F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 044/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 023/CSA del 07 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE DIONISI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/FROSINONE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 19 del 29.8.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE DIONISI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/FROSINONE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 19 del 29.8.2017)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

  • Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 29.8.2017, con la quale è stata inflitta al calciatore Federico Dionisi, tesserato con la Società Frosinone, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Pro Vercelli/Frosinone del 26.8.2017 “per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al petto ed un calcio ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria”;
  • Esaminato il reclamo presentato in data 1.9.2017, proposto dal predetto calciatore e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
  • Appurato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Lorenzo Illuzzi, si registra testualmente che al minuto dodicesimo del secondo tempo “il Sig. Dionisi Federico, n. 11 del Frosinone, colpiva con una manata al petto e poi con un calcio allo stinco un avversario, con il gioco in svolgimento in altra zona del campo rispetto al pallone”;
  • Tenuto conto che nel reclamo il calciatore puntualizza come nel corso della gara giocatori e dirigenti della squadra avversaria, per come risulta anche dal rapporto del direttore di gara, lo avevano ripetutamente insultato e provocato, in particolare il calciatore Legati della Pro Vercelli, di talché all’ennesima provocazione indirizzatagli da quest’ultimo, egli aveva reagito limitandosi a colpirlo con una “manata al petto” ed una “blanda pedata ad una gamba”, in entrambi i casi senza alcuna conseguenza lesiva a carico del “difensore piemontese” (i virgolettati sono tratti dal reclamo del calciatore), sicché la decisione del Giudice sportivo si manifesta sproporzionata e la sanzione decisamente incongrua;

- Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai  fatti ivi  indicati  ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore reclamante ha indubbiamente realizzato una azione violenta nei confronti dell’avversario indirizzando colpi con i propri arti (mani e piede) che raggiungevano al corpo (petto e gamba) l’avversario, peraltro senza che possa dubitarsi circa la volontarietà del comportamento atteso che il gioco, nel momento in cui è stata posta in essere l’azione, non si svolgeva nelle vicinanze dei due calciatori protagonisti, poiché il pallone si trovava in altra parte del campo di gioco.

- Puntualizzato che, le due circostanze segnalate dal reclamante al ricorrere delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, escludendosi il profilo della violenza per mancanza di conseguenze fisiche subite dall’avversario e valorizzandosi il contesto delle provocazioni indirizzate nel corso della gara all’indirizzo del reclamante, non possono costituire né una scriminante né una esimente, neppure parziale, in ordine alla gravità dell’evento e alla violenza del fatto, per come registrati dal direttore di gara nel proprio rapporto e fatti propri dal Giudice sportivo nel provvedimento sanzionatorio;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta al reclamante, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Dionisi Federico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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