Decisione C.F.A. – Sezione Consultiva : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 28 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione – istanza: Parere interpretativo in relazione all’articolo 22 comma, lett. c, norme di funzionamento degli organi tecnici dell’Aia

Massima: La questione sottoposta all’esame della sezione, ridotta nei suoi termini di più elementare semplicità, consiste nello stabilire se il mancato svolgimento dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1 sia imputabile al tesserato che non abbia potuto svolgere la detta attività minima, a causa dell’osservanza della sanzione della sospensione delle sue funzioni arbitrali. In particolare, si chiede se il periodo di sospensione debba o meno essere calcolato al fine di integrare l’attività minima per poter continuare a svolgere le sue funzioni di arbitro e se dunque, per tale ragione, possa essere dismesso dall’elenco degli arbitri inquadrati e rientrare negli avvicendamenti di cui alla normativa indicata (art. 16). La sezione osserva che, in via di principio, le sanzioni, anche quelle irrogate in ambito associativo, essendo caratterizzate dall’afflittività, sono tassative e gli effetti sono necessariamente limitati ai tempi ai modi e ai contesti espressamente previsti. Nel caso di specie il comportamento tenuto dall’associato è stato già valutato in un regolare procedimento disciplinare, che si è concluso non solo con la irrogazione della sanzione, ma anche con la sua integrale esecuzione. Quindi il tesserato è stato già privato per il tempo previsto dalla normativa della possibilità di svolgere le sue funzioni arbitrali. Sicché l’afflittività si è già consumata in capo all’associato. Il punto decisivo su cui la sezione è stata chiamata a rendere il parere consiste nello stabilire se siano ammissibili effetti negativi ulteriori rispetto alla sanzione scontata. Il sistema sanzionatorio prevede in taluni casi la possibilità di irrogare sanzioni accessorie o comunque aggiuntive rispetto alla pena edittale, ma queste, al pari di quest’ultime, debbono essere espressamente previste e normalmente si applicano in via automatica. Peraltro nessuna sanzione aggiuntiva è stata comminata dalla Commissione disciplinare d’appello. Nel caso di specie il mancato svolgimento dell’attività minima prescritta, comportante il rientro nell’elenco dell’avvicendamento degli arbitri, non è un effetto diretto del comportamento dell’associato, bensì un effetto diretto della doverosa osservanza della sanzione irrogata. In altri termini è un effetto naturale del meccanismo della irrogazione-sconto della sanzione normativamente previsto e il comportamento che ha causato l’irrogazione della sanzione non può essere posto a carico dell’associato in contesti diversi dal procedimento sanzionatorio, in assenza di una norma espressa che disponga altrimenti. Pertanto non si può imputare all’arbitro se non il comportamento già sanzionato, anche in una visione costituzionalmente orientata, dove prevale il principio personalistico e quello solidaristico sociale. Questo comporta che l’art. 22, lett. c. (più volte menzionato) non può essere interpretato nel senso che il mancato svolgimento dell’attività sia da considerarsi come una circostanza oggettiva posta comunque a carico del sanzionato; e questo lo si ricava proprio dall’istituto dell’imputabilità, che comporta sempre una valutazione di tipo soggettivo, che qui, per le ragioni spiegate, ha avuto luogo nel procedimento sanzionatorio e a maggior ragione, in assenza di una norma che espressamente estenda effetti ulteriori alla sanzione eseguita, deve trovarla anche nell’emissione del provvedimento sostanzialmente espulsivo dell’associato in questione, altrimenti risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto si vorrebbe utilizzare uno strumento inidoneo per conseguire un fine non consentito dal sistema normativo. La sezione, per ragioni di completezza ed anche perché rientra nel fuoco del problema sottoposto all’esame della sezione, ritiene di farsi carico anche dell’interpretazione della successiva lett. d. dell’art. 22, laddove l’avvicendamento è possibile qualora sia stato adottato, nel corso della stagione, uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4 (NOFT). Tale disposizione stabilisce, alla lett. a., che, fatta salva l’adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari,  non possono essere impiegati confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli organi tecnici nazionali e regionali coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottate negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC e del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti. Quindi, in buona sostanza, l’oggettiva durata della sospensione, quale causa oggettiva di effetti negativi ulteriori per l’associato, è stata presa in considerazione dalla normativa di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A., ma nei limiti temporali predeterminati, come impone il corretto funzionamento del sistema. Va da sé che nel caso di specie il periodo della sospensione, sia pure di poco, è stato inferiore al periodo annuale previsto e quindi non risulta applicabile nel caso di specie. Questo conferma quanto ritenuto rispetto alla questione principale, ossia la necessità che l’estensione di effetti ultrattivi della sanzione irrogata deve essere espressamente prevista e contenuta in limiti temporali predeterminati. La sezione ritiene infine di dover segnalare che il principio che si sta affermando ha una indubbia valenza generale, in quanto lo stesso sia il problema, ossia se vada calcolato il periodo di sospensione quando sia prevista la decadenza o altra misura interdittiva in caso di assenza da un numero predeterminato di sedute.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 051/CFA del 25 Ottobre 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -Com.Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017 Esame limitato alla sola istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Impugnazione - istanza:RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG.G.G. (ARBITRO EFFETTIVO), SEGUITO COM.UFF.N.1 DELL’1.7.2017 AIA

Massima: La Corte su ricorso dell’AIA - che ha impugnato la decisione del TFN con la quale è stata annullata la delibera dell’AIA che comportato la mancata promozione dell’arbitro effettivo e la conseguente dismissione per limite di permanenza in ruolo – rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, mancando i presupposti del fumu sboniiurise del periculuminmora per una serie di ragioni. Non sussistano gravi e fondati motivi per impedire che la decisione del Tribunale Federale Nazionale possa manifestare gli effetti suoi propri,come assegnati dall’Ordinamento,e per impedire,dunque,alla stessa di esplicare la sua ordinaria e naturale efficacia. Atteso anche l’insegnamento della Suprema Corte,secondo cui occorre tener conto delle «inderogabili esigenze di un necessario bilanciamento degli interessi in gioco» (cfr.,ad esempio, Cassazione,n.2845/2012),procedendo ad un equo contemperamento dei contrapposti interessi e, segnatamente, nel caso di specie, da un lato l’interesse della reclamante Associazione a non subire un danno irreparabile conseguenza dell’immediata esecuzione della decisione dalla stessa impugnata, e, dall’altro, l’interesse del resistente a conseguire subito gli effetti del diritto allo stesso riconosciuto all’esito del giudizio di prime cure». Non sussiste il presupposto della irreparabilità del danno e che, in particolare, l’efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale non appare,allo stato,idonea a provocare alla parte che ha proposto il reclamo–un pregiudizio irreversibile anche perché l’arbitro effettivo non ha intrapreso alcuna iniziativa, il che renderebbe addirittura inammissibile l’istanza ed e perché con il proprio atto l’arbitro effettivo ha evidenziato che, nelle more del giudizio di merito non richiederà alcuna esecuzione della pronuncia appellata.

Massima: La sospensione deve essere garantita in presenza di gravi e fondati motivi o laddove, dall'esecuzione della decisione impugnata, possa derivare un danno grave ed irreparabile,oppure un pregiudizio ai diritti in violabili dell'uomo o dai diritti riconosciuti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L’art.30,comma 12,codice di giustizia sportiva, prevede che «per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze,più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito».

La predetta disposizione di disciplina della fase cautelare del procedimento innanzi all’Organo di giustizia sportiva federale di prime cure non trova replica per quanto concerne i relativi procedimenti d’appello. Tenuto presente che una letturalogico-sistematica e la stessa ratio delle disposizioni federali in materia inducono a ritenere che il Legislatore federale abbia inteso limitare, e non già ampliare,il potere sospensivo del giudice di secondo grado.

L’art.1,comma2,codice di giustizia,che così recita:« Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI». Secondo quanto disposto dall’art.37, comma 4, codice giustizia sportiva CONI, «La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza,da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio»;

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  081/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO Dott. D.I.V.(ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S.- NOTA N. 12810/24 PF14-15 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Massima: La Corte sospende l’esecuzione della sanzione dell’inibizione e sospende il decorso del termine di cui all’art. 34 bis, comma 2 C.G.S., rinviando il procedimento per poter acquisire l’esito del giudizio abbreviato da celebrarsi innanzi al Tribunale Penale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 30 Gennaio 2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELAREEX  ART.  20  CGS  NEI CONFRONTI DEL SIG. G.G.(all’epoca dei fatti tesserato per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl)-(nota n.7641/308 pf16-17/GM/GP/ma del 20.1.2017).

Massima: Il TFN, su istanza della Procura Federale,valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall’art. 20 C.G.S., sospende in via cautelare (per il periodo di 30  giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) il collaboratore della società attesa la sussistenza a carico del predetto dell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale essendo i fatti riconducibili alla particolare gravità e vertendosi in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 04 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: P.L. e T.G. – nota n. 1423/634 pf14-15/AM/SP/ma del 3.8.2015.

Massima: Il TFN, su istanza della Procura Federale ed ai sensi l’art. 20, comma 3, CGS, rinnova il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dei soggetti per la durata di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di scadenza della sospensione in corso, atteso che dal sommario esame della documentazione allegata all’istanza di rinnovazione ed in particolare degli stati passivi fallimentari sembra trovare conferma la gravità delle condotte addebitate.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 21 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: M.G. – nota n. 1815/1070pf/14-15/AM/SP/pp del 18.8.2015.

Massima: Il TFN, su istanza della Procura Federale ed ai sensi l’art. 20, comma 3, CGS, rinnova il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del legale rapp.teper la durata di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di scadenza della sospensione in corso.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL SIG. G.M. – nota n. 678/1070 pf14- 15/AM/SP/ma del 17.7.2015).

Massima: Il TFN, su istanza della Procura Federale,valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall’art. 20 C.G.S., sospende in via cautelare (per il periodo di 30  giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) il legale rapp.te della società, attesa la pericolosità e il disvalore che ha dimostrato dal suo ingresso nell’ambito Federale come si rileva dall’Ordinanza di applicazione delle misure cautelari allegata all’istanza cautelare della Procura Federale, nonostante la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti al legale rapp.te non sono stati ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO DI P.L. avverso la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla FIGC per giorni 30 - (Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 8.7.2015 – nota n. 260/634 pf14-15/AM/SP/ma del 7.7.2015).

Massima:Anche nei confronti di chi non è tesserato può essere disposta la sospensione cautelare essendo detta sospensione cautelare per l’appunto finalizzata ad evitare che il reclamante, attraverso un nuovo tesseramento, possa tornare a svolgere attività rilevante in ambito federale, reiterando la condotta contestatagli

Massima: Il TFN, rigetta il reclamo proposto avverso il provvedimento di sospensione cautelare,atteso che l’impugnato provvedimento appare sufficientemente motivato, avendo richiamato gli estremi della istanza della Procura Federale, così che il dispositivo recante la sospensione risulta essere la logica conseguenza della parte motiva, tenuto anche conto che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa purché il rinvio sia specifico, come lo è nel caso in esame; - che il fumus boni juris ed il periculum in mora, lungi dall’avere contenuti di merito, costituiscono il presupposto per l’eventuale adozione di un provvedimento d’urgenza, come è quello di cui si discute, che prescinde per l’appunto dal merito, che può essere fatto valere nelle più opportune sedi;  che, più in particolare, nel mentre il fumus boni juris appare sussistente dal semplice esame della documentazione acquisita agli atti e come sopra succintamente descritta, il periculum in mora, contrariamente alla deduzione del reclamante di non poter essere passibile della sospensione cautelare in quanto allo stato non tesserato, appare ugualmente sussistere, essendo detta sospensione cautelare per l’appunto finalizzata ad evitare che il reclamante, attraverso un nuovo tesseramento, possa tornare a svolgere attività rilevante in ambito federale, reiterando la condotta contestatagli.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.004/TFN del 08 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G. e P.L..

Massima:Il TFN, su istanza della Procura Federale,valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall’art. 20 C.G.S., sospende in via cautelare(per il periodo di 30  giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) i soggetti, che con il loro comportamento avrebbero causato il dissesto della società, atteso il grave pericolo che possano reiterare le stesse nelle more dello svolgimento delle attività connesse al procedimento disciplinare

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 26/02/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014

Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Infondato è il motivo di ricorso con cui la Società afferma che la revoca della precedente sospensione della sanzione inflitta il 21 ottobre 2013 non avrebbe potuto essere disposta, giacché è attualmente pendente un giudizio in cui tale sospensione sarebbe data revocata per effetto della medesima violazione commessa dai tifosi romanisti durante l’incontro Milan-Roma del 16 dicembre 2013. La decisione impugnata, richiamando l’art. 16 co. 2bis CGS, giustamente afferma che il periodo di “osservazione” di un anno si interrompe allorché una nuova violazione è commessa, ed in tal caso la precedente sanzione sospesa si applica in via automatica. Ovviamente, l’esistenza di una ulteriore istruttoria in corso per altro comportamento in una diversa gara non può in alcun modo porre al riparo la società dalla – si ripete automatica – applicabilità della sanzione sospesa, per effetto della caducazione immediata dell’effetto sospensivo condizionato.

Massima: L’esecuzione differita è espressamente prevista dall’art. 22 CGS per la squalifica del campo. Si tratta, in questo caso, di una norma speciale e derogatoria, rispondente alla esigenza di dare alla società che abbia subito la squalifica il tempo di reperire un altro campo di gara. Trattandosi di norma derogatoria e speciale, di essa non è consentita l’applicazione analogica al caso di chiusura di settori – che è quello in esame – anche perché le esigenze giustificative della deroga (tempi più lunghi per la ricerca di un altro campo di gara) qui non ricorrono.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 21 Dicembre 2004 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Istanza Procuratore Federale tendente ad ottenere la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sig. P.R. e del segretario addetto contabile del Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, signora T.L., ai sensi dall’art. 15 C.G.S.

Massima: La CAF, su istanza della Procura Federale è competente a sospendere in via cautelare, dall’esercizio delle funzioni inerenti alla loro carica, ai sensi dell’art. 15 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed il Segretario addetto contabile del Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica quando a cura della Procura Federale vengano notificate agli interessati le contestazioni.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 6 Agosto 2004. n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Quesito interpretativo dell’ art. 10, comma 4, lett.g), del regolamento A.I.A., circa gli effetti del provvedimento di sospensione adottato dal Presidente Nazionale A.I.A.

Interpretazione: La sospensione facoltativa, comminata dal Presidente Nazionale dell’ A.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), prima parte, del Regolamento A.I.A., produce gli effetti di cui all’art. 46, commi 2 e 3, del Regolamento stesso. Dal che deriva che la sospensione cautelare facoltativa può essere, se ne ricorrono le condizioni, eventualmente revocata, ma non può essere in nessun caso attenuata o limitata negli effetti suoi propri.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 93 del 20.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello del sig. C.F. avverso la sanzione della squalifica per mesi 9, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Dalla sanzione deve essere sottratto il già presofferto periodo di sospensione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 23 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 230/C del 2.4.2004

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.A. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione della normativa antidoping

Massima: Il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Commissione Disciplinare per riscontrata positività in esito alle prime analisi può essere impugnato alla CAF.

Massima: La CAF revoca il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Commissione Disciplinare per riscontrata positività in esito alle prime analisi quando dall’esame della documentazione non sono disponibili le analisi complete per cui non è possibile stabilire l’attitudine dopante della sostanza, che qualora non fosse riscontrata in una determinata quantità produrrebbe un danno patrimoniale e morale al calciatore.

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 5/CF Riunione del 23 novembre 1996 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta di sospensione cautelare nei confronti del sig. F.S., Presidente del Comitato Regionale Piemonte - Valle D’Aosta della L.N.D.

Massima: La Corte Federale può sospendere in via cautelare il Presidente del Comitato Regionale, quando ritiene, anche in base a nuove circostanze segnalate dalla Procura Federale, che si debba garantire l'esigenza che tali accertamenti si svolgano in assoluta tranquillità, al di fuori di qualsiasi interferenza di parti interessate ai procedimenti disciplinari in corso.

 

 

 

 

 

 

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