F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)
RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)
Con atto del 13.4.2017 il signor Damiani Nicolò, preannunciava ricorso con contestuale richiesta degli atti ufficiali, avverso il provvedimento della squalifica di 2 giornate effettive di gara emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017.
Risulta dagli atti che il Damiani, al termine dell’incontro Finale/Savona disputato il 9.4.2017, rivolgeva un’espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.
L’ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva, in data 14.4.2017, all’invio, a mezzo e-mail, dei documenti richiesti, che risultano ricevuti in pari data dal reclamante.
Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.
Il reclamante ometteva di motivare l’appello nei termini di rito, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S., ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig.
Damiani Nicolò e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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