F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 044/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 023/CSA del 07 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP HELLAS VERONA/AVELLINO DEL 13.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 17.8.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP HELLAS VERONA/AVELLINO DEL 13.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 17.8.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona/Avellino, disputato in data 13.8.2017 e valevole per la Coppa Italia, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, per aver i suoi sostenitori - sistemati nel settore centrale della Tribuna superiore est e riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore rimasto chiuso in occasione della gara in questione in esecuzione del provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017) - “intonato più volte, prima e nel corso della gara, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Avellino”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene, in primo luogo, che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto non sarebbe stato soddisfatto il requisito della percettibilità dei cori oggetto di contestazione in tutta o nella maggior parte dello stadio, dal momento che, secondo quanto risulterebbe dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, tali cori sarebbero stati intonati da soli 400/450 spettatori, pari al 12/15% dei presenti.

La Società, inoltre, nel merito, rileva come (i) il collaboratore della Procura Federale Sig. Giorgio Cingarlini sarebbe incompatibile ad essere assegnato a gare della Hellas Verona in ragione dell’“intolleranza” mostrata nei confronti dei tifosi veronesi appartenenti alla Curva sud nel corso del periodo temporale in cui ricopriva la carica di sostituto commissario Digos responsabile squadra tifoseria Hellas Verona; (ii) non sarebbe stata comminata alcuna sanzione nei confronti della squadra avversaria nonostante i cori con i quali è stata apostrofata la tifoseria veronese da parte dei sostenitori dell’Avellino; (iii) i cori oggetto di contestazione non sarebbero stati uditi dall’arbitro e dai suoi assistenti, in quanto non evidenziati nei rispettivi referti, così come nulla sarebbe stato rilevato dal Funzionario Responsabile dell’Ordine Pubblico.

Pertanto, la Società - evidenziando, altresì, come la stessa svolga quotidianamente attività di sensibilizzazione della propria tifoseria, condannando ogni forma di discriminazione - chiede la riduzione dell’ammenda irrogata al minimo edittale.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 7 settembre 2017, per la Società è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni di cui al relativo ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori intonati dalla tifoseria della Hellas Verona non solo hanno natura discriminatoria, ma devono essere ritenuti concretamente ed effettivamente offensivi. Tali cori, invero:

  1. erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive;

(ii) erano provenienti da un settore specifico, la Tribuna superiore est, in cui erano ubicati i sostenitori veronesi;

(iii) sono stati percepiti da tutti i collaboratori della Procura Federale, all’interno del recinto di giuoco.

Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della valutazione dei cori della tifoseria veronese, il numero esatto dei sostenitori responsabili deve essere ritenuto del tutto irrilevante: ciò detto in ragione della circostanza per cuisecondo giurisprudenza costante di questa Corte – il criterio principale da prendere in considerazione per la decisione di casi come quello oggetto del presente procedimento è la percezione effettiva dei  cori all’interno dello stadio, criterio che, nel  caso di  specie, deve necessariamente essere ritenuto soddisfatto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai collaboratori della Procura Federale collocati su tutto il recinto di giuoco.

Irrilevanti, ai fini della decisione, sono poi tutte le altre difese presentate dalla Società nel proprio ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona

F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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