciplinare, quand’anche esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso, deve comunque ritenersi sempre validamente azionata, ferma restando, ovviamente, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del predetto termine; e poiché, come già rilevato con riferimento alla posizione del Sig. – omissis -, l’attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per quel che interessa evidenziare, antecedentemente alla data del 31.12.2014 (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), l’eccezione sollevata dai deferiti, anche in tal senso, si manifesta oltremodo priva di fondamento.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DOTT. B.I. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015

Massima: Lo – omissis - deduce, poi, la violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S. della FIGC, in vigore all’epoca dei fatti, secondo cui “le indagini relative ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio - 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva”. A dire del reclamante, però, nella vicenda in esame dovrebbe trovare applicazione la normativa sopravvenuta il 1.7.2014, e, in particolare, l’art. 32 quinquies comma 3 del nuovo C.G.S. FIGG, secondo il quale “la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, la normativa sopravvenuta non è idonea ad incidere sui termini in corso, in base al generali principio del tempus regit actum, applicabile a tutti i casi di successione di norme processuali nel tempo, in assenza di diverse disposizioni.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti

Massima: Con un ulteriore motivo il Presidente Macalli ha censurato la decisione della Corte Federale per l’omessa e carente motivazione sull’eccezione riguardante la sua mancata tempestiva conoscenza delle suddette proroghe, in erronea applicazione dell’art. 33, comma 2, e 34, comma 1, dello Statuto Federale. Il motivo non è fondato. Come ha rilevato correttamente la Corte Federale, gli atti riguardanti i tesserati sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 11, del CGS, quando non è prevista la notifica individuale, mediante i Comunicati ufficiali. Da tale forma di pubblicazione consegue, pertanto, la presunzione di conoscenza per gli interessati di quanto contenuto in tali atti. E’ poi vero, come ha sostenuto il Presidente – omissis -, che nei Comunicati ufficiali è riportato solo il numero del procedimento e non anche il nome dell’indagato, tuttavia, come ha già ricordato la Corte Federale, gli indagati possono venire a conoscenza del numero distintivo del procedimento che li riguarda e possono in tal modo accedere alle informazioni di loro interesse. In ogni caso, nella vicenda in esame, la Federazione ha pienamente rispettato, con i suoi atti, il diritto di difesa dell’interessato che ha potuto partecipare alle diverse fasi del procedimento e far valere in ogni fase dello stesso le sue ragioni. Non sussiste pertanto alcuna violazione dell’art. 33, comma 2, e dell’art. 34, comma 1, dello Statuto Federale. Il motivo deve peraltro anche ritenersi inammissibile per carenza di interesse non potendo il Presidente – omissis - dolersi in alcun modo della mancata tempestiva conoscenza degli atti di proroga delle indagini in questione.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) - 

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Massima: …si rileva che appare priva di pregio anche l'osservazione secondo cui, nell'art. 32, comma 11, CGS, la parola "proroga" venga usata al singolare, posto che l'interpretazione corretta della norma deve necessariamente prevedere la possibilità per la Procura federale di chiedere più proroghe, se necessario.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.90/CDN del 12 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 54 del 24.2.2011

Impugnazione – istanza:(348) – Appello sella società ASD Gracciano avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 9 al sig. M.B.(direttore sportivo) e dell’ammenda di € 400,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: Va rigettata l’eccezione preliminare sulla violazione dell’art.32, comma 11, CGS in quanto dalla documentazione in atti emerge evidente che il rappresentante della Procura Federale ha depositato tempestivamente la propria relazione in data 4 maggio 2010 e l’eccezione oggi sollevata da parte ricorrente non è stata in precedenza supportata da alcuna azione diretta ad ottenere un disconoscimento di tale documentazione; Valutato infatti che il timbro apposto sulla Relazione del Collaboratore (27 luglio 2010) non può essere la data di ricezione della Relazione da parte della Procura Federale visto che lo scambio di mail, rilevabile in atti, è intervenuto in data 4 maggio 2010 e che non è stata fornita alcuna prova concreta sulla mancata conclusione delle indagini entro il 30 giugno 2010; Rilevato che la considerazione svolta in base alla quale la Procura nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2010 ed il 27 luglio 2010 possa aver modificato la Relazione è priva di ogni validità essendo sprovvista di ogni prova a sostegno.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN del 09 Luglio 2010 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (342) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. M. (Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa), P.E. (Socio di riferimento della Società Genoa Cricket & Football Club Spa) e delle Società FC Internazionale Milano Spa e Genoa Cricket & Football Club - (nota N°. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010).

Massima: Non può accogliersi l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa che ipotizzava la violazione da parte della Procura federale dell'art. 32, comma 11 C.G.S.. Non essendoci stata, infatti, una formale denuncia da cui far decorrere il dies a quo per l'inizio delle indagini, non si può che prendere come punto di riferimento la lettera di incarico che il Procuratore invia al collaboratore, datata 27 luglio 2009; ad essa vengono allegati gli estratti, tratti dai rispettivi siti web, degli articoli dei vari quotidiani che danno risalto all'incontro tra i presidente deferiti: le date portate sulle stampe, fatte dai collaboratori della Procura, dei trafiletti sono tutte risalenti a non prima del 16 luglio 2009; ciò conferma, in mancanza di prova contraria, che le prime attività di indagine devono collocarsi in quei giorni, comunque senz'altro successivi al 28 maggio 2009, data dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 32, comma 11, C.G.S., che pone ora come limite alle indagini della Procura non più il 30 giugno ma il 31 dicembre. In tale ottica le indagini del caso che ci occupa (la notitia criminis è giunta alla Procura dopo il 28 maggio 2009) sono state concluse tempestivamente entro la fine dell'anno 2009 e, pertanto, non hanno violato alcuna norma, non necessitando di alcuna richiesta di proroga.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN del 09 Luglio 2010 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (332) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G. M. (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Pisa 1909 SSD Srl (nota N°. 7816/248pf08-09/SP/AM/ma del 13.5.2010).

Massima: L’art. 32, comma 11, CGS, nella attuale formulazione vigente dal 28.5.2009, prescrive che, salvo proroghe eccezionali, le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio / 31 dicembre debbano concludersi entro la fine della stagione sportiva in corso; mentre quelle relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio/30 giugno debbano concludersi entro il 31.12 della stagione sportiva successiva. Prima della riforma la norma prevedeva che le indagini fossero concluse entro l’inizio della stagione sportiva successiva. Le indagini riferite al caso in questione andavano, dunque, concluse entro il 30.6.2008, avendo la C.G.F. concesso una proroga generalizzata limitatamente ai fatti denunciati dopo il 15.4.2008 (v. Com. N°. 1/C.G.F. dell’8.7.2008). Come del resto già ritenuto da questa Commissione (v. C.U. N°. 16 CDN del 7.9.2009), però, la mancata concessione della proroga alle indagini, non comporta la improcedibilità del deferimento, quanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla norma (in senso conforme v. anche Com. N°. 208/C.G.F. del 27.5.2009). Considerato che l’indagine di che trattasi andava compiuta entro il 30.6.2008, ai fini dell’addebito dei fatti ascritti all’incolpato rilevano solo gli atti di indagine posti in essere entro tale data. Al di là della circostanza che le indagini risultano essere state affidate ai Collaboratori solo il 3.12.2008, l’unica documentazione acquisita entro il 30.6.2008 è la richiesta di certificazione del difensore della Società, di per sé inidonea a supportare, in mancanza di riscontri ritualmente acquisiti, l’affermazione della disciplinare responsabilità dell’incolpato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.81//CDN del 19 Aprile 2011 n. 8 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 136 del 18.2.2011

Impugnazione – istanza: (342) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di improcedibilità del deferimento nei confronti della società SSD San Marcello, T.R. (calciatore) e di F.S. (all’epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore), emessa a seguito di proprio deferimento .

Massima: E’ improcedibile il deferimento della procura federale per violazione dell’art. 32 comma 11 CGS. L’art. 2 comma 3 CGS prevede che i comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione. A tale norma soggiace la stessa Procura Federale. Nel caso in esame il provvedimento del Giudice Sportivo è stato pubblicato il 30 dicembre 2009 e da tale data dovevano ritenersi avviate le indagini, per cui le stesse dovevano concludersi entro il 30 giugno successivo cosa che non si è verificata atteso che le stesse si sono concluse nella stagione sportiva successiva 2010/2011 e quindi oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 32 comma 11 CGS, senza che da parte della Procura Federale fosse stata richiesta la proroga dei termini. Risulta che il termine suddetto non è stato rispettato, con conseguente decadenza in capo alla Procura Federale dal potere di promuovere azioni disciplinari.

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 07 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 2) Richiesta di proroga indagini della Procura Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 11 C.G.S.

Massima: La Corte di Giustizia Federale a Sezione Consultiva, quando emergono eccezionali motivi, concede le richieste di proroga delle indagini come avanzate dalla Procura Federale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. P. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: E’ procedibile il deferimento posto in essere dalla procura federale nei confronti dell’agente di calciatori, quando le indagini sono iniziate nel corso della stagione sportiva 2005 - 2006, a seguito dell’avvio del procedimento disciplinare da parte della la Commissione Agenti calciatori in data 30 maggio 2006 e si sono concluse nella stagione sportiva 2007-2008, nel caso in cui la proroga delle indagini è stata ottenuta con provvedimento della Corte di Giustizia Federale in data 25 luglio 2007. Sul punto occorre osservare che l’art. 18 del REAAC, adottato con Com. Uff. n. 81 del 22 novembre 2001 e vigente fino al 1° febbraio 2007, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedeva che “l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l’acquisizione dei dati relativi e per l’accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell’Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle”. Secondo la riportata disposizione, dunque, l’esercizio del potere disciplinare – nello specifico campo della responsabilità degli agenti calciatori – veniva devoluto alla Commissione degli Agenti, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi dell’art. 2 del Reg. citato, la quale avrebbe potuto avvalersi, con esplicita richiesta, della collaborazione anche dell’Ufficio Indagini, cioè dell’organo federale che per gli altri ambiti disciplinari, costituiva all’epoca e prima della riforma dell’ordinamento della giustizia sportiva, l’unico detentore del potere istruttorio ai fini dell’attività decisoria degli organi della giustizia sportiva individuati dal Titolo IV (artt. 23 e seg.) del CGS. In sostanza, il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento ed un organo disciplinare speciale, la Commissione agenti, che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio Indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”, come esattamente osservato nella pronuncia qui censurata. Questo regime di specialità – che si ricomponeva ad unità in un momento successivo alla conclusione della fase disciplinare di primo grado attraverso il raccordo con l’ordinario percorso della giustizia sportiva nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione compendiata al successivo comma V (dell’articolo 18), prevedendo che “le decisioni della Commissione (agenti) sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale …“ (oggi Corte di Giustizia Federale) (cfr. pag. 5 decisione CGF) – è venuta meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al comma 1, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati F.I.G.C., fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della  Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. n base a quanto riportato, appare evidente che al momento di inizio del procedimento disciplinare in questione (maggio - giugno 2006, date rispettivamente della delibera di attivare il procedimento disciplinare e della notifica dell’atto di incolpazione) vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti”. L’assunto della difesa dell’istante, teso ad affermare una semplice competenza specifica” della commissione agenti e non anche una competenza “speciale” né tanto meno “domestica” non può, pertanto, condividersi e ciò, oltre quanto già osservato, per una serie di ulteriori ragioni. In disparte il rilievo generale che la “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI 14 aprile 1998 , n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente dei calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente. In relazione a tale regime di specialità del settore professionale degli agenti si rivela, pertanto, inapplicabile la disposizione dell’art. 27, comma 8, del CGS vigente al 2006, in quanto inserito in un contesto normativo dedicato esclusivamente alle attività istruttorie rimesse a quello specifico organo di giustizia sportiva costituito dall’Ufficio indagini, non confondibile o equiparabile, per struttura e finalità, alla commissione agenti. La norma, d’altronde, con la sua tassatività temporale riferita al sub procedimento istruttorio risponde all’esigenza – trasparente dall’analoga previsione dell’art. 36, comma 2, specificatamente dedicata agli illeciti sportivi ed alla materia gestionale ed economica - di assicurare un regolare svolgimento delle competizioni sportive nell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli illeciti, facendo con immediatezza rilevare le violazioni delle specifiche “norme di comportamento” contenute nel Titolo I del CGS (artt. 1 e seg.), preordinate al corretto svolgimento delle competizioni calcistiche; finalità, dunque, parzialmente inconferente rispetto al codice disciplinare e deontologico degli agenti calciatori recate negli artt. 12, 14 e 16 del REAAC, tenuto distinto anche da quello disciplinare settoriale riferito alle società, per le quali l’art. 20, comma 1, dello stesso regolamento agenti tiene ferma la competenza generale degli ordinari organi di giustizia sportiva (“La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC…”, non, dunque, della commissione agenti). Pertanto, il principio di salvezza e osservanza delle norme federali statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, contenuto nell’art. 21 del REAAC va coordinato con quello di specialità dell’ordinamento disciplinare sostanziale e procedimentale dei (soli) agenti calciatori, il quale, aderendosi all’impostazione unitaria della difesa del resistente, dovrebbe considerarsi addirittura illegittimo nella sua interezza, tenuto conto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC sembrerebbe rimettere l’intero ordinamento della giustizia disciplinare sportiva esclusivamente al CGS, con esclusione di qualsivoglia competenza normativa ulteriore, aggiuntiva o derogatoria. Ma sul punto nessuna censura viene mossa dalla difesa dell’interessato al REAAC, il quale, pertanto, continua a svolgere la sua efficacia normativa speciale e derogatoria dell’assetto generale dell’organizzazione e funzionamento degli organi disciplinari. Anche se il sistema regolamentare del 2001 presenta inconvenienti di eccessiva frammentazione rispetto alle norme generali, essi, tuttavia, ben si giustificano con la sopra rilevata natura particolare dell’attività negoziale svolta dagli agenti in questione. A tale anomalie ha inteso porre rimedio il nuovo regolamento agenti in vigore dal febbraio 2007, il cui art. 18, ribaltando l’impostazione normativa precedente ha affidato “Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC” alla esclusiva “competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”, lasciando alla commissione agenti semplici e limitati poteri disciplinari ausiliari, cautelari e di segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Le nuove disposizioni dell’innovato REAAC, tuttavia, sono inapplicabili al procedimento di cui si tratta, iniziato e proseguito nel vigore di quello precedente, le cui previsioni – ripetesi – derogavano in parte qua alla normativa generale del CGS, la cui applicazione al sub ordinamento degli agenti calciatori avrebbe potuto portare, come pure riconosciuto dalla difesa dell’istante (pag. 2 motivi aggiunti) ad “effetti di abnorme portata” o, se si vuole, ad una inapplicabilità della norma le quante volte i “fatti denunciati” fossero emersi a ridosso del termine della stagione sportiva (cosa che appunto è avvenuta nel caso di specie).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti “.

Massima TNAS: (2) La “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente.

Massima TNAS: (3) In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; id., 30 giugno 2003, n. 3925).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN  del 29 Marzo 2010 n. 1  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU N°. 93 del 23.12.2009 Impugnazione - istanza:  (144) – Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento della società ASD Tenax Sport Club, del sig. C.C. (presidente), dei sigg. M.L.C. e M.P. (calciatori), e dei sigg. A.S. e R.Z. (dirigenti accompagnatori), emesso a seguito di proprio deferimento . Massima: Quanto alla utilizzabilità delle indagini svolte dalla Procura Federale, in assenza di provvedimento di proroga, nel corso della stagione sportiva 2008 – 2009, va rilevato che la Commissione di primo grado ha rigorosamente aderito ai principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia Federale che, con delibera pubblicata sul C.U. N°. 1 della stagione sportiva 2007/2008, ha individuato il dies a quo delle indagini, ai fini della necessità di richiesta di proroga, non tanto nel momento di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, quanto nella data di accadimento dei fatti o della loro denuncia. Non si ravvisa pertanto, anche in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, alcun motivo di annullamento della delibera impugnata.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. F. Z. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: E’ procedibile il deferimento posto in essere dalla procura federale nei confronti dell’agente di calciatori, quando le indagini sono iniziate nel corso della stagione sportiva 2005 - 2006, a seguito dell’avvio del procedimento disciplinare da parte della la Commissione Agenti calciatori in data 30 maggio 2006 e si sono concluse nella stagione sportiva 2007-2008, nel caso in cui la proroga delle indagini è stata ottenuta con provvedimento della Corte di Giustizia Federale in data 25 luglio 2007. Sul punto occorre osservare che l’art. 18 del REAAC, adottato con Com. Uff. n. 81 del 22 novembre 2001 e vigente fino al 1° febbraio 2007, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedeva che “l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l’acquisizione dei dati relativi e per l’accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell’Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle”. Secondo la riportata disposizione, dunque, l’esercizio del potere disciplinare – nello specifico campo della responsabilità degli agenti calciatori – veniva devoluto alla Commissione degli Agenti, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi dell’art. 2 del Reg. citato, la quale avrebbe potuto avvalersi, con esplicita richiesta, della collaborazione anche dell’Ufficio Indagini, cioè dell’organo federale che per gli altri ambiti disciplinari, costituiva all’epoca e prima della riforma dell’ordinamento della giustizia sportiva, l’unico detentore del potere istruttorio ai fini dell’attività decisoria degli organi della giustizia sportiva individuati dal Titolo IV (artt. 23 e seg.) del CGS. In sostanza, il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento ed un organo disciplinare speciale, la Commissione agenti, che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio Indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”, come esattamente osservato nella pronuncia qui censurata. Questo regime di specialità – che si ricomponeva ad unità in un momento successivo alla conclusione della fase disciplinare di primo grado attraverso il raccordo con l’ordinario percorso della giustizia sportiva nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione compendiata al successivo comma V (dell’articolo 18), prevedendo che “le decisioni della Commissione (agenti) sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale …“ (oggi Corte di Giustizia Federale) (cfr. pag. 5 decisione CGF) – è venuta meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al comma 1, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati F.I.G.C., fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della  Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. n base a quanto riportato, appare evidente che al momento di inizio del procedimento disciplinare in questione (maggio - giugno 2006, date rispettivamente della delibera di attivare il procedimento disciplinare e della notifica dell’atto di incolpazione) vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti”. L’assunto della difesa dell’istante, teso ad affermare una semplice competenza specifica” della commissione agenti e non anche una competenza “speciale” né tanto meno “domestica” non può, pertanto, condividersi e ciò, oltre quanto già osservato, per una serie di ulteriori ragioni. In disparte il rilievo generale che la “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI 14 aprile 1998 , n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente dei calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente. In relazione a tale regime di specialità del settore professionale degli agenti si rivela, pertanto, inapplicabile la disposizione dell’art. 27, comma 8, del CGS vigente al 2006, in quanto inserito in un contesto normativo dedicato esclusivamente alle attività istruttorie rimesse a quello specifico organo di giustizia sportiva costituito dall’Ufficio indagini, non confondibile o equiparabile, per struttura e finalità, alla commissione agenti. La norma, d’altronde, con la sua tassatività temporale riferita al sub procedimento istruttorio risponde all’esigenza – trasparente dall’analoga previsione dell’art. 36, comma 2, specificatamente dedicata agli illeciti sportivi ed alla materia gestionale ed economica - di assicurare un regolare svolgimento delle competizioni sportive nell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli illeciti, facendo con immediatezza rilevare le violazioni delle specifiche “norme di comportamento” contenute nel Titolo I del CGS (artt. 1 e seg.), preordinate al corretto svolgimento delle competizioni calcistiche; finalità, dunque, parzialmente inconferente rispetto al codice disciplinare e deontologico degli agenti calciatori recate negli artt. 12, 14 e 16 del REAAC, tenuto distinto anche da quello disciplinare settoriale riferito alle società, per le quali l’art. 20, comma 1, dello stesso regolamento agenti tiene ferma la competenza generale degli ordinari organi di giustizia sportiva (“La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC…”, non, dunque, della commissione agenti). Pertanto, il principio di salvezza e osservanza delle norme federali statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, contenuto nell’art. 21 del REAAC va coordinato con quello di specialità dell’ordinamento disciplinare sostanziale e procedimentale dei (soli) agenti calciatori, il quale, aderendosi all’impostazione unitaria della difesa del resistente, dovrebbe considerarsi addirittura illegittimo nella sua interezza, tenuto conto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC sembrerebbe rimettere l’intero ordinamento della giustizia disciplinare sportiva esclusivamente al CGS, con esclusione di qualsivoglia competenza normativa ulteriore, aggiuntiva o derogatoria. Ma sul punto nessuna censura viene mossa dalla difesa dell’interessato al REAAC, il quale, pertanto, continua a svolgere la sua efficacia normativa speciale e derogatoria dell’assetto generale dell’organizzazione e funzionamento degli organi disciplinari. Anche se il sistema regolamentare del 2001 presenta inconvenienti di eccessiva frammentazione rispetto alle norme generali, essi, tuttavia, ben si giustificano con la sopra rilevata natura particolare dell’attività negoziale svolta dagli agenti in questione. A tale anomalie ha inteso porre rimedio il nuovo regolamento agenti in vigore dal febbraio 2007, il cui art. 18, ribaltando l’impostazione normativa precedente ha affidato “Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC” alla esclusiva “competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”, lasciando alla commissione agenti semplici e limitati poteri disciplinari ausiliari, cautelari e di segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Le nuove disposizioni dell’innovato REAAC, tuttavia, sono inapplicabili al procedimento di cui si tratta, iniziato e proseguito nel vigore di quello precedente, le cui previsioni – ripetesi – derogavano in parte qua alla normativa generale del CGS, la cui applicazione al sub ordinamento degli agenti calciatori avrebbe potuto portare, come pure riconosciuto dalla difesa dell’istante (pag. 2 motivi aggiunti) ad “effetti di abnorme portata” o, se si vuole, ad una inapplicabilità della norma le quante volte i “fatti denunciati” fossero emersi a ridosso del termine della stagione sportiva (cosa che appunto è avvenuta nel caso di specie).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti dei calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti “.

Massima TNAS: (2) La “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente.

Massima TNAS: (3) In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; id., 30 giugno 2003, n. 3925).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. A. M.  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: E’ procedibile il deferimento posto in essere dalla procura federale nei confronti dell’agente di calciatori, quando le indagini sono iniziate nel corso della stagione sportiva 2005 - 2006, a seguito dell’avvio del procedimento disciplinare da parte della la Commissione Agenti calciatori in data 30 maggio 2006 e si sono concluse nella stagione sportiva 2007-2008, nel caso in cui la proroga delle indagini è stata ottenuta con provvedimento della Corte di Giustizia Federale in data 25 luglio 2007. Sul punto occorre osservare che l’art. 18 del REAAC, adottato con Com. Uff. n. 81 del 22 novembre 2001 e vigente fino al 1° febbraio 2007, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedeva che “l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l’acquisizione dei dati relativi e per l’accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell’Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle”. Secondo la riportata disposizione, dunque, l’esercizio del potere disciplinare – nello specifico campo della responsabilità degli agenti calciatori – veniva devoluto alla Commissione degli Agenti, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi dell’art. 2 del Reg. citato, la quale avrebbe potuto avvalersi, con esplicita richiesta, della collaborazione anche dell’Ufficio Indagini, cioè dell’organo federale che per gli altri ambiti disciplinari, costituiva all’epoca e prima della riforma dell’ordinamento della giustizia sportiva, l’unico detentore del potere istruttorio ai fini dell’attività decisoria degli organi della giustizia sportiva individuati dal Titolo IV (artt. 23 e seg.) del CGS. In sostanza, il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento ed un organo disciplinare speciale, la Commissione agenti, che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio Indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”, come esattamente osservato nella pronuncia qui censurata. Questo regime di specialità – che si ricomponeva ad unità in un momento successivo alla conclusione della fase disciplinare di primo grado attraverso il raccordo con l’ordinario percorso della giustizia sportiva nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione compendiata al successivo comma V (dell’articolo 18), prevedendo che “le decisioni della Commissione (agenti) sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale …“ (oggi Corte di Giustizia Federale) (cfr. pag. 5 decisione CGF) – è venuta meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al comma 1, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati F.I.G.C., fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della  Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. n base a quanto riportato, appare evidente che al momento di inizio del procedimento disciplinare in questione (maggio - giugno 2006, date rispettivamente della delibera di attivare il procedimento disciplinare e della notifica dell’atto di incolpazione) vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti”. L’assunto della difesa dell’istante, teso ad affermare una semplice competenza specifica” della commissione agenti e non anche una competenza “speciale” né tanto meno “domestica” non può, pertanto, condividersi e ciò, oltre quanto già osservato, per una serie di ulteriori ragioni. In disparte il rilievo generale che la “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI 14 aprile 1998 , n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente dei calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente. In relazione a tale regime di specialità del settore professionale degli agenti si rivela, pertanto, inapplicabile la disposizione dell’art. 27, comma 8, del CGS vigente al 2006, in quanto inserito in un contesto normativo dedicato esclusivamente alle attività istruttorie rimesse a quello specifico organo di giustizia sportiva costituito dall’Ufficio indagini, non confondibile o equiparabile, per struttura e finalità, alla commissione agenti. La norma, d’altronde, con la sua tassatività temporale riferita al sub procedimento istruttorio risponde all’esigenza – trasparente dall’analoga previsione dell’art. 36, comma 2, specificatamente dedicata agli illeciti sportivi ed alla materia gestionale ed economica - di assicurare un regolare svolgimento delle competizioni sportive nell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli illeciti, facendo con immediatezza rilevare le violazioni delle specifiche “norme di comportamento” contenute nel Titolo I del CGS (artt. 1 e seg.), preordinate al corretto svolgimento delle competizioni calcistiche; finalità, dunque, parzialmente inconferente rispetto al codice disciplinare e deontologico degli agenti calciatori recate negli artt. 12, 14 e 16 del REAAC, tenuto distinto anche da quello disciplinare settoriale riferito alle società, per le quali l’art. 20, comma 1, dello stesso regolamento agenti tiene ferma la competenza generale degli ordinari organi di giustizia sportiva (“La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC…”, non, dunque, della commissione agenti). Pertanto, il principio di salvezza e osservanza delle norme federali statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, contenuto nell’art. 21 del REAAC va coordinato con quello di specialità dell’ordinamento disciplinare sostanziale e procedimentale dei (soli) agenti calciatori, il quale, aderendosi all’impostazione unitaria della difesa del resistente, dovrebbe considerarsi addirittura illegittimo nella sua interezza, tenuto conto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC sembrerebbe rimettere l’intero ordinamento della giustizia disciplinare sportiva esclusivamente al CGS, con esclusione di qualsivoglia competenza normativa ulteriore, aggiuntiva o derogatoria. Ma sul punto nessuna censura viene mossa dalla difesa dell’interessato al REAAC, il quale, pertanto, continua a svolgere la sua efficacia normativa speciale e derogatoria dell’assetto generale dell’organizzazione e funzionamento degli organi disciplinari. Anche se il sistema regolamentare del 2001 presenta inconvenienti di eccessiva frammentazione rispetto alle norme generali, essi, tuttavia, ben si giustificano con la sopra rilevata natura particolare dell’attività negoziale svolta dagli agenti in questione. A tale anomalie ha inteso porre rimedio il nuovo regolamento agenti in vigore dal febbraio 2007, il cui art. 18, ribaltando l’impostazione normativa precedente ha affidato “Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC” alla esclusiva “competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”, lasciando alla commissione agenti semplici e limitati poteri disciplinari ausiliari, cautelari e di segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Le nuove disposizioni dell’innovato REAAC, tuttavia, sono inapplicabili al procedimento di cui si tratta, iniziato e proseguito nel vigore di quello precedente, le cui previsioni – ripetesi – derogavano in parte qua alla normativa generale del CGS, la cui applicazione al sub ordinamento degli agenti calciatori avrebbe potuto portare, come pure riconosciuto dalla difesa dell’istante (pag. 2 motivi aggiunti) ad “effetti di abnorme portata” o, se si vuole, ad una inapplicabilità della norma le quante volte i “fatti denunciati” fossero emersi a ridosso del termine della stagione sportiva (cosa che appunto è avvenuta nel caso di specie).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento e un organo disciplinare speciale - la Commissione agenti - che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”. Questo regime di specialità è venuto meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari.

Massima TNAS: (2) In base ai principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo - di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003 - deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). In particolare, alla "giustizia sportiva", oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, si applicano, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale amministrativa, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi, con conseguente inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova, esclusive e tipiche specialmente del processo penale. Nella specie deve, quindi, condividersi quell’orientamento autorevole (seppur espresso in contesto diverso da quello qui in esame) secondo il quale i principi e le regole di formazione della prova penale sono volti a soddisfare finalità tutte interne all'attività di indagine penale; finalità non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla inapplicabilità di quelle regole specifiche che non si prestino ad essere estese ad ipotesi del tutto estranee alla loro "ratio" (Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n. 223, con riguardo alla inapplicabilità dell’art. 117 c.p.p. al processo amministrativo).

Massima TNAS: (4) L’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC è riconducibile ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Massima TNAS: (5) Ciò che più conta, tuttavia, è l’infondatezza della tesi secondo cui l’articolo 15 del REAAC prefigurerebbe un’ipotesi solo presuntiva (sotto la forma della presunzione semplice) di conflitto di interessi per vincolo di parentela. La norma regolamentare configura una presunzione legale assoluta e non relativa ex art. 2728, comma 2, c.c.

Massima TNAS: (6) Le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147), di soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impingano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). Il ruolo di rilevanza pubblicistica svolto dagli agenti di calciatori ben consente di raffigurare un’ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto anche in termini di responsabilità disciplinare del suo autore quando ciò sia previsto dalle norme dell’ordinamento settoriale cui il soggetto agente appartiene (cfr., a proposito della responsabilità dei notai, Cassazione Civile, 10 novembre 1992, n. 12081, cit.).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 -: www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 017/CGF 04 agosto 2009

Parti: Avv. C. P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:  Ai sensi dell’art. 32 comma 11 CGS. è procedibile l’azione disciplinare promossa con deferimento del 13 luglio 2009 ancorché i fatti si riferiscano all’anno 2002. Il caso di specie: Con lodo del 24 maggio 2002 il Collegio Arbitrale adito ha rigettato la domanda avanzata dall’agente di calciatori di condanna del calciatore a determinate somme, quale compenso per l’attività di assistenza legale in merito alla conclusione di un contratto di ingaggio calcistico con la società. Il suddetto lodo condannava, quindi, la parte istante alla rifusione delle spese di lite sopportate dal resistente, nonché al pagamento delle spese arbitrali. L’agente non ottemperava al comando contenuto nel predetto lodo e, pertanto, la Commissione Agenti di Calciatori apriva un procedimento disciplinare contro quest’ultimo, irrogando all’agente, nella seduta del 03/12/2003, la sanzione della deplorazione per il suo comportamento e la sospensione dall’Albo fino alla data in cui non avrebbe provveduto a dare notizia alla Commissione dell’avvenuta esecuzione del lodo del 24/05/2002. L’agente impugnava tale decisione innanzi alla CAF, che con Comunicato Ufficiale FIGC n. 29/C del 26/01/2004, accoglieva l’appello di parte istante, dichiarando la nullità del procedimento per violazione dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, rimettendo gli atti per una nuova celebrazione del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, nuovamente instaurato presso la Corte di Giustizia Federale, veniva sospeso su istanza dell’agente, fino all’esito del giudizio di appello del lodo arbitrale pronunziato il 24/02/2002, nel mentre, impugnato dal medesimo agente, innanzi la Corte d’Appello di Roma. Con sentenza del 2008 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’agente al rimborso delle spese di anticipate dal calciatore. Ad esito della conclusione del giudizio di appello, la Segreteria della Commissione Agenti, in data 16 marzo 2009, segnalava alla Procura Federale il venir meno della causa di sospensione del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’agente. Con atto del 13 luglio 2009 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte di Giustizia Federale l’agente per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del Regolamento degli Agenti della F.I.G.C. La Corte di Giustizia Federale, con decisione in data 04 agosto 2009, infliggeva all’agente la sanzione di 3 mesi di sospensione e l’ammenda di € 50.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN  del 27 Novembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (84) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. P. (nella sua qualità all’epoca dei fatti di responsabile del Settore Giovanile della Soc. AC Siena SpA), M. B. (nella sua qualità di allenatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA), J. A. S. (nella sua qualità di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA, ed attualmente tesserato per la medesima Società), F. R. (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA ed attualmente tesserato in prestito per la Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA) e della società AC Siena SpA (nota n. 1875/12pf08-09/SP/blp del 15.10.2009). Massima: L’eccezione di improcedibilità del deferimento è fondata e va accolta, in quanto risulta pacifico che l’indagine relativa ai fatti commessi nella stagione sportiva 2007/2008 non solo non si è conclusa nella stessa, ma addirittura è stata iniziata in quella successiva, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga. Tra l’altro, è bene rilevare che la Corte di Giustizia Federale ha comunque individuato, quale ulteriore presupposto per la concessione della richiesta proroga, la circostanza che gli eventi oggetto delle indagini fossero stati commessi in epoca successiva al 15.4.2008 (diversamente da quanto si è verificato nel caso in esame).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN  del 24 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 45 del 28.5.2009 Impugnazione - istanza: (342) – Appello della società AC Sagnino ASD avverso le sanzioni dell’inibizione sino al 31.1.2010 al sig. M. A. (dirigente allenatore), dell’inibizione fino al 20.11.2009 al sig. F. S. (segretario), dell’inibizione sino al 25.6.2011 al sig. A.R. (tesserato FIGC, responsabile della attività di base presso il CP di Como), della squalifica sino al 20.10.2009 ai sigg.ri R. S., L. T., D. M. S. K. G., A. Z. e A. B. (calciatori) e dell’ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale, (343) – Appello della società AC Maslianico asd avverso le sanzioni dell’inibizione sino al 20.9.2009 al sig. N.D’A. (presidente) e dell’ammenda di € 600,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: L’art. 32, comma 11, (nel vecchio testo che deve utilizzarsi essendo stato modificato solo con C.U. 147/A del 28 maggio 2009) prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, appare evidente che il dies a quo da prendere in considerazione sia quello della ricezione dell’esposto che ha dato luogo alle indagini e poi al deferimento. Pertanto non può essere preso in considerazione come dies a quo quello dell’iscrizione del caso in esame nel Registro della Procura, giacchè in tal caso si consentirebbe all’Ufficio di far decorrere il termine a propria discrezione senza garanzia per i diritti dei terzi. Inoltre nessuna proroga è stata mai richiesta dalla Procura Federale il deferimento deve essere dichiarato inammissibile con la conseguenza dell’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché decisione della C.G.F. pubblicata con C.U. n. 53/CGF – www.figc.it Parti: M. A.  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ procedibile il deferimento proposto dalla procura federale quando il provvedimento di proroga è stato emanato ancora pendente il relativo termine di cui alla normativa vigente al tempo dell’emanazione dell’atto. Da quanto è risultato dall’istruttoria, la domanda di proroga è stata presentata una prima volta dal Capo Ufficio Indagini al Presidente Federale, secondo quanto previsto al tempo della sua proposizione. Successivamente, in assenza di qualsiasi norma di natura transitoria, nella pendenza del termine per la concessione di proroga è divenuta competente la Corte di Giustizia Federale in funzione consultiva, ex art. 32.11 C.G.S., con decorrenza dal 1 luglio 2007. La domanda, è stata, allora, trasmessa dal Presidente della Federazione alla nuova autorità competente. Peraltro, nelle funzioni dell’Ufficio Indagini è subentrata la Procura Federale, il cui Procuratore Capo ha reiterato la richiesta di proroga direttamente al nuovo organo competente. Pertanto, la Corte di Giustizia Sportiva, Sezione Consultiva, in data 25 luglio 2007 ha concesso la proroga alla Procura Federale. Al riguardo, si deve osservare che il provvedimento di proroga è stato emanato ancora pendente il relativo termine, sicché è addirittura superflua qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di specie. Peraltro, l’assenza di una disciplina transitoria rende preferibile l’applicazione della normativa vigente al tempo dell’emanazione dell’atto. In caso contrario, un organo non più competente avrebbe dovuto consentire la proroga delle indagini. Una simile evenienza, oltre che non soddisfacente sotto il profilo interpretativo, certamente sarebbe stata contraria al principio di trasparenza e immediatezza che permea il diritto sportivo. Non si rinviene, peraltro, alcun onere probatorio della Procura Federale in ordine alla concessione di proroga, giacché il provvedimento della Corte Federale, in funzione consultiva, all’interno dell’ordinamento ha natura di atto di pubblica rilevanza e ne deve essere presunta la conoscenza, in forza della pubblicazione avvenuta sul C.U. n. 5/C.G.F. 2007. Non risulta, inoltre, che tale provvedimento abbisogni di motivazione, né che tale vizio, ove pure esistente, abbia formato oggetto di gravame da parte dell’istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: M. F. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ procedibile la domanda della Procura, per osservanza dell’art. 32 comma 11 CGS, nei procedimenti avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale e di conseguenza anche nel giudizio innanzi al TNAS quando la richiesta di proroga delle indagini è avvenuta nel rispetto del suddetto articolo. Il caso di specie: La domanda di proroga è stata presentata una prima volta dal Capo Ufficio Indagini al Presidente Federale, secondo quanto previsto al tempo della sua proposizione. Successivamente, in assenza di qualsiasi norma di natura transitoria, nella pendenza del termine per la concessione di proroga è divenuta competente la Corte di Giustizia Federale in funzione consultiva, ex art. 32.11 C.G.S., con decorrenza dal 1° luglio 2007. La domanda, è stata, allora, trasmessa dal Presidente della Federazione alla nuova autorità competente. Peraltro, nelle funzioni dell’Ufficio Indagini è subentrata la Procura Federale, il cui Procuratore Capo ha reiterato la richiesta di proroga direttamente al nuovo organo competente. Pertanto, la Corte di Giustizia Sportiva, Sezione Consultiva, in data 25 luglio 2007 ha concesso la proroga alla Procura Federale. Al Collegio non è stato offerto alcun motivo serio di dubbio circa la riferibilità della proroga all’oggetto del presente giudizio. Sul punto, si deve rilevare che le indagini degli organi sportivi inquirenti sono state talmente ampie, anche nella loro durata, da impedire la singola menzione, nella domanda di proroga delle singole posizioni degli incolpati. Al riguardo, si deve osservare che il provvedimento di proroga è stato emanato ancora pendente il relativo termine, sicché è addirittura superflua qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di specie. Peraltro, l’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum. Ma la disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell’emanazione dell’atto e non quella vigente all’epoca della richiesta di proroga. In caso contrario, un organo non più competente avrebbe dovuto consentire la proroga delle indagini. Una simile evenienza, oltre che non soddisfacente sotto il profilo interpretativo, certamente sarebbe stata contraria al principio di trasparenza e immediatezza che permea il diritto sportivo. Non consta l’esistenza di norme specifiche dell’ordinamento sportivo che prevedano l’obbligo di motivazione. Del resto, tale vizio, ove mai esistente, non ha formato oggetto di gravame da parte dell’istante, né qui per la prima volta può essere svolto alcun giudizio incidenter tantum.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) L’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum nell’ambiente dei precedenti di Giustizia sportiva.

Massima TNAS: (3) Non consta l’esistenza di norme specifiche dell’ordinamento sportivo che prevedano l’obbligo di motivazione. Del resto, tale vizio, ove mai esistente, non ha formato oggetto di gravame in sede arbitrale né qui per la prima volta può essere svolto alcun giudizio incidenter tantum.

Massima TNAS: (6) Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: S.C.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ procedibile la domanda della Procura, per osservanza dell’art. 32 comma 11 CGS, nei procedimenti avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale e di conseguenza anche nel giudizio innanzi al TNAS quando la richiesta di proroga delle indagini è avvenuta nel rispetto del suddetto articolo. Il caso di specie: La domanda di proroga è stata presentata una prima volta dal Capo Ufficio Indagini al Presidente Federale, secondo quanto previsto al tempo della sua proposizione. Successivamente, in assenza di qualsiasi norma di natura transitoria, nella pendenza del termine per la concessione di proroga è divenuta competente la Corte di Giustizia Federale in funzione consultiva, ex art. 32.11 C.G.S., con decorrenza dal 1 luglio 2007. La domanda, è stata, allora, trasmessa dal Presidente della Federazione alla nuova autorità competente. Peraltro, nelle funzioni dell’Ufficio Indagini è subentrata la Procura Federale, il cui Procuratore Capo ha reiterato la richiesta di proroga direttamente al nuovo organo competente. Pertanto, la Corte di Giustizia Sportiva, Sezione Consultiva, in data 25 luglio 2007 ha concesso la proroga alla Procura Federale. Al riguardo, si deve osservare che il provvedimento di proroga è stato emanato ancora pendente il relativo termine, sicché è addirittura superflua qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di specie. Peraltro, l’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum. Ma la disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell’emanazione dell’atto e non quella vigente all’epoca della richiesta di proroga. In caso contrario, un organo non più competente avrebbe dovuto consentire la proroga delle indagini. Una simile evenienza, oltre che non soddisfacente sotto il profilo interpretativo, certamente sarebbe stata contraria al principio di trasparenza e immediatezza che permea il diritto sportivo. Non consta l’esistenza di norme specifiche dell’ordinamento sportivo che prevedano l’obbligo di motivazione. Del resto, tale vizio, ove mai esistente, non ha formato oggetto di gravame da parte dell’istante, né qui per la prima volta può essere svolto alcun giudizio incidenter tantum.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. S.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) L’assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio tempus regit actum nel giudizio sportivo. La disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell’emanazione dell’atto e non quella vigente all’epoca della richiesta di proroga, interna di incombenti della Procura Federale (già Ufficio indagini).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 54/CDN del 28.1.2010

Impugnazione – istanza:1) Ricorso del sig. B. C. (già presidente soc. Cuoiovaldarno) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 10 comma 1 e 2 del C.G.S.in relazione all’art. 8 comma 1 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi (nota n. 3129/1320pf08-09/am/ma del 2.12.2009) Massima: L’art. 32, comma 11 C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2010, prevede che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 15 Gennaio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009 Impugnazione – istanza:1) Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 1875/12pf08-09/sp/blp del 15.10.2009 a carico: del signor F. P. (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di responsabile del settore giovanile dell’A.C. Siena S.p.A.) per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 91, comma 1 N.O.I.F.; del signor M. B. (nella sua qualità di allenatore della squadra “Primavera” dell’A.C. Siena S.p.A.) per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 C.G.S. in relazione agli artt. 30 e 40 N.O.I.F.; del signor A. S. J. (nella sua qualità di calciatore della squadra “Primavera” dell’A.C. Siena S.p.A.) per violazione degli artt. 1, comma 1 e 1, comma 6 C.G.S.;  del signor R. F. (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore della squadra “Primavera” dell’A.C. Siena S.p.A. e attualmente tesserato in prestito per la società A.C. Sangiovannese 1927 s.p.a.) per violazione degli artt. 1, comma 1 e 1, comma 6 C.G.S.; della società A.C. Siena S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S.; a seguito di proprio deferimento 1875/12pf08-09/sp/blp del 15.10.2009

Massima: E’ improcedibile il deferimento da parte della procura federale per la mancata richiesta di proroga delle indagini ai sensi dell’art. 32 comma 11 CGS, nel caso in cui un fatto è stato denunciato con lettera anonima nella stagione sportiva e le indagini sono iniziate nella stagione sportiva successiva. Né è utile per la Procura Federale osservare che trattandosi di un esposto anonimo si erano resi necessari preliminari accertamenti al fine di stabilirne la fondatezza e procedere, poi, alla apertura dell'indagine formale. Poiché la Procura Federale aveva ricevuto un esposto anonimo (in termine penalistico, definibile “vestito”) con il quale venivano denunciati fatti antidisciplinari posti in essere dalla società, avrebbe dovuto, di conseguenza, aprire formalmente l'indagine. Appropriato sul punto è da ritenere l'invocato richiamo dell'art. 335 – C.p.p. - Registro Notizie di Reato – che così statuisce “il P.M. iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è stato attribuito”, nel caso di specie la società.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009

Parti: C. P. – A. D.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’art. 32 comma 11 CGS è una norma la cui finalità è quella di determinare limiti temporali all’esecuzione di indagini aventi come finalità quella di accertare il compimento di illeciti disciplinari, mentre l’art. 32 comma 6 CGS prevede una raccomandazione facente carico alla procura federale di notiziare il soggetto sottoposto ad eventuali indagini circa la loro conclusione): tanto che l’omesso avviso non è in alcun modo sanzionato in termini di nullità dell’eventuale procedimento. Inoltre, mancando una norma che esplicitamente definisce le conseguenze della mancata comunicazione dell’atto di conclusione delle indagini, nessun pregiudizio appare essere derivato ai Ricorrenti dalla mancata ricezione di siffatta comunicazione (e cioè in qual modo essi avrebbero potuto “interloquire” con la procura al termine delle indagini). Né può ritenersi che l’illecito contestato sia prescritto ai sensi dell’art. 18 comma 4 CGS, che stabilisce un termine di prescrizione per “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”, il quale si compie alla fine della stagione successiva a quello in cui l’infrazione è commessa. A parere del Collegio, infatti, tale disposizione riguarda illecito del tutto diverso, il quale si realizzi attraverso (o in connessione con) pattuizioni economiche irregolari, ed è volta, come illustrato dalla FIGC, a tutelare la posizione di un terzo, interessato alla stabilità di un rapporto basato su di una pattuizione economica, della cui regolarità si discute. Nel caso dell’illecito contestato ai Ricorrenti, invece, per quanto esso fosse connesso ad operazioni economiche (il trasferimento di calciatori tra squadre professionistiche), esso non è collegato a pattuizioni irregolari: irregolare è semmai (come rilevato dalla Decisione) il conflitto di interessi in cui i Ricorrenti si trovavano, non le pattuizioni economiche sottostanti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: T.P. contro Federazione italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ ben vero che, in virtù del previgente testo dell’art. 32, c. 11 del CGS, gli accertamenti dell’allora esistente Ufficio indagini si sarebbero dovute concludere al più entro la fine della stagione sportiva 2006/2007, ma consta in atti la tempestiva richiesta formulata, alla luce del previgente ordinamento. Essendo nel frattempo entrata in vigore la riforma degli organi requirenti e dei loro poteri, la facoltà di richiedere il parere sulla proroga delle indagini stesse nel termine ex novo fissato dalla novella, afferendo entrambi alla competenza dell’organo e non allo svolgimento del procedimento, rettamente s’è modellata sul nuovo assetto di poteri, con conseguente impedimento d’ogni decadenza. Né manifestamente incongruo o irragionevole s'appalesa il parere reso dalla CGF, ossia proprio di quell’organo della cui decisione oggidì si tratta, posto che esso ha dato contezza sia della complessità delle indagini stesse, sia, soprattutto, dell’impatto della (allora) recente novella al CGS, ritenuta perfettamente applicabile a tutti i procedimenti preliminari in corso alla data della sua entrata in vigore.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN  del 24 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 114/bis del 15.5.2009 Impugnazione - istanza: (319) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di archiviazione del deferimento a carico di: D. M. M. J., P. D. J., M. C. R. e D. V. E. (tesserate soc. SPD F. Calcio a 5 Preci) e della società SPD F. Calcio a 5 Preci, emessa a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: E’ violato oltre ogni ragionale dubbio l’art. 32, comma 11, CGS, che prevede la decadenza della Procura dalle funzioni inquirenti nel caso in cui le indagini non si siano concluse prima dell’inizio della stagione sportiva successiva e non sia stata chiesta ed ottenuta la proroga. Non può peraltro applicarsi al caso in esame il nuovo testo dell’art. 32 CGS, entrato in vigore solo dal 28 maggio 2009. Il caso di specie: Risulta dagli atti e per ammissione della stessa Procura che il caso le era stato comunicato il 12 maggio 2008 e che le audizioni delle parti coinvolte nelle indagini avevano avuto inizio il 23 luglio 2008 ed erano terminate il 3 ottobre 2008, in entrambi i casi oltre la conclusione della stagione sportiva 2007/2008 nella quale le violazioni contestate alle deferite erano state commesse. Nulla avrebbe impedito alla Procura Federale di aprire le indagini entro la stagione sportiva di cui sopra e di avvalersi della richiesta di proroga delle stesse, tanto più che, come è stato ammesso dalla stessa Procura, il caso aveva ogni requisito probatorio per essere risolto in forza delle prove documentali acquisite e quindi senza necessità di particolare istruttoria e che l’assenza dall’Italia di alcune delle quattro calciatrici deferite, di ritorno a stagione sportiva successiva rispetto a quella dei fatti, ben poteva costituire il presupposto di natura eccezionale per richiedere la proroga).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 1) Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’agente di calciatori sig. P. C. per violazione dell’art. 1 C.G.S.  per esser acceduto nei luoghi di svolgimento del calciomercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente di calciatori

Massima: L’art. 32, comma 11 C.G.S., prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva debbono chiudersi, salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva di questa Corte, prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva. Nel previgente C.G.S la chiusura delle indagini e l’atto di deferimento trovavano un loro naturale iato nella circostanza che le relative attività erano demandate a due uffici separati, l’Ufficio Indagini e la Procura Federale. Più complessa appare l’attività dell’interprete nella vigenza dell’attuale C.G.S., atteso che l’attività inquirente e requirente sono confluite nella competenza di un unico Ufficio – la Procura Federale – e l’Ordinamento federale non ha individuato alcun criterio di separatezza tra le due funzioni, limitandosi a porre solo un termine temporale all’attività inquirente (prevedendo che essa deve concludersi, come ricordato, prima dell’inizio della stagione sportiva successiva). Rileva al riguardo la Corte, preliminarmente, che l’art. 32, comma 11 C.G.S. nel disporre detto limite temporale alle indagini non riconnette poi alcuna sanzione agli atti che siano stati eventualmente compiuti oltre il termine di inizio della stagione sportiva successiva e, inoltre, che nella fattispecie è certa unicamente la circostanza che l’atto di deferimento sia intervenuto in un momento successivo al termine di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S. ma non anche il fatto che ulteriori atti di indagini siano stati effettivamente compiuti successivamente alla scadenza del ricordato termine.

 

Decisione C.G.F.  – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 04 dicembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 26 febbraio 2009 n. 3 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 3938/241pf 07-08/af/en del 3.4.08 a carico dei signori: P. E., presidente e legale rappresentante della F.C. Celano Olimpia S.r.l. L. P., all’epoca dei fatti, dirigente tesserato per l’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l., attuale direttore generale dell’U.S. Udinese Calcio;  T.A., presidente dell’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l., e delle società F.C. Celano Olimpia S.r.l. e A.S. Cisco Calcio Roma, per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 102, comma 2 NOIF

Massima: Il provvedimento con il quale la Corte di Giustizia Federale, in sede consultiva, ha espresso “parere favorevole alla prosecuzione delle indagini ad opera della Procura Federale a norma dell’art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando i motivi di eccezionalità, richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall’Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempi troppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva” è definitivo ed inoppugnabile, atteso che la sua pubblicazione è avvenuta sul Comunicato Ufficiale, forma di pubblicità legale che comporta una presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN  del 04 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (64) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore F.B. (tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. FC Messina Peloro e attualmente tesserato per la Soc. Udinese Calcio SpA) (nota n. 1811/333pf/07-08/SP/blp del 20.10.2008).

Massima: L’art. 32, comma 11, CGS dispone che “le indaginirelative a fatti denunciati nel corso di na stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.” Nell’indicare il termine “dell’inizio della stagione sportiva successiva”, secondo l’orientamento di questa Commissione, la norma fa esplicito ed inequivocabile riferimento agli atti di indagine e cioè a quegli atti volti ad accertare i fatti e le condotte oggetto del procedimento, laddove tale non può considerarsi l’atto di deferimento che assume invece nell’ordinamento sportivo la funzione di vocatio in iudicium e che è l’atto con il quale la Procura Federale rende edotto l’incolpato delle contestazioni elevate a seguito delle indagini. Senonche, nel caso concreto, la Procura federale ha conoscenza dei fatti de quibus con la ricezione della comunicazione della Società del 19 ottobre 2007, concernente  l certificato internazionale di transfer del giovane calciatore. Ne deriva che la Procura avrebbe dovuto, come in effetti ha fatto, concludere le proprie indagini entro il 30 giugno 2008, non avendo ricevuto dalla Corte di Giustizia Federale, sebbene richiesta, la proroga delle indagini. Il rispetto del 30 giugno 2008 rende inaccoglibile la eccezione di improcedibilità.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN  del 05 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (191) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: H.M.M.D. (all’epoca dei fatti tesserato Soc. AC Salgaredo, attualmente tesserato Soc. SSC Venezia SpA), C.T. (Vice Presidente della Soc. APD Ludos – Beach Soccer); G.V. (all’epoca dei fatti allenatore di base della Soc. Atalanta Berg.sca C. SpA) e delle società Calcio Pool Piave Sandonà e  AC Sandonà 1922 Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

Massima: La procura Federale è tenuta a fornire la prova di aver richiesto la proroga delle indagini afferenti il deferimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN  del 17 ottobre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (266) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), P.L. (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), A.T. (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e delle società FC Celano Olimpia Srl E AS Cisco Calcio Roma Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)

Massima: E’ improcedibile il deferimento allorquando, in assenza di proroga le indagini si sono concluse durante la stagione sportiva successiva alla commissione dei fatti. L’art. 27, co. 8, CGS previgente (ora trascritto all’art. 32, comma 11, CGS) prescrive che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale”

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN  del 13 ottobre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (16) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore  V.C. (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)

Massima: L’art. 32, comma 11, C.G.S. dispone che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva, devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale”. Nell’indicare il termine “dell’inizio della stagione sportiva successiva”, la norma fa dunque esplicito e inequivocabile riferimento agli atti di indagine e cioè a quegli atti volti ad accertare i fatti e le condotte oggetto del procedimento. Tale non è, ad avviso della Commissione, l’atto di deferimento che assume invece nell’ordinamento sportivo la funzione di vocatio in iudicium e che è l’atto con cui la Procura Federale rende edotto l’incolpato delle contestazioni elevate a seguito delle indagini. Nel caso di specie, non risultano atti di indagine compiuti oltre il termine previsto, essendo l’ultimo atto (l’acquisizione della pagina) compiuto in data 19.6.2008. A nulla rileva, sul punto, l’omessa comunicazione all’interessato della conclusione delle indagini ex art. 33, comma 11, C.G.S., atteso che a tale omissione l’ordinamento sportivo non correla alcuna sanzione processuale.

 

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 35/CGF Riunione del 08 ottobre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richieste di proroga indagini alla stagione sportiva 2008/2009 della Procura Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 11 C.G.S.

Massima: L’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale in data 21.6.2007 ed entrato in vigore il 1.7.2007, prevede che «le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva» e che unica eccezione a tale regola è costituita dalla disposizione contemplata nell’ultima parte dello stesso comma 11, che assegna alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, il potere di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione delle indagini. La Corte di Giustizia Federale-Sezione Consultiva, sussistendo motivi di eccezionalità richiesti dall’art. 32, comma 11, C.G.S., può decidere di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente a determinati fatti rispetto ai quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine della conclusione della stagione sportiva 2007/2008.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato – 9 – 10 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008  n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig. D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. R.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 8) Ricorso del sig. F.M. (già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Il provvedimento della Corte di Giustizia Federale a Sezione Consultiva con il quale viene concessa la proroga delle indagini è definitivo ed inoppugnabile e non può essere oggetto di censure  da parte dei ricorrenti. Difatti, al di là della qualificazione formale, la Sezione Consultiva è a tutti gli effetti organo “giurisdizionale” della Corte e le sue pronunce, avendo pari dignità ed efficacia di quelle delle altre Sezioni, non sono suscettibili di esame da parte di queste ultime. Né ha valore l’assunto che la predetta Sezione Consultiva abbia adoperato – nel provvedimento reso – la locuzione parere favorevole alla prosecuzione delle indagini – in luogo della formula “autorizza” o “concede” la proroga richiesta -, in virtù del noto principio, secondo il quale, l'interpretazione di un provvedimento deve essere funzionale alla sua vera natura, dovendo essere finalizzata a salvaguardare il legittimo scopo per il quale può essere adottato ed essere tale da attribuire ad esso un significato secundum legem (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19.2.2008, n. 565 e Cass. civ., Sez. I, 24.1.2007, n. 1602). Nel caso di specie, quindi, il provvedimento de quo deve essere interpretato quale risposta positiva alla richiesta proroga. Non è, peraltro, di secondaria importanza che la proroga in via eccezionale, del tutto motivata, sia stata formulata e trasmessa in data 28.6.2007, a nulla rilevando che essa sia stata ricevuta dalla Presidenza Federale il 4 luglio successivo e senza tacere del fatto che il 28 giugno cadeva di giovedì, il 29 era la ricorrenza del Patrono della Città di Roma, il 30 era di sabato, il 1° luglio era di domenica e quindi, è pienamente comprensibile che, soltanto successivamente, l’Ufficio Poste interno abbia inviato il plico al Presidente Federale che lo ha ricevuto il 4 luglio successivo. Dalle considerazioni innanzi esposte, deriva che l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare de qua non è fondata, essendo stata tempestivamente promossa entro il termine prorogato dalla Sezione Consultiva della Corte Federale.

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 8 luglio 2008  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta di proroga indagini alla stagione sportiva 2008/2009 della Procura Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 11 C.G.S.

Parere: La Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, in considerazione dell’eccessivo carico di lavoro e del perfezionamento che solo di recente ha riguardato la costituzione dell’ufficio della Procura Federale ravvisa i motivi di eccezionalità, richiesti dall’ art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva e per l’efffetto respinge, le richieste di proroga delle indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008 (periodo nel quale il carico del lavoro accumulatosi in precedenza può pensarsi abbia reso più difficile la trattazione di nuove pratiche), richieste per le quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine, stabilito dalla disposizione indicata in oggetto, della conclusione della stagione agonistica.

 

Decisione C.G.F. - Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 5/CGF Riunione del 26 luglio 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di proroga dei termini da parte dell’ufficio indagini, ai sensi dell’ art. 32, comma 11, Codice Giustizia Sportiva

Parere: La CGF esprime parere favorevole alla prosecuzione delle indagini ad opera della Procura Federale a norma dell’art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, quando ravvisa i motivi di eccezionalità, richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall’Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempi troppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva.Parere: L’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale, in data 21 giugno 2007 ed entrato in vigore il 1 luglio 2007, recita “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva”; unica eccezione a tale regola è costituita dall’ultima parte dello stesso comma 11, che prevede il potere per la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione dell’indagine.

 

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